B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5072/2015
Sen t en z a d e l 2 6 no vemb r e 20 15
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Regula Schenker Senn, Contessina Theis,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Sri Lanka,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Domanda d'asilo presentata all'estero e autorizzazione d'en-
trata; decisione della SEM del 1° luglio 2015 / N (…).
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Fatti:
A.
A.a Con scritto del 1° novembre 2010 l'interessato – cittadino dello Sri
Lanka di etnia tamil e nato a B._______ (Sri Lanka) – ha depositato alla
rappresentanza svizzera a Colombo (Sri Lanka) una domanda d'asilo e
d'autorizzazione d'entrata in Svizzera.
A.b Nella sua domanda, egli ha dichiarato di essere un ex-membro del mo-
vimento delle "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE), e di essere stato
rilasciato da un campo di riabilitazione ("Rehabilitationshaft") il (…) otto-
bre 2010. Il medesimo e suo padre sarebbero soli in Patria e non potreb-
bero più vivere lì poiché avrebbero paura. Egli inoltre sarebbe stato ferito
in un bombardamento ed avrebbe un frammento di proiettile in testa.
B.
B.a Con scritto del 12 aprile 2011 la rappresentanza svizzera a Colombo
ha invitato l'interessato a completare i suoi motivi d'asilo e a presentare
tutti i documenti necessari a sostegno della sua domanda d'asilo.
B.b Con scritto del 25 aprile 2011 il medesimo ha indicato di provenire da
una famiglia sotto la soglia di povertà, la stessa sarebbe stata dislocata nel
distretto di C._______ (Sri Lanka) e il (…) novembre 2008 egli sarebbe
stato rapito dal movimento delle LTTE per tre mesi quando sarebbe riuscito
a fuggire e si sarebbe arreso alle forze di sicurezza dello Sri Lanka. Sic-
come ex-membro delle LTTE sarebbe rimasto sotto la custodia dell'esercito
in un campo di riabilitazione da dove sarebbe stato rilasciato il (…) otto-
bre 2010. In detenzione sarebbe rimasto per più di un anno, i suoi genitori
sarebbero anziani e senza reddito e lui sarebbe l'unica fonte di sostenta-
mento della sua famiglia. A causa della guerra la sua famiglia avrebbe
perso tutte le loro proprietà e documenti. Inoltre, egli sarebbe stato ferito a
una gamba e in tutto il corpo in un bombardamento. Dopo il suo rilascio
sarebbe stato minacciato telefonicamente con dei messaggi da delle per-
sone sconosciute. Di conseguenza, egli vorrebbe espatriare e chiede asilo
in Svizzera.
B.c A sostegno della sua domanda ha fornito la copia di un certificato di
socializzazione rilasciato dal (…) e la relativa traduzione in lingua inglese,
copia di uno scritto del (…) del (…) ottobre 2010 con la relativa traduzione
in lingua inglese, una copia di un attestato di detenzione del Comitato in-
ternazionale della Croce Rossa (CICR) del (…) dicembre 2010, copia di un
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documento d'identificazione rilasciato dal CICR e una traduzione del certi-
ficato di morte del padre.
C.
C.a Con scritto del 18 ottobre 2013 la rappresentanza svizzera a Colombo
ha informato il richiedente che sarà convocato per essere sentito sui suoi
motivi d'asilo in un'audizione.
C.b Con scritto del 27 febbraio 2015 l'interessato è stato invitato dalla rap-
presentanza svizzera per essere sentito in merito ai suoi motivi d'asilo.
C.c Nel corso dell'audizione del 31 marzo 2015 il richiedente ha dichiarato
di essere di etnia tamil, nato a B._______ (Sri Lanka) e oggi residente a
D._______, E._______ (Sri Lanka). Nel 1990 sarebbe entrato a far parte
delle LTTE, avrebbe effettuato una formazione militare e avrebbe combat-
tuto al fronte e comandato un gruppo di dieci persone. In febbraio 2009
sarebbe stato ferito ad una gamba e alla testa in una battaglia. Dal
(…) maggio 2009 al (…) ottobre 2010 sarebbe stato arrestato e detenuto
dall'esercito. Avrebbe depositato una domanda d'asilo in Svizzera perché
il CID (Criminal Investigation Department) e l'esercito sarebbero sempre
andati a chiedere informazioni e porgli domande su altri membri delle
LTTE. Ciò accadrebbe spesso e a volte sarebbe pure invitato a presentarsi
al loro campo. Con il decesso del padre inoltre, egli si ritroverebbe da solo,
avrebbe paura e nessuno potrebbe prendersi cura di lui. Le forze di sicu-
rezza visiterebbero il suo appartamento due volte al mese e lo scorso anno
avrebbe dovuto recarsi tra le dieci e le venti volte negli uffici del CID. Essi
inoltre lo minaccerebbero. Non si è rivolto alle autorità per chiedere prote-
zione poiché sarebbero proprio queste che verrebbero a chiedergli infor-
mazioni. Infine, in febbraio 2014 sarebbe stato brevemente arrestato per-
ché aiutava un candidato del partito politico (…) per le elezioni. Da allora
non sarebbe più attivo politicamente.
D.
In data 9 aprile 2015 la rappresentanza svizzera a Colombo ha trasmesso
gli atti alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale
della migrazione, UFM) con uno scritto di accompagnamento.
E.
Con decisione del 1° luglio 2015, notificata il 21 luglio 2015 (cfr. risultanze
processuali), la SEM non ha autorizzato l'entrata dell'interessato in Sviz-
zera ai fini della procedura d'asilo ed ha respinto la sua domanda d'asilo
dall'estero. L'autorità inferiore ha considerato che gli eventuali pregiudizi
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subiti durante la guerra e tra maggio 2009 e ottobre 2010 durante il sog-
giorno nel campo di riabilitazione, perpetrati dalle forze di sicurezza srilan-
kesi, così come il momentaneo arresto avvenuto in febbraio 2014, al mo-
mento della decisione non sarebbero più rilevanti per giustificare l'entrata
in Svizzera. Il timore di subire delle persecuzioni future sarebbe fondato e
suscettibile di giustificare il rilascio di un'autorizzazione d'entrata in Sviz-
zera unicamente quando queste misure, in ragione della loro natura o in-
tensità, rendono impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, con-
durre un'esistenza conforme alla dignità umana nello Stato persecutore, di
modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata
unicamente tramite la fuga all'estero. Orbene, nel caso in disamina, il ri-
chiedente sarebbe rimasto un po' più un anno nel campo di riabilitazione e
in ottobre 2010 sarebbe stato rilasciato. Da lì in poi sarebbe rimasto sotto
il controllo delle forze di sicurezza, il CID e l'esercito srilankese si sarebbero
recati a casa sua regolarmente e l'avrebbero interrogato. Alcune volte
avrebbe anche dovuto presentarsi presso le forze di sicurezza. Dal de-
cesso del padre nel 2013 non avrebbe più avuto nessuno ad assisterlo in
queste difficoltà con le forze di sicurezza, ciò che gli farebbe paura. L'au-
torità inferiore ha tuttavia ritenuto che i timori di subire delle persecuzioni
da parte delle forze di sicurezza non sarebbero sufficienti per giustificare il
rilascio di un'autorizzazione d'entrata. Invero, malgrado il fatto che le auto-
rità srilankesi dopo la fine del conflitto abbiano fatto di tutto per evitare un
nuovo rafforzamento delle LTTE continuando pertanto a procedere contro
le persone che erano al comando delle LTTE e non sarebbe da escludere
che egli sia rimasto e sia tuttora sotto il controllo delle autorità srilankesi,
tali misure sarebbero comunque da ritenere in relazione alla lotta contro il
terrorismo delle LTTE. Pertanto, in difetto di intensità, non costituirebbero
un serio pregiudizio ai sensi dell'art. 3 LAsi.
F.
Con ricorso del 25 luglio 2015, inoltrato al Tribunale amministrativo fede-
rale (di seguito: il Tribunale) tramite la rappresentanza svizzera a Colombo,
Sri Lanka (data d'entrata: 21 agosto 2015), l'interessato è insorto contro la
summenzionata decisione dinanzi al Tribunale. Nell'atto di ricorso, l'insor-
gente contesta l'apprezzamento dell'autorità inferiore e rileva che negli ul-
timi anni sarebbe stato torturato dal CID, dagli investigatori della polizia e
delle forze armate. Un campo dell'esercito srilankese si troverebbe vicino
a casa sua e ogni giorno verrebbero a interrogarlo sulle sue attività quoti-
diane. A volte lo chiamerebbero al telefono e gli chiederebbero di presen-
tarsi al campo militare, ma lui non ci andrebbe. Starebbe affrontando gravi
disagi ogni giorno e a causa di questo non sarebbe in grado di vivere in un
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ambiente libero e pacifico. In conclusione chiede dunque la concessione di
un visto per poter visitare la Svizzera per un breve periodo.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino necessari per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
2.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento
può svolgersi in tale lingua.
In casu, la decisione impugnata è redatta in tedesco, mentre il ricorso è
stato trasmesso in italiano. La presente sentenza può pertanto essere re-
datta in italiano.
2.2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21
cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi
il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.
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3.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo,
la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto
di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di
diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; DTAF 2015/2 consid. 7.3 circa il potere di co-
gnizione del Tribunale nelle domande d'asilo depositate all'estero). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4.
La legge federale del 28 settembre 2012 ha introdotto alcune modifiche ur-
genti alla legge sull'asilo (cfr. Modifiche urgenti del 28 settembre 2012 della
legge sull'asilo RU 2012 5359; FF 2010 3889) entrate in vigore il 29 set-
tembre 2012 con effetto sino al 28 settembre 2015 e prorogate fino al
28 settembre 2019 giusta il n. II della legge federale del 26 settembre 2014
(RU 2015 2047; FF 2014 1869).
Fra le modifiche figura la soppressione della possibilità di depositare una
domanda d'asilo presso una rappresentanza svizzera all'estero. Giusta la
relativa disposizione transitoria, le domande d'asilo depositate all'estero
prima dell'entrata in vigore di suddetta modifica della LAsi sono rette dagli
articoli 12, 19, 20, 41 cpv. 2, 52 cpv. 1 e 68 cpv. 3 aLAsi (RU 1999 2262)
e dall'art. 10 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311, RU 1999 2302) nel tenore previ-
gente.
Essendo la presente domanda d'asilo dall'estero stata depositata il 1° no-
vembre 2010, il presente ricorso viene quindi trattato secondo le disposi-
zioni applicabili del diritto previgente e l'invalsa giurisprudenza sviluppata
sul tema.
5.
Giusta l'art. 19 cpv. 1 aLAsi, se un richiedente deposita una domanda d'a-
silo all'estero, quest'ultima deve essere depositata presso una rappresen-
tanza svizzera la quale trasmette tale domanda all'Ufficio federale corre-
data da un rapporto (art. 20 cpv. 1 aLAsi). In ossequio all'art. 10 cpv. 1
aOAsi 1, la rappresentanza svizzera all'estero procede di norma ad un in-
terrogatorio del richiedente l'asilo. Se l'interrogatorio non è possibile, il ri-
chiedente l'asilo è invitato a indicare per iscritto i motivi d'asilo (art. 10
cpv. 2 aOAsi 1). La rappresentanza svizzera trasmette poi all'UFM (ora
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SEM) il verbale dell'interrogatorio o la domanda d'asilo scritta, come anche
altri documenti pertinenti e un rapporto completivo contenente la sua valu-
tazione della domanda d'asilo (art. 20 cpv. 1 aLAsi e art. 10 cpv. 3
aOAsi 1).
Nella fattispecie, il 1° novembre 2010 l'interessato ha depositato la do-
manda d'asilo presso la rappresentanza svizzera a Colombo, con scritto
del 25 aprile 2011 ha potuto completare i suoi motivi d'asilo e in data
31 marzo 2015 è stato sentito personalmente dalla rappresentanza sviz-
zera in merito ai suoi motivi d'asilo. In questa occasione ha potuto fornire
ulteriori indicazioni inerenti alle sue attuali condizioni di vita e alle persecu-
zioni. In data 9 aprile 2015, la rappresentanza ha trasmesso gli atti alla
SEM con uno scritto di accompagnamento.
6.
6.1 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposi-
zione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le mi-
sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2
LAsi). Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima
di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute
delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo
raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile
oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere
umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può
sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero
(cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti).
6.2 Ai sensi dell'art. 20 cvp. 2 aLAsi l'Ufficio autorizza il richiedente ad en-
trare in Svizzera per chiarire i fatti se non si può ragionevolmente preten-
dere che questi rimanga nel Paese di domicilio o di soggiorno o che si rechi
in un altro Paese. Qualora il richiedente non renda verosimili delle perse-
cuzioni ai sensi degli art. 3 e 7 LAsi, o qualora possa essere ragionevol-
mente preteso che il richiedente si adoperi per essere accolto in un altro
Paese (art. 52 cpv. 2 aLAsi), l'UFM (ora SEM) è legittimato a rendere una
decisione materiale negativa (cfr. DTAF 2015/2 consid. 7.1 e relativi riferi-
menti).
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Le condizioni che permettono l'ottenimento di un'autorizzazione d'entrata
devono essere definite in maniera restrittiva. Oltre all'esistenza di un'espo-
sizione a serio pericolo ai sensi dell'art. 3 LAsi, l'autorità prende in consi-
derazione altri elementi, segnatamente l'esistenza di relazioni particolari
con la Svizzera o con un altro Paese, la garanzia di protezione di uno Stato
terzo, la possibilità pratica e l'oggettiva esigibilità dell'ammissione in un al-
tro Paese. In altri termini, la possibilità e l'esigibilità di ricercare una prote-
zione al di fuori dalla Svizzera, così come le future possibilità di integra-
zione ed assimilazione (cfr. DTAF 2011/10 consid. 3.3 e relativi riferimenti).
7.
Nella fattispecie, la SEM non ha messo in dubbio la credibilità dei fatti alle-
gati dall'interessato negli scritti e nel corso dell'audizione. A sostegno delle
sue allegazioni ha allegato dei mezzi di prova concernenti la sua deten-
zione durata all'incirca un anno nel campo di riabilitazione. Tali misure di
sorveglianza corrispondono alle informazioni disponibili concernenti l'atti-
tudine delle autorità srilankesi verso le persone liberate dai campi di riabi-
litazione (cfr. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International
Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 12 dicembre 2012,
pag. 27). Inoltre, secondo giurisprudenza costante del Tribunale, le per-
sone sospettate di aver avuto contatti con le LTTE sono esposte a un ac-
cresciuto rischio di persecuzioni (cfr. DTAF 2011/24 consid. 8) e dalla fine
della guerra nel 2009 la situazione dal punto di vista dei diritti umani non
appare migliorata, così come le autorità non appaiono aver perso interesse
nel perseguire persone che hanno avuto contatti, supposti o effettivi, con
le LTTE (cfr. sentenza del TAF D-1470/2014 del 5 giugno 2014 con-
sid. 6.4.4).
7.1 Tuttavia, pur non sottovalutando e non mettendo in dubbio le difficoltà
e i disagi riscontrati dal ricorrente quotidianamente e riconoscendo che lo
stesso sia esposto ad un accresciuto rischio di subire delle persecuzioni
essendo stato membro delle LTTE, il Tribunale rileva che come rettamente
ritenuto dalla SEM nella decisione avversata, alla quale si rinvia, i pregiu-
dizi allegati non sono di un'intensità sufficiente per poter giustificare il rila-
scio di un'autorizzazione d'entrata.
Stando a quanto allegato dal ricorrente, dopo il rilascio dal campo di riabi-
litazione l'esercito srilankese e il CID si sono recati due volte al mese a
casa sua e gli hanno posto domande sulle sue attività quotidiane (cfr. au-
dizione pag. 4). Una volta ha dovuto recarsi ad un incontro a F._______
(Sri Lanka) dove gli sono state poste delle domande su altri membri delle
LTTE. Inoltre, ha dovuto presentarsi presso gli uffici del CID tra le dieci e le
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venti volte (cfr. ibidem). Egli è stato interrogato in maniera più frequente
rispetto ad altri ex-membri poiché era un ex-quadro delle LTTE. Infine, l'in-
teressato ha avuto problemi ed è stato arrestato per un breve tempo du-
rante le elezioni del 2014 poiché stava lavorando per un partito politico (cfr.
audizione pag. 9). Dopo il rilascio ha smesso tali attività politiche per evi-
tare di avere ulteriori problemi (cfr. ibidem). Orbene, tutte queste misure
dimostrano la persistenza di una certa diffidenza da parte delle autorità nei
suoi confronti e anche un'attitudine vessatoria, tuttavia non possono essere
assimilate a delle violazioni gravi della sua dignità o dei suoi diritti umani.
Gli incontri con il CID e l'esercito testimoniano la volontà delle autorità di
intimidirlo e di mantenerlo sotto controllo, ma non dimostrano un rischio di
subire dei seri pregiudizi. Dopo il rilascio dal campo di riabilitazione, all'in-
fuori dell'arresto di febbraio 2014, egli non è stato più arrestato e non è
nemmeno stato maltrattato dalle autorità. In definitiva, le misure descritte
dall'interessato s'iscrivono totalmente nel quadro delle misure di sorve-
glianza delle autorità a cui sono sottoposti gli ex-membri delle LTTE e non
dimostrano dunque una discriminazione particolare del ricorrente rispetto
ad altre persone rilasciate dai campi di riabilitazione. Esse non raggiun-
gono neppure un'intensità tale da essere assimilate a dei seri pregiudizi.
Inoltre, la sua paura, dopo il decesso del padre, di essere da solo, senza
che nessuno si occupi di lui e possa aiutarlo in caso di arresto non è rile-
vante poiché tale motivo non rientra infatti manifestamente nella defini-
zione di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi e non è neppure fondata. Il
timore di essere arrestato invero, non è fondato su elementi oggettivi poi-
ché dagli atti non si evincono indizi per ritenere che egli rischi di venire
arrestato.
Infine, i mezzi di prova forniti a sostegno della domanda non sono atti a
modificare l'apprezzamento, essi infatti provano unicamente dei fatti che
non sono contestati.
7.2 Di conseguenza, il ricorrente non è stato in grado di dimostrare il suo
bisogno di protezione da parte della Svizzera. Pertanto, può essere preteso
che egli continui la sua permanenza in Sri Lanka.
8.
Alla luce di tutto quanto sopra, è a giusto titolo che la SEM non ha autoriz-
zato l'entrata in Svizzera al ricorrente ed ha respinto la sua domanda d'a-
silo. Ne consegue che il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
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Pagina 10
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom-
benza sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non-
ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, tenuto conto della particolarità della
causa, esse vengono condonate (art. 6 lett. b TS-TAF).
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e alla rappresen-
tanza svizzera a Colombo.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: