Corte IV
D-5094/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 a g o s t o 2 0 0 9
Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Blaise Pagan;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 5 agosto 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5094/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno
e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della loro istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
loro domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 18 febbraio 2009 e del 20 luglio 2009,
la decisione dell'UFM del 5 agosto 2009, notificata all'interessato il
giorno successivo (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 12 agosto 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33
lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF,
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
Pagina 2
D-5094/2009
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino iracheno, d'etnia curda, e
di essere nato a B._______, dove ha vissuto, con la sorella e lo zio
paterno, fino al giorno del suo espatrio,
che l'interessato avrebbe lasciato il suo Paese d'origine nel (...) 2008,
a causa del difficile rapporto con la moglie dello zio paterno, il quale si
sarebbe occupato dell'interessato e di sua sorella dopo la morte dei
suoi genitori, e in generale per migliorare le proprie condizioni di vita,
che l'interessato avrebbe raggiunto in autobus la Turchia munito di un
passaporto che gli era stato procurato; che, dopo due giorni, da
C._______ (Turchia) egli avrebbe attraversato il confine a piedi e
illegalmente e sarebbe arrivato in Grecia in una località sconosciuta,
dove sarebbe stato arrestato e detenuto per 95 giorni; che dopo
essere stato rilasciato, sarebbe andato ad D._______ (Grecia), da
dove, dopo un mese (a fine [...]) - grazie alla conoscenza di un
passatore - sarebbe partito con un Tir, che si sarebbe imbarcato su
una nave; che, una volta sbarcato, grazie all'aiuto di due curdi che gli
avrebbero offerto il biglietto del treno avrebbe raggiunto in treno la
Francia e poi avrebbe preso un altro treno per arrivare in Svizzera,
senza subire controlli e senza documenti,
Pagina 3
D-5094/2009
che l'interessato non ha esibito alcun documento d'identità, in
occasione della prima audizione del 18 febbraio 2009,
che, circa un mese prima dell'audizione federale diretta del
20 luglio 2009, il ricorrente ha esibito la fotocopia di due documenti
presentati come la sua carta d'identità, rispettivamente il suo
certificato di nazionalità, i quali gli sarebbero stati inviati dai suoi
familiari in Patria,
che, nella decisione del 5 agosto 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi
dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], ritenuto che la
sola fotocopia di documenti esibiti dal richiedente non costituisce un
valido documento d'identità o di viaggio; che, dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3
LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e
possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM,
sostenendo di aver fatto tutto quanto in suo potere per collaborare con
l'UFM; che, infatti, egli si sarebbe fatto spedire dai suoi familiari la
copia della sua carta d'identità e del suo certificato di nazionalità,
ritenendoli sufficienti, mentre che soltanto in occasione della seconda
audizione, gli sarebbe stato spiegato che occorrevano gli originali di
tali documenti; che egli si sarebbe attivato subito, comprovando la sua
buona fede e collaborazione, ma non avrebbe avuto il tempo per far
arrivare i documenti in originale prima della decisione dell'UFM, di
modo che li ha presentati in questa sede; che egli ha segnalato che gli
sarebbe stato sufficiente un breve termine in più per presentarli; che,
inoltre, il ricorrente ha addotto che l'UFM sarebbe dovuto entrare nel
merito della sua domanda d'asilo, in quanto sarebbero necessari
ulteriori chiarimenti all'accertamento dello statuto di rifugiato o
all'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento;
che, segnatamente, come già spiegato in audizione, egli sarebbe
espatriato a causa della sua difficile situazione familiare e della
Pagina 4
D-5094/2009
precaria situazione della sua zona d'origine; che, di conseguenza, il
suo allontanamento sarebbe inesigibile, ritenuto che - in caso di rientro
in Patria - la sua vita ed il suo futuro sarebbero esposti a gravi rischi,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF]
2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente senza valide ragioni, non ha
tempestivamente presentato documenti di viaggio o di identità ai sensi
di legge,
che, infatti, la fotocopia del documento presentato come la sua carta
d'identità e quella del suo certificato di nazionalità non costituiscono
Pagina 5
D-5094/2009
manifestamente un documento valido ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7458/2007
del 2 novembre 2007 consid. 3.1),
che, d'altronde, il ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione per
l'esibizione con l'inoltro del ricorso in data 12 agosto 2009 - ben oltre
le 48 ore previste dalla legge - di due documenti presentati come
l'originale della sua carta d'identità, rispettivamente del certificato di
nazionalità,
che, segnatamente, non soccorre l'insorgente né l'allegazione
ricorsuale secondo cui i suoi familiari gli avrebbero detto che una
copia dei documenti sarebbe stata sufficiente, né quella secondo cui
non gli sarebbe stato spiegato che occorrevano gli originali dei
documenti (cfr. ricorso pag. 2), allorquando alla domanda se è stato
informato che soltanto gli originali dei documenti erano necessari, egli
ha risposto "Si è vero.[...]" (cfr. verbale d'audizione del 20 luglio 2009
D8 pag. 3),
che, per di più, non convince l'asserzione secondo cui i documenti in
originale sarebbero pervenuti all'insorgente dai suoi familiari in Patria,
considerato che, oltre alle sconosciute circostanze in cui tali
documenti sarebbero pervenuti - essi sono stati esibiti dal ricorrente
solo una volta ottenuta la decisione negativa dell'UFM, nonché ritenuto
che non è plausibile che il ricorrente non ha portato con sè la carta
d'identità per paura di perderla durante il suo viaggio d'espatrio (cfr.
verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 5),
che, inoltre, il ricorrente non ha saputo indicare la località greca che
dalla Turchia avrebbe raggiunto a piedi e illegalmente (cfr. verbali
d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 7 e del 20 luglio 2009 D97
pag. 10); che egli non è stato nemmeno in grado di rivelare in quale
Paese sarebbe sbarcato con la nave sul quale era il TIR con cui
avrebbe lasciato la Grecia (cfr. verbale d'audizione del
18 febbraio 2009 pag. 7), rispettivamente in quale Paese sarebbe
arrivato con il TIR (cfr. verbale d'audizione del 20 luglio 2009 D106
pag. 11),
che il ricorrente ha dichiarato di aver proseguito il suo viaggio in treno
- transitando per la Francia - fino ad arrivare in Svizzera, senza sapere
da dove ha preso il treno o dove quest'ultimo è arrivato o quale valico
abbia attraversato, senza subire controlli e senza aver presentanto ad
Pagina 6
D-5094/2009
oggi alcun biglietto, nonostante egli abbia affermato che due persone -
due curdi sconosciuti - avrebbero accettato di aiutarlo comprandogli un
biglietto del treno, uno per la Francia e uno dalla Francia per la
Svizzera (cfr. verbali d'audizione del 18 febbraio 2009 pagg. 7 e 8 e del
20 luglio 2009 D118-123 pag. 12),
che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, di conseguenza, se l'insorgente non aveva ragioni valide per
giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in
procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di
non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto
documento in sede di ricorso, come nel caso di specie (v. fra le tante,
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del
18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento),
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle dichiarazioni del
ricorrente circa il possesso e la presentazione dei documenti
d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente abbia dissimulato
i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa e sostanzialmente
per guadagnare del tempo,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna tempestiva dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
Pagina 7
D-5094/2009
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dall'Iraq a causa della sua situazione familiare, ritenuta l'assenza dei
genitori e il difficile rapporto con la moglie dello zio che si occupava di
lui e della sorella (cfr. verbali d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 6-7
e del 20 luglio 2009 D21 e segg. pag. 4) e in generale a causa della
situazione precaria della sua regione d'origine (cfr. ricorso pagg. 2-3),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, i motivi sopraevocati addotti dal ricorrente a
sostegno della sua domanda d'asilo - riconducibili a delle ragioni
d'ordine sociale ed economico - sono come manifestamente
riconoscibile, palesemente irrilevanti, ritenuto che non costituiscono, in
tutta evidenza, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai
sensi dell'art. 3 LAsi,
che d'altronde, come anche rettamente evidenziato dall'UFM, il
ricorrente non ha fatto valere alcuna sorta di persecuzione concreta da
parte di terzi - in questo caso dalla zia - o da parte di autorità statali,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili,
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo,
Pagina 8
D-5094/2009
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel nord dell'Iraq
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art.
83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, in
particolare, le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre
province curde del nord dell'Iraq - fra cui B._______, dove il ricorrente
è nato ed ha vissuto dalla sua nascita fino al suo espatrio (cfr. verbale
d'audizione del 18 febbraio 2009 pagg. 1-2) - hanno, di principio, la
capacità e la volontà di garantire agli abitanti delle tre province la
protezione dalle persecuzioni (DTAF 2008/4 consid. 6).
Pagina 9
D-5094/2009
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile,
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo stato della sicurezza in
Iraq, nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e
Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza
generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da
considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che
segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato
rispetto al resto del Paese; che, inoltre, la situazione dei diritti
dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq;
che, in particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre
province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non
sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona
interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo
periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti
o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5
consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8),
che, nella fattispecie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino
iracheno di origine curda e di essere nato a B._______ e di avervi
vissuto dalla nascita sino al suo espatrio (cfr. verbale d'audizione del
18 febbraio 2009 pagg. 1-2); che inoltre, egli è giovane, celibe ed ha
una formazione scolastica di base, nonché un'esperienza
professionale quale commerciante e quale fornaio (cfr. ibidem pag. 3);
che per di più, in Patria risiedono tanti suoi parenti e familiari (cfr.
ibidem pag. 4),
che, il ricorrente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003
n. 24),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
Pagina 10
D-5094/2009
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 11
D-5094/2009
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- E._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Fulvio Haefeli Antonella Guarna
Data di spedizione:
Pagina 12