Corte IV
D-5069/2007 /pom
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 1 a g o s t o 2 0 0 7
Giudici Fulvio Haefeli (presidente del collegio), Daniel
Schmid e Gérald Bovier,
cancelliere Marco Poretti.
A._______, dichiaratosi nato il _______ e apolide,
_______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
la decisione del 24 luglio 2007 in materia di non entrata
nel merito, allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento / N ________.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5069/2007
Fatti:
A.
Il 25 giugno 2007, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza (cfr. verbali d'audizione del 4 e 17
luglio 2007), d'aver vissuto in Georgia dal 19_______ al _______ del
2007. In detto Paese sarebbe stato oggetto d'insulti perché d'origine
russa (sarebbe nato nella _______). Non vorrebbe chiedere la
cittadinanza georgiana e la Russia si rifiuterebbe di riconoscerlo
siccome proprio cittadino. Le autorità russe gli avrebbero anzi ingiunto
di lasciare il territorio, con comminatoria d'allontanamento coatto verso
la Georgia in caso d'inottemperanza.
B.
Il 24 luglio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l’allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l’esecuzione
dell’allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 25 luglio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la succitata decisione dell'UFM.
Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per decisione nel merito della domanda
d'asilo. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del
relativo anticipo.
D.
Il 15 agosto 2007, il TAF ha considerato il gravame siccome privo di
probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata
domanda d'assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato il ricorrente a
versare un anticipo di fr. 600.-- a copertura delle presumibili spese
processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di
mancato versamento di detto anticipo.
E.
Il 23 agosto 2007, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
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Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale (TAF) pronuncia definitivamente sui
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33
lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno
2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
nonché all'art. 108a LAsi.
3.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente non
ha presentato alcun documento di viaggio o d'identità e non ha
addotto alcun motivo suscettibile di giustificare la mancata consegna
di un simile documento. L'UFM ha inoltre ritenuto siccome
manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo
presentate dall'interessato. L'insorgente s'é limitato a sostenere che in
Georgia si sarebbe sentito minacciato, senza peraltro fornire dettagli
atti a rendere credibile il suo racconto. Secondo l'autorità inferiore non
sono inoltre necessari degli ulteriori chiarimenti né ai fini
dell'accertamento della qualità di rifugiato né dell'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
4.
Nel ricorso, l'insorgente ribadisce l'allegata minorità. Inoltre, avrebbe
fatto il possibile per poter esibire un documento ai sensi di legge,
dimodoché l'autorità inferiore non avrebbe potuto pronunciare una
decisione di non entrata in materia giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi.
Infine, sostiene che lo scopo della sua domanda d'asilo in Svizzera
sarebbe quello di dargli "il tempo necessario per provare la nazionalità
russa e dopo aver ricevuto i necessari documenti tornare in Russia".
5.
Il TAF constata – a prescindere dalla questione di sapere se un
richiedente l'asilo sia attualmente obbligato a sottoporsi all'esame
radiologico delle ossa della mano – che le affermazioni dell'insorgente
concernenti la propria minore età s'esauriscono in mere affermazioni
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di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria
consistenza. Nella sostanza, l'insorgente si è limitato a sostenere –
senza sostanziare – d'essere minorenne, basando le sue allegazioni
su quanto riferitogli dalla _______. Le dichiarazioni del ricorrente in
merito alla sua età e la valutazione delle scusanti per la mancata
esibizione di documenti d'identità o di legittimazione costituiscono
elementi decisivi nell'esame della credibilità d'un richiedente l'asilo che
si dice minorenne (v. in questo senso sentenza del Tribunale
amministrativo federale E-1473/2007 del 18 giugno 2007 e
giurisprudenza ivi citata). Si rileva che non sussiste una presunzione a
favore della minorità di un richiedente l'asilo, cui compete, per contro,
di rendere perlomeno plausibile l'allegata minorità (Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2004 n. 30, consid. 5). Pertanto, conto tenuto dell'insieme
delle circostanze del caso di specie, non v'è ragione di scostarsi
dall'apprezzamento dell'UFM. La mancata designazione al ricorrente di
una persona di fiducia per la durata della procedura d’asilo può
dunque considerarsi legittima.
6.
Per quanto attiene l'allegata apolidia, questo Tribunale osserva che
pure essa non è stata resa verosimile, esaurendosi in mera
affermazione di parte. Ad ogni buon conto, non sussiste alcun motivo
per dubitare che il ricorrente – quand'anche fosse apolide – non possa
ottenere la cittadinanza russa o georgiana oppure il diritto a risiedere
in uno di questi due Paesi. Infatti, s'osserva che – per quanto emerge
dagli atti di causa – l'insorgente non ha adito le autorità russe
competenti in materia di riconoscimento della cittadinanza e che
pertanto non è possibile concludere che esse si rifiuterebbero di
naturalizzarlo. Inoltre, non sembra seriamente credibile che egli abbia
vissuto in Georgia dal 19_______ al _______ 2007 senza disporvi
della cittadinanza o, almeno, di un permesso di soggiorno durevole,
considerato segnatamente che dalle sue dichiarazioni emerge
piuttosto che l'ottenimento della cittadinanza di quest'ultimo Paese
sembra dipendere più dal suo volere che da quello delle autorità
georgiane.
7.
7.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d’asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
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documento di viaggio o d’identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base agli art. 3 e 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontana-mento (lett.
c).
7.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF D-2279/2007 dell'11 luglio 2007 destinata alla pubblicazione).
7.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF D-688/2007 dell'11 luglio 2007
destinata alla pubblicazione).
8.
Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, ha
omesso di presentare tempestivamente dei documenti di viaggio o
d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin
dal 25 giugno 2007. Non v’è, altresì, ragione di ritenere che se avesse
effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente
simili documenti, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito
favorevole. Visto che l'insorgente – per quanto emerge dagli atti di
causa – ha vissuto legalmente in Georgia dal 19_______ al _______
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2007, frequentando pure una scuola, non è seriamente credibile che
non abbia mai posseduto dei documenti d'identità o legittimazione e
che attualmente non potrebbe ottenerne. Peraltro, se un richiedente
l'asilo non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di
documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi
è motivo d’annullare la decisione di non entrata nel merito
quand’anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di
ricorso (v. GICRA 1999 n. 16).
9.
Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all’impugnata decisione,
delle allegazioni decisive presentate. Le stesse s'esauriscono, in
effetti, in mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun
elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni
indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109
cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA). Basti ancora
osservare che gli evocati insulti patiti in Georgia non sono,
manifestamente, d'intensità tale da adempire ai criteri dell'art. 3 LAsi
(v. sulla questione DTAF D-688/2007 dell'11 luglio 2007 destinata alla
pubblicazione). Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato
come del tutto prive di fondamento le allegazioni del ricorrente con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi.
10.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate (v. considerando 9 del presente giudizio), non risulta una
necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della
qualità di rifugiato del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
11.
11.1 Per i medesimi motivi, non emergono altresì neppure elementi da
cui dedurre che l’esecuzione dell’allontanamento dell'insorgente possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS
0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv.
3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Russia o Georgia al rischio reale ed immediato di trattamenti
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contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene
o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105).
11.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art
32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico
(esaminati al precedente considerando 11.1). In effetti, anche in
materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile
d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente
non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora
necessari e in quale ambito.
11.3 Premesso ciò, quanto ad eventuali ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, s'osserva
che in Russia e Georgia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, il
ricorrente è giovane. Peraltro, in sede di ricorso esso neppure ha
preteso che il suo stato di salute s'oppone alla pronuncia
dell'esecuzione dell'allontanamento, senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
dell'insorgente in Svizzera per motivi medici (v. sulla questione GICRA
2003 n. 24). In siffatte circostanze, l’autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi
favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l’insorgente di un
adeguato reinserimento sociale in Russia o Georgia.
11.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Il
ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni
documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile.
12.
Da quanto esposto, discende che, in materia di non entrata nel merito,
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il ricorso, destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e che la decisione impugnata va confermata.
13.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
14.
L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le
ragioni indicate al considerando 11.
15.
Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell’allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
16.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi).
17.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11
dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con
l'anticipo spese, di fr. 600.--, versato dall'insorgente il 23 agosto 2007.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 600.-- versato il 23
agosto 2007.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata)
- autorità inferiore (n. di rif. N 498 592; in copia)
- Migrationsamt des Kantons Zürich (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Fulvio Haefeli Marco Poretti
Data di spedizione:
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