Corte IV
D-5093/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 a g o s t o 2 0 0 9
Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'11 agosto 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5093/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il 5 luglio 2009 in
Svizzera,
i verbali d'audizione dell'interessato del 13 luglio 2009 e
5 agosto 2009,
la decisione dell'UFM dell'11 agosto 2009, notificata all'interessato lo
stesso giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal
ricorrente),
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (TAF) il
12 agosto 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la precitata
decisione dell'UFM,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo appare inammissibile,
Pagina 2
D-5093/2009
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di
essere cittadino nigeriano di etnia (...) e di essere nato a B._______
(Nigeria), di avervi vissuto dalla nascita fino ad uno spostamento a
Lagos nel (...) e successivo espatrio, e nuovamente dal (...) al secondo
espatrio avvenuto nel (...),
che il ricorrente ha dichiarato di avere lasciato B._______ per
C._______ e di essere poi espatriato perchè sarebbe ricercato da
membri di una società occulta e dalla polizia, che lo accuserebbero
ingiustamente di avere ucciso un membro di tale gruppo durante una
rissa,
che l'interessato ha affermato di essere espatriato il (...) volando da
C._______ a D._______ e di aver raggiunto la Svizzera il medesimo
giorno in automobile,
che il ricorrente ha dichiarato di avere passato i controlli aeroportuali
munito di un passaporto con false generalità e riportante una foto di
una terza persona, procuratogli da un passatore; che egli non ha
saputo fornire indicazioni precise né in merito alla compagnia aerea
con cui avrebbe viaggiato, né al tragitto percorso da D._______ in
direzione della Svizzera,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione dell'11 agosto 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
Pagina 3
D-5093/2009
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], e dall'altro lato,
detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta che nella fattispecie non
sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che
egli sottolinea di non aver potuto consegnare alcun documento, non
per la sua mancanza di volontà, bensì perchè non ne possederebbe:
infatti, egli non saprebbe dove si trovi attualmente il suo passaporto e
cosa altro intraprendere oltre che contattare il suo amico,
che, oltre all'obiezione di cui sopra, il ricorrente contesta che nel caso
concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa
la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di
rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento: in particolare egli adduce di essere fuggito dal
suo Paese perchè ingiustamente ricercato da un gruppo di "fanatici" e
dalla polizia per un omicidio che non avrebbe commesso; che egli
sostiene altresì che in Nigeria sarebbe impossibile ricevere giustizia e
che egli non avrebbe mai potuto avere accesso ad un processo equo;
che egli afferma inoltre di avere presentato i suoi motivi in maniera
chiara e dettagliata, ragione per cui essi dovrebbero essere ritenuti,
oltre che verosimili, pure veri,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che egli ha altresì presentato una
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
Pagina 4
D-5093/2009
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF]
2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun
documento che adempia i criteri testé menzionati,
che la dichiarazione del ricorrente secondo cui egli non disporrebbe, in
Patria, di altri documenti oltre la patente di guida ed il certificato di
nascita (cfr. verbale audizione del 5 agosto 2009 [in seguito: verbale
audizione II] pag. 3/D13-14) è in netta contraddizione con la versione
resa durante l'audizione sui fatti secondo cui il passaporto che egli si
sarebbe procurato nel 2004 al fine di contrarre matrimonio in
E._______ si troverebbe attualmente in Nigeria (cfr. verbale audizione
del 13 luglio 2009 [in seguito: verbale audizione I] pag. 9); che
confrontato con tale discrepanza, il ricorrente dapprima nega la
dichiarazione menzionata, per poi invece confermarla ammettendo di
avere lasciato il documento in Nigeria di proposito (cfr. verbale
audizione II pag. 4/D16-17); che il ricorrente ha dichiarato di avere
intrapreso il viaggio d'espatrio da C._______, in aereo, munito di un
passaporto con false generalità e raffigurante una terza persona
procuratogli da una donna nigeriana rispettivamente italiana (cfr.
verbale audizione I pag. 7 e 9), e di avere, con esso, superato i
controlli aeroportuali allo sbarco senza problemi (cfr. verbale audizione
Pagina 5
D-5093/2009
II pag. 6/D47-48); che, giunto in F._______, egli avrebbe riconsegnato
il passaporto falso alla donna di cui parola (cfr. verbale audizione I
pag. 7); che egli non è stato in grado di indicare la compagnia aerea
con cui avrebbe viaggiato (cfr. verbale audizione II pag. 5/D38), né la
durata del volo, se non in maniera molto vaga (cfr. ibidem pag. 6/D46),
che le indicazioni dell'insorgente in merito al possesso di un
passaporto, al viaggio intrapreso ed alle sue modalità risultano
contraddittorie, oltre che vaghe e non corroborate da elementi
descrittivi concreti che ne supporterebbero la verosimiglianza; che,
inoltre, varcare il confine di Schengen da un aeroporto con un
passaporto la cui foto non corrisponde alla persona che lo esibisce al
controllo, come l'insorgente sostiene di avere fatto, costituisce
un'impresa pressoché impossibile; che, pertanto, codesto Tribunale
ritiene che il ricorrente non può avere viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, nonostante – come egli stesso ammette (cfr. verbale audizione II
pag. 3/D16-17) – egli abbia lasciato di proposito il suo passaporto in
Nigeria , il ricorrente, interpellato sui passi intrapresi per procurarsi un
documento d'identità da presentare alle autorità, ha affermato in fase
di prima audizione di non sapere cosa fare per procurarselo (cfr.
verbale audizione I pag. 5); che egli avrebbe, in seguito, contattato
telefonicamente due amici, uno dei quali avrebbe cercato invano il
documento presso la sua abitazione (cfr. verbale audizione II
pag 4/D18),
che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni
ricorsuali secondo cui gli sarebbe oggettivamente impossibile farsi
pervenire il passaporto ed altri documenti perchè non saprebbe dove
si trovano attualmente e non saprebbe cos'altro intraprendere, oltre
che prendere contatto con il suo amico; che, infatti, egli ha avuto oltre
tre settimane di tempo per, per lo meno, adoperarsi maggiormente al
fine di adempiere al suo obbligo di collaborare, ad esempio
sollecitando ulteriormente il suo amico a cercare il documento,
rispettivamente dandogli indicazioni più precise in merito; che, al
contrario e come emerge dagli atti, egli si è limitato a constare l'esito
negativo della ricerca da parte dell'amico, rimanendo successivamente
completamente inattivo,
che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti,
Pagina 6
D-5093/2009
ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei
documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in
possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di
concreto per procurarsene di nuovi,
che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dal
ricorrente nonché l'inconsistenza ed inattendibilità delle sue
dichiarazioni circa il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni
della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere ricercato da
membri di un gruppo occulto e dalla polizia per un omicidio avvenuto
durante una rissa a cui avrebbe partecipato, e di essersi per questo
dapprima rifugiato a C._______, e poi in Svizzera,
che egli ha dichiarato di temere per la sua vita in caso di ritorno in
Nigeria, dove per di più non gli sarebbe garantito un processo equo né
la protezione da parte delle autorità (cfr. ricorso pag. 2-3),
Pagina 7
D-5093/2009
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che il ricorrente si è contraddetto su svariati aspetti dell'episodio
principe della sua vicenda: ad esempio sulla persona che lo avrebbe
informato della violenza subita dalla figlia ("Un'amica di mia figlia è
venuta a chiamarmi": verbale di audizione I pag. 5, "Un tizio mi ha
chiamato": verbale di audizione II pag. 7/D57) e sul momento, rispetto
al giorno della rissa, della visita da parte dei membri del gruppo
occulto a casa dell'amico P. ("Una settimana dopo i fatti la polizia è
venuta a casa di P. a cercarmi. [...] Lo stesso giorno sono venuti a
cercarmi anche i membri della società occulta.": verbale audizione I
pag. 6, "Due giorni dopo la rissa": verbale audizione II pag. 9/D84); che
l'allegazione secondo cui tra la rissa e la sua partenza da Lagos
sarebbe intercorsa meno di una settimana (cfr. verbale audizione II
pag. 6/D63) è in contrasto con la dichiarazione resa in fase di prima
audizione secondo cui, invece, egli avrebbe lasciato B._______ dopo
essersi rifugiato dapprima da P. una settimana dopo la rissa e
successivamente anche da un secondo amico C. (cfr. verbale
audizione I pag. 6); che egli in una prima versione dichiara, dopo aver
passato tempo presso P., di essersi rifugiato presso C. (cfr. ibidem pag.
6), mentre che in una seconda versione tale C. rimane del tutto
sottaciuto, rispettivamente la persona che lo avrebbe accolto sarebbe
il suo amico N. (cfr. verbale audizione II pag. 11/D100-105); che la
spiegazione dell'insorgente al fatto che i membri del gruppo avrebbero
saputo con certezza che egli si sarebbe rifugiato presso P. (cfr. ibidem
pag. 11/D98) non convince perchè stereotipata e del tutto inattendibile;
che illogico risulta pure essere il comportamento dell'insorgente, che
pur essendo certo – come egli stessa ha dichiarato (v. sopra) – che i
membri del gruppo si sarebbero prima o poi rivolti a P. per rintracciarlo,
si sarebbe rifugiato proprio presso quest'ultimo; che se da un lato
l'insorgente ha dichiarato di non temere la polizia e che sarebbe stato
disposto, in altre circostanze, di recarsi volontariamente presso
quest'ultima al fine di chiarire il malinteso circa il decesso avvenuto
Pagina 8
D-5093/2009
dopo la rissa (cfr. ibidem pag. 12/D118), egli si contraddice poco dopo
affermando di nutrire invece un sentimento di paura nei confronti
dell'autorità (cfr. ibidem pag. 12/D120-121); che mal si capisce che il
ricorrente abbia optato per l'alternativa estrema dell'espatrio quando, a
suo stesso dire, egli durante il soggiorno a C._______ non avrebbe più
avuto alcun contatto col gruppo occulto che lo perseguiterebbe,
rispettivamente che la sua presunzione che quest'ultimo lo potesse
trovare ovunque è rimasta una mera congettura di parte non
corroborata da alcun elemento concreto (cfr. ibidem pag.
11/D107-110); che, pertanto e convenendo con l'autorità inferiore, le
dichiarazioni del ricorrente a sostegno della sua domanda non
meritano credibilità,
che d'altronde delle ricerche di polizia o una condanna, secondo leggi
nazionali, per reati commessi, sono delle misure statali del tutto
legittime che non possono essere qualificate quali persecuzioni
pertinenti nell'ottica dell'art. 3 LAsi; che, peraltro, un eventuale errore
giudiziario ai danni dell'insorgente non costituisce di per sé un motivo
rilevante in materia d'asilo,
che, considerata l'evocata inverosimiglianza ed irrilevanza delle
dichiarazioni rese dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo,
non v'è motivo di ritenere che egli non possa ottenere in Patria, se
opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti,
rispettivamente non possa beneficiare di un equo processo in
relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti per ragioni che
non appaiono avere alcuna relazione con uno dei motivi enumerati
all'art. 3 LAsi,
che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le allegazioni contenute
nel memoriale di ricorso secondo cui in Nigeria non avrebbe potuto
avere accesso ad un processo equo, rispettivamente godere della
protezione dello Stato: tali eventualità, infatti, sono state sottaciute
durante le audizioni, apparendo tardivamente e senza validi motivi nel
corso di procedura, e sono rimaste – anche alla luce del fatto che il
ricorrente non avrebbe in alcun momento sollecitato l'aiuto delle
autorità rispettivamente sporto denuncia per i fatti avvenuti – mere
congetture di parte, non confortate da alcun elemento serio e
concreto,
Pagina 9
D-5093/2009
che, per sovrabbondanza, nel memoriale di ricorso il ricorrente non si
esprime in alcun modo circa le contraddizioni ed inconsistenze
sollevate dall'istanza inferiore, bensì si limita a definire le proprie
allegazioni come dettagliate e verosimili,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2
lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr)
e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
Pagina 10
D-5093/2009
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ammissibile,
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria – che non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale – non sembra ostare di per sé alla pronuncia
dell'esecuzione dell'allontanamento verso detto Paese,
che, per quanto attiene alla situazione personale dell'insorgente, egli è
in giovane età, ha frequentato le scuole per complessivi dodici anni e
dispone di un'esperienza pluriennale in veste di autista di bus (cfr.
verbale audizione del 13 luglio 2009 pag. 2); che egli, inoltre, può
beneficiare in Patria di una rete familiare, potendo, come minimo, fare
riferimento ad un fratello a B._______ ed uno zio paterno a G._______
(cfr. ibidem pag. 4),
che, d'altronde, il ricorrente non ha fatto valere dei problemi medici
suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento
(v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
dell'insorgente in Svizzera per motivi medici,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
Pagina 11
D-5093/2009
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 12
D-5093/2009
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presenta sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Fulvio Haefeli Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
Pagina 13