B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-505/2020
Sen t en z a d e l 4 f e bb r a i o 20 20
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio)
Regula Schenker Senn, Hans Schürch,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…),
Etiopia,
patrocinato dalla Signora. Giuseppina Santoro,
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e
Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 17 gennaio 2020.
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 10 ottobre
2019,
i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 17 ottobre 2019 (cfr.
atto […]-10/7 [di seguito: verbale 1]) ed al colloquio personale Dublino del
22 ottobre 2019 (cfr. atto 14/2 [di seguito: verbale 2]),
i diversi fogli di trasmissioni di informazioni mediche (F2) ed il rapporto me-
dico (F4) del 4 dicembre 2019 (cfr. atto 34/5),
il diritto di essere sentito del 17 dicembre 2019 in merito al summenzionato
rapporto medico,
la documentazione medica tedesca (cfr. atto 44/6),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 17 gennaio 2020, notificata il 20 gennaio 2020 (cfr. atto 49/1), mediante
la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferi-
mento dell'interessato verso la Francia,
il ricorso del 27 gennaio 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 28 gennaio 2020) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM
con il quale il ricorrente ha concluso innanzitutto alla sospensione in via
cautelare dell'esecuzione della decisione ed alla concessione dell'effetto
sospensivo, in seguito all'annullamento della decisione impugnata ed alla
restituzione degli atti alla SEM per una nuova valutazione in merito alla
possibile applicazione della clausola di sovranità, infine all'esenzione dal
pagamento anticipato delle spese di giudizio con protestate tasse e spese,
gli allegati al ricorso, in particolare i documenti medici tedeschi, la lettera di
dimissione dell'Ospedale Regionale di Mendrisio del 20 gennaio 2020 ed
un rapporto dell'Ordine internazionale e diritti umani, Osservatorio sulla
Corte di Giustizia dell'Unione europea N. 2/2017,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento
Dublino III),
che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon-
sabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata
nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del ri-
chiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 con-
sid. 6.2),
che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro-
tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7
par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regola-
mento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei
criteri),
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che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III),
che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina-
zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF
2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1),
che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato
membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per veri-
ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22
e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato mem-
bro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III),
che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovra-
nità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato
membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazio-
nale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche
se tale esame non gli compete,
che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rive-
lato, dopo consultazione della banca dati centrale europea sui visti «CS-
VIS» e dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC» che le autorità
francesi hanno rilasciato all'insorgente un visto valido dal 01.06.2017 al
01.07.2017 per gli Stati Schengen e che l'interessato ha presentato una
domanda d'asilo in Germania il 27 giugno 2017 (cfr. atto 7/1),
che egli ha confermato tali riscontri (cfr. verbale 2, pag. 1),
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che il 22 ottobre 2019, la SEM ha presentato alle autorità tedesche com-
petenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III una ri-
chiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento
Dublino III (cfr. atto 17/5),
che il 30 ottobre 2019 queste autorità hanno respinto la richiesta di ripresa
in carico dichiarando che l'interessato sarebbe stato trasferito in Francia il
19 settembre 2019 conformemente al Regolamento Dublino III (cfr.
atto 22/2),
che il 30 ottobre 2019 le autorità svizzere hanno dunque presentato alle
autorità francesi una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1
lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto 23/10),
che il 21 novembre 2019 tali autorità hanno espressamente accettato di
prendere in carico il ricorrente, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. a Re-
golamento Dublino III (cfr. atto 28/1),
che la competenza della Francia risulta dunque, di principio, data,
che in sede ricorsuale, l'insorgente ha sollevato dei dubbi quanto all'accet-
tazione di ripresa in carico del ricorrente formulata dalla Germania, in par-
ticolare in merito al rispetto dei termini per la presentazione della richiesta,
che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE)
inerente il regolamento Dublino III implica che in una procedura di ricorso
contro una decisione di trasferimento Dublino il richiedente l'asilo deve po-
ter censurare l'errata applicazione di tutte le disposizioni del regolamento
Dublino III che concorrono alla determinazione dello Stato competente; che
in assenza di validi motivi che si oppongano al recepimento di questa giu-
risprudenza, dev’essere permesso ai richiedenti l'asilo di invocare anche
nella procedura di ricorso dinanzi al Tribunale la corretta applicazione di
tutti i criteri di competenza (cfr. DTAF 2017 VI/9 consid. 5),
che tuttavia, il ricorrente può invocare l'errata applicazione dei criteri di
competenza, così come il non rispetto dei termini, soltanto nella procedura
in essere,
che la richiesta di ri/presa a carico effettuata dalle autorità germaniche e la
conseguente accettazione da parte della Francia non risultano oggetto
della presente procedura e l'interessato avrebbe dovuto invocarne l'even-
tuale violazione dinanzi alle autorità competenti tedesche,
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che di conseguenza, il Tribunale non può entrare nel merito dell'allegata
violazione dei termini imperativi e la censura risulta irricevibile,
che in seguito non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze
sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei
richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante
ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Du-
blino III),
che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della
CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifu-
giati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gen-
naio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in par-
ticolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una proce-
dura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale
ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazio-
nale [di seguito: direttiva accoglienza]),
che, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia, ad
oggi non risulta – dalle ribadite e concordi posizioni dell'Alto Commissariato
delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR), dal Commissario per i diritti
umani del Consiglio d'Europa, oltre che delle numerose organizzazioni
non-governative internazionali (cfr. segnatamente sentenza della Corte eu-
ropea dei diritti dell'uomo – che la legislazione in materia d'asilo in Francia
non venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da ca-
renze strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano
trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie
di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso
i paesi d'origine (cfr. sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Gre-
cia del 21 gennaio 2011, 30696/09),
che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regola-
mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie,
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che proseguendo nell'analisi, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposi-
zione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se
"motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della do-
manda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sa-
rebbe competente per il trattamento della domanda,
che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere
di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qua-
lora invece il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione con-
travvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'au-
torità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad
entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1),
che nel caso in disamina, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di
destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico ed a portare a ter-
mine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione
della direttiva procedura,
che egli non ha neppure apportato qualsivoglia indizio serio e concreto su-
scettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il
principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'osse-
quio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita,
integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove
rischierebbe di essere respinto in un tale paese,
che il ricorrente ha fatto valere di essersi ritrovato in una situazione di com-
pleto abbandono in Francia ed in particolare di essersi ritrovato a vivere
per strada,
che da una parte, si rileva che contrariamente a quanto affermato in sede
di colloquio Dublino ed in sede ricorsuale, dai colloqui medici risulta che
egli sarebbe fuggito da un centro di accoglienza francese per far ritorno in
Germania (cfr. atto 34/5 pag. 2),
che d'altra parte, dalle risultanze di EURODAC e dalle allegazioni del ricor-
rente non risulta che egli abbia mai depositato una domanda d'asilo in
Francia (cfr. verbale 2),
che di conseguenza egli è tenuto a chiedere protezione alle autorità fran-
cesi, per il che, nella fattispecie non figurano indizi oggettivi, concreti e seri
che permettano di concludere che in caso di trasferimento in Francia il ri-
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corrente sarebbe durevolmente privato del sostentamento minimo e ri-
schierebbe di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della di-
rettiva accoglienza,
che inoltre, l'insorgente ritiene che la SEM non abbia accertato in modo
completo ed esatto i fatti giuridicamente rilevanti,
che segnatamente, considerata la sua eccezionale condizione di vulnera-
bilità, la mera interruzione, foss'anche temporanea, della presa a carico
necessaria implicherebbe un rischio grave che non sarebbe stato preso in
considerazione nella decisione avversata,
che si rileva che il respingimento forzato di persone che soffrono di pro-
blemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in casi
eccezionali,
che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interes-
sato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar pre-
supporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una
prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito
del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferi-
menti),
che in una recente sentenza la CorteEDU ha a tal proposito precisato che
una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano
dei seri motivi di ritenere che la persona – in assenza di trattamenti medici
adeguati nello Stato di destinazione – sarà confrontata ad un reale rischio
di un grave, rapido e ed irreversibile peggioramento delle condizioni di sa-
lute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della
speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del
13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193),
che pur non volendo in alcun modo minimizzare lo stato di salute dell'in-
sorgente, le sue condizioni non sono tali da configurare una violazione
dell'art. 3 CEDU in caso di trasferimento in Francia,
che stando al rapporto medico del 4 dicembre 2019, risulta che il ricorrente
soffre di disturbo post-traumatico da stress comorbido ad un episodio de-
pressivo di media gravità con sintomi biologici in assenza di franca suici-
dialità attiva (cfr. atto 34/5); che egli sarebbe stato da una parte imprigio-
nato per circa 7 mesi in Etiopia dove avrebbe subito torture praticamente
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quotidiane e d'altra parte una volta giunto in Francia sarebbe stato vittima
di un pestaggio e di una violenza sessuale (cfr. ibidem),
che il trattamento prevede un approccio farmacologico acuto con sertalina
100mg/die sino a 150mg/die, associata a clonazepam 0.5mg/die e mirtaza-
pina fino a 30mg/die; che altresì è stata concordata una presa in carico
psichiatrica integrata a cadenza settimanale e regolari sedute psicologiche
di sostegno ed accompagnamento nell'elaborazione del trauma (cfr. ibi-
dem),
che gli atti medici tedeschi confermano la diagnosi di disturbo post-trauma-
tico da stress (cfr. allegato 3 al ricorso; atto 44/6),
che di conseguenza, sia la diagnosi sia il trattamento necessario risultano
nella fattispecie chiari,
che, inoltre, è notorio che la Francia dispone di infrastrutture mediche suf-
ficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve prov-
vedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria
comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il tratta-
mento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la neces-
saria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di acco-
glienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assi-
stenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva),
che non vi sono dunque motivi per ritenere che egli non potrà proseguire il
suo trattamento farmacologico e di sostegno psichiatrico e psicologico an-
che in Francia,
che per quanto riguarda il rischio della messa in atto di tentativi suicidali, si
rileva che il Tribunale federale ha stabilito che il rischio di suicido non co-
stituisce un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del
TF 2C_856/2015 del 10 ottobre 2015 consid. 3.2.1); che ciò corrisponde
pure alla prassi dello scrivente Tribunale (cfr. ad esempio sentenze del TAF
F-5933/2019 del 23 gennaio 2020 consid. 7.6, F-5900/2019 del 18 novem-
bre 2019, E-1997/2019 del 2 maggio 2019 oppure F-4514/2018 del
20 agosto 2018),
che tuttavia, questa situazione particolare, segnatamente la fragilità dello
stato di stato di salute psichico dell'insorgente, dovrà essere debitamente
presa in considerazione per le modalità d'organizzazione del trasferimento;
che altresì, siccome già la notificazione della presente sentenza potrebbe
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comportare un temporaneo peggioramento dello stato psichico del ricor-
rente, si invita la rappresentante a notificare la decisione in una forma
adatta (se del caso in presenza del medico curante); che prima del trasfe-
rimento, sarà inoltre premura delle autorità competenti per l'esecuzione
dell'allontanamento – con eventualmente l'aiuto della SEM in applicazione
dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espul-
sione di stranieri (OEAE, RS 142.281) – informare in maniera precisa e
completa le autorità francesi dell'arrivo, dei problemi di salute e del bisogno
di protezione dell'insorgente, così da permettere a tali autorità di indirizzare
il ricorrente alle strutture terapeutiche adatte per la continuazione del trat-
tamento (cfr. art. 31 e 32 Regolamento Dublino III),
che infine, in merito al fatto che il ricorrente non voglia fare ritorno in Fran-
cia poiché sarebbe stato aggredito ed avrebbe subito una violenza ses-
suale (cfr. in particolare allegato 3 al ricorso), non risulta nella fattispecie
rilevante; che come a giusto titolo rilevato dall'autorità inferiore, tale paese
è uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante, disposta ed in
grado di offrire la protezione adeguata,
che non vi sono elementi oggettivi che permettano di ritenere che le auto-
rità francesi non offrirebbero la protezione adeguata contro le aggressioni
da parte di terzi; che egli può dunque rivolgersi alle autorità di polizia e
denunciare le violenze o se risulta essere ulteriormente esposto a delle
minacce concrete,
che altresì, la continuazione del trattamento farmacologico e psicoterapeu-
tico permetterà al ricorrente di elaborare pure il trauma,
che pertanto, l'insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di compro-
vare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero
tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3
Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Francia,
che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione
dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle
autorità dello Stato in questione,
che infine, nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere
che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di
apprezzamento nell'applicazione della clausola di sovranità per motivi
umanitari,
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che il caso in disamina risulta essere sostanzialmente diverso da quello
ritenuto dal Tribunale nella sentenza D-5488/2019 del 31 ottobre 2019 ci-
tata dal ricorrente in sede ricorsuale il quale trattava di una famiglia,
che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III,
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, la Francia è competente dell'esame della domanda di asilo
del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a prenderlo in
carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento
Dublino III,
che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do-
manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente
all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS
142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non
entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18
consid. 5.2),
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso la Francia, confermata,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di con-
cessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
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che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: