Corte IV
D-5053/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 3 a g o s t o 2 0 0 9
Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 4 agosto 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5053/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il 29 giugno 2009 in
Svizzera,
i verbali d'audizione dell'interessato del 10 e 29 luglio 2009,
la decisione dell'UFM del 4 agosto 2009, notificata all'interessato lo
stesso giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal
ricorrente),
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (TAF) il
7 agosto 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la precitata
decisione dell'UFM,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo appare inammissibile,
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che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di
essere cittadino nigeriano di etnia (...) e di essere sempre vissuto, fino
al suo spostamento a B._______ e successivo espatrio via mare, ad
C._______ nello Stato di D._______ (Nigeria),
che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese d'origine perchè
minacciato e denunciato alla polizia dagli anziani del suo villaggio, che
lo accuserebbero di essere la causa del decesso dei suoi genitori,
che l'interessato ha affermato di essere espatriato imbarcandosi su
una nave a B._______ ed avere successivamente raggiunto
E._______ in treno,
che il ricorrente ha dichiarato di avere viaggiato senza documenti e
senza subire alcun controllo; che egli non ha saputo fornire indicazioni
precise né in merito ai Paesi da cui sarebbe transitato, né circa la
bandiera della nave su cui si sarebbe imbarcato, il luogo di sbarco e la
località dove avrebbe intrapreso il viaggio in treno in direzione della
Svizzera,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 4 agosto 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], e dall'altro lato,
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detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta che nella fattispecie non
sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi: egli
sottolinea di non aver potuto consegnare alcun documento, non per la
sua mancanza di volontà, bensì poiché non avrebbe mai posseduto un
documento d'identità, e segnala altresì che il possesso di tali
documenti non sarebbe cosa comune in Nigeria, bensì limitata a
persone abituate a viaggiare per lavoro,
che, oltre all'obiezione di cui sopra, il ricorrente contesta che nel caso
concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa
la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di
rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento: in particolare egli adduce di essere fuggito dal
suo Paese, perchè la sua vita sarebbe in pericolo; che egli sostiene
inoltre di avere presentato allegazioni chiare e dettagliate, ragione per
cui i suoi motivi d'asilo sarebbero da ritenere, oltre che veri, anche
verosimili,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che egli ha altresì presentato una
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
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di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF]
2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun
documento che adempia i criteri testé menzionati,
che il ricorrente ha, in un primo momento, dichiarato di non ricordarsi
la durata del suo soggiorno a B._______ prima dell'espatrio (cfr.
verbale audizione del 10 luglio 2009 pag. 2), per poi invece fornire
date esatte circa arrivo a, rispettivamente partenza da tale luogo (cfr.
verbale audizione del 29 luglio 2009 pag. 10/D88); che egli si è altresì
smentito in merito alla durata del viaggio in nave, allegando dapprima
di avere passato 22 giorni in mare (cfr. verbale audizione del 10 luglio
2009 pag. 2), per poi, pochi minuti dopo, dichiarare di non sapere
quanto tempo (cfr. ibidem pag. 7); che l'insorgente ha inoltre dichiarato
di avere viaggiato da B._______ in Svizzera sprovvisto di documenti e
senza subire controlli (cfr. verbale audizione del 10 luglio 2009 pag. 7);
che egli non è stato in grado di indicare da quali Paesi sarebbe
transitato per giungere in Svizzera (cfr. ibidem pagg. 7-8); che egli non
ha altresì saputo fornire alcuna giustificazione plausibile per la sua
impossibilità di indicare il luogo di sbarco e la bandiera della nave su
cui avrebbe viaggiato (cfr. ibidem pag. 2 e verbale audizione del 29
luglio 2009 pag. 11/D102-105), sebbene vi abbia trascorso, a suo dire,
più di tre settimane,
che le indicazioni dell'insorgente in merito al viaggio intrapreso ed alle
sue modalità risultano contraddittorie, oltre che vaghe e non
corroborate da elementi descrittivi concreti che ne supporterebbero la
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verosimiglianza; che, inoltre, varcare il confine di Schengen senza
subire controlli, come il ricorrente sostiene di avere fatto, costituisce al
momento attuale un'impresa pressoché impossibile,
che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non può avere
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, in sede di seconda audizione e quindi più di due settimane dopo
l'audizione sui fatti in cui egli è venuto a conoscenza degli obblighi
elencati nel foglio arancione consegnatoli all'arrivo al Centro di
registrazione e procedura (cfr. verbale audizione del 10 luglio 2009
pag. 5), l'insorgente ha dichiarato di non avere intrapreso nulla al fine
di procurarsi un documento d'identità, perchè non ne sarebbe mai
stato in possesso (cfr. verbale audizione del 29 luglio 2009
pag. 3/D9-10), rispettivamente di non avere contattato nessuno in
Nigeria in quanto non disporrebbe più di alcun numero di telefono (cfr.
ibidem pag. 3/D8),
che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni
ricorsuali secondo cui gli sarebbe impossibile farsi pervenire dei
documenti che non avrebbe mai posseduto (cfr. ricorso pag. 2); che,
infatti e come già evidenziato sopra, egli avrebbe, tra la prima e la
seconda audizione, avuto più di due settimane per, per lo meno,
avviare tentativi al fine di procurarsi dei documenti d'identità (ad
esempio contattando le due sorelle in Patria), rimanendo, invece,
come emerge dagli atti, completamente inattivo in tal senso,
che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti,
ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei
documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in
possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di
concreto per procurarsene di nuovi,
che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dal
ricorrente nonché l'inconsistenza ed inattendibilità delle sue
dichiarazioni circa il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni
della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
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stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere stato
accusato da parte degli anziani del suo villaggio di avere causato la
morte dei suoi genitori; che, sapendo di essere stato denunciato dagli
anziani e vedendo la polizia arrivare presso la sua dimora, egli
sarebbe fuggito dalla finestra, rifugiandosi a B._______ presso un
amico del padre deceduto, che l'avrebbe in seguito consigliato ed
aiutato ad espatriare,
che il ricorrente ha altresì sostenuto di essere in pericolo in caso di
ritorno in Nigeria, in quanto egli sarebbe stato minacciato ed accusato
della morte dei propri genitori dagli anziani del suo villaggio (cfr.
ricorso pag. 2),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
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che, a titolo d'esempio, il ricorrente, si è contraddetto più volte circa la
collocazione temporale dei fatti principe della sua vicenda: egli, infatti,
durante la prima audizione ha riportato il decesso dei genitori al 15 di
maggio (cfr. verbale audizione del 10 luglio 2009 pag. 4), per poi, in
fase di seconda audizione, indicare in un primo momento il mese di
giugno per tale avvenimento (cfr. verbale audizione del 29 luglio 2009
pag. 5/D19-20) e poi, quando sollecitato ad indicare la data esatta
dell'arrivo della polizia dopo il decesso, nuovamente quello di maggio
(cfr. verbale audizione del 29 luglio 2009 pagg. 7-8/D55-59); che le
dichiarazioni del ricorrente sono, su più punti centrali della sua vicenda
come ad esempio l'arrivo della polizia al suo domicilio, vaghe ed
evasive, ragione per cui vi è ragione di presumere che egli si sia
limitato a riferire in maniera standardizzata fatti che non ha vissuto in
prima persona; che la tesi del ricorrente secondo cui sarebbe ricercato
dalla polizia a seguito della denuncia da parte degli anziani del
villaggio non è stata supportata da alcun elemento concreto e
verosimile, rimanendo in tal guisa una mera congettura di parte; che,
pertanto e convenendo con l'autorità inferiore, le dichiarazioni del
ricorrente a sostegno della sua domanda non meritano credibilità,
che d'altronde delle ricerche di polizia o una condanna, secondo leggi
nazionali, per reati commessi, sono delle misure statali del tutto
legittime che non possono essere qualificate quali persecuzioni
pertinenti nell'ottica dell'art. 3 LAsi; che, peraltro, un eventuale errore
giudiziario ai danni dell'insorgente non costituisce di per sé un motivo
rilevante in materia d'asilo,
che, considerata l'evocata inverosimiglianza ed irrilevanza delle
dichiarazioni rese dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo,
non v'è motivo di ritenere che egli non possa ottenere in Patria, se
opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti,
rispettivamente non possa beneficiare di un equo processo in
relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti per ragioni che
non appaiono avere alcuna relazione con uno dei motivi enumerati
all'art. 3 LAsi,
che, per sovrabbondanza, nel memoriale di ricorso il ricorrente non si
esprime in alcun modo circa le contraddizioni ed inconsistenze
sollevate dall'istanza inferiore,
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che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2
lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr)
e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
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contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ammissibile,
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria – che non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale – non sembra ostare di per sé alla pronuncia
dell'esecuzione dell'allontanamento verso detto Paese,
che, per quanto attiene alla situazione personale dell'insorgente, egli è
in giovane età ed ha svolto l'attività di contadino da quando era (...)
(cfr. verbale audizione del 10 luglio 2009 pag. 3); che egli, inoltre, può
beneficiare in Patria di una rete familiare, potendo, come minimo, fare
riferimento a due sorelle che vivono nel suo villaggio d'origine (cfr.
ibidem),
che, d'altronde, il ricorrente non ha fatto valere dei problemi medici
suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento
(v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
dell'insorgente in Svizzera per motivi medici,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
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che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presenta sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Fulvio Haefeli Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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