B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5099/2018
Sen t en z a d e l 2 6 s e t t emb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Claudia Cotting-Schalch, Sylvie Cossy,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…),
con la moglie
B._______, nata il (…),
ed i figli
C._______, nato il (…),
D._______, nato il (…),
E._______, (…) il (…),
F._______, nata il (…),
Afghanistan,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed
allontanamento;
decisione della SEM del 16 agosto 2018 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che A._______ con la moglie B._______ ed i figli
C._______, D._______, E._______, F._______, hanno presentato in
Svizzera il (…) maggio 2018 (cfr. atto A2),
i verbali di audizione sui dati della persona e sulle generalità del
18 maggio 2018 rispettivamente di A._______ (cfr. atto A18) e di
B._______ (cfr. atto A20), con contestuale diritto di essere sentiti in merito
all’eventuale responsabilità dell’Italia per la trattazione della loro domanda
d’asilo nonché in merito al loro stato di salute (cfr. atto A18, p.ti 8.01 e 8.02,
pag. 10 seg.; atto A20, p.ti 8.01 e 8.02, pag. 7),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 16 agosto 2018, notificata il 3 settembre 2018 (cfr. risultanze
processuali; avviso di notifica e di ricevuta), mediante la quale la SEM non
è entrata nel merito della domanda d’asilo succitata ai sensi dell’art. 31a
cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato
l’allontanamento (recte: trasferimento) degli interessati verso l’Italia,
il ricorso del 7 settembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d’entrata: 10 settembre 2018) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM,
con il quale i ricorrenti hanno concluso all’annullamento della decisione
impugnata ed al rinvio degli atti di causa all’autorità di prime cure per
l’esame in Svizzera della loro domanda d’asilo; nonché che l’esecuzione
dell’allontanamento verso l’Italia non risulta ragionevolmente esigibile;
altresì essi hanno presentato una domanda di concessione dell’effetto
sospensivo nonché un’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con
protestate spese e ripetibili,
la documentazione medica allegata al ricorso inerente lo stato di salute di
E._______, segnatamente il referto medico del 29 maggio 2018
dell’G._______; la prescrizione di fisioterapia pediatrica del
27 maggio 2018; i certificati medici del 4 settembre 2018 rispettivamente
del (…) Dr. med. H._______ e della Dr.ssa med. I._______,
la ricezione dell’incarto originale della SEM da parte del Tribunale
l’11 settembre 2018,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una
decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF),
il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1
lett. a-c e art. 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che, giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la
competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri
da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito:
Regolamento Dublino III),
che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale
responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non
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entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico
del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5
consid. 6.2),
che, ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di
protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia
quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15
Regolamento Dublino III),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’
art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal
Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della
gerarchia dei criteri; cfr. anche DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e riferimenti
citati),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato
membro (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7),
che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di
determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr.
DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1),
che, giusta l’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che
sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle
condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un
trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito:
CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione
dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo
III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come
competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è
tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21,
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22 e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato
membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III),
che, giusta l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di
sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato
membro può decidere di esaminare una domanda di protezione
internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,
anche se tale esame non gli compete,
che nella presente disamina, le investigazioni effettuate dall’autorità di
prime cure hanno rivelato, dopo consultazione dell’unità centrale del
sistema europeo «EURODAC», che a A._______ ed alla moglie
B._______ sono state rilevate le impronte digitali il 30 aprile 2018
all’J._______ (Italia; cfr. atti da A7 a A12),
che ciò è pure stato confermato dai richiedenti stessi (cfr. atto A18, p.to
5.02, pag. 9 e atto A20, p.to 5.02, pag. 6); che in tale contesto B._______
ha aggiunto che avrebbero dichiarato alle autorità italiane di non voler
chiedere asilo (cfr. atto A20, p.to 5.02, pag. 6),
che il 13 giugno 2018, la SEM ha presentato alle autorità italiane
competenti, nei termini fissati all’art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una
richiesta di presa in carico degli interessati fondata sull’art. 13 par. 1
Regolamento Dublino III (cfr. atti A27 e A28),
che l’Italia, non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il
termine previsto all’art. 22 par. 1 e 6 Regolamento Dublino III, ha
tacitamente riconosciuto la propria competenza nella trattazione della
domanda d’asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III),
che tuttavia le autorità italiane competenti hanno risposto alla domanda di
presa in carico scaduto il termine previsto alle disposizioni precitate, con
comunicazione del (…) agosto 2018 (cfr. atto A30),
che, la censura ricorsuale secondo cui l’individuazione dell’Italia quale
Paese competente per trattare la loro domanda d’asilo non sia legittima ed
appropriata, in quanto, le condizioni di accoglienza e di assistenza presenti
nel citato Paese sarebbero carenti e vi sarebbe pertanto il rischio di subire
dei trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell’art. 3 CEDU, non risultano
pertinenti per rimettere in discussione la competenza dell’Italia nella
trattazione della loro domanda d’asilo,
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che invero, malgrado essi riferiscano nella loro memoria ricorsuale che al
loro arrivo e permanenza in Italia essi non avrebbero ricevuto alcuna
assistenza medica né qualsivoglia ulteriore informazione, date
segnatamente le condizioni di salute in cui versavano, le stesse risultano
d’un canto delle semplici allegazioni di parte, non supportate da alcun
elemento concreto; che in merito si rileva pure che, come dichiarato
esplicitamente da B._______ e come desumibile dalle asserzioni di
A._______, essi avevano indicato espressamente alle autorità italiane di
non voler presentare una domanda d’asilo in Italia (cfr. atto A20, p.to 5.02,
pag. 6; atto A18, p.to 5.02, pag. 9); che in assenza di tale domanda d’asilo
il predetto Paese era legittimato a non effettuare ulteriori e più specifici
controlli medici; che d’altro canto, come rilevato rettamente dalla SEM nella
decisione querelata, la domanda di presa in carico all’Italia, si fonda sui
criteri di determinazione dello Stato membro competente secondo il
Regolamento Dublino III, in specie dati i riscontri dattiloscopici degli
interessati presi su suolo italiano,
che altresì il Tribunale rileva che il Regolamento Dublino III non conferisce
ai richiedenti l’asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, a loro
avviso, le migliori condizioni di accoglimento come Stato responsabile per
l’esame della loro domanda d’asilo (cfr. per analogia, sentenza della CGUE
del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi/Austria, punti 59-62,
pubblicata nella Raccolta digitale (Raccolta generale) all’indirizzo: ; DTAF 2010/45 consid. 8.3),
che pertanto, il fatto che dalle asserzioni della ricorrente, l’Italia non le
piaccia, poiché sarebbe stata informata dalla (…) che le persone che
avrebbero minacciato il (…) nel loro paese d’origine sapessero che loro si
trovavano in Italia (cfr. atto A20, p.to 8.01, pag. 7), non risultano pure
pertinenti per le argomentazioni già enunciate dalla SEM nella decisione
impugnata, alla quale si rinvia integralmente,
che alla luce di quanto sopra, la competenza dell’Italia è data,
che quo alla procedura di asilo ed alle condizioni di accoglienza dei
richiedenti in Italia, malgrado sia notorio che le autorità italiane sono
confrontate a dei seri problemi in materia di accoglienza dei richiedenti
l’asilo, i quali potrebbero riscontrare delle importanti difficoltà dal punto di
vista dell’alloggio, delle condizioni di vita, così come, a seconda delle
circostanze, dell’accesso alle cure mediche (cfr. Organizzazione svizzera
di aiuto ai rifugiati [OSAR]: Reception Conditions in Italy, Report on the
current situation of asylum seekers and beneficiaries of protection, in
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particular Dublin returnees, in Italy, agosto 2016, /docid/58510a714.html >, consultato il 12 settembre 2018), il Tribunale ha
più volte ribadito che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano
carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano e
degradante ai sensi dell’art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase
Regolamento Dublino III),
che la situazione risulta invero diversa da quella ritenuta per la Grecia; che
ad oggi non risulta che la legislazione in materia d’asilo in Italia non venga
applicata, né che la procedura d’asilo sia caratterizzata da carenze
strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate
seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di
ricorso, come neppure che i richiedenti non siano protetti contro rinvii
abusivi verso i paesi d’origine (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro
Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein
contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro
Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §114; Jihana Ali e altri contro
Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33),
che peraltro, l’Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della
Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della
Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati,
RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del
31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che ad ogni buon conto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in
particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una
procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto
internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione
(cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva
procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti
protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]),
che, conseguentemente, l’art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III
non è di regola applicabile all’Italia,
che per quanto riguarda la questione delle garanzie in vista del
trasferimento di famiglie in Italia, il Tribunale si è pronunciato con sentenza
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di principio DTAF 2015/4 riprendendo quanto stabilito dalla CorteEDU nella
sopraccitata sentenza Tarakhel contro Svizzera, §122, secondo cui la
Svizzera non può procedere al trasferimento di famiglie qualora non
ottenga garanzie individuali dall’Italia circa la presa in carico adeguata e
conforme all’età dei fanciulli ed alla preservazione dell’unità della famiglia;
che in assenza di tali garanzie individuali da parte dell’Italia vi sarebbe il
rischio di violazione dell’art. 3 CEDU,
che nella sentenza DTAF 2016/2, il Tribunale ha constatato che le garanzie
fornite dalle autorità italiane laddove i richiedenti l’asilo vengono indicati
con nome, età e come comunità familiare («nucleo familiare») e viene fatto
riferimento (anche implicito) alle garanzie generali rilasciate dall’Italia
riguardo a una sistemazione conforme alle esigenze della famiglia – in
particolare alle circolari del 2 febbraio 2015, dell’8 giugno 2015 e del
15 febbraio 2016 – sono da considerarsi sufficientemente individualizzate
e concrete e ciò malgrado sia indicato unicamente l’aeroporto di
destinazione e non l’alloggio (cfr. DTAF 2016/2 consid. 5, confermata dalla
sentenza della CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia, §34-35),
che nella fattispecie, il Tribunale constata che i ricorrenti, seppur
unicamente in seguito all’accettazione tacita, sono stati riconosciuti dalle
autorità italiane come «nucleo familiare» (cfr. atto A30); che inoltre, in tale
comunicazione, le autorità hanno riportato le generalità precise degli
stessi, come pure il grado di parentela e le loro date di nascita (cfr. ibidem);
che tale comunicazione menziona pure esplicitamente che la famiglia sarà
alloggiata conformemente alla circolare dell’8 giugno 2015 e che gli
insorgenti dovranno recarsi all’ (…) di K._______ ed il prima possibile dal
loro arrivo in Italia presentarsi all’«(…)» (cfr. ibidem),
che ai sensi della giurisprudenza succitata, le garanzie fornite dall’Italia
risultano dunque sufficientemente concrete ed individualizzate,
che, visto tutto quanto sopra, il Tribunale non ha indizi concreti per dubitare
che l’Italia, nonostante l’importante flusso migratorio che caratterizza il
Paese, non sia in grado di accogliere la famiglia nucleare garantendo loro
un alloggio adeguato ed alla preservazione dell’unità della famiglia (cfr.
DTAF 2016/2 consid. 5.2; sentenza del Tribunale D-112/2016 consid. 7.1),
conformemente alla sentenza Tarakhel contro Svizzera, così da poter
escludere una violazione dell’art. 3 CEDU,
che proseguendo nell’analisi, va rilevato che gli insorgenti non hanno
dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderli in
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carico ed a portare a termine la procedura relativa alla loro domanda di
protezione in violazione della direttiva procedura né che l’Italia non
rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe
meno nell’ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandoli in un paese
dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente
minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in tale paese,
che i ricorrenti, non avendo ancora presentato alcuna domanda d’asilo in
Italia, non possono validamente pretendere di aver subito delle eventuali
carenze a livello della procedura d’asilo o delle condizioni d’accoglienza
dei richiedenti l’asilo nel precitato Paese,
che oltracciò agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che
il trasferimento nello Stato in questione esporrebbe gli insorgenti al rischio
di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di
vita indegna in violazione della direttiva accoglienza,
che il Tribunale rileva che gli insorgenti contestano il loro trasferimento in
Italia anche alla luce dei problemi di salute di E._______,
che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche
valetudinarie, costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in
casi eccezionali (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del
27 maggio 2008, 26565/05),
che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia
dell’interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da
lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia
come una prospettiva prossima (cfr. sentenza N. contro Regno Unito;
DTAF 2011/9 consid. 7.1),
che a tal proposito, la CorteEDU ha successivamente precisato in una sua
sentenza, che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere
qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di
trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad
un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle
condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa
riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili
contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.),
che nella presente disamina, (…) soffre di (…), una malattia congenita,
cronica e degenerativa, che comporta segnatamente la (…) e quindi di
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conseguenza la (…) (cfr. Referto medico del 29 maggio 2018 dell’
G._______; Prescrizione di fisioterapia pediatrica del 27 maggio 2018;
Certificato medico del 4 settembre 2018 del Dr. med. H._______;
Certificato medico del 4 settembre 2018 della Dr.ssa med. I._______),
che il Dr. H._______ denota che un rimpatrio dell’insorgente sarebbe
pregiudizievole per la sua salute, in quanto egli necessita di terapie
continue (cfr. Certificato medico del 4 settembre 2018 del Dr. med.
H._______),
che altresì secondo la Dr.ssa med. I._______, la terapia farmacologica in
corso, associata ad una serie di effetti collaterali quali (…) ed (…) che
richiedono continui e regolari controlli specifici, sarebbe assolutamente
necessaria per tenere sotto controllo il decorso progressivo della malattia
(cfr. Certificato medico del 4 settembre 2018 della Dr.ssa med. I._______),
che vi sarebbe inoltre programmato un controllo neurologico presso
l’G._______ nel corrente mese di settembre, per verificare gli effetti della
terapia attualmente in corso ed eventualmente pianificare il programma
terapeutico (cfr. ibidem),
che pertanto, visto che la diagnosi definitiva è stata posta, una volta
verificato ed aggiustato, ove il caso, il programma terapeutico, non vi sono
ulteriori ostacoli al trasferimento del ricorrente in Italia,
che invero, i ricorrenti, non hanno dimostrato che E._______ non sarebbe
in grado di viaggiare o che il suo trasferimento verso l’Italia
rappresenterebbe un pericolo concreto per la sua salute, né hanno stabilito
che la patologia di cui soffre (…) sarebbe di una gravità tale che
necessiterebbe, in modo imperativo, il proseguo in Svizzera del trattamento
in corso, in quanto vi sarebbe altrimenti il rischio di porre la sua vita o la
sua salute gravemente in pericolo,
che non vi è d’altronde alcun dubbio circa il fatto che il trattamento
prescritto potrà essere proseguito in Italia, tale Paese disponendo di
strutture mediche simili a quelle esistenti in Svizzera,
che inoltre l’Italia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza,
deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza
sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il
trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la
necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di
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accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di
assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza),
che si ricorda altresì che, nel caso in cui gli interessati dovessero aver
bisogno di cure particolari prima del loro trasferimento in Italia, incomberà
loro di informare le autorità svizzere competenti per l’esecuzione di tale
misura; che, in tal caso, incomberà a queste ultime autorità di trasmettere
alle autorità italiane, anticipatamente ed in modo appropriato, le
informazioni che permettano una presa in carico medica di E._______,
adeguata e conforme alla patologia di cui è (…), ed eventualmente una
presa in carico medica specifica degli altri insorgenti (cfr. art. 31 e 32
Regolamento Dublino III), avendo tra l’altro i medesimi dato il loro accordo
scritto alla trasmissione di informazioni mediche,
che del resto non vi è motivo di dubitare che l’autorità preposta comunichi
allo Stato in questione la situazione medica dell’insorgente (cfr. art. 31 e 32
Regolamento Dublino III), come già oltretutto rilevato anche dall’autorità di
prime cure nella decisione impugnata,
che altresì apparterrà ai ricorrenti di presentare una domanda d’asilo al
momento in cui giungeranno in Italia, ciò che permetterà loro di beneficiare
in tale Paese delle prestazioni previste dalla direttiva accoglienza,
che a titolo abbondanziale va osservato che neppure il termine di
trasferimento di sei mesi previsto dall’art. 29 par. 1 Regolamento Dublino
III, che ha iniziato a decorrere il (…) agosto 2018, momento nel quale è
avvenuta l’accettazione tacita da parte delle autorità italiane della richiesta
di prendere in carico gli interessati (cfr. atti A27 e A28), costituisce un
ostacolo a che il trasferimento avvenga dopo l’instaurazione della terapia
e la trasmissione delle informazioni mediche necessarie da parte della
SEM per la presa in carico medica in Italia di E._______ ai sensi dei
considerandi, come pure eventualmente della presa in carico medica degli
altri insorgenti,
che in altre parole, i ricorrenti non hanno fornito indizi seri suscettibili di
comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale
sarebbero tali da contravvenire all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 CEDU o
all’art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia,
che ad ogni modo, appartiene agli interessati sollevare l’eventuale
violazione dei diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto
dinanzi alle autorità dello Stato in questione,
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che inoltre, l’autorità di prime cure, nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3
OAsi 1 (disposizione che come già rilevato concretizza in diritto interno
svizzero la clausola di sovranità) dispone di potere di apprezzamento (cfr.
DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che la modifica dell’art. 106 cpv. 1 LAsi ha
ristretto il potere d’esame del Tribunale; che pertanto il Tribunale può e
deve unicamente controllare che l’autorità inferiore abbia esercitato il suo
potere d’apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere e se
l’ha fatto secondo i criteri oggettivi e trasparenti; che in questi casi il
Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM,
che nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che
l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di
apprezzamento,
che alla luce di quanto sopra, non vi è dunque motivo di applicare la
clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 (clausola di sovranità)
Regolamento Dublino III,
che di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, l’Italia è competente dell’esame della domanda di asilo dei
ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderli in
carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento
Dublino III,
che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della
domanda di asilo dei richiedenti, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1
lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l’Italia
conformemente all’art. 44 LAsi, posto che essi non possiedono
un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (art. 32 lett. a OAsi 1),
che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera
distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStr (RS 142.20),
dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata
nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18
consid. 5.2),
che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo dei
richiedenti e pronuncia il loro trasferimento dalla Svizzera verso l’Italia,
confermata,
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che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
concessione dell’effetto sospensivo è divenuta senza oggetto,
che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all’annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all’autorità inferiore per nuova decisione, nonché che l’esecuzione
dell’allontanamento verso l’Italia non è ragionevolmente esigibile, vanno
respinte,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali è pure divenuta senza oggetto,
che visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la
soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5
PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tuttavia non essendo state le
conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole
e potendo partire dal presupposto che gli insorgenti siano indigenti, v’è
luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità
cantonale.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
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