B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5091/2019
Sen t en z a d e l l ' 8 o t t o b r e 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Roswitha Petry,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
A._______, nato il (…)
Afghanistan,
patrocinato da Ugo Di Nisio,
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione
Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 23 settembre 2019 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino afghano originario di B._______, ha depositato una
domanda d’asilo in Svizzera il 27 agosto 2019, pretendendosi minorenne.
B.
Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di
seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati
EURODAC l’interessato aveva già depositato una domanda d’asilo in Bul-
garia 27 maggio 2019.
C.
Il 18 settembre 2019, l’interessato è stato sentito quale minore non accom-
pagnato nell’ambito di una prima audizione durante la quale è segnata-
mente stato questionato sulle sue generalità, in merito alla sua provenienza
e circa il viaggio che lo ha condotto in Svizzera. Nel corso di tale audizione,
la SEM ha informato il richiedente asilo della possibile competenza della
Bulgaria per il trattamento della sua domanda d’asilo in base al regola-
mento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello
Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione in-
ternazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione eu-
ropea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) e
prospettato una possibile non entrata nel merito della sua domanda i ap-
plicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b Lasi. L’interessato ha quindi ribadito la
sua volontà di rimanere in Svizzera in quanto durante il soggiorno in Bul-
garia sarebbe stato oggetto di percosse. Egli ha pure espresso il timore di
essere respinto verso l’Afghanistan dalle autorità bulgare. In tale contesto
l’autorità inferiore ha altresì significato la propria volontà di considerarlo
maggiorenne in quanto questi non sarebbe stato in misura di rendere ve-
rosimile l’asserita minore età. Il richiedente asilo si è detto contrario.
D.
Il 19 settembre 2019 la SEM ha presentato alle autorità bulgare, nei termini
fissati all’art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in
carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III.
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E.
Il 20 settembre 2019, la Bulgaria ha accettato la richiesta di ripresa in ca-
rico.
F.
Con decisione del 23 settembre 2019, notificata il 24 settembre 2019 (cfr.
avviso di ricevuta), la SEM non è entrata nel merito della succitata do-
manda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi pronunciando nel con-
tempo il trasferimento dell’interessato verso la Bulgaria.
G.
Il 1° ottobre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata 2 otto-
bre 2019) l’interessato è insorto contro la suddetta decisione dinanzi al Tri-
bunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo in limine
la sospensione dell’allontanamento in via supercautelare e la concessione
dell’effetto sospensivo al gravame; in via principale l’annullamento della
decisione avversata, la qualificazione come minorenne e la ritrasmissione
degli atti alla SEM per la trattazione nazionale della procedura d’asilo in
applicazione della clausola di sovranità; contestualmente e con protesta di
spese e ripetibili la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo.
H.
Il 2 ottobre 2019 il Tribunale ha sospeso l’allontanamento in via supercau-
telare.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per
le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi)
e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
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Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento.
3.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è indivi-
duato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo,
la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa
o tacita, di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in
questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1).
3.3 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell’interessato
sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto,
essendo lo stesso determinante sia a livello procedurale che nell’ambito
della determinazione dello Stato responsabile per l’esame della domanda
di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla
SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente
nell’ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora
la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all’autorità inferiore e
riprendere la procedura in circostanze idonee all’età del richiedente l’asilo
(cfr. tra le tante sentenze del Tribunale F-6783/2018 del 10 dicembre 2018
e E-6725/2015 del 4 giungo 2018).
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Pagina 5
4.
4.1 Nel caso che ci occupa, l’autorità inferiore non ha creduto alla pretesa
minore età dell’insorgente. In primo luogo, quest’ultimo non avrebbe pro-
dotto alcun documento originale suscettibile di comprovare la sua identità.
Non di meno, il suo aspetto fisico si apparenterebbe a quello di una per-
sona con un’età decisamente maggiore. Inoltre, le dichiarazioni del richie-
dente asilo a riguardo della sua biografia risulterebbero inverosimili. Questi
avrebbe reso affermazioni contraddittorie rispetto al contenuto della Ta-
skara, dichiarando di essere nato il 1° maggio 2003 allorché la copia del
documento in parola recherebbe menzione dell’anno 1397, corrispondente
al 2018 rispettivamente 2019 del calendario gregoriano. Del resto, la ma-
nifesta erroneità di tale indicazione metterebbe in dubbio la stessa auten-
ticità del mezzo di prova in parola, il quale gli sarebbe oltremodo stato rila-
sciato in un periodo per il quale l’insorgente avrebbe dichiarato di aver già
lasciato il paese. L’interessato, chiamato ad esprimersi su dette incon-
gruenze, non sarebbe stato in misura di chiarire gli aspetti discordi, limitan-
dosi a sostenere che data di nascita nel calendario gregoriano ed età gli
sarebbero state comunicate dalla madre, cosa, quest’ultima, a sua volta
improbabile, visto che questi la aveva poc’anzi definita analfabeta.
4.2 Nel proprio gravame l’insorgente avversa la valutazione della autorità
inferiore. In primo luogo, la rideterminazione dell’età del ricorrente sarebbe
stata frutto di un’impressione soggettiva del funzionario incaricato dell’au-
dizione, il quale si sarebbe sostanzialmente basato sul suo aspetto. Inoltre,
l’assenza di un percorso scolastico in capo all’insorgente ed il consequen-
ziale distress socio-economico spiegherebbe le incoerenze espositive con-
testategli. Ciò detto, il richiedente asilo avrebbe dovuto venir prudenzial-
mente considerato minorenne e l’autorità inferiore avrebbe quantomeno
dovuto svolgere ulteriori accertamenti prima di escludere l’apparente mi-
nore età. Tale soluzione sarebbe del resto imposta anche dal prevalente
orientamento del diritto internazionale, il quale imporrebbe la concessione
del beneficio del dubbio al minore in presenza di quadri probatori ove per-
mangono incertezze sull’età.
5.
5.1 Salvo casi particolari (cfr. DTAF 2011/23), qualora vi siano perplessità
in proposito, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla
minore età di un richiedente l’asilo (cfr. DTAF 2009/54 consid. 4.1). Per
giungere ad una determinazione al riguardo, l’autorità si basa sui docu-
menti d’identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle au-
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dizioni relativamente al contesto personale dell’interessato nel paese d’ori-
gine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se neces-
sario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell’età (cfr.
DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2; sentenza del Tribunale F-5354/2018 del 27
settembre 2018). In tale contesto, per valutare la verosimiglianza dell’alle-
gata minore età, l’autorità deve procedere ad un apprezzamento globale di
tutti gli elementi in presenza (art. 7 LAsi).
5.2 L’onere di rendere verosimile la propria minore età appartiene in primo
luogo al richiedente l’asilo che se ne prevale, in ossequio all’art. 8 CC (cfr.
DTAF 2009/54 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata).
5.3 Ciò nonostante, la SEM non è dispensata dal proprio dovere di consta-
tare d’ufficio gli elementi rilevanti per il giudizio (cfr. Giurisprudenza ed in-
formazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GI-
CRA] 2004 n. 30 consid. 5.3.3, su rimando della DTAF 2018 VI/3 consid.
4.2.3; v. anche sentenze del Tribunale D-4284/2019 del 27 settembre 2019
consid. 8.1, E-4611/2019 del 23 settembre 2019 consid. 6.1.2). Nelle pro-
cedure di natura amministrativa si applica infatti il principio inquisitorio. Ciò
significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accerta-
mento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in re-
lazione con l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l’autorità
deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, pro-
curarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare
le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a
riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D’un lato, v’è un accertamento ine-
satto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi
agli atti, e dall’altro lato, v’è un accertamento incompleto dei fatti quando
non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti
(cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwal-
tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013,
n. 1043, pag. 369 segg.).
6.
6.1 Ora, è innegabile che nel caso in esame il ricorrente non sia stato in
misura di fornire la prova dell’asserita minore età, non avendo egli prodotto
documenti d’identità autentici. Allo stesso modo, stanti delle indicazioni bio-
grafiche che non si distinguono certo per esaustività e concludenza, v’è
pure da chiedersi se sulla base dello stato attuale degli atti egli sia stato in
misura di rendere verosimile la medesima.
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Resta però il fatto che non si può ritenere che l’insieme degli elementi rile-
vanti per il giudizio di tale questione fossero in specie riuniti.
6.2 In primis, occorre constatare come le contraddizioni tra i dati menzio-
nati nella Taskara e le asserzioni dell’interessato non siano in casu deci-
sive, dal momento che tale documento arreca una data di nascita del tutto
improbabile. Il fatto che l’insorgente abbia fornito delle indicazioni diverse
rispetto a quelle di cui al mezzo di prova in parola non gioca dunque né a
favore né contro la presunta minorità, essendo le stesse state poste in con-
fronto con un documento privo di valenza probatoria rispetto all’età ivi ri-
portata. Nell’ambito dell’apprezzamento delle allegazioni biografiche del
postulante non doveva inoltre essere fatta astrazione del suo basso grado
di scolarizzazione. È inoltre pacifico che le valutazioni fondate sull’aspetto
fisico non si ancorino su di elementi scientifici sufficienti e siano per loro
stessa natura soggettive, come del resto dimostrato dal contrapposto ap-
prezzamento della rappresentanza legale (cfr. atto 13). In buona sostanza,
permangono dunque dubbi circa la minore età dell’interessato; dubbi che
non possono essere fugati unicamente sulla base del fatto che risulti poco
plausibile che la madre del medesimo gli abbia comunicato la sua data di
nascita riferendosi al calendario gregoriano.
6.3 L’autorità inferiore non deve misconoscere le differenze tra la consta-
tazione dei fatti (principio derivante dall’ordinamento processuale) ed il
grado probatorio richiesto per la valutazione di merito dell’età del richie-
dente asilo. Infatti, v’è spazio per un giudizio materiale, sia esso relativo
all’età o ad altre questioni, solo in presenza di un pregresso accertamento
completo dei fatti giuridicamente rilevanti. Laddove sussistano dubbi in pro-
posito, l’autorità non può limitarsi ad escludere la minore età sulla base di
alcuni elementi contradditori, soprattutto vista la disponibilità di metodi
scientifici riconosciuti per la determinazione medica dell’età (cfr. sul valore
probatorio dei medesimi la sentenza del Tribunale D-2240/2019
consid. 6.2 - 6.3). Le regole sulla ripartizione dell’onere della prova hanno
infatti portata unicamente quando l’autorità permane nell’incertezza una
volta proceduto alle misure istruttorie necessarie a chiarire il caso (cfr.
THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1563;
sentenza del Tribunale A-2888/2016 del 16 giugno 2017 consid. 3.2 e rife-
rimenti citati).
7.
Dal canto suo, il Tribunale è tenuto ad effettuare d’ufficio un esteso con-
trollo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106
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Pagina 8
cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessie-
ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.188). Qualora in
sede ricorsuale vengano identificate delle carenze, la decisione va annul-
lata ed il caso retrocesso all’autorità di prima istanza, di modo che questa
possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.191, sentenza del TAF D-
1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2).
8.
8.1 Pertanto il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 23 settembre
2019 è annullata e gli atti di causa sono ritrasmessi alla SEM per il com-
pletamento dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione.
8.2 L’autorità inferiore è invitata a svolgere ulteriori chiarimenti onde deter-
minare l’età del ricorrente. Essa, se necessario, si avvarrà dei metodi
scientifici a sua disposizione (segnatamente tomografia sterno-clavicolare
e esame dello sviluppo dentale). In base all’esito dei medesimi e ad un
apprezzamento d’insieme degli elementi in favore e contrari alla minore
età, confermerà o rivaluterà la propria decisione.
9.
Visto l’esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali
(art. 63 cpv. 1 PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi
priva d’oggetto. Inoltre che ai sensi dell’art. 111ater LAsi non sono attribuite
indennità ripetibili quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale
designato dalla SEM a norma dell’art. 102h LAsi.
10.
La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 9
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 23 settembre 2019 è an-
nullata e gli atti le sono retrocessi affinché abbia a procedere ai sensi dei
considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non sono accordate spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: