B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5106/2013
S e n t e n z a d e l 1 3 m a r z o 2 0 1 4
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Bendicht Tellenbach, Gérald Bovier,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Siria,
patrocinato dall'avv. Walter Zandrini,
(…),
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore
Oggetto
Visto per ragioni umanitarie (asilo);
decisione dell'UFM del 25 luglio 2013 / (…).
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Fatti:
A.
A._______ – cittadino siriano, attualmente residente in Libano – ha inol-
trato il 13 giugno 2013 all'Ambasciata svizzera a Beirut, Libano (di segui-
to: l'Ambasciata) una richiesta volta al rilascio di un visto per motivi uma-
nitari. Alla base della richiesta ha addotto che a seguito dell'intensificarsi
e dell'aggravarsi della situazione in Siria, anche il Libano, dove ora si tro-
va, essendo questo paese confinante e politicamente legato alla Siria, la
sua sicurezza, nonché quella della sua famiglia, sarebbe seriamente ve-
nuta a mancare. Egli ha fatto altresì valere che l'inserimento del suo no-
me nell'allegato 7 all'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti
della Siria (anche lista Seco) lo metterebbe in una situazione di aggravato
pericolo. Alla domanda per l'ottenimento del visto ha allegato degli estratti
bancari che proverebbero l'esistenza di mezzi necessari al soggiorno in
Svizzera e una copia di una copertura sanitaria. A._______ ha inoltre in-
dicato di aver scelto la Svizzera in quanto due (figli) vi risiedono con un
permesso di soggiorno.
B.
Con decisione del 5 luglio 2013 l'Ambasciata ha rifiutato il rilascio del vi-
sto per motivi umanitari.
C.
Con scritto dell'8 luglio 2013, l'interessato, per tramite del suo avvocato,
ha formulato opposizione contro la decisione dell'Ambasciata, poiché, a
suo dire, la fattispecie non sarebbe stata evasa in modo esaustivo, in par-
ticolare non sarebbero stati assunti in modo esauriente i motivi giustifi-
canti la richiesta di rilascio di un visto per motivi umanitari e l'interessato
non sarebbe stato esaustivamente interrogato. A sostegno della sua op-
posizione, il medesimo ha inoltre reiterato il fatto che, a seguito dell'inse-
rimento del suo nome nella lista Seco, si troverebbe in una situazione di
grave pericolo, in quanto sarebbe preso di mira da alcune fazioni dell'op-
posizione venute a conoscenza di detto inserimento.
D.
Con decisione del 25 luglio 2013 l'UFM ha respinto l'opposizione, con-
fermando la decisione dell'Ambasciata di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata nello spazio Schengen per ragioni umanitarie. L'autorità inferiore ha
ritenuto che non sarebbero date né le condizioni per il rilascio di un visto
Schengen, in quanto almeno uno Stato membro di Schengen aveva e-
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messo un preavviso negativo, né le condizioni per il rilascio di un visto
con validità territoriale limitata per motivi umanitari, l'interessato non a-
vrebbe infatti dimostrato che la sua vita o la sua integrità fisica sarebbero
minacciate. L'UFM ha inoltre considerato che, sebbene il nome dell'inte-
ressato figurasse nella lista della Seco circa i provvedimenti nei confronti
della Siria, non sarebbe stato dimostrato che questo fatto metterebbe se-
riamente, direttamente e concretamente in pericolo la sua vita o l'integrità
fisica. L'UFM ha ritenuto che il richiedente non si troverebbe in una situa-
zione di particolare rigore che renderebbe indispensabile l'intervento delle
autorità. Non sarebbe pertanto stata dimostrata la necessità di concedere
un visto.
E.
In data 12 settembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 13 settembre 2013), il richiedente è insorto contro detta decisione
con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tri-
bunale). Egli fa valere che la sua sicurezza in Libano sarebbe venuta a
mancare. Sarebbe stato infatti oggetto di minacce e alcuni membri della
sua famiglia in Siria sarebbero imprigionati o non sarebbero più raggiun-
gibili. Egli aggiunge inoltre che il fatto che il suo nome si trovi su una lista
che prevede sanzioni contro la Siria, lo porrebbe gravemente in pericolo
perché soggetto a rappresaglie e minacce sia da parte dei ribelli sia da
parte del regime. Il fatto inoltre di trovarsi in Libano, paese confinante e
legato politicamente alla Siria, lo porrebbe parimenti in uno stato di peri-
colo concreto. Il ricorrente allega al ricorso uno scritto in cui evoca l'epi-
sodio di minacce di cui sarebbe stato vittima sotto la sua residenza men-
tre rincasava. Egli ritiene che con tale documento il pericolo concreto in
cui si troverebbe, dopo gli attentati di Beirut, le concrete minacce subite e
l'imminente attacco degli Stati Uniti alla Siria, sarebbe ampiamente dimo-
strato. Ritiene infine che andrebbero pure considerate le direttive del
Consiglio federale del 4 settembre 2013 relative alle agevolazioni nel rila-
scio di visti a cittadini siriani con vincoli con la Svizzera.
F.
Con decisione incidentale del 26 novembre 2013 il Tribunale ha invitato
l'UFM ad inoltrare una risposta al ricorso.
G.
Con scritto del 6 dicembre 2013 l'UFM ha confermato la decisione impu-
gnata considerando che in sede di ricorso non siano state addotte argo-
mentazioni che permetterebbero di modificare il suo apprezzamento.
L'UFM ha osservato che al ricorrente, essendo stato inserito lista Seco,
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sono vietati il transito e l'entrata in Svizzera. Inoltre, non avendo dimostra-
to a sufficienza di trovarsi in una situazione di particolare emergenza,
l'autorità inferiore non avrebbe potuto concedere una deroga per motivi
umanitari. L'Ufficio ritiene infine non applicabili le direttive del Consiglio
federale del 4 settembre 2013, perché presente nell'allegato 7 della citata
ordinanza.
H.
Con decisione incidentale del 13 gennaio 2013, il Tribunale ha trasmesso
al ricorrente la risposta al ricorso del 6 dicembre 2013 dell'UFM imparten-
do un termine per esprimersi.
I.
Con scritto del 21 gennaio 2014 il ricorrente si è espresso ribadendo che
le condizioni per il rilascio di un visto per motivi umanitari sarebbero date.
Egli sostiene che la situazione in Libano avrebbe subito di recente un net-
to peggioramento, essendoci stati ben tre attentati nella città di Beirut, di
cui uno avvenuto a pochissimi metri della sua residenza provvisoria. Egli
ha ribadito che il fatto di trovarsi in Libano lo porrebbe in uno stato di pe-
ricolo concreto fondato anche sulle minacce subite. Ha inoltre considerato
data la pericolosità dell'attuale stato delle cose ed ha ritenuto comprovata
la situazione di emergenza. A sostegno delle sue allegazioni ha allegato
una documentazione fotografica del luogo in cui è avvenuto uno dei tre
attentati menzionati. La documentazione fotografica starebbe a dimostra-
re i danni all'abitazione del ricorrente provocati dalla deflagrazione.
J.
Con decisione incidentale del 28 gennaio 2014 il Tribunale ha trasmesso
la replica del ricorrente all'UFM per conoscenza e gli ha concesso la pos-
sibilità di esprimersi in merito.
K.
Con scritto del 5 febbraio 2014 l'UFM ha osservato che la replica del ri-
corrente attesterebbe unicamente la situazione generale in Libano, ma
non dimostrerebbe la situazione di particolare emergenza dell'interessato.
Pertanto, gli argomenti sollevati e i mezzi di prova addotti non avrebbero
permesso all'autorità inferiore di modificare il suo apprezzamento della
fattispecie.
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Diritto:
1.
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della legge sul Tribuna-
le amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribu-
nale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate
all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni di rifiuto dell'autorizzazione
d'entrata nello spazio Schengen rese dall'UFM (cfr. art. 33 lett. d LTAF)
possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che statuisce in via defi-
nitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti, la procedura dinanzi
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso (cfr. art. 49 PA).
3.
La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata
in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri Stati
non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territo-
rio. Tale decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo
con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio del Consiglio federale
relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327; non-
ché DTF 133 I 185 consid. 2.3).
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Con la modifica urgente della legge sull’asilo, del 28 settembre 2012, il
Parlamento ha deciso di sopprimere la possibilità di depositare domande
di asilo presso le ambasciate svizzere all’estero. I cittadini stranieri che
per motivi cogenti intendono lasciare il proprio paese d’origine possono
sollecitare un visto presso una rappresentanza svizzera all’estero, la qua-
le esamina se la situazione personale del richiedente giustifica il rilascio
di un visto d’entrata. È possibile rilasciare un visto per motivi umanitari se,
in un caso concreto, è evidente che la vita o l’integrità fisica di una perso-
na è direttamente, seriamente e concretamente minacciata. Se l’inte-
ressato si trova già in uno Stato terzo, di norma si può considerare che
non è più minacciato.
La rappresentanza svizzera all’estero, cui è sottoposta una domanda di
visto, esamina se sono soddisfatte le condizioni per il rilascio di un visto
per motivi umanitari. Se nutre dubbi al proposito, sottopone la domanda
all’Ufficio federale della migrazione a Berna. Se in base alle informazioni
disponibili non è ragionevole esigere che l’interessato permanga nel suo
paese d’origine, le autorità svizzere gli rilasciano un visto d’entrata.
4.
Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull'entrata in
Svizzera e sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli
Accordi di associazione alla normativa di Schengen, elencati nell'allega-
to 1 numero 1 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
(LStr, RS 142.20), non contemplino disposizioni divergenti (cfr. art. 2
cpv. 4 e 5 LStr).
Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno
non superiore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008
concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204) rinvia al
Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime
di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen [GU L 105 del 13.4.2006 pag. 1-32]) il cui art. 5 è stato modifi-
cato dal Regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 marzo 2010 che modifica la convenzione di applicazione
dell’accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto
riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata
(GU L 85 del 31.3.2010). Le condizioni d'entrata così previste corrispon-
dono, sostanzialmente, alle condizioni poste dall'art. 5 LStr (cfr. DTAF
2009/27, consid. 5.1 e 5.2).
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Giusta l'art.12 cpv. 2 lett. e OEV il rilascio di un visto Schengen è rifiutato
se nell'ambito della procedura di consultazione prevista all'art. 22 del Re-
golamento CE n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei vi-
sti [GU L 243 del 15.09.2009]) uno o più Stati Schengen si oppongono al
rilascio del visto. Se le condizioni di rilascio di un visto uniforme per lo
spazio Schengen non sono adempiute uno Stato membro può rilasciare
un visto di validità territoriale limitata per motivi umanitari o di interesse
nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (cfr. art. 2 cpv. 4 e
art. 12 cpv. 4 OEV, art. 25 par. 1 lett. a del codice dei visti e art. 5 par. 4
lett. c del codice frontiere Schengen).
Giusta l'art. 17 cpv. 1 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei con-
fronti della Siria dell'8 giugno 2012 (RS 946.231.172.7; di seguito: ordi-
nanza Seco) l'entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono
vietati alle persone fisiche di cui all'allegato 7. Conformemente all'art. 17
cpv. 2 lett. a dell'ordinanza Seco, l'UFM può concedere deroghe per moti-
vi umanitari comprovati.
Nella fattispecie la domanda di visto dell'interessato ha fatto l'oggetto di
una consultazione automatizzata delle autorità centrali degli Stati membri
di Schengen, dalla quale è risultato che almeno uno Stato membro di
Schengen aveva emesso un preavviso negativo. D'altra parte il nome
dell'interessato è stato inserito nell'allegato 7 dell'ordinanza Seco, al me-
desimo sono pertanto vietati il transito e l'entrata in Svizzera.
Non potendo in casu essere concesso al ricorrente un visto Schengen u-
niforme ed essendogli vietata l'entrata ed il transito in Svizzera, non può
essere oggetto d'esame nel presente caso che la sussistenza o meno di
motivi umanitari, quand'anche l'autorità inferiore abbia esaminato le con-
dizioni per il rilascio di un visto Schengen.
5.
Come menzionato in precedenza, l'abrogazione della disposizione
(art. 20 LAsi), che autorizzava la deposizione di una domanda d'asilo
presso una rappresentanza svizzera all'estero, ha reso necessario la
possibilità di accordare la protezione della Svizzera alle persone diretta-
mente e gravemente minacciate che si trovano all'estero. In virtù
dell'art. 2 cpv. 4 OEV, entrato in vigore il 1° ottobre 2012, e conformemen-
te alla normativa Schengen, l'UFM può, in determinati casi, accordare un
visto d'entrata in Svizzera per motivi umanitari, derogando alle condizioni
generali previste dalla normativa Schengen concernenti il rilascio dei visti.
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La persona che entra in Svizzera in virtù di un visto umanitario deve de-
positare una domanda d'asilo in Svizzera. Se non deposita tale domanda
dovrà lasciare la Svizzera dopo un soggiorno di tre mesi.
Un visto umanitario può essere rilasciato se, nel caso concreto, si può ri-
tenere che la vita o l'integrità fisica di una persona sono direttamente, se-
riamente e concretamente minacciate nel suo paese d'origine o di prove-
nienza. La persona interessata deve trovarsi in una situazione di partico-
lare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità, di qui
la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere il
caso per esempio in situazioni di conflitto armato particolarmente gravi,
situazioni di guerra particolarmente cruente o per sfuggire a una minaccia
personale reale e imminente. È imperativo esaminare attentamente le
specificità della domanda di visto. Se l'interessato si trova già in uno Stato
terzo, di norma si può considerare che non è più minacciato. Le condizio-
ni d'entrata nel quadro della procedura di rilascio del visto sono pertanto
più restrittive di quelle vigenti nel quadro delle domande dall'estero (cfr.
Messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2010 concernente la
modifica della legge sull'asilo, FF 2010 3889, spec. 3923 e 3924; cfr. an-
che l'istruzione dell'UFM del 28 settembre 2012, presente sul sito internet
dell'UFM, concernente le domande di visto per motivi umanitari).
6.
Questo Tribunale ritiene che, come rettamente rilevato dall'autorità infe-
riore nel querelato provvedimento, le allegazioni del ricorrente non hanno
permesso di dedurre che egli si trovi in una situazione di particolare e-
mergenza in cui, per ovviare ad una minaccia personale concreta, sia re-
so necessario l'intervento delle autorità svizzere.
Avantutto, a mente di questo Tribunale, il ricorrente non ha conseguito ad
esporre fatti o comprovare una situazione di pericolo concreto, avendo
fatto riferimento, se non in maniera generalizzata, ad una situazione di
pericolo locale e non avendo sostanziato in modo circostanziato in che
cosa consistesse in concreto il pericolo in cui si troverebbe a causa
dell'inserimento del suo nome nella lista Seco. In questo contesto il peri-
colo di rappresaglie e le minacce da parte di alcune fazioni di ribelli oppo-
sitori e da parte di sostenitori del regime, di cui sarebbe, a suo dire, og-
getto in Libano, sono rimaste allegazioni molto generali e poco concrete.
Anche alla dichiarazione in cui evoca la minaccia di cui è stato vittima
mentre rincasava nei pressi della sua residenza in Libano non può essere
attribuito alcun valore probatorio, per essere mera allegazione di parte e
di contenuto che potrebbe peraltro esprimere chiunque.
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Quo alla situazione in Libano, il ricorrente non ha apportato elementi di ri-
lievo che dimostrerebbero che gli attentati, se tali, avvenuti in Libano nel
momento descritto, siano stati direttamente e personalmente rivolti contro
di lui. La documentazione fotografica allegata dal ricorrente alla replica
del 21 gennaio 2014, se può dimostrare qualcosa, permette semmai uni-
camente di attestare dei danneggiamenti materiali, anche possibile con-
seguenza di un attentato avvenuto a Beirut, come egli dice, o come av-
venimento che può succedere in Libano, ma che non dimostra, o che in
ogni caso non è possibile dedurre senz'altro, che il bersaglio di tale pre-
sunto attentato sia stato il ricorrente stesso. Non è quindi in alcuno modo
evincibile per questo Tribunale che egli sia il bersaglio di operazioni vio-
lente se non, come potrebbe essere il caso specifico, frutto di una situa-
zione incidentale. In maniera più generale, il Tribunale non ha gli elementi
per ammettere che la situazione attuale prevalente in Libano costituisca
un pericolo concreto e diretto per l'interessato. Non si possono escludere
in Libano episodi di violenza e attentati, ma dal monitoraggio della situa-
zione da parte di questo Tribunale, non vi si riconosce né una situazione
di guerra o guerra civile particolarmente cruenta né una situazione di vio-
lenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totali-
tà del territorio nazionale.
È poi legittimo chiedersi che se il ricorrente si trovasse, come asserito, in
una situazione di pericolo concreta ed insostenibile, come avrebbe conti-
nuato a vivere nella stessa residenza per così tanti mesi senza prendere
alcun tipo di provvedimento, disponendo peraltro egli di risorse sufficienti,
per eventualmente spostarsi con la sua famiglia in una regione del Libano
meno pericolosa e meno vicina alla frontiera con la Siria, o adottando per-
lomeno delle misure di sicurezza accresciute.
Per quanto riguarda la presenza del ricorrente sulla lista Seco, non è dato
comprendere il motivo per cui sarebbe preso o dovrebbe essere preso di
mira dal regime se si parte dal presupposto che egli non risulti tra i ribelli
a questo regime.
Infine nemmeno dall'istruzione erogata dell'UFM destinata alla rappresen-
tanza svizzera a Beirut sul rilascio agevolato di visti per visita a familiari
siriani non può dedurre alcun diritto, avendo questa in primo luogo lo
scopo di velocizzare il rilascio del visto a determinati gruppi di persone e
non quello di derogare alle norme in relazione al rilascio dei visti umanita-
ri.
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Sulla base di queste considerazioni questo Tribunale giunge quindi alla
conclusione che la situazione del ricorrente, che si trova ora fuori dal suo
paese di origine, non sia tale da dovere riconoscere nel caso specifico
una situazione di pericolo concreto per il ricorrente e la sua famiglia.
7.
Pertanto, visto quanto precede, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
che l'interessato non si trovava in una situazione di pericolo concreta giu-
stificante il rilascio di un visto per motivi umanitari.
8.
Ne discende che la decisione dell'UFM del 25 luglio 2013 è conforme al
diritto (cfr. art. 49 PA). Per il che il ricorso va respinto.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Ta-
le ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'Ambasciata svizzera a
Beirut e all'UFM.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: