B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5047/2013
S e n t e n z a d e l 1 6 s e t t e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni Luftenstei-
ner;
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (...),
Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 6 settembre 2013 / N (...).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 17 luglio 2013
in Svizzera;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il giorno medesimo e
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, en-
tro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'iden-
tità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda
d'asilo;
i verbali di audizione del 22 luglio 2013 (di seguito: verbale 1) e del
22 agosto 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 6 settembre 2013, notificata oralmente al
richiedente il giorno stesso (cfr. risultanze processuali), con la quale detto
Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla
Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome le-
cita, esigibile e possibile;
il ricorso inoltrato dall'interessato il 9 settembre 2013 (cfr. timbro del plico
raccomandato; data d'entrata: 10 settembre 2013);
la copia dell'incarto dell'UFM trasmessa via fax al Tribunale amministrati-
vo federale (di seguito: il Tribunale) in data 10 settembre 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
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48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere im-
pugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asi-
lo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla con-
cessione dell'asilo è inammissibile;
che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che, nel caso concreto, il ricorrente a distanza di più di un mese dalla
presentazione della domanda d'asilo non ha esibito alcun documento;
che durante l'audizione sulle generalità il ricorrente ha dichiarato di esse-
re titolare di un passaporto e di una carta d'identità (cfr. verbale 1, pagg. 6
e 7); che tuttavia il passaporto gli sarebbe stato rubato a Napoli (Italia) e
la carta d'identità gli sarebbe stata portata via dalla polizia durante la per-
quisizione della sua casa (cfr. verbale 1, pagg. 6 e 7); che in entrambe le
audizioni ha dichiarato di non poter fare nulla e di non aver fatto nulla per
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ottenere i documenti in quanto tutti i documenti gli sarebbero stati seque-
strati dalla polizia (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 2);
che nel ricorso l'insorgente ritiene che vi sarebbero motivi scusabili ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi per la mancata consegna dei docu-
menti; che infatti non potrebbe presentarli in quanto gli sarebbero stati
sequestrati e avrebbe dei grossi problemi con le autorità che lo persegui-
terebbero;
che tuttavia queste giustificazioni, così come le affermazioni riguardanti la
perdita del passaporto, sono poco convincenti; che inoltre, considerando
anche che agli atti non vi è traccia di alcuna pratica intrapresa dall'inte-
ressato per procurarsi i documenti richiesti il Tribunale ha ragione di cre-
dere che egli li dissimuli per i bisogni della causa;
che non avendo né esibito un documento d'identità, né fornito una valida
e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione previ-
sta all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una deci-
sione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata deci-
sione alla quale si rinvia, il Tribunale ritiene che le allegazioni dell'interes-
sato non soddisfino le condizioni degli art. 3 e 7 LAsi;
che in particolare le dichiarazioni in materia d'asilo rese dal ricorrente du-
rante le audizioni non possono essere ritenute verosimili in quanto pre-
sentano sostanziali contraddizioni in punti chiave del racconto; che, a tito-
lo di esempio, nella prima audizione ha dichiarato di essere stato aggredi-
to una sola volta (cfr. verbale 1, pag. 8); che, invece, durante la seconda
audizione ha riferito di un'altra aggressione avvenuta il 2 dicembre 2002
(cfr. verbale 2, pagg.5 e 6); che oltracciò nella prima audizione ha affer-
mato di essere stato aggredito e colpito al volto da un proiettile nella pri-
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mavera del 2003 (cfr. verbale 1, pag. 9); che invece nell'audizione sui mo-
tivi d'asilo ha collocato lo stesso episodio il 26 o 27 dicembre 2002 (cfr.
verbale 2, pag. 6); che inoltre soltanto nella prima audizione ha affermato
di essere stato fermato e picchiato spesso dalla polizia e di essere anche
stato arrestato due volte (cfr. verbale 1, pag. 11); che nella seconda audi-
zione non ha mai riferito di tali episodi; che confrontato con queste incoe-
renze e contraddizioni le ha giustificate dicendo che nella prima audizione
sarebbe stato interrotto ad ogni parola che pronunciava, cosicché non a-
vrebbe potuto esprimersi pienamente (cfr. verbale 2, pag. 9); che, tuttavi-
a, data la rilevanza di tali eventi, non è verosimile che il ricorrente abbia
tralasciato di menzionarli in entrambe le audizioni;
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o
mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza,
sicché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni
dell'UFM;
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 let. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8,
consid. 5.6.5-5.7);
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confedera-
zione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Conven-
zione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre
il ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trat-
tamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
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che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1,
RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione vigente in Georgia non è caratterizzata da guerra, guer-
ra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazio-
ne nell'integralità del territorio nazionale;
che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, dispo-
ne di una formazione universitaria e vanta un'esperienza professionale
come poliziotto (cfr. verbale 1, pagg. 8 e 9) e come socio di una ditta edile
(cfr. verbale 1, pag. 4); che egli dispone in Patria di una rete familiare, da-
to che vi risiedono i genitori e i suoi due figli (cfr. verbale 1, pagg. 5 e 6);
che inoltre la tossicodipendenza del richiedente non è ostativa all'esecu-
zione dell'allontanamento in quanto delle terapie di disintossicazione pos-
sono essere intraprese in Georgia (cfr. International Organization for Mi-
gration [IOM], Information Sheet: Medical Treatment for people with sub-
stance use problems in Georgia, pag. 1, Bern/Tbilisi, February 2010); che
il richiedente stesso ha affermato di aver avuto accesso nel proprio Paese
ad una terapia a base di metadone (cfr. verbale 1, pag. 11);
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal suo Pae-
se d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
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LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34,
consid. 12);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione vanno respin-
te;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: