Corte IV
D-5121/2009
D-5120/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 8 a g o s t o 2 0 0 9
Giudici Fulvio Haefeli (presidente del collegio),
Emilia Antonioni e Gérald Bovier;
cancelliera Chiara Piras.
A._______,
B._______, Armenia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
domanda di restituzione del termine /
N (...) e N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5121/2009 e D-5120/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 4 giugno 2009, gli interessati hanno presentato una domanda d'asilo
in Svizzera.
2.
Il 21 luglio 2009, l'UFM ha respinto le succitate domande d'asilo ed ha
pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine siccome
lecita, esigibile e possibile.
3.
Il 28 luglio 2009, gli interessati, allora patrocinati dal C._______,
hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(TAF) contro le summenzionate decisioni dell'UFM. Hanno chiesto, in
via principale, l'annullamento delle decisioni impugnate, la
trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito delle loro domande d'asilo e, in via sussidiaria,
l'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali.
4.
Il TAF, con decisioni incidentali del 31 luglio 2009 (notificate il
3 agosto 2009; cfr. risultanze processuali), ha respinto le surriferite
domande ed ha invitato i ricorrenti a versare, entro il 12 agosto 2009,
un anticipo di CHF 600.- ciascuno (art. 63 cpv. 4 e cpv. 5 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS
172.021]), con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di
decorso infruttuoso del termine.
5.
Nelle citate decisioni incidentali, il TAF ha pure segnalato ai ricorrenti
che il ricorso appariva, per i motivi ivi indicati, privo di probabilità
d'esito favorevole, che l'insufficienza dei necessari mezzi per piatire
non costituiva, in materia d'asilo, un motivo particolare per rinunciare
alla riscossione di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali e che, di conseguenza, una futura domanda di riduzione o
di pagamento rateale dell'anticipo spese sarebbe scartata senza
Pagina 2
D-5121/2009 e D-5120/2009
assegnazione d'alcun termine di grazia (con la conseguenza che il
ricorso, in caso di mancato versamento dell'integralità della somma
richiesta quale anticipo, sarebbe stato dichiarato inammissibile).
6.
Il 13 agosto 2009, gli interessati, oramai rappresentati dall'avvocato
D._______, hanno presentato una domanda di restituzione del termine
di pagamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali. Hanno, altresì, inoltrato una domanda d'assistenza
giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali ed il patrocinio gratuito. Allo stesso tempo, hanno chiesto
la visione degli atti di causa per 10 giorni, la congiunzione delle loro
cause nonché l'assegnazione di un termine di 14 giorni per introdurre
un eventuale complemento al ricorso.
7.
Con due sentenze separate del 25 agosto 2009, il TAF ha ritenuto il
ricorso dei ricorrenti inammissibile per mancato pagamento
dell'anticipo sulle presumibili spese processuali.
8.
Il TAF giudica definitivamente sui ricorsi contre le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], nonché
art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e
art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]).
9.
Il TAF è competente per statuire nei casi di domande di restituzione
dei termini nelle fattispecie che rientrano nella sua giurisdizione
(cfr. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985,
S. 233).
10.
La domanda di restituzione del termine inoltrata dai ricorrenti concerne
fatti d'uguale natura e pone gli stessi temi di diritto, di modo che si
giustifica la congiunzione delle cause, peraltro da loro esplicitamente
richiesta (istanza no. 5), e la pronuncia di decisioni congiunte (DTF
128 V 126 consid. 1 e relativi riferimenti).
Pagina 3
D-5121/2009 e D-5120/2009
11.
Nella domanda di restituzione del termine, gli interessati affermano di
avere ricevuto le decisioni incidentali del 31 luglio 2009 dal loro
rappresentante di C._______ senza alcuna spiegazione e senza
traduzione. Quando avrebbero tentato di contattare il loro
rappresentante, sarebbero stati informati che quest'ultimo era assente
per vacanze fino a metà agosto. Successivamente, sarebbero stati
attribuiti al Canton E._______, dove avrebbero incontrato una
connazionale, la quale avrebbe notato i bollettini di versamento e
dedotto che gli insorgenti avrebbero dovuto pagare l'ammontare di
CHF 600.- ciascuno. I ricorrenti, siccome indigenti e ritenute le scarse
conoscenze della lingua italiana nonché l'assenza del loro
patrocinatore, per il tramite di un nuovo rappresentante hanno fatto
domanda, facendo valere di non avere potuto, senza loro colpa,
pagare l'anticipo spese richiesto.
12.
12.1 La restituzione per l’inosservanza di un termine (stabilito dalla
legge o dall'autorità) può essere accordata se il richiedente o il suo
rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, d’agire entro il
termine stabilito. La domanda motivata di restituzione dev’essere
presentata nei trenta giorni dalla cessazione dell’impedimento; entro lo
stesso termine deve essere compiuto l’atto omesso (art. 24 cpv. 1
della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]). Le tre suddette condizioni
devono realizzarsi in modo cumulativo. La prova del rispetto di tali
condizioni incombe al ricorrente.
12.2 Nel caso concreto, è da considerare che la domanda di
restituzione del termine, è stata inoltrata entro il termine legale di
trenta giorni dalla cessazione del presunto impedimento, sebbene i
ricorrenti non abbiano specificato tale termine. Per conseguenza, ne
consegue che detta domanda è ricevibile.
12.3 Un impedimento è considerato senza colpa quando un ricorrente
o il suo rappresentante non è oggettivamente in grado d'osservare il
termine fissato sia per causa di forza maggiore sia a seguito di grave
malattia contratta improvvisamente poco prima dello spirare del
termine, nella misura in cui né il ricorrente né il suo patrocinatore
potevano agire od incaricare un rappresentante (DTF 119 II 87
consid. 2a). In altri termini, non basta che il ricorrente medesimo sia
Pagina 4
D-5121/2009 e D-5120/2009
stato impedito d'agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo
inoltre essere pure stato impossibilitato di incaricare un terzo di
compiere gli atti di procedura necessari. La giurisprudenza in materia
di restituzione dei termini è molto restrittiva (v. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2a ed., Berna 2002, p. 267, n. 2.2.6.7). Non
appena sia esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o
che affidi ad un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa
l'impedimento senza sua colpa ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA. Infine, un
insieme di circostanze sfavorevoli - termine di ricorso molto breve,
decisione impugnata necessitante di una traduzione, mancata
disponibilità di un mandatario - può anch'esso costituire un
impedimento estraneo ad ogni omissione intenzionale e a negligenza,
e giustificare la restituzione del termine ricorsale ai sensi
dell'art. 24 cpv. 1 PA (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2005 n. 10 pag. 88 seg.).
12.4 Questo Tribunale osserva, che nel caso di specie i richiedenti
non hanno fatto valere, ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA, motivo alcuno,
non imputabile a propria colpa, che gli avrebbe impediti dall'agire entro
il 12 agosto 2009, termine di versamento dell'anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali stabilito nelle decisioni incidentali del
TAF del 31 luglio 2009. Tali decisioni incidentali sono state
correttamente notificate all'allora rappresentante dei ricorrenti in data
3 agosto 2009 (cfr. track and trace; agli atti) e, secondo le dichiarazioni
dei ricorrenti stessi, loro trasmessi immediatamente. I problemi di
comprensione delle decisioni redatte in lingua italiana e l'assenza del
rappresentante dei ricorrenti non rientrano, manifestamente, nella
nozione d’impedimento giusta l'art. 24 cpv. 1 PA. Non soccorrono,
infatti, gli insorgenti né le scuse presentate, secondo cui non
avrebbero compreso il contenuto delle decisioni incidentali, poiché
estrani alla lingua italiana, né l'assenza del loro rappresentante. A
prescindere dal fatto che, dall'esperienza di vita, dei bollettini di
versamento acclusi ad una decisione sono di norma un indizio di
sufficiente evidenza sul da farsi, i richiedenti sarebbero stati
comunque in grado di incaricare un terzo per farsi tradurre le decisioni
incidentali in questione e, di conseguenza, compiere gli atti di
procedura necessari, entro il termine stabilito nelle decisioni incidentali
del 31 luglio 2009 di codesto Tribunale, vale a dire, il pagamento
dell'anticipo spese.
Pagina 5
D-5121/2009 e D-5120/2009
12.5 Per conseguenza, la richiesta di restituzione del termine è
respinta in assenza di un ostacolo oggettivo che avrebbe impedito,
senza colpa, ai ricorrenti d'agire in tempo utile.
13.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno, altresì, presentato una domanda
d'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali ed il patrocinio gratuito. Allo stesso tempo, hanno
chiesto la visione degli atti di causa per 10 giorni nonché
l'assegnazione di un termine di 14 giorni per introdurre un eventuale
complemento al ricorso.
13.1 Questo Tribunale osserva che, affinché ad una persona priva dei
necessari mezzi sia riconosciuto il gratuito patrocinio occorre, secondo
l'art. 29 cpv. 3 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che i suoi interessi siano colpiti in
misura importante e che il caso presenti difficoltà tali, dal profilo
fattuale e la quello giuridico, da rendere necessaria l'assistenza di un
avvocato (Decisione del Tribunale federale [DTF] 130 I 180 consid. 2.2,
128 I 225 consid. 2.5.2 rinvii).
13.2 Nel caso di specie, non appare che la causa presenti difficoltà in
fatto ed in diritto tali da necessitare l'intervento di un avvocato, conto
tenuto anche del fatto che la procedura dinanzi al TAF, seppure in
misura attenuata, è retta dal principio inquisitorio. Inoltre, come
sottolineato nelle decisioni incidentali del 31 luglio 2009, il ricorso dei
ricorrenti appare privo di probabilità d'esito favorevole (pag. 4). Conto
tenuto di quanto precedentemente esposto, non sono adempite le
condizioni cui all'art. 65 cpv. 2 PA e la domanda di gratuito patrocinio è
quindi respinta.
13.3 Per quanto attiene al diritto di consultare gli atti ed il termine
richiesto dai ricorrenti di 14 giorni per introdurre un eventuale
complemento al ricorso, questo Tribunale ritiene che i ricorrenti sono
stati in possesso di tutti i documenti necessari su cui basare il loro
ricorso ed hanno, ritenuto quanto suesposto, mancato l'opportunità di
formulare richieste concrete per l'attribuzione di punti supplementari.
14.
In considerazione di quanto precede, il TAF osserva che le istanze no.
1, 2, 3, 4 e 6 della domanda in questione sono respinte.
Pagina 6
D-5121/2009 e D-5120/2009
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
In considerazione di quanto precede, segnatamente la mancata
probabilità d'esito favorevole del gravame, la domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese
processuali, è respinta.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 7
D-5121/2009 e D-5120/2009
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Le cause D-5120/2009 e D-5121/2009 sono congiunte ai sensi dei
considerandi.
2.
La domanda di restituzione del termine è respinta.
3.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali ed il patrocinio gratuito, è
respinta.
4.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
5.
La domanda di consultare gli atti di causa è respinta.
6.
La domanda di un termine di 14 giorni per introdurre un eventuale
complemento al ricorso, è respinta.
7.
Comunicazione a:
- rappresentante dei ricorrenti (plico raccomandato; allegato:
bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...] e N [...])
- F._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Fulvio Haefeli Chiara Piras
Data di spedizione:
Pagina 8