B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5075/2013
S e n t e n z a d e l 1 7 s e t t e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (...),
Tunisia e Italia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 4 settembre 2013 / N (...).
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Visto:
la prima domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in
data 1° dicembre 2012;
il ritiro della succitata domanda da parte del richiedente;
il conseguente stralcio della medesima da parte dell'UFM in data
14 dicembre 2012;
la seconda domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il
27 maggio 2013;
la decisione del 10 giugno 2013, cresciuta in giudicato, tramite la quale
l'UFM non è entrato nel merito della domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 1
della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pro-
nunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecu-
zione dello stesso;
la terza domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in
data 16 luglio 2013;
i verbali di audizione del 22 luglio 2013 (di seguito: verbale 1) e del
28 agosto 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 4 settembre 2013, notificata all'interessato il
giorno stesso (cfr. Atto B15/1);
il ricorso inoltrato dal ricorrente al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) il 10 settembre 2013 (cfr. timbro del plico raccoman-
dato);
la copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax al Tribunale in data
12 settembre 2013;
l'incarto originale completo dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in
data 13 settembre 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
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e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrati-
va del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, nell'ambito delle audizioni, l'interessato ha dichiarato di essere citta-
dino tunisino e italiano (dal 2005), originario di B._______ (Tunisia) e re-
sidente in Italia dal 1983;
che egli ha affermato di essere rientrato spontaneamente in Tunisia, il (...)
2013, dopo la conclusione infruttuosa della sua ultima procedura di asilo,
rinunciando al ricorso contro la decisione dell'autorità inferiore (cfr. verba-
le 1, p. 5); che egli ha, altresì, dichiarato che in sostanza per motivi eco-
nomici non avrebbe potuto proseguire il proprio soggiorno in Tunisia, ri-
spettivamente in Italia (cfr. verbale 1, p. 8); che, tuttavia, i motivi d'asilo
sarebbero da ricondurre alla volontà di curare la propria depressione (cfr.
verbale 1, p. 7);
che, nell'ambito della successiva audizione, egli ha specificato di essere
espatriato per motivi economici e che attualmente non avrebbe la possibi-
lità di acquistarsi i medicinali necessari (cfr. verbale 2, in particolare D30,
p. 4);
che, dopo la conclusione della prima procedura di asilo, il medesimo
avrebbe lasciato la Svizzera spontaneamente il 15 giugno 2013 per re-
carsi in Tunisia; che in tale Paese avrebbe vissuto per circa un mese, si-
no al (...) 2013 a casa dei propri genitori, cercando di reinserirsi e di tro-
vare un lavoro; che, non avendolo trovato, si sarebbe recato in Italia, per
poi decidere di ripartire alla volta della Svizzera per motivi di ordine finan-
ziario (cfr. verbale 1, pp. 7-8);
che, nella decisione del 4 settembre 2013, l'UFM ha considerato, da un
lato, che la prima procedura di asilo è definitivamente conclusa e che i
fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a mo-
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tivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammis-
sione provvisoria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pronuncia-
to l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la sua esecuzione ver-
so la Tunisia, alternativamente verso l'Italia, siccome lecita, esigibile e
possibile;
che, nel ricorso, il ricorrente ha sottolineato che l'UFM avrebbe dovuto
trattare materialmente la sua domanda in quanto vi sarebbero nuovi fatti
rilevanti che avrebbero aggravato ulteriormente le sue difficoltà; che, in-
fatti, le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate a causa della de-
pressione; che, in Tunisia ed Italia, si sarebbe trovato a vivere in condi-
zioni di indigenza estrema e senza cure mediche; che il ricorrente ha af-
fermato che il suo drammatico vissuto di questi mesi avrebbe dovuto es-
sere preso in considerazione dall'autorità inferiore nell'ambito di una deci-
sione materiale, segnatamente nella valutazione dell'esigibilità dell'allon-
tanamento; che, a mente del ricorrente, il proprio problema medico sa-
rebbe stato liquidato dall'UFM con un semplice e generico riferimento alla
possibilità teorica di essere curato anche in Italia; che, tuttavia, il fatto di
essere costretto a vivere per strada comprometterebbe qualsiasi tratta-
mento farmacologico; che, inoltre, in Italia e Tunisia egli non avrebbe nul-
la e nessuno in grado di aiutarlo; che, non da ultimo in Tunisia vigerebbe
una situazione di violenza generalizzata e dilagante corruzione;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annulla-
mento della decisione impugnata e l'esame nel merito della sua domanda
di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria;
che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del
relativo anticipo; che, inoltre, l'autore del gravame chiede che sia revoca-
to l'emolumento posto a suo carico dall'UFM per spese procedurali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda di asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una pro-
cedura di asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pen-
dente la procedura di asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenien-
za, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel
frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione dell'ammissione provvisoria;
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che la precedente procedura di asilo si è definitivamente conclusa con la
crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 10 giugno 2013;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argo-
menti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a
quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della do-
manda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi) in sostanza per le ragioni
indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato;
che, segnatamente, i motivi d'asilo del ricorrente non sono cambiati ri-
spetto alla sua ultima procedura d'asilo in Svizzera (cfr. verbale 1, p. 8)
dalla quale peraltro sono trascorsi pochi mesi; che, anche per quanto ri-
guarda la depressione l'autorità inferiore era già al corrente della malattia
nel corso della prima procedura (cfr. atto A3/11, p. 6); che peraltro il ricor-
rente sostiene di soffrirne dal 2005 (cfr. verbale 1, p. 8; verbale 2, p. 2);
che, del resto, le allegazioni ricorsuali, si esauriscono in mere affermazio-
ni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima con-
sistenza; che, in sostanza, le motivazioni addotte dal ricorrente, ribadite in
sede ricorsuale, sono legate esclusivamente a ragioni di tipo economico;
che, peraltro, il medesimo ha dichiarato di non avere problemi con autori-
tà o con terze persone in Tunisia o in Italia (cfr. verbale 1, pp. 7-9; verba-
le 2, p. 4);
che, alla luce di quanto evocato, vi è, dunque, ragione di concludere che
non vi siano indizi intervenuti nel frattempo di fatti propri a motivare la
qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2
p. 769 e i relativi riferimenti);
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti
dal ricorrente nella presente procedura di asilo, non sono propri a motiva-
re la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione
provvisoria;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tute-
la e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinan-
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za 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia o in Italia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o espor-
re il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contra-
ri all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o
all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura,
RS 0.105);
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamen-
to è ammissibile;
che, del resto, dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal
profilo dell'esigibilità dell'allontanamento; che, quo alla situazione perso-
nale del ricorrente, il medesimo parla arabo, italiano, francese (cfr. verba-
le 1, p. 4) ed ha una certa esperienza professionale sia come panettiere
(cfr. ibidem) che come meccanico (cfr. verbale 2, p. 5); che, inoltre, egli ri-
siede in Italia da trent'anni, dispone certamente di rete sociale in tale Pa-
ese dove peraltro si trovano la moglie (cittadina italiana), da cui sarebbe
separato, ed il figlio ventunenne con il quale sostiene di avere buoni rap-
porti (cfr. cfr. verbale 1, p. 6; verbale 2, p. 5); che, del resto, anche in Tu-
nisia egli dispone di un'importante rete sociale, ritenuto che vi risiedono i
genitori, due fratelli, una sorella, altri parenti, zii e cugini (cfr. verbale 1,
p. 5; verbale 2, p. 6);
che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. sulla problematica DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 p. 21), senza che da
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un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una perma-
nenza in Svizzera per motivi medici;
che, infatti, la depressione cui soffre il ricorrente non è da ritenersi tale;
che, in aggiunta, è notorio che entrambi i Paesi dispongono di strutture
mediche sufficienti e sono in grado di far fronte ad eventuali cure mediche
che dovessero rendersi necessarie; che, del resto, il ricorrente soffre di
depressione da parecchi anni ed ha già potuto usufruire delle strutture ita-
liane in passato (cfr. verbale 1, p. 8);
che, conseguentemente, l'allontanamento del ricorrente nel suo Paese
d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indi-
spensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515); che
l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che agli atti non figura alcun emolumento fissato da parte dell'UFM; che,
di conseguenza, la domanda del ricorrente ad esso relativa è priva di og-
getto;
che, avando il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esi-
to favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
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che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federa-
le [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: