Corte IV
D-5049/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 3 a g o s t o 2 0 0 9
Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Walter Lang;
cancelliere Gionata Carmine.
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...),
Nigeria,
c/o Ufficio federale della migrazione,
Centro di registrazione e di procedura,
Via Motta 1b,
6830 Chiasso,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore,
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 4 agosto 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5049/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
23 giugno 2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato e mediante il quale
lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore
successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di
viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda
d'asilo,
i verbali d'audizione del 2 luglio 2009 e del 20 luglio 2009,
l'esame radiologico della mano al quale il richiedente è stato
sottoposto in data 25 giugno 2009 e il relativo rapporto,
la decisione dell'UFM del 4 agosto 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 7 agosto 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e
art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
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che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che l'interessato ha dichiarato di essere minorenne, cittadino nigeriano
di etnia G._______ (nigeriana), di essere nato a L._______ (Nigeria) e
di aver vissuto, dal momento della nascita sino all'espatrio, ad
M._______, N._______, O._______ e P._______; ch'egli afferma di
non aver mai incontrato i suoi genitori, ma di essere stato cresciuto da
una persona chiamata "zio C._______" e da un'amica di quest'ultima,
la "signora D._______",
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha
affermato essere fuggito dalla Nigeria in quanto, dopo aver ritrovato
morto l'uomo che l'avrebbe adottato, egli avrebbe deciso, mosso dal
risentimento, di combattere nelle fila del gruppo armato Q._______;
che, durante la sua permanenza in questo gruppo, egli avrebbe aiutato
un prigioniero, di nome E._______, a fuggire e che per questo i capi
Q._______ lo vorrebbero uccidere; che, apprese le intenzione dei suoi
capi, egli sarebbe fuggito dal gruppo e si sarebbe nascosto a
P._______, dove però non si sentirebbe al sicuro, in quanto la polizia
starebbe ricercando tutti i membri del gruppo Q._______; che, dopo
una settimana vissuta per strada, egli avrebbe casualmente incontrato
E._______ e quest'ultimo, riconoscente per la sua liberazione,
l'avrebbe aiutato ad espatriare fornendogli un passaporto falso e
pagando le spese di viaggio,
che, quanto ai dettagli del viaggio d'espatrio, l'interessato afferma
essere partito il 12 giugno 2009 in aereo da P._______; che, dopo
essere atterrato la mattina seguente in un Paese sconosciuto, egli
avrebbe raggiunto Zurigo dopo un giorno di viaggio in bus; che, infine,
dopo aver vissuto circa sette giorni a Zurigo, l'interessato avrebbe
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incontrato delle persone di colore che gli avrebbero pagato il biglietto
del treno fino a Chiasso,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 4 agosto 2008, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi
dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro
lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente fa valere di non aver potuto consegnare
alcun documento, non per una sua mancanza di volontà, bensì per
una situazione di oggettiva impossibilità; che, infatti, egli non avrebbe
mai posseduto né la carta d'identità, né il passaporto e che - neanche
volendo - sarebbe in grado di ottenerne uno, in quanto non saprebbe
come fare,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali,
che, giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il
richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene
nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o
d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di
un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la
designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la
dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso
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della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v.
Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento),
che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni
suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età e
non ha fornito valide giustificazioni per la mancata produzione di
documenti d'identità o di viaggio; che, in particolare, egli saprebbe la
sua data di nascita unicamente perché questa le sarebbe stata
comunicata verbalmente dallo zio C._______; che, pertanto, conto
tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, unitamente
alla genericità e all'inconsistenza delle argomentazioni ricorsuali,
nonché all'inesistenza di qualsivoglia mezzo di prova, non v'è ragione
di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di
fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'insorgente non è
stato in grado di corroborare l'allegata minorità,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF]
2007/7 consid. 6),
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che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che, audizionato sui dettagli del suo viaggio, il ricorrente ha affermato
di essere espatriato assieme a E._______, il quale, oltre ad avergli
organizzato ed offerto il viaggio, avrebbe sbrigato per lui tutti i
personali e meticolosi controlli aeroportuali (cfr. verbale d'audizione
del 20 luglio 2009 pag. 4); che, oltre a quanto suesposto, l'insorgente
ha dichiarato di non essere in grado né di fornire alcun dettaglio sul
documento utilizzato per il viaggio, né di identificare la compagnia
aerea con la quale avrebbe volato, né, tantomeno, di sapere quale
fosse l'aeroporto o la nazione di destinazione del volo (cfr. verbali
d'audizione del 7 luglio 2009 pagg. 10 e 11, e del 20 luglio 2009
pag. 4),
che, alla luce delle numerose incongruenze qui rilevate, l'insorgente
non può aver viaggiato nelle circostanze descritte,
che, per di più, non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate
allegazioni secondo le quali gli sarebbe impossibile consegnare dei
documenti, poiché sostanzialmente, non ne avrebbe mai posseduti
(cfr. ricorso pag. 2); che tali asserzioni non costituiscono infatti ragioni
valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di
legge,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
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in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese da un lato
per il timore di essere ucciso dal gruppo armato Q._______ in quanto
accusato di aver aiutato un prigioniero a fuggire e, dall'altro lato,
perché ricercato dalla polizia proprio a causa dell'appartenenza al
gruppo,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, è contrario ad ogni logica che il ricorrente abbia
deciso di entrare in un gruppo armato, a lui totalmente sconosciuto,
quando egli non sapeva neanche chi avesse concretamente
assassinato suo zio C._______ (cfr. verbale d'audizione del
20 luglio 2009 pag. 10); che, oltracciò, l'insorgente si è contraddetto
quanto al momento in cui si sarebbe recato nel bosco dove si
trovavano i prigionieri, dichiarando inizialmente di esserci andato
alcuni giorni dopo l'assassinio di suo zio (cfr. verbale d'audizione del
20 luglio 2009 pag. 10), per poi affermare di esserci andato il
12 maggio 2009, ovvero il giorno stesso dell'omicidio (cfr. verbale
d'audizione del 20 luglio 2009 pag. 12); che, in aggiunta, mal si
comprende com'egli possa aver passato quasi due settimane, isolato
in mezzo ad un bosco, assieme ad altri tre compagni d'armi e non
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sapere nulla di loro (cfr. verbale d'audizione del 20 luglio 2009
pagg. 14 e 17); che, per sovrabbondanza, è illogico che il richiedente
abbia liberato E._______ - il quale aveva promesso di realizzare
qualsiasi suo desiderio (cfr. verbale d'audizione del 20 luglio 2009
pag. 10) - e non sia poi fuggito assieme a lui, tutt'al più ch'egli era
perfettamente a conoscenza delle possibili conseguenze di un tale
gesto (cfr. verbale d'audizione del 20 luglio 2009 pag. 16); che, infine,
oltre ad essersi contraddetto sul tempo passato a P._______ dopo la
fuga - una, segnatamente due settimane (cfr. verbale d'audizione del
2 luglio 2009 pagg. 4 e 10) - mal si comprende com'egli abbia deciso
di lavorare per strada se temeva di essere arrestato dalla polizia (cfr.
verbale d'audizione del 20 luglio 2009 pag. 18),
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili,
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
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che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è esigibile,
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, la situazione
vigente in Nigeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra,
guerra civile, violenza generalizzata o emergenza sanitaria che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
possiede una formazione scolastica e un'esperienza professionale
quale venditore,
che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 24),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
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il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM (in copia, n. di rif. N [...])
- X._______
Il giudice unico: Il cancelliere:
Fulvio Haefeli Gionata Carmine
Data di spedizione:
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