Corte IV
D-5117/2007
{T 0/2}
Sentenza del 24 agosto 2007
Composizione: Giudici Fulvio Haefeli, Walter Lang e Daniel Schmid
Cancelliere Marco Poretti
A._______, nato il _______, Armenia,
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 26 luglio 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento
ed esecuzione dell'allontanamento / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il richiedente ha depositato una prima domanda d'asilo il 26 settembre 2000,
dichiarando le seguenti generalità: B._______, nato il _______, C._______. Il 26
febbraio 2003, l'UFM (allora Ufficio federale dei rifugiati, UFR) ha respinto detta
domanda e pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché
l'esecuzione dell'allontanamento. La decisione è cresciuta incontestata in
giudicato.
B. Nel quadro dell'esecuzione dell'allontanamento, è emerso che le vere generalità
dell'insorgente sarebbero: A._______, nato il _______, Armenia.
C. Il 26 giugno 2007, il richiedente ha presentato la seconda domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali
d'audizione del 5 e 17 luglio 2007), d'essere nuovamente espatriato perché le
autorità vorrebbero ucciderlo in quanto avrebbe pubblicamente denunciato
l'ampiezza della corruzione in Armenia. Ha prodotto una videocassetta che
riporterebbe l'intervista di un poliziotto che s'esprimerebbe su degli episodi di
corruzione.
D. Il 26 luglio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi
dell’art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l’allontanamento dell'interessato
dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita,
esigibile e possibile.
E. Il 27 luglio 2007, il richiedente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità
inferiore per decisione nel merito della domanda d'asilo. Ha altresì presentato una
domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo. Nel contempo, ha esibito quattro
documenti redatti in lingua straniera che proverebbero l'avvio di un'attività
imprenditoriale in Armenia.
F. Il 15 agosto 2007, il TAF ha considerato il gravame siccome privo di probabilità
d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza
giudiziaria. Ha quindi invitato il ricorrente a versare un anticipo, di fr. 600.--, a
copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità
del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo.
G. Il 20 agosto 2007, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto.
3Considerato in diritto:
1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia
d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
3. Nel caso concreto, il potere cognitivo del TAF è limitato, per quanto attiene al
giudizio di legittimità della decisione di non entrata nel merito della domanda
d'asilo, alla questione di sapere se la stessa sia stata pronunciata a ragione o a
torto (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 34 consid. 2.1). La conclusione ricorsuale
tendente alla concessione dell'asilo è dunque inammissible. La cognizione di
questo Tribunale è per contro completa in materia d'allontanamento dalla Svizzera
e d'esecuzione dell'allontanamento medesimo.
4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che la precedente procedura si è
definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione del 26
febbraio 2003 e che i fatti posteriori addotti dal ricorrente non sono propri a
motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria. In particolare, l'autorità inferiore ha rilevato che le allegazioni decisive
dell'insorgente s'esauriscono in mere affermazioni di parte, a tratti incongruenti.
Non è credibile che, nella misura in cui ricercato dalle autorità, avrebbe corso il
rischio di viaggiare utilizzando il proprio passaporto. Inoltre, il suo racconto è pure
inconsistente, ritenuto che non ha saputo indicare con chiarezza perché sarebbe
ricercato dalle autorità statali, limitandosi a formulare delle speculazioni legate a
dei film di cui sarebbe unicamente stato [...]. Del resto, la videocassetta agli atti
non lo soccorre, considerato che non è possibile stabilire alcun legame tra
quest'ultima e il ricorrente.
5. Nel gravame, l'insorgente sostiene che dal suo rientro in Armenia avrebbe cercato
di migliorare le condizioni di vita della popolazione, attraverso diverse azioni di
denuncia della corruzione che avrebbero coinvolto pure le forze dell'ordine. Le sue
attività gli avrebbero procurato dei nemici potenti.
6. Giusta l’art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo
se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d’asilo terminata
con decisione negativa, ha ritirato la domanda o, mentre era pendente la
procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che
dall’audizione non emergano indizi secondo cui nel frattempo siano intervenuti fatti
propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della
protezione provvisoria.
47.
7.1 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura d'asilo si è
definitivamente conclusa con crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 26
febbraio 2003 che aveva considerato inverosimili le allegazioni decisive allora
presentate dal ricorrente.
7.2 Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente procedura, questo
Tribunale osserva le allegazioni decisive dell'insorgente s'esauriscono in mere
affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché minima
consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv.
3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che i
documenti esibiti in sede ricorsuale non soccorrono il ricorrente, ritenuto che –
quand'anche si riferissero veramente all'avvio e alla gestione della sua ditta – non
giustificano un timore fondato d'esposizione ad atti riconducibili all'art. 3 LAsi o
all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), conto tenuto segnatamente
del fatto che i suoi problemi sarebbero sorti a causa d'attività accessorie e non
della sua impresa attiva nel ramo [...].
8. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso,
destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
9. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2
LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
10. Ritenuta l'inconsistenza dei motivi d'asilo allegati, non v'è ragione di ritenere che
l'esecuzione dell'allontanamento possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS
0.142.30), l'art. 5 LAsi (principio del non-refoulement).
11. La portata dell'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) non si esaurisce,
altresì, nella massima del non-refoulement. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre
1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone,
peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli; spetta al richiedente di dimostrare, nel senso della
probabilità preponderante, l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
11.1 Nel caso concreto, alcun elemento emergente dagli atti di causa consente di
ritenere che il ricorrente sia esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed
immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. In
altri termini, egli non ha saputo fornire un insieme d'indizi sufficientemente gravi,
5precisi e concordanti, oppure presunzioni non contraddette, quo ad un pericolo
d'esposizione personale in Armenia ad atti o fatti che si ritengono contrari a tali
disposizioni. Peraltro, giova precisare che ai sensi della giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non
comporta, ad essa sola, l'inammissibilità del rimpatrio secondo le disposizioni della
CEDU (GICRA 1995 n. 12 consid. 10 pag. 110 e segg.).
11.2 Pertanto, e come rettamente rilevato nel giudizio impugnato, l’esecuzione
dell’allontanamento del ricorrente è lecita.
12. Occorre quindi esaminare se per l’insorgente vi siano pericoli concreti in caso di
rimpatrio, tali da rendere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento (art. 14a
cpv. 4 LDDS).
12.1 Va rilevato che in Armenia non sussiste notoriamente, ed attualmente, una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nell'integralità del territorio nazionale. Da questo profilo,
l’esecuzione dell’allontanamento è esigibile.
12.2 Per il resto, il TAF constata che il ricorrente è giovane e dispone d'una certa
esperienza professionale. Peraltro, in sede di ricorso esso neppure ha preteso che
il suo stato di salute s'oppone alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento,
senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici (v. sulla questione
GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, sono adempite le condizioni per
formulare una prognosi favorevole, con riferimento all’effettiva possibilità di un
adeguato reinserimento sociale del ricorrente nel suo Paese d’origine.
12.3 Da quanto esposto, consegue che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente
dalla Svizzera deve ritenersi ragionevolmente esigibile. Il ricorso non merita
pertanto tutela nemmeno su tale punto di questione.
13. Il ricorrente, usando della dovuta diligenza, può procurarsi ogni documento
necessario al rimpatrio. Considerato che nessun ostacolo d’ordine tecnico si
oppone al rientro in Armenia, l’esecuzione dell’allontanamento deve pure
considerarsi possibile (art. 14a cpv. 2 LDDS).
14. Manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso in procedura semplificata
(art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi).
15. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
L'anticipo, di fr. 600.--, versato dal ricorrente il 20 agosto 2007 è computato con le
spese processuali.
(dispositivo alla pagina seguente)
6Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo di
fr. 600.--, versato dall'insorgente il 20 agosto 2007, è computato con le spese
processuali.
3. Comunicazione:
- al ricorrente (plico raccomandato; allegati: 4 documenti esibiti in sede di
ricorso)
- all'autorità inferiore (in copia; n. di rif. N _______)
- all' D._______ (in copia)
Il Giudice: Il Cancelliere:
Fulvio Haefeli Marco Poretti
Data di spedizione: