Corte IV
D-508/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 a p r i l e 2 0 0 8
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______, Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 25 gennaio 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-508/2008
Fatti:
A.
Il 20 dicembre 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo
in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo
(cfr. verbali d'audizione del 3 e del 18 gennaio 2008), d'essere
espatriato, nel [...] del 2007, per il timore d'essere ricercato dalla
polizia rispettivamente ucciso dai familiari del padre che egli ha
ammazzato.
B.
Il 25 gennaio 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26
giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e
possibile.
C.
Il 25 gennaio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del
provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha
altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un
anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
Diritto:
1.
Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato
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non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che
presuppone una decisione nel merito della domanda stessa.
2.1 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'amissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968 (PA, RS 172.021) nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata
tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Dall'altro
lato, ha ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni
decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente. Quest'ultimo non
ha saputo fornire date precise e dettagli inerenti al racconto
dell'uccisione del padre. L'autorità inferiore ha altresì considerato che
non sono necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento
della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente.
5.
Nel ricorso, l'insorgente sostiene di non avere mai posseduto un
documento ufficiale nigeriano e dunque di non poterne produrre
alcuno. Fa inoltre valere d'essere espatriato per timore della polizia e
dei familiari del padre, che il suo racconto corrisponde a verità e che
non è affatto stereotipato. In Nigeria non potrebbe beneficiare di un
equo processo. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dovrebbe
pure considerarsi inesigibile.
6.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
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domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o di identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett.
c).
6.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6).
6.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
7.
Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli il 3 gennaio
2008. La tessera d'appartenenza al B._______, invocata
dall'insorgente in sede di ricorso, non avrebbe costituito un documento
valido nel senso indicato al considerando 6.1 del presente giudizio,
neppure se fosse stata esibita in corso di procedura, invece che
lasciata al domicilio. Inoltre, non può essere seriamente creduto che il
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ricorrente abbia potuto viaggiare dalla Nigeria all'Europa nel modo
descritto – sulla questione ha peraltro fornito poche ed approssimative
informazioni, come rettamente rilevato nella decisione impugnata –
senza essere in possesso di documenti di documenti di viaggio o
d'identità. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per
giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in
procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di
non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto
documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo
federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo
riferimento).
8.
Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
delle allegazioni decisive da lui presentate in corso di procedura.
Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non
corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza.
Certo, l'insorgente sostiene nel ricorso d'avere problemi di memoria e
d'espressione e che gli sarebbero anche state date delle pastiglie.
Sennonché, egli non ha indicato quali pastiglie gli sarebbero stato
somministrate né preteso un'incapacità d'essere interrogato durante le
audizioni esperite in procedura di prima istanza. Inoltre, in sede di
ricorso non ha fornito precisazioni o una nuova versione dei fatti più
dettagliata rispetto a quella generica presentata dinanzi all'UFM.
Peraltro, delle ricerche di polizia, in relazione all'uccisione di una
persona, sono delle misure statali del tutto legittime che non possono
essere qualificate di persecuzioni pertinenti nell'ottica dell'art. 3 LAsi. Il
ricorrente si limita altresì a mere congetture, non confortate da alcun
elemento serio e concreto, sull'eventualità d'essere ucciso dai familiari
del padre in caso di rientro in patria rispettivamente sull'impossibilità
d'ottenere un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro
agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi e di beneficiare di
un equo processo. In siffatte circostanze, non lo soccorre la generica
ed imprecisa osservazione della rappresentante dell'istituzione di
soccorso presente all'audizione principale sui motivi d'asilo, secondo
cui nel caso concreto si renderebbero necessari ulteriori accertamenti
in merito all'esigibilità del rinvio del richiedente nel suo Paese
d'origine. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del
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tutto prive di fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
le dichiarazioni determinanti rese dell'insorgente.
9.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. considerando 8 del presente giudizio), non
risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti
ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente
medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
10.
10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv.
2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18
aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto
dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale
del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il
ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o
all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105).
10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico
(esaminati al precedente considerando 10.1). In effetti, anche in
materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile
d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente
non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora
necessari e in quale ambito.
10.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di
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guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Da questo
profilo, gli accadimenti successivi alle elezioni del mese d'aprile del
2007 non giustificano un diverso apprezzamento.
10.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa esperienza
professionale. Non risulta altresì dalle carte processuali che egli soffra
di gravi problemi di salute suscettibili d'ostare alla pronuncia
dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003
n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi
medici. L'insorgente non ha peraltro fornito in sede di ricorso della
documentazione medica che dimostri l'esistenza di seri problemi
medici, senza che una siffatta documentazione sia reperibile negli atti
di causa dell'autorità inferiore trasmessi al TAF. Inoltre, non v'è motivo
di ritenere che il ricorrente non possa ottenere in patria le cure di cui
dovesse necessitare. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha
rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per
l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Nigeria.
11.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
12.
12.1 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311])
12.2 L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e
possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente
giudizio.
12.3 Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed
esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata
decisione confermata.
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13.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
14.
Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e sono fissate tenuto
conto del lavoro relativamente limitato causato al TAF dal ricorso in
esame (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS
173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di fr. 400.--, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N )
- C._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Data di spedizione:
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