B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5064/2018
Sen t en z a d e l 2 7 s e t t emb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Barbara Balmelli, Mia Fuchs
cancelliere Lorenzo Rapelli
Parti
A._______, nato il (…),
Eritrea,
patrocinato dal Sig. Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Domanda di riapertura della procedura di ricorso;
decisione di stralcio del 2 marzo 2018 (D-6841/2017);
Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del
2 novembre 2017 / N (…)
D-5064/2018
Pagina 2
Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 17 agosto
2017,
i verbali d’audizione del 24 agosto 2017 (di seguito: verbale 1), del 22 set-
tembre 2017 (di seguito: verbale 2), e del 20 ottobre 2017 (di seguito: ver-
bale 3),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 2 novembre 2017, notificata all’interessato il giorno stesso (cfr. atto
A20), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pro-
nunciato l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l’esecu-
zione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile,
il ricorso datato 4 dicembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d’entrata: 5 dicembre 2017), con cui il ricorrente ha postulato il riconosci-
mento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera; in
primo subordine la restituzione degli atti di causa all’autorità inferiore per
una nuova valutazione di tali aspetti ed in particolare dei motivi d’asilo; in
via ancor più subordinata l’ammissione provvisoria in Svizzera per causa
d’inammissibilità ed inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; con-
testualmente ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria
nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del re-
lativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili,
lo scritto del ricorrente del 5 dicembre 2017, per mezzo del quale egli ha
prodotto una fotografia che lo ritrarrebbe durante il servizio militare as-
sieme ad alcuni commilitoni,
la notifica di disbrigo e esecuzione dell’Ufficio per la migrazione e l’integra-
zione del Canton Argovia del 22 febbraio 2018 che attestava la scomparsa
del ricorrente sin dal 24 gennaio 2018,
la decisione di stralcio del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) del 2 marzo 2018,
la richiesta di ripresa in carico presentata dalle autorità francesi all’atten-
zione della SEM il 19 febbraio 2018 sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. b del
regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
D-5064/2018
Pagina 3
paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione eu-
ropea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III),
l’accoglimento, il 22 febbraio 2018, di detta richiesta da parte delle preposte
autorità elvetiche,
il rientro in Svizzera dell’interessato, avvenuto l’8 agosto 2018,
la domanda di riapertura presentata dal ricorrente in data 4 settembre
2018,
le misure supercautelari ordinate dal giudice dell’istruzione il 6 settembre
2018 e volte alla provvisoria sospensione dell’esecuzione dell’allontana-
mento,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
I. sulla domanda di riapertura
che il Tribunale è competente per statuire sulle domande di riapertura della
procedura di ricorso facenti seguito ad una decisione di stralcio (cfr. sen-
tenza del Tribunale E-4750/2017 del 31 maggio 2018 consid. 1),
che l’interesse degno di protezione è in specie dato (cfr. 37 LTAF e 48 PA);
che il richiedente asilo ha partecipato al procedimento ed è particolarmente
toccato dalla decisione di stralcio,
che una domanda di riapertura (o di ripristino) della procedura di ricorso
non può essere classificata né come revisione né come riesame e segue
delle regole sui generis (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commis-
sione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 1997 n. 8 consid. 2a-2f
n. 1 consid. 6.1; 1993 n. 33, sentenza E-4750/2017 consid. 2),
D-5064/2018
Pagina 4
che la stessa dev’essere accolta allorquando la decisione di stralcio si av-
veri inficiata da un vizio iniziale o sia stata presa sulla base di motivi errati
(cfr. sentenza del Tribunale E-6204/2013 del 27 marzo 2014),
che in applicazione degli art. 18 par. 2 e 19 del regolamento Dublino III in
combinato disposto con l’art. 35a LAsi la riapertura è parimenti giustificata
se al momento della decisione di stralcio era già stata depositata una do-
manda di ripresa in carico ex art. 18 par. 1 lett. b all’attenzione delle autorità
svizzere; domanda di ripresa in carico accolta da quest’ultime (cfr. sen-
tenza E-4750/2017 consid. 3),
che rientrando la presente fattispecie in detta casistica, v’è luogo di riaprire
la procedura ricorsuale,
che non vengono riscosse spese per la procedura di riapertura (art. 63 cpv.
2 PA),
che nonostante l’accoglimento della domanda, nemmeno si giustifica in
specie l’assegnazione di un’indennità per spese ripetibili, non avendo il ri-
corrente dovuto sopportare spese indispensabili e relativamente elevate
nell’ambito di tale procedura, avviata per il tramite di una succinta comuni-
cazione scritta (cfr. art. 7 cpv. 1 e 4 del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; sentenza del Tribunale E-
6204/2013 del 27 marzo 2014),
II. sulla procedura ricorsuale
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una deci-
sione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-
c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
D-5064/2018
Pagina 5
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che nel corso dell’audizione sulle generalità il ricorrente si è dichiarato cit-
tadino eritreo con ultimo domicilio a B._______ nel comparto amministra-
tivo di Debub, ove avrebbe vissuto con moglie e figlie (cfr. verbale 1, pag.
5),
che sentito in due differenti occasioni sui motivi d’asilo l’interessato ha af-
fermato aver servito nell’esercito eritreo durante la guerra e di essere in
seguito stato formalmente esonerato nel 2004 a causa di una grave ferita
alla gamba; che dopo essersi dedicato per circa un decennio all’agricoltura
e ad altre attività, avrebbe quantomeno ricevuto una nuovo ordine di marcia
che lo invitata a manifestarsi presso l’amministrazione locale (Mmhdar);
che presentatosi in loco, egli si sarebbe appellato al precedente esonero
sulla scorta del documento a suo tempo ricevuto a conferma; che a suo
dire nel 2013 sarebbe però stata emanata una nuova legge che prescri-
veva l’incorporazione anche di chi era stato precedentemente esonerato;
che alcuni mesi dopo le autorità militari si sarebbero presentate a casa sua,
nella persona di un certo capo C._______, intimandogli di “prendere il fucile
e di rimanere nel suo villaggio nell’eventualità di un richiamo improvviso”;
che per ottemperare a tale richiesta egli si sarebbe dovuto recare in un
altro luogo per ottenere un Kalashnikov; che il richiedente non avrebbe
dato seguito a tale ordine; che in ragione di ciò, i militari lo avrebbero cer-
cato più volte a casa in sua assenza, chiedendo informazioni e minac-
ciando la moglie; che questi si sarebbero spinti sino a rapire moglie ed i
figli; che l’interessato si sarebbe quindi recato presso le autorità militari mu-
nito della documentazione relativa all’esonero; che i militari avrebbero
strappato i documenti davanti ai suoi occhi e lo avrebbero imprigionato per
sei mesi durante i quali avrebbe subito maltrattamenti e patito la fame; che
dopo essere stato rilasciato, il richiedente asilo, nell’ottica di porre un ter-
mine alla spiacevole situazione venutasi a creare, si sarebbe deciso a fir-
mare un documento che confermava la sua volontà di adempiere alle ri-
chieste delle autorità; che successivamente egli sarebbe stato chiamato a
svolgere l’addestramento; che dopo essere rientrato al domicilio, sarebbe
espatriato illegalmente onde evitare di doversi recare in trincea (cfr. verbale
2, pag. 2 e segg., verbale 3, pag. 3 e segg.),
che nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto inverosimili tali allega-
zioni; che le dichiarazioni dell’interessato a proposito dell’addestramento si
sarebbero rivelate tardive, in quanto egli le avrebbe omesse nel corso
D-5064/2018
Pagina 6
dell’audizione sulle generalità; che inoltre, il resoconto da lui fornito sa-
rebbe ampiamente contraddittorio, segnatamente in quanto concerne le
modalità della convocazione ricevuta, la durata e le circostanze dell’adde-
stramento da lui svolto (la cui descrizione sarebbe pure carente di dettagli)
così come in merito a quanto accaduto a moglie e figli; che su tali presup-
posti, conclude l’autorità di prima istanza, il solo espatrio illegale non sa-
rebbe rilevante in materia d’asilo,
che nel ricorso l’insorgente rammenta innanzitutto di essere giunto in Sviz-
zera in base ad un accordo di ricollocazione; che pertanto egli si sarebbe
aspettato che le autorità svizzere gli accordassero protezione, fermo con-
siderato anche il tenore dell’art. 78 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea; che per il resto egli contesta le considerazioni dell’au-
torità inferiore; che in particolare egli ritiene che le circostanze omesse nel
corso dell’audizione sulle generalità non rivestirebbero un’importanza si-
gnificativa fermo considerato il pluriennale vissuto militare; che quanto alle
incongruenze circa la modalità di convocazione, egli ritiene che le stesse
siano da imputare ad un equivoco con l’interprete nel corso dell’audizione
sulle generalità; che allo stesso modo, le diverse indicazioni a riguardo
della durata dell’addestramento trarrebbero origine nella sua difficoltà a ri-
cordare con esattezza la data d’inizio dello stesso; che del resto, la sua
descrizione dell’istruzione andrebbe considerata sufficientemente con-
creta; che il fatto di aver omesso di menzionare quanto accaduto a moglie
e figli non sarebbe sufficiente per concludere all’inverosimiglianza; che in
sunto, l’insieme delle allegazioni da lui fornite lascerebbero trasparire un
quadro globalmente verosimile,
che occorre in limine osservare come le considerazioni dell’insorgente a
proposito del fatto ch’egli sarebbe giunto in Svizzera in forza al programma
di ricollocazione europea sono prive di ogni pertinenza la fine dell’evasione
del presente gravame; che lo stesso vale per il generico richiamo all’art. 78
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che non vincola
codesto Tribunale,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
D-5064/2018
Pagina 7
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi); che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo
deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato;
che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con
una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in
particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate
o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determi-
nante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che più nello specifico, il timore di essere sanzionati per renitenza o diser-
zione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con
le autorità militari (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39); che detto
contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo
oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3
consid. 4.10 pag. 40); che al contrario, il solo rischio di dover probabil-
mente effettuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non costituisce
un pregiudizio determinante ai sensi dell’art. 3 LAsi; che dal canto suo,
l’espatrio illegale dall’Eritrea è invece da considerarsi rilevante solo in pre-
senza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona
sia malvista dalle autorità (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del
30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1),
che nel presente caso, essendo il ricorrente, per sua stessa ammissione,
stato congedato per ragioni mediche nel 2004, non vi è in principio modo
di riconoscergli in casu alcun timore fondato di esposizione a seri pregiudizi
per causa di renitenza o diserzione dal servizio nazionale; che in questo
stesso senso, le fotografie prodotte, che paiono risalire al periodo antece-
dente l’esonero, risultano del tutto ininfluenti per la definizione della ver-
tenza,
che quo all’asserita nuova convocazione ricevuta nel 2014, occorre con-
statare come partire dal 2012 in Eritrea è stato posto in essere un servizio
di milizia popolare; che pur non esistendo un obbligo formale di coscrizione
né una precisa base legale, le persone di età compresa tra i 18 ed i 70 anni
non attive nell’ambito del servizio nazionale possono essere mobilitate; che
la convocazione è di competenza delle amministrazioni locali e può svol-
gersi secondo modalità eterogenee; che ai coscritti viene in genere conse-
gnato un Kalashnikov con alcune munizioni e offerta una formazione di du-
rata e frequenza variabile; che a seguito dell’addestramento, alle persone
D-5064/2018
Pagina 8
convocate vengono fatti svolgere compiti di polizia e progetti di sviluppo;
che secondo le fonti disponibili, molti eritrei non hanno dato seguito alla
convocazione; che ciò non risulta aver dato luogo a arresti di massa o ad
altre rappresaglie; che parte dei convocati risulta inoltre essere stato esen-
tato dalle attività per motivi famigliari o di formazione (cfr. SEM, sezione
analisi, Focus Eritrea: Volksarmee (“Volksmiliz”), 31.01.2017, e riferimenti
citati; cfr. anche sentenza del Tribunale E-771/2017 dell’11 luglio 2018 con-
sid. 4.3.1 – 4.3.3),
che in specie, nonostante egli sostenga il contrario, il racconto dell’interes-
sato pare apparentarsi piuttosto ad una presunta chiamata ad integrare
tale milizia civile che ad una rimobilitazione nel servizio nazionale ordinario;
che la questione della rilevanza in materia d’asilo di diserzione e renitenza
rispetto alla succitata milizia popolare può quantomeno essere lasciata
aperta,
che infatti, pur potendosi iscrivere in un contesto di plausibilità, le asser-
zioni circa il modus operandi delle autorità eritree cosi come descritte dal
ricorrente possono essere considerate fatti notori adducibili anche da sog-
getti che non abbiano vissuto in prima persona tali avvenimenti; che è dun-
que in questo senso che va interpretata la bramosia di dettagli riscontrabile
nel sussunto dell’autorità di prime cure, la quale si attendeva di poter iden-
tificare, segnatamente in quanto concerne lo svolgimento dell’addestra-
mento, una certa caratterizzazione del vissuto che andasse oltre la gene-
rica descrizione fornita dall’insorgente; che su tali presupposti, pur poten-
dosi dire circostanziate, le dichiarazioni dell’insorgente non permettono di
considerare che la sua versione sia veritiera, stanti in particolare le incon-
gruenze presenti nel narrato,
che infatti, senza che sia necessario ribadire in toto quanto già menzionato
nella decisione impugnata, alla quale è opportuno rinviare, risulta partico-
larmente eclatante il fatto che nel corso dell’audizione sulle generalità l’in-
sorgente abbia espressamente dichiarato che al di là di alcune minacce
verbali, a moglie e figli non sarebbe successo nulla ed in particolare che i
famigliari non sarebbero mai stati arrestati (cfr. verbale 1, pag. 9) allorché
nelle successive audizioni egli ha asserito che quest’ultimi avrebbero fatto
l’oggetto di una misura detentiva (cfr. verbale 2, pag.13-14 e verbale 3,
pag. 12); che del resto, degne di menzione sono anche le contraddizioni in
parte già rilevate dalla SEM a proposito del momento nel quale egli sa-
rebbe stato convocato (cfr. verbale 1, pag. 8, verbale 2, pag. 10), delle mo-
dalità di presentazione e di trattamento della documentazione medica in
D-5064/2018
Pagina 9
suo possesso (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 13), dell’esistenza e
della sorte di una convocazione scritta (cfr. verbale 1, pag. 8-9, verbale 2,
D39, D40-D45, D49-D53), nonché a proposito dei maltrattamenti subiti du-
rante l’arresto (cfr. verbale 1, pag. 9, verbale 2, pag. 14); che infine, raffor-
zano i dubbi in proposito le diverse versioni addotte dall’insorgente circa
della durata dell’addestramento; che invero, il richiedente, nell’ambito
dell’audizione sui motivi d’asilo, ha allegato ch’egli sarebbe stato condotto
in loco il 10 luglio 2015 e che l’addestramento sarebbe durato venti giorni
(cfr. verbale 2, D164) allorché nell’ambito dell’audizione complementare ha
dichiarato essere stato scortato all’istruzione il 15 luglio 2015 e che la
stessa sarebbe durata complessivamente un mese (cfr. verbale 3, D19 e
D37); che è altresì singolare che il richiedente abbia in un primo momento
omesso ogni riferimento all’addestramento limitandosi a riportare ch’egli si
sarebbe nascosto nei campi (cfr. verbale 1, pag. 9),
che su tali presupposti, il solo espatrio illegale del ricorrente, per quanto
verosimile, non permette di giungere ad altro esito (cfr. supra e sentenza
D-7898/2015 citata, consid. 5.1),
che, per quanto riguarda la concessione dell’asilo ed il riconoscimento della
qualità di rifugiato v’è pertanto da confermare la decisione dell’autorità di
prime cure,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che
tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’al-
lontanamento,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
D-5064/2018
Pagina 10
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allon-
tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che in sede ricorsuale l’insorgente contesta anche tale conclusione; che il
rinvio del ricorrente risulterebbe inammissibile, segnatamente in quanto
contrario all’art. 3 CEDU; che l’insorgente rischierebbe infatti di essere sot-
toposto a trattamenti inumani e degradanti in ragione delle conseguenze
del suo espatrio illegale in connessione con il suo profilo personale e con
la violazione degli obblighi militari; che l’esecuzione dell’allontanamento
sarebbe parimenti inesigibili stanti le condizioni generali del paese e le con-
dizioni di salute dell’insorgente, che soffrirebbe di emorroidi; che del resto,
la rappresentante delle opere assistenziali avrebbe osservato come il ricor-
rente lamenti tuttora dei dolori a causa degli effetti dello scoppio di una
bomba, per il che, avrebbe suggerito una visita medica approfondita; che
l’esistenza di problematiche mediche di un certo rilievo si evincerebbe an-
che dai verbali d’audizione,
che tuttavia, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la deci-
sione della SEM relativa alla domanda d’asilo dell’insorgente, quest’ultimo
non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1
LAsi), generalmente riconosciuto nell’ambito del diritto internazionale pub-
blico ed espressamente enunciato all’art. 33 della Convenzione sullo sta-
tuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che quo alla compatibilità con gli art. 3 e 4 CEDU, occorre fare riferimento
ad una recente giurisprudenza coordinata del Tribunale del 10 luglio 2018
e di cui al ruolo E-5022/2017; che in tale sentenza, si è invero giunti alla
conclusione che il servizio nazionale eritreo non rientri nella definizione di
schiavitù o servitù ai sensi dell’art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. E-5022/2017 consid.
6.1 e nel complesso 6.1.4); che più avanti, è stata esaminata anche la que-
stione di sapere se tale circostanza potesse o meno essere qualificata
quale lavoro forzato ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 CEDU; che a tal riguardo, è
anzitutto stato escluso che il servizio nazionale eritreo, la cui durata è molto
eterogenea e che annovera, oltre alla parte militare, anche delle compo-
nenti civili, possa essere considerato quale legittimo dovere civico; che tut-
tavia, si è altresì potuto determinare come, in assenza del riscontro di un
grave rischio di flagrante violazione dell’art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta
qualificazione non sia ad essa sola sufficiente a fondare un giudizio d’inam-
missibilità; che a mente del Tribunale, non si può infatti ritenere che i mal-
trattamenti abbiano un carattere sistematico, di modo che ogni persona in
servizio attivo rischi di esservi esposta; che sui medesimi presupposti, il
Tribunale ha anche escluso l’esistenza di un grave rischio di tortura o di
D-5064/2018
Pagina 11
trattamento inumano ai sensi dell’art. 3 CEDU derivante dal solo arruola-
mento (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8);
che si può dunque partire dall’assunto che l’esecuzione dell’allontana-
mento non sia generalmente incompatibile con i disposti citati,
che quo all’esigibilità, occorre innanzitutto fare riferimento alla sentenza D-
2311/2016 del 17 agosto 2017 (pubblicata come sentenza di riferimento)
nella quale il Tribunale, dopo aver constatato un documentato migliora-
mento nell’approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile,
nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell’istru-
zione, è giunto a statuire che la stessa sia attualmente da considerarsi ge-
neralmente esigibile (cfr. sentenza D-2311/2016, consid. 17.2); che inoltre,
il rischio di arruolamento per il servizio nazionale non risulta influire su que-
sto giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale eve-
nienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esisten-
ziale (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.2.3); che in considerazione della
generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario ve-
rificare la questione dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento con
riguardo della singola fattispecie; che in altri termini, in presenza di partico-
lari circostanze negative, vi sarà luogo di ammettere, ora come prima, una
situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza D-2311/2016 consid.
17.2),
che in specie ciò non è tuttavia il caso; che il ricorrente è ancora relativa-
mente giovane ([…]) e può avvalersi di un’estesa rete socio-famigliare in
patria, oltre che di esperienza lavorativa e formazione (cfr. decisione impu-
gnata, III.2),
che l’esecuzione dell’allontanamento è pertanto da considerarsi anche ra-
gionevolmente esigibile,
che le problematiche mediche in presenza non paiono del resto tali da giu-
stificare un’ammissione provvisoria in Svizzera; che tali circostanze risul-
tano decisive in termini di esigibilità solo laddove le cure, reputate essen-
ziali, non sarebbero ottenibili nel paese d’origine (cfr. GICRA 2003 n. 24
consid. 5b); che a tal proposito sono da considerarsi come essenziali le
cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un’esi-
stenza conforme alla dignità umana (cfr. DTAF 2011/50, consid. 8.3; DTAF
2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b); che lo straniero non
può invece prevalersi della suddetta disposizione per dedurre un diritto in-
condizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle forme di
D-5064/2018
Pagina 12
sostegno mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di sa-
lute, per il semplice motivo che le infrastrutture e le conoscenze mediche
non raggiungano gli standard elvetici (cfr. tra le tante, sentenza del Tribu-
nale D-3407/2006 dell’8 luglio 2008 consid. 3.1); che le questioni mediche
possono inoltre rientrare nel campo di applicazione dell’art. 3 CEDU solo
in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid.
9.1.2-9.1.6),
che infine, non risultano impedimenti nemmeno sotto l’aspetto della possi-
bilità dell’esecuzione dell’allontanamento; che per prassi costante, spetta
invero al ricorrente ottenere presso la competente rappresentanza del suo
paese d’origine i documenti necessari per il rientro nello stesso (cfr. art. 8
cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12),
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non
è inadeguata (art. 49 PA),
che il ricorso va pertanto respinto,
che occorre pertanto revocare le misure supercautelari ordinate il 6 set-
tembre 2018,
che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda finalizzata all’esen-
zione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese pro-
cessuali è divenuta priva di oggetto;
che visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soc-
combenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b TS-TAF); che tuttavia, non essendo state le conclusioni
ricorsuali al momento dell’inoltro del gravame d’acchito sprovviste di pos-
sibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che il ricorrente
sia indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria
nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65
cpv. 1 PA),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5064/2018
Pagina 13
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
La domanda di riapertura della procedura di ricorso è accolta.
2.
La decisione di stralcio del 2 marzo 2018 è annullata e la procedura ricor-
suale riattivata al ruolo D-5064/2018.
3.
Il ricorso è respinto.
4.
Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 6 settembre 2018 sono
revocate.
5.
La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
6.
Non sono prelevate spese processuali né assegnate indennità ripetibili.
7.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: