Corte IV
D-5087/2006/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 l u g l i o 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Thomas Wespi, Walter Lang,
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Serbia,
rappresentato da (...),
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 26 ottobre 2006 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5087/2006
Fatti:
A.
Il 7 settembre 2002, l'interessato ha presentato una prima domanda
d'asilo in Svizzera. Con decisione del 25 ottobre 2002, l'Ufficio
federale dei rifugiati (UFR, attuale UFM) non è entrato nel merito della
menzionata domanda ed ha ordinato, nel contempo, l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera, ritenuto che egli si era reso irreperibile
a partire dal (...).
B.
Il 16 dicembre 2005, l'interessato ha inoltrato una seconda domanda
d'asilo in Svizzera. Con decisione del 20 marzo 2006, l'UFM di nuovo
non è entrato nel merito della suddetta richiesta, pronunciando
l'allontanamento dell'interessato, il quale a partire dall' (...) era ancora
scomparso.
C.
Il 28 agosto 2006, l'interessato, d'etnia serba, originario di B._______
(Serbia) e residente a C._______ (D._______), ha presentato la terza
domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto
qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione dell'11 settembre 2006 nonché del
27 settembre 2006, del 4 ottobre 2006 e del 9 ottobre 2006) di non
essere rientrato in patria dopo la sua seconda domanda d'asilo in
Svizzera, bensì di essersi recato in diversi Paesi europei, dove
avrebbe chiesto asilo. Nel febbraio 2006, l'interessato si sarebbe
recato in E._______ per trovare sua moglie oppure per recuperare una
video cassetta e dei documenti. In E._______ egli sarebbe stato
arrestato per (...) e, dopo tre rispettivamente quattro mesi di carcere,
sarebbe stato espulso verso l'F.______, dove avrebbe altresì
presentato una domanda d'asilo. Senza aspettare l'esito di
quest'ultima, dall'F._______ l'interessato avrebbe raggiunto la Svizzera
per presentare la sua terza domanda d'asilo, a distanza di circa un
anno dal suo espatrio, avvenuto nel mese di maggio rispettivamente
giugno 2005. L'interessato ha dichiarato di far valere i medesimi motivi
avanzati durante le precedenti procedure d'asilo, adducendo ovvero di
essere espatriato per il timore di essere ucciso da tanti personaggi
rispettivamente da G._______ - all'epoca comandante di un'unità
speciale operante a H._______ e ad oggi comandante della (...) serba
- in quanto sarebbe stato testimone di crimini di guerra durante gli anni
novanta nella zona di H._______ e avrebbe avuto dei legami con i
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servizi segreti croati. L'interessato inoltre ha aggiunto che il suo amico
di B._______ - nel frattempo - l'avrebbe tradito, riferendo quanto
sapeva al comandante G._______. L'interessato sarebbe scampato a
tre tentativi di omicidio, il primo nel 1991 e gli altri nel 1993, oppure nel
2005.
D.
In occasione dell'audizione sommaria dell'11 settembre 2006 e della
continuazione, in data 9 ottobre 2006, dell'audizione federale diretta
del 27 settembre 2006, l'interessato ha prodotto quali mezzi di prova
dei documenti presentati come le copie di comunicazioni di posta
elettronica (tre pagine), copie di fotografie, nonché copia di un
rapporto relativo alla sentenza emessa in I._______ (cfr. agli atti).
E.
Il 26 ottobre 2006, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo.
Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato
dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento, entro il
5 gennaio 2007, verso il suo Paese d'origine, ossia la Serbia, siccome
lecita, esigibile e possibile.
F.
Il 27 novembre 2006, l'interessato, ha inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata, il rinvio degli atti di causa
all'UFM per ulteriori indagini nonché, in via sussidiaria, il
riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese
processuali.
G.
Il 6 dicembre 2006, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di
motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere
all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso.
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H.
Il 14 dicembre 2006, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto
la reiezione del gravame.
I.
Il 6 febbraio 2007, il TAF ha concesso al ricorrente la facoltà di
introdurre l'atto di replica.
J.
Il 19 febbraio 2007, l'autore del gravame ha presentato l'atto di replica.
K.
Per numerosi presunti reati, il 26 aprile 2007, il ricorrente è stato
arrestato e detenuto in carcere preventivo fino al 21 maggio 2007 e
successivamente dal 4 al 26 ottobre 2007.
L.
Dal 1° marzo 2008 al 7 giugno 2008, l'insorgente è stato alle
dipendenze di una ditta di (...).
M.
Il 31 luglio 2008, il ricorrente è stato nuovamente arrestato e messo in
detenzione preventiva per diversi ulteriori presunti reati.
N.
Con sentenza del (...), regolarmente cresciuta in giudicato, il ricorrente
è stato riconosciuto colpevole - tra i tanti capi d'accusa imputatigli - per
i reati di (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) e infine (...) alla
legge federale (...) (RS [...]). Egli è stato condannato alla pena
detentiva di (...) mesi, nella quale è stato computato il carcere
preventivo sofferto. La suddetta pena è prevista terminare il (...),
ritenuto che il termine dei 2/3 per la pena è scaduto il (...), senza che
sia stata ammessa la richiesta di liberazione condizionale avanzata dal
ricorrente (cfr. agli atti).
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Diritto:
1.
1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
(art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo
del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto
sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le
commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA,
nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3).
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5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili -
siccome incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica
dell'agire nonché incredibili - le allegazioni del richiedente concernenti
la sua domanda d'asilo. Infatti, l'interessato per ben due volte durante
lo svolgimento delle precedenti domande d'asilo, si sarebbe reso
irreperibile denigrando così l'importanza dei suoi pretesi motivi d'asilo
e rendendoli pertanto inattendibili. Per di più, il richiedente non
avrebbe reso allegazioni concrete e dettagliate. Segnatamente, egli
non sarebbe stato capace di spiegare il suo rapporto con il
comandante G._______, di cui inoltre non saprebbe se fosse ricercato
a livello nazionale o internazionale e quando l'avrebbe visto per
l'ultima volta. Egli non avrebbe nemmeno e deliberatamente spiegato
quali sarebbero i suoi problemi con questa persona, ciò che avrebbe
dovuto saper descrivere in maniera dettagliata, se ne avesse
realmente avuti. Il richiedente inoltre avrebbe reso dichiarazioni anche
contraddittorie, oltre che vaghe ed elusive, su come il suo amico
l'avrebbe tradito e su cosa avrebbe detto o fatto contro di lui. L'UFM ha
ritenuto che i documenti prodotti, oltre ad essere delle copie di cui
l'autorità non può verificare l'autenticità, sarebbero inadeguati a
dimostrare l'attendibilità delle dichiarazioni del richiedente, dato che
alcuni si limiterebbero a mostrarlo in abiti militari durante un
festeggiamento e l'altro sarebbe la conferma dell'arresto del medesimo
in I._______. Pertanto, l'UFM ha concluso che le allegazioni
presentate non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste
dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non potrebbe essere riconosciuta la
qualità di rifugiato nella fattispecie.
5.2 Nel gravame, l'insorgente sostiene che la decisione dell'UFM si
baserebbe su un accertamento inesatto dei fatti, in quanto la sua
storia non sarebbe stata correttamente riportata e analizzata, durante
le diverse audizioni, in cui in effetti gli sarebbero state poste solo
domande semplicistiche, come avrebbe sostenuto anche il
rappresentante del Soccorso Operaio Svizzero (ROA) il quale avrebbe
chiesto ulteriori accertamenti. Secondo l'autore del gravame, la
decisione dell'UFM apparerebbe poco motivata. Infatti, a titolo
d'esempio, egli fa valere di aver fornito motivi plausibili per cui avrebbe
lasciato cadere le precedenti procedure d'asilo. Inoltre, il ricorrente
sostiene che la ricostruzione della sua complessa vicenda non emerge
dai verbali e l'UFM si sarebbe limitato a liquidare in un paragrafo i suoi
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problemi evocati con G._______. L'autore del gravame segnala di
avere fornito le fotografie che lo ritrarebbero con i personaggi
menzionati, sui quali l'UFM avrebbe potuto fare più indagini con le
tante informazioni presenti sul web. Il medesimo contesta che il suo
racconto sarebbe poco dettagliato e concreto, considerata, da un lato,
la sua reticenza ad esprimersi dovuta ai suoi timori per la sua
incolumità fisica nonché l'incapacità dell'UFM di cogliere l'importanza
delle sue dichiarazioni e, dall'altro, il suo stato psichico provato. Le sue
allegazioni - coerenti, numerose, contestuali e con precisi riferimenti -
dovrebbero essere considerate verosimili ed essere analizzate con più
rigore dall'UFM. Infine, non sarebbe ammissibile il suo allontanamento,
giacché egli rischierebbe la sua vita, l'arresto, nonché l'esibizione a
trattamenti inumani e degradanti, e non sarebbe nemmeno
ragionevolmente esigibile, ritenuto che egli non avrebbe la possibilità
di un rifugio interno.
5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del
gravame, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso.
Tuttavia, l'autorità inferiore ha rilevato, in particolare, che le
argomentazioni del ricorrente relative all'asserito accertamento
inesatto dei fatti non sarebbero conformi alla realtà. L'UFM ritiene di
aver rispettato tutte le esigenze per il corretto trattamento delle sue
domande d'asilo e per il regolare svolgimento delle sue audizioni -
interrotte per motivi imputabili all'insorgente e non all'UFM - in cui il
ricorrente avrebbe mostrato segni di chiusura nel voler collaborare e
nei confronti dell'autorità in generale. Inoltre, l'UFM ritiene che le
domande gli sarebbero state poste in modo chiaro, semplice e preciso,
con lo scopo unico di appurare i suoi motivi d'asilo. L'autorità inferiore
segnala di aver proceduto ad un accurato accertamento dei fatti,
all'approfondimento dei motivi d'asilo determinanti, che erano già stati
esposti nelle procedure precedenti, e degli elementi pertinenti e attuali
relativi alla terza domanda d'asilo. Inoltre, l'UFM constata che il ROA
presente alle audizioni non ha fatto alcun commento sulle domande
poste e sull'accertamento dei fatti che contesta il ricorrente, e non ha
nemmeno ritenuto porre altre domande. Il ROA si sarebbe limitato a
sottolineare la complessità della storia dell'insorgente e la
discontinuità di quest'ultimo nel suo racconto, chiedendo di procedere
ad ulteriori indagini per verificare la pertinenza dei motivi d'asilo.
Infine, l'UFM evidenzia di non escludere il coinvolgimento del
ricorrente nei conflitti degli anni '90 con gli esposti personaggi, ma
ritiene ad ogni qual modo inattendibili le sue allegazioni secondo cui
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egli sarebbe perseguitato attualmente da G._______ e dai suoi
tirapiedi, i quali lo vorrebbero uccidere, tanto più che egli non avrebbe
allegato alcun mezzo di prova a sostegno.
6.
Nella replica, l'insorgente osserva che la decisione dell'UFM si
baserebbe essenzialmente sulle sue dichiarazioni circa il ruolo di
G._______e in merito al tradimento da parte del suo amico. Inoltre, il
ricorrente ritiene che sarebbero irrilevanti le considerazioni dell'UFM, il
quale avrebbe interpretato il suo comportamento nelle precedenti
procedure come disinteresse, nonostante l'esistenza di una
spiegazione plausibile, mentre che sarebbero soggettive le
argomentazioni sui mezzi di prova. Il ricorrente sostiene di aver
spiegato quali erano i problemi con G._______ alla domanda 72
dell'audizione del 27 settembre 2006. Il motivo esposto, ovvero il fatto
che era testimone dell'aggressione a J._______, non sarebbe stato
approfondito alla domanda successiva, ragion per cui la decisione
dell'UFM si baserebbe su un accertamento inesatto dei fatti rilevanti.
L'insorgente ritiene che quanto al tradimento da parte del suo amico,
egli avrebbe raccontato i diversi dettagli e i motivi che lo avrebbero
portato a considerare che il suo amico l'avesse tradito, di modo che le
sue dichiarazioni non potrebbero essere ritenute vaghe, elusive e
nemmeno contradditorie, vista l'incomparabilità delle risposte e la
ridotta valenza probatoria della prima audizione.
7.
7.1 Questo Tribunale osserva che l'obbligo della motivazione (art. 35
PA) è formalità essenziale e se, da un lato, rappresenta un limite
intrinseco alla libertà di convincimento, costringendo l'autorità
giudicante a rendere ragione della razionalità del percorso seguito per
giungere alla decisione, dall'altro si configura quale premessa logica
imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di
formazione di quel convincimento. Per conseguenza, attraverso
doverosi passaggi argomentativi imperniati sull'indicazione delle
risultanze probatorie legittimamente acquisite, nonché sull'indicazione
dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in
concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il
percorso logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un
certo modo le prove disponibili e a trarne determinate conclusioni.
Pertanto, essa ha l'obbligo d'esplicitare, nel modo più rigoroso e
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completo nonché necessario, la motivazione posta a fondamento della
decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento
all'esigenza d'indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri
adottati, allo scopo d'evitare che detto principio venga attuato per un
uso arbitrario. Invero, nella motivazione della decisione, l'autorità non è
tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle
parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze
processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione
globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed
adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento,
dimostrando d'avere tenuto presente ogni fatto decisivo (DTF 129 I
232 consid. 3.2; sentenze del Tribunale amministrativo federale
D-3322/2006 del 3 aprile 2008 consid. 6.1 e D-1267/2008 del 5
maggio 2008 consid. 6.1).
7.2 Nel caso di specie, i fatti ed i motivi che hanno influito sulla
valutazione dell'autorità inferiore sono stati esposti in modo
sufficientemente esaustivo per consentire al ricorrente di comprendere
la portata della decisione impugnata e dunque di ricorrere con criteri
adeguati. Infatti, le argomentazioni dell'autorità inferiore circa i motivi
d'asilo e i documenti versati agli atti da parte del ricorrente sono da
considerarsi complete e rispettose dell'obbligo della motivazione nei
sensi della legge. Segnatamente, la motivazione della decisione
dell'UFM, da un lato, indica gli elementi essenziali sulla base dei quali
detto ufficio ha ritenuto le allegazioni del ricorrente incredibili,
indattendibili, ed ha determinato quindi il suo convincimento circa
l'inverosimiglianza della vicenda resa. Dall'altro lato, la decisione
dell'UFM esplicita in maniera chiara le ragioni che hanno portato detta
autorità a ritenere inadeguati i mezzi di prova presentati
dall'insorgente. Pertanto, la censura di carente motivazione della
decisione dell'UFM - in quanto manifestamente infondata - va respinta.
8.
8.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
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insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 LAsi).
8.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni
determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse
abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in
modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed Informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più
verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e
nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla
verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e
non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in
modo da consentire di limitare al minimo il rischio
dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio
valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici
impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).
9.
Preliminarmente, il TAF constata che una prima procedura d'asilo nel
2002 ed una seconda nel 2005 si sono definitivamente concluse con la
crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 25 ottobre 2002 e
rispettivamente del 20 marzo 2006.
9.1 Codesto Tribunale osserva che, come rettamente rilevato
dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le allegazioni
dell'insorgente rese, dopo la conclusione delle suddette procedure
d'asilo in Svizzera, in merito ai suoi timori di persecuzione in caso di
rientro in patria, s'esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di
parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria
consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento
litigioso.
Nella fattispecie, il ricorrente ha fatto valere quale motivo d'asilo -
come nel caso dell'ultima procedura d'asilo (cfr. verbale d'audizione
del 21 dicembre 2005 pag. 5) - l'esistenza di presunte persecuzioni da
parte del comandante G._______, che lo vorrebbe uccidere, poiché
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egli sarebbe stato testimone di crimini di guerra ed a seguito del fatto
che il suo amico l'avrebbe tradito davanti al suddetto personaggio (cfr.
verbale dell'11 settembre 2006 pagg. 5-6). Nel corso dell'audizione
federale successiva, l'insorgente ha ribadito sostanzialmente il
suddetto motivo d'asilo, sia rispondendo a delle domande puntuali (cfr.
verbale d'audizione del 27 settembre 2006 D70-72 pag. 8), sia
sottoforma di racconto spontaneo (cfr. verbale d'audizione del
9 ottobre 2006 D3 pag. 2). Orbene, innanzitutto, è d'uopo constatare
che - proprio in relazione alle sopraevocate fondamentali dichiarazioni
dell'insorgente quanto ai suoi motivi d'asilo alla base della presente
procedura - l'UFM ha debitamente e rettamente proceduto
all'accertamento dei fatti rilevanti del caso di specie. Infatti, durante
l'audizione federale diretta sono state poste al ricorrente ulteriori,
specifiche e chiare domande, al fine di accertare i dettagli dell'intera e
complessa vicenda resa, ed in particolare quanto agli evocati motivi
d'asilo - sia sui fatti resi in relazione al personaggio di G._______, sia
all'asserito tradimento da parte dell'amico del ricorrente - che
costituiscono i punti essenziali della motivazione della domanda d'asilo
dell'insorgente (cfr. verbale d'audizione del 27 settembre 2006 e del
9 ottobre 2006 D4-D90). È il ricorrente, al contrario, che si è limitato a
dare delle risposte semplicistiche o addirittura a rifiutarsi di rispondere
alle domande puntuali postegli, come è stato il caso - a titolo
d'esempio - in occasione della domanda 16, sollecitata a più riprese,
in cui egli ha reso tutta una serie di risposte confuse, adducendo di
non capire la domanda ed assumendo un atteggiamento ostile (cfr.
verbale d'audizione del 9 ottobre 2006 D16-19 pag. 4). D'altronde, è
dal ricorrente che ci si debba attendere che - se egli abbia
effettivamente vissuto i fatti di cui si prevale - si esprima in modo
preciso e in modo dettagliato. In siffatte circostanze, le censure del
ricorrente (cfr. ricorso pagg. 3-4, replica pagg. 1-2) che - appaiono
situarsi al limite della pretestuosità - non meritano alcuna
considerazione.
Ciò premesso, giova altresì osservare che il ricorrente si limita a mere
congetture non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento al
timore di attuali persecuzioni da parte del comandante G._______, il
quale sarebbe attualmente capo della K._______ serba. Basti rilevare
che i fatti evocati dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo
non hanno alcun legame né temporale né causale con il suo espatrio.
Infatti, egli ha affermato, da un lato, di non essere rientrato in patria,
dopo la sua seconda domanda d'asilo in Svizzera, dichiarando di aver
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lasciato la Serbia l'ultima volta tra il mese di maggio, giugno,
luglio 2005, senza saper nemmeno definire con precisione una data
(cfr. verbale d'audizione dell' 11 settembre 2006 pagg. 5-6, del
27 settembre 2006 D14-15), dall'altro, i fatti evocati risalirebbero al
periodo tra il 1991 e il 1993, allorquando egli sarebbe stato testimone
di crimini di guerra e facente parte di un'unità speciale (cfr. verbale
d'audizione del 27 settembre 2006 D48, D72 e del 9 ottobre 2006 D3 e
D5 pag. 3). Per di più, le asserite implicazioni del ricorrente nelle
vicende rese sono rimaste mere affermazioni di parte, che non
possono essere considerate in alcun modo né verosimili, né
tantomeno attuali, ritenute sostanzialmente le allegazioni vaghe e
stereotipate dell'insorgente. Infatti, egli non ha saputo fornire delle
spiegazioni e dei dettagli precisi su quelli che sarebbero i suoi
problemi - che sarebbero avvenuti nel 2005 e che quindi sarebbero
pertinenti per la procedura in esame - con G._______(cfr. verbale
d'audizione del 9 ottobre 2006 D22 pag. 5). Inoltre, egli ha dichiarato di
non avere più contatti e di non sapere più niente di concreto su
suddetto personaggio (cfr. ibidem D9 pag. 4). Pertanto, non soccorre il
ricorrente l'allegazione secondo cui egli avrebbe espresso in modo
chiaro il suo problema con detto G._______ (cfr. replica pagg.1-2).
D'altronde, l'autore del gravame ha affermato che nel 2005 era
tranquillo in Serbia (cfr. ibidem D42 pag. 6), mentre che, subito dopo,
ha dichiarato che non poteva muoversi e che avrebbero tentato di
ammazzarlo tre volte (cfr. ibidem D43), per infine contraddirsi
nuovamente, adducendo che i tre tentativi di omicidio sarebbero
avvenuti, uno nel 1991 e gli altri due nel 1993 (cfr. ibidem D46-48
pag. 7). In tale contesto - e a maggior ragione, considerato che le
informazioni o notizie inerenti al personaggio di G._______ e ad altri
sono abbondanti e facilmente accessibili, come addotto in sede
ricorsuale dallo stesso insorgente (cfr. ricorso pag. 4) - le allegazioni
del ricorrente sono da considerarsi steorotipate di chi non ha dato
l'impressione di aver vissuto quanto asserito. Inoltre, gli asseriti mezzi
di prova, peraltro in copia e non in originale, prodotti dal ricorrente a
sostegno delle sue allegazioni - come rettamente rilevato dall'autorità
inferiore nel provvedimento impugnato - non apportano alcun sostegno
alla verosimiglianza delle sue dichiarazioni. In particolare, si tratta, da
un lato, di messaggi di posta elettronica la cui provenienza è rimasta
indeterminata, così come il loro oggetto e contenuto, e dall'altro, di una
foto - in copia - la cui autenticità rimane dubbia e la cui falsificazione è
facilmente effettuabile, ritenuto tra l'altro che le identità delle persone
raffigurate non sono riconoscibili. Non da ultimo, non soccorre
Pagina 12
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l'insorgente nemmeno l'allegazione secondo cui egli avrebbe reso il
motivo per cui riterrebbe che il suo amico l'abbia tradito (cfr. replica
pag. 2), giacché tale dichiarazione non è altro che una mera
affermazione, nonché una supposizione da parte del ricorrente (cfr.
verbale d'audizione del 9 ottobre 2006 D64- 66 pag. 9). Infine, questo
Tribunale condivide l'opinione dell'UFM, secondo cui il comportamento
del ricorrente, che si è reso irreperibile durante le due precedenti
procedure d'asilo, è tale da mettere in dubbio ed escludere
l'attendibilità delle sue dichiarazioni a sostegno dei suoi motivi d'asilo
presentati in questa terza procedura, tanto più che la motivazione
addotta a sostegno della sua irreperibilità - secondo cui, durante la
seconda domanda d'asilo, si sarebbe reso irreperibile per andare a
recuperare dei mezzi di prova in E._______ (cfr. ricorso pag. 3 e
verbale d'audizione dell'11 settembre 2006 pagg. 2 e 5) - non può
essere considerata né plausibile, come invece pretenderebbe il
ricorrente (cfr. ricorso pag. 3 e replica pag. 1), né tantomeno
sufficiente a giustificare il suo comportamento. Infatti, da un lato,
l'insorgente avrebbe potuto adoperarsi per procurarsi i pretesi
documenti già nel corso della prima domanda d'asilo, dall'altro, egli
non ha apportato la prova a sapere se egli li avrebbe recuperati
effettivamente in E._______ e il motivo per cui tali documenti si
sarebbero trovati in tale Paese. Dunque, la giustificazione
dell'insorgente non è altro che una semplice affermazione di parte,
non corroborata da alcun elemento di prova. Visto quanto precede,
questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato le
dichiarazioni del ricorrente come non realizzanti le condizioni di
verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
9.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di
questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali
l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art.
32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
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11.
11.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 9 del presente giudizio,
non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in
Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
(LStr, RS 142.20).
11.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di
serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere
esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
11.3 Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo
cui il ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio
reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In
altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme d'indizi,
oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e
concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti
che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. Il ricorrente si è
infatti limitato ad addurre in maniera del tutto generale di temere - in
caso di rientro in patria - l'esposizione a tortura o a trattamenti inumani
e degradanti in relazione all'art. 3 CEDU (cfr. ricorso pag. 5).
11.4 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme
del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
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11.5
11.5.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere
ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di
provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo
in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza
generalizzata o emergenza medica. Qualora venga constatato un
pericolo concreto deve essere concessa l'ammissione provvisoria,
salvi i casi di cui l'art. 83 cpv. 7 LStr (cfr. Foglio Federale del n. 20 del
20 maggio 2002 pag. 3433 [FF 2002 3433]).
11.5.2 Il TAF osserva nondimeno che, come noto, in Serbia non vige
una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata
checoinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio
nazionale.
11.5.3 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, il medesimo è
giovane, ha una formazione professionale quale (...) e un'esperienza
professionale quale (...) (cfr. verbale d'audizione
dell'11 settembre 2006 pag. 2). Inoltre, il ricorrente dispone di una rete
familiare in patria - segnatamente i suoi genitori, i suoi fratellastri,
nonché la sua ex moglie e la loro figlia (cfr. ibidem pag. 3) - con la
quale, vista l'inverosimiglianza del suo racconto, non può essere
escluso che non sia in stretto contatto o che non sia più importante di
quanto dichiarato. L'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24),
senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per
motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi
favorevole con riferimento alle effettive possibilità per lo stesso di un
adeguato reinserimento sociale in Serbia.
11.6 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
12.
Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il
ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni
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documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile.
13.
In considerazione di quanto precede, anche in materia
d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va
disatteso e la querelata decisione confermata.
14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- patrocinatore del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino
di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- L._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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