Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D5125/2010
Sen t e n z a d e l 1 5 f e bb r a i o 2 0 1 2
Composizione Giudici Pietro AngeliBusi (presidente del collegio),
Hans Schürch, Robert Galliker;
cancelliere Andrea Pedrazzini.
Parti A._______, nato il (…),
Afghanistan,
rappresentato dal signor Rosario Mastrosimone,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo;
decisione dell'UFM del 15 giugno 2010 / N […].
D5125/2010
Pagina 2
Fatti:
A.
Il (…), l'interessato – presentatosi con le generalità di B._______,
minorenne, nato il (…) a C._______ (Afghanistan) – ha depositato una
domanda di asilo in Svizzera.
In occasione dell'audizione sommaria (cfr. verbale di audizione del
4 maggio 2010 [di seguito: verbale 1]), il medesimo ha rettificato le
generalità fornite, dichiarando di chiamarsi A._______, di etnia (…), nato
in un giorno sconosciuto del (…), a D._______, a suo dire, nel distretto di
E._______, nella provincia di F._______ (Afghanistan).
Riguardo ai suoi motivi di asilo, l'interessato ha affermato, in sostanza e
per quanto è qui di rilievo (cfr. verbale 1, nonché verbali di audizione del
7 maggio 2010 [di seguito: verbale 2] e del 18 maggio 2010 [di seguito:
verbale 3]), di essere espatriato nell'agosto, rispettivamente nel novembre
2008, in quanto temerebbe i Talebani, i quali l'avrebbero accusato di
essere una spia, poiché avrebbe lavorato per gli Americani. Nell'(…),
l'interessato si sarebbe trasferito per lavoro a G._______ (recte:
[…]) nella provincia di H._______ (Afghanistan), dove avrebbe svolto
l'attività di autista di camion per la ditta americana I._______, alloggiando
negli stabili della stessa. Dopo cinque mesi, in occasione di una
telefonata alla sua famiglia, l'interessato sarebbe stato informato che suo
padre sarebbe stato minacciato dai Talebani, affinché egli smettesse
subito di lavorare per gli Americani. Il genitore gli avrebbe consigliato di
continuare a lavorare e di non fare più rientro a casa, mentre il padre
avrebbe fatto credere ai Talebani che aveva lasciato il Paese. Il (…),
rispettivamente l'(…), nel corso di un'ulteriore telefonata ai parenti,
l'interessato avrebbe appreso che degli agenti britannici, per ignoti motivi,
si sarebbero insediati presso il domicilio della sua famiglia per due notti e
un giorno e che, a seguito di tale episodio, il padre dell'interessato
sarebbe stato sequestrato dai Talebani, già due giorni prima della sua
telefonata. L'interessato sarebbe tornato di nascosto al suo villaggio e,
per il tramite degli anziani del villaggio in contatto con i Talebani, avrebbe
telefonato a quest'ultimi, i quali l'avrebbero accusato di essere una spia,
rispettivamente gli avrebbero chiesto di consegnarsi in cambio del rilascio
del padre. Durante la seconda notte al suo domicilio, egli e sua madre
avrebbero sentito bussare alla porta di casa. Convinto che si trattasse dei
Talebani, l'interessato sarebbe fuggito immediatamente dal retro della
D5125/2010
Pagina 3
casa, avrebbe scavalcato un muro, ferendosi ai testicoli, e sarebbe
andato a nascondersi nel bosco. Il mattino seguente, il medesimo si
sarebbe recato a E._______, poi a L._______ (Afghanistan) e, infine, in
autobus a M._______ (Afghanistan), da dove avrebbe chiamato sua
madre, la quale gli avrebbe confermato che i Talebani erano andati a
cercarlo, ma poi sarebbero partiti. L'interessato avrebbe soggiornato in un
albergo e, dopo qualche giorno, sarebbe espatriato direttamente in Iran,
dove – rimanendo sempre in contatto con gli anziani del villaggio – dopo
due mesi avrebbe appreso dell'uccisione di suo padre. Da N._______
(Iran), avrebbe proseguito il viaggio di espatrio giungendo ad O._______
(Turchia), dove avrebbe vissuto per circa un anno. Infine, viaggiando per
diversi giorni in un autocarro, avrebbe raggiunto l'Europa e,
successivamente, la Svizzera in treno.
A sostegno della sua identità, l'interessato ha prodotto un documento
presentato come la sua carta di identità in copia ed in originale (cfr. doc.
1, atto A 11/1).
B.
In data 14 giugno 2010, il richiedente – per il tramite del suo
rappresentante legale – ha inoltrato all'UFM (ricezione in data 15 giugno
2010) un documento presentato come uno stampato in lingua straniera, a
comprova dell'attività che avrebbe svolto per un'azienda statunitense e
delle ragioni che avrebbero provocato la cessazione della stessa (cfr.
doc. 2, atto A 26/1).
C.
Con decisione del 15 giugno 2010, l'UFM ha respinto la succitata
domanda di asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera, concedendogli tuttavia l'ammissione
provvisoria.
D.
Il 14 luglio 2010 l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata
nonché il riconoscimento nei suoi confronti della qualità di rifugiato e la
concessione dell'asilo in Svizzera. Ha altresì presentato una domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali.
D5125/2010
Pagina 4
In allegato all'atto ricorsuale, oltre alla copia della decisione impugnata
(cfr. allegato 1), ha prodotto i seguenti documenti:
la copia dell'allegato all'audizione federale diretta del rappresentante
dell'opera assistenziale (di seguito: ROA), nonché del rapporto (2 pagine)
per i rappresentanti dell'opera assistenziale (cfr. allegato 2);
la copia del foglio aggiuntivo (4 pagine) dell'audizione del 18
maggio 2010 (cfr. allegato 3);
copia di uno stampato (12 pagine) in lingua inglese illustrante la ditta
americana precitata (cfr. allegato 4);
l'originale della testimonianza scritta in lingua straniera della ditta
americana precitata, presentato inizialmente in copia, che attesterebbe
l'attività svolta per la stessa (cfr. allegato 5; doc. 2).
E.
Tramite decisione incidentale del 16 luglio 2010, il Tribunale ha
confermato il diritto del ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a
conclusione della procedura.
F.
In data 20 luglio 2010, l'insorgente ha inoltrato al Tribunale la traduzione
in lingua italiana dell'allegato 5.
G.
Con decisione incidentale del 27 agosto 2010, il Tribunale ha rinunciato,
ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA,
RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali ed ha invitato l'autorità
inferiore a presentare una risposta al ricorso, nonché le sue eventuali
osservazioni al documento sopraccitato.
H.
Il 23 settembre 2010 l'UFM nell'ambito della sua risposta ha proposto la
reiezione del gravame.
I.
Il 13 ottobre 2010 l'insorgente ha presentato l'atto di replica.
D5125/2010
Pagina 5
J.
Il 4 novembre 2010 l'UFM ha inoltrato le sue osservazioni all'atto di
replica del ricorrente, proponendo nuovamente la reiezione del ricorso. Le
stesse sono state trasmesse dal Tribunale in data 10 novembre 2010
all'insorgente per informazione.
K.
In data 17 novembre 2010, l'interessato ha prodotto, a sostegno delle
minacce da parte dei Talebani, un nuovo mezzo di prova, ovvero un
documento in originale in lingua pasthun con la relativa busta di invio
(cfr. doc. 3). Il 6 dicembre 2010, il ricorrente ha presentato la traduzione
in lingua tedesca del doc. 3.
L.
Il 21 febbraio 2011 il ricorrente ha inoltrato al Tribunale la copia della
ricevuta di pagamento dell'importo di CHF 100. relativo alla sopraccitata
traduzione del documento, al fine di computarlo alle spese ripetibili, in
caso di accoglimento del ricorso.
M.
Il 10 giugno 2011, nell'ambito delle sue osservazioni al doc. 3, l'UFM ha
proposto la reiezione del gravame.
N.
In data 8 luglio 2011 il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica alle suddette
osservazioni dell'UFM.
O.
Il 29 luglio 2011 l'UFM ha inoltrato la duplica, proponendo nuovamente la
reiezione del ricorso.
P.
In data 8 agosto 2011, il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni
alla duplica dell'UFM. Le stesse sono state trasmesse all'autorità inferiore
per conoscenza in data 29 agosto 2011 dal Tribunale.
Q.
Con scritto del 21 settembre 2011, l'insorgente ha inoltrato, a sostegno
dell'evoluzione della sua situazione, dei nuovi mezzi di prova, ovvero un
DVD contenente due filmati, uno circa l'attentato in cui sarebbe rimasto
ucciso suo fratello e l'altro relativo all'uccisione dei capi tribù del suo
D5125/2010
Pagina 6
villaggio (cfr. doc. 4), nonché la copia della scansione di un articolo in
lingua araba (cfr. doc. 5).
R.
In data 14 ottobre 2011, l'UFM ha presentato le sue osservazioni ai
suddetti documenti, rinunciando ad un esame oculato degli stessi, in
considerazione dell'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente già
ampliamente espresse. Le stesse sono state trasmesse al ricorrente per
informazione in data 21 ottobre 2011.
Diritto:
1.
1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32)
e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi,
RS 142.31] non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF).
2.
Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di
ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché
all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione
impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può
svolgersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
D5125/2010
Pagina 7
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della
decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
5.
Preliminarmente, non essendo il ricorrente insorto contro la concessione
dell'ammissione provvisoria, la presente procedura verterà unicamente
sulla questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, con la
conseguente concessione dell'asilo, nonché sulla pronuncia
dell'allontanamento.
6.
6.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni in
materia di asilo presentate dal richiedente non soddisfano le condizioni di
verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, di modo che ci si potrebbe esimere
dall'esaminare la rilevanza dei fatti addotti, in quanto su punti essenziali le
medesime mancherebbero di dettagli significativi, utili a comprovare che
gli eventi esposti siano stati vissuti personalmente dal richiedente,
sarebbero contraddittorie, nonché risulterebbero incompatibili con
l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire. In particolare, avrebbe
fornito allegazioni vaghe in merito alle asserite persecuzioni da parte dei
Talebani, con i quali non avrebbe mai avuto alcun contatto. Infatti, le
minacce e gli avvenimenti raccontati gli sarebbero stati sempre riferiti
telefonicamente dai genitori. Riguardo al sequestro del genitore, il
richiedente avrebbe reso dichiarazioni frettolose e superficiali, allegando
di aver ricevuto tale notizia dalla madre, la quale gli avrebbe riferito che i
Talebani avevano portato via suo padre, poiché credevano che fosse
stato l'interessato ad inviare i soldati britannici al villaggio. Il medesimo
non avrebbe riferito ulteriori precisazioni, limitandosi a dire di non sapere
altro e di non essere stato presente, nonché a svicolare in argomenti non
pertinenti. Del resto, se il richiedente fosse stato realmente coinvolto in un
fatto traumatico come il sequestro del genitore, peraltro a causa sua, egli
avrebbe chiesto maggiori informazioni ed avrebbe saputo fornire dettagli
rilevanti. Inoltre, l'interessato non avrebbe saputo illustrare alcun
particolare circostanziato circa il suo rientro a casa dopo il sequestro del
padre e le relative misure di sicurezza. Difatti, sebbene secondo le sue
dichiarazioni avesse dovuto adottare delle misure di precauzione per non
essere scoperto dai Talebani che lo stavano cercando, egli si sarebbe
D5125/2010
Pagina 8
limitato ad affermare di aver viaggiato in tassì da solo, di aver telefonato a
casa per assicurarsi che tutto fosse tranquillo e di aver prestato
attenzione a non farsi scorgere da persone di etnia pasthun, senza
specificare in che modo. Ora, a mente dell'UFM, se egli avesse realmente
affrontato un pericoloso viaggio, avrebbe verosimilmente saputo
descrivere con dettagli più concreti le misure precauzionali adottate. Oltre
a ciò, il richiedente si sarebbe espresso in modo del tutto impreciso e
superficiale riguardo alla fuga da casa sua, episodio questo di estrema
rilevanza, dichiarando in modo astratto di essere fuggito scavalcando il
muro e di essersi allontanato per poi raggiungere M._______. Peraltro,
sarebbero prive di sostanza e vaghe le dichiarazioni circa il viaggio di
espatrio, in particolare in merito al tragitto da M._______ a N._______,
come pure l'attraversamento del confine. Infatti, se il richiedente avesse
realmente lasciato il suo Paese di origine nella maniera indicata, avrebbe
dovuto sicuramente conoscere il nome della località in cui ha affermato di
avere soggiornato prima del definitivo espatrio così come sapere fornire
indicazioni più precise in merito al viaggio. Inoltre, il richiedente si
sarebbe contraddetto riguardo al luogo in cui sarebbe sepolto il padre:
P._______ oppure D._______. Messo a confronto con tale incongruenza,
il richiedente avrebbe dapprima affermato di essersi sbagliato, poiché a
P._______ sarebbe sepolto il fratello e, successivamente, avrebbe
negato di avere mai detto che si sarebbe trattato del luogo di sepoltura di
suo padre. In aggiunta, il richiedente si sarebbe inizialmente rifiutato di
firmare la pagina del verbale di audizione su cui risulterebbe la sua
dichiarazione, secondo la quale la tomba di suo padre si troverebbe a
P._______. Egli avrebbe tuttavia accettato di firmare solo al termine della
rilettura, dopo avere visto che sarebbe stato verbalizzato anche il diritto di
essere sentito in merito a tale incongruenza. Anche in merito alla data del
sequestro del padre, il richiedente si sarebbe contraddetto, indicando il
(…) oppure il (…). Confrontato a tale incongruenza e nonostante la
correttezza e la completezza dell'audizione sulle generalità, le quali
sarebbero state confermate dal medesimo con la sua firma, il richiedente
ha detto di essersi sbagliato e di aver fornito, durante la prima audizione,
il giorno e il mese secondo l'anno solare, invece dell'anno in base al
calendario occidentale. Peraltro, il richiedente si sarebbe espresso in
maniera incongruente circa i suoi averi al momento della fuga,
dichiarando di fatto di avere avuto solo la sua giacca, il telefono cellulare
e la patente, per poi affermare di avere pagato i mezzi di trasporto ed il
soggiorno in albergo con una consistente somma di denaro derivante dal
suo stipendio che avrebbe portato con sé. Per di più, in merito alla sua
famiglia, il richiedente avrebbe asserito nella prima audizione di non
avere nessun parente in Afghanistan, oltre alla madre ed al fratello
D5125/2010
Pagina 9
minore, mentre che, nella successiva audizione, avrebbe affermato di
essere rimasto in contatto dopo il suo espatrio con uno zio materno, che
sarebbe stato a sua volta in contatto con gli anziani e gli avrebbe riferito
della morte di suo padre. Ciò malgrado, il medesimo avrebbe
immediatamente negato di avere parlato con lo zio e di essere rimasto
personalmente in contatto con gli anziani del villaggio. Interrogato
nuovamente sul motivo per cui avrebbe asserito che la madre non
avrebbe fratelli, il richiedente ha negato di nuovo di avere citato il parente,
affermando di essere stato frainteso. Anche riguardo ai suoi persecutori, il
richiedente avrebbe in un primo momento citato il sequestro e l'uccisione
di persone di etnia pasthun da parte dei Talebani, ma nella stessa
occasione, avrebbe asserito di avere evitato di farsi vedere dai pasthun
mentre tornava a casa, poiché costoro sarebbero Talebani. Non da
ultimo, il richiedente avrebbe allegato molteplici azioni contrarie ad ogni
logica. In particolare, riguardo al suo viaggio di rientro a casa, malgrado
egli si trovasse in una situazione di pericolo ed avesse quindi preso delle
misure di precauzione e nonostante la sua casa si trovasse in una zona
circondata da persone pasthun, identificate come nemiche, il richiedente
avrebbe rivelato il suo rientro, che avrebbe precedentemente tentato di
tenere nascosto, permettendo ai vicini di casa di venire al suo domicilio
durante la sua permanenza, come pure avendo preso contatto con i suoi
persecutori, i quali quindi la sera stessa sarebbero andati a cercarlo a
casa. Sarebbe altresì incomprensibile che il richiedente non si sia rivolto
ai soldati britannici a E._______ o all'esercito per chiedere aiuto per se
stesso e per il sequestro del padre, laddove i primi sarebbero stati ospitati
a casa dalla sua famiglia ed il secondo avrebbe garantito la sicurezza per
la ditta americana, sua datrice di lavoro. Infine, anche il luogo in cui il
richiedente avrebbe scelto di rifugiarsi dopo la sua fuga sarebbe privo di
logica, dal momento che egli avrebbe potuto ritornare a H._______.
6.2. Nel gravame, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, il
ricorrente contesta la decisione dell'UFM, la quale sarebbe il frutto di una
valutazione soggettiva dei fatti. Segnatamente, sebbene egli abbia
appreso solo telefonicamente una parte importante degli avvenimenti
rilevanti, avendone quindi una conoscenza solo indiretta e frammentaria,
non significherebbe che tali fatti non si siano verificati e non siano stati
resi verosimili. Inoltre, egli rileva che – contrariamente a quanto ritenuto
dall'autorità inferiore – le sue dichiarazioni circa le precauzioni adottate
per il suo rientro al domicilio sarebbero piuttosto concrete e dettagliate,
come emergerebbe dai verbali (cfr. verbale 3 D36D41). Peraltro,
secondo quanto risulterebbe dall'allegato 2 al ricorso, nonché dal foglio
aggiuntivo (cfr. allegato 3, punto 7) compilati dalla rappresentante
D5125/2010
Pagina 10
dell'opera assistenziale (di seguito: ROA), riguardo alle circostanze della
sua fuga da casa, il ricorrente non avrebbe "tentato di depistare
l'attenzione su altri argomenti", bensì vi sarebbe stato un malinteso con
l'interprete. In aggiunta, in riferimento alla zona M._______, che si
troverebbe al confine iraniano, avrebbe utilizzato in maniera imprecisa i
termini di zona e provincia, così come avrebbe fatto lo stesso UFM
(cfr. verbale 3 D26, D57, D65). A titolo di esempio, alla domanda D26, la
formulazione della frase indicherebbe un riferimento alla città di
H._______ e non alla provincia della stessa, dove il ricorrente avrebbe
indicato di lavorare. In tali circostanze, sarebbe l'UFM ad essersi
dimostrato approssimativo nell'indicazione e non il ricorrente. D'altronde,
egli avrebbe indicato dove avrebbe attraversato il confine con l'Iran,
ovvero nella zona di Q._______, superando un corso d'acqua (cfr. ibidem
D112). Per di più, anche quanto alla presunta contraddittorietà delle sue
allegazioni, l'insorgente sottolinea che vi sarebbero stati dei problemi di
comprensione con l'interprete, come osservato dalla ROA al punto 9
dell'allegato 3 (cfr. anche allegato 2). In particolare, riguardo all'esistenza
di uno zio materno, la ROA avrebbe affermato che risulterebbe in
maniera evidente che "in almeno due occasioni il ricorrente e l'interprete
non si sarebbero capiti […], l'una a proposito del contatto dello zio
materno con gli anziani, l'altra riguardo al contatto diretto dell'insorgente
con i medesimi" (cfr. allegato 3, pag. 3). Peraltro, secondo la successione
delle domande (verbale 3 D70D73 e D87D88), emergerebbe che egli
non avrebbe inteso riferirsi a questo supposto zio materno, la cui figura
sarebbe stata indicata all'inizio della risposta D70. Oltre a ciò, in merito
alla presunta incongruenza tra l'affermazione che alcuni pasthun
sarebbero vittime di sequestri oppure che anch'essi sarebbero dei
Talebani, l'insorgente asserisce che tale contraddizione si riferirebbe
all'audizione federale (cfr. ibidem D35 e D39D40) e che, ad ogni modo,
l'una non escluderebbe l'altra affermazione. In più, riguardo a tutte le altre
contraddizioni indicate nella decisione impugnata, l'autore del gravame
ribadisce quanto già affermato in sede di audizione e sottolinea, in
relazione alle divergenze in merito alla localizzazione della tomba del
padre indicate alla pag. 4 della decisione dell'UFM, che – come in altre
circostanze – sarebbero emersi probabili problemi di traduzione (cfr.
allegato 3). Segnatamente, egli fa valere cha a convincerlo a firmare
quanto era stato verbalizzato sarebbe stata la mera segnalazione che
sarebbe stato verbalizzato il diritto di essere sentito riguardo a quella
contraddizione. Di conseguenza, sussisterebbero perlomeno indizi che
alla base della supposta incongruenza vi sarebbe stato un malinteso.
Inoltre, riguardo all'asserita illogicità del suo comportamento,
preliminarmente occorrerebbe considerare il suo difficile stato emotivo
D5125/2010
Pagina 11
all'epoca dei fatti, nonché le comprensibili incertezze su quale fosse la
migliore strategia da adottare. A guisa di esempio, in merito alla
circostanza secondo cui egli avrebbe fatto venire i suoi vicini al suo
domicilio, il ricorrente – se interpellato – avrebbe potuto spiegare che i
vicini sarebbero persone fidate, sciiti, non appartenenti all'etnia pasthun e
che tali visite sarebbero consuetudine, ragione per cui la loro interruzione
improvvisa sarebbe stato un comportamento ancora più sospetto. Il
medesimo avrebbe potuto quindi solo sperare di evitare che i Talebani
sospettassero del suo rientro a casa, i quali sarebbero stati contattati
dagli anziani del villaggio e non da lui direttamente. Non da ultimo, il
ricorrente – come avrebbe già spiegato – non si sarebbe rivolto
all'esercito britannico o statunitense o alla ditta presso cui lavorava per
ottenere protezione contro i Talebani, poiché confidava maggiormente
negli anziani del villaggio, i quali gli avrebbero sconsigliato di indirizzarsi
al Governo. Tale comportamento sarebbe logico e comprensibile, ritenuto
che gli anziani godrebbero di un'alta considerazione e sarebbero ritenuti
abili mediatori, mentre che un atto di forza, quale unico modo dell'esercito
americano per liberare suo padre, sarebbero stato più rischioso. Al
ricorrente, pertanto, non sarebbe restato che aggrapparsi alle trattative
ancora in corso tra gli anziani e i Talebani – contrariamente a quanto
ritenuto in maniera arbitraria dall'UFM – ed al loro esito positivo. Infine,
egli non avrebbe potuto rifugiarsi nella zona di H._______, in quanto fuori
dal contesto lavorativo la sua sicurezza non sarebbe garantita. Per tutti
questi motivi, gli elementi di verosimiglianza prevarrebbero su quelli a suo
sfavore ed il racconto si inserirebbe perfettamente nella difficile realtà
afghana, dove sarebbe notoria la situazione generale di insicurezza e
violenza, nonché quella delle persone che – in considerazione della loro
collaborazione con organizzazioni ed imprese internazionali – sarebbero
oggetto di pressioni e violenze da parte dei Talebani, richiamato a tal
proposito il rapporto dell'"Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati" (di
seguito: OSAR) del 26 febbraio 2009, senza che vi sia la realistica
possibilità per lui di ottenere una protezione statale effettiva contro le
persecuzioni di cui sarebbe vittima.
6.3. Nella risposta al ricorso l'UFM ha sottolineato che il ricorrente non
avrebbe mai contestato la comprensione linguistica durante le audizioni
ed avrebbe dichiarato di ben capire l'interprete, il quale collaborerebbe
con detto Ufficio da diversi anni ed avrebbe una notevole esperienza
professionale. Del resto, non sarebbero emersi altri elementi che
indurrebbero a supporre un'incomprensione linguistica. Inoltre, circa le
descrizioni del viaggio di espatrio, il ricorrente avrebbe dovuto perlomeno
sapere indicare se quello avrebbe attraversato nella zona di Q._______
D5125/2010
Pagina 12
fosse stato un fiume, lago o quant'altro. D'altronde, la citata area di
Q._______, al confine tra l'Afghanistan e l'Iran, si troverebbe nel distretto
di R._______, provincia di S._______, a nord della provincia di
H._______, cioè ben distante dalla provincia di M._______, da dove il
ricorrente avrebbe raggiunto il confine con l'Iran in circa 40 minuti. Infine,
il documento prodotto in sede di ricorso e presentato come la
testimonianza dell'azienda americana avrebbe scarso valore probatorio,
non essendo stato emesso da un'autorità e trattandosi unicamente di un
certificato di lavoro rilasciato a richiesta del ricorrente (cfr. doc. 2).
6.4. Nell'atto di replica il ricorrente ha ribadito la probabile sussistenza di
equivoci nella traduzione. Del resto, non comprenderebbe per quale
ragione l'UFM avrebbe dovuto appellarsi a tali equivoci, se i motivi di asilo
del ricorrente fossero stati caratterizzati da elementi di inverosimiglianza
così evidenti e clamorosi. Riguardo alla lamentata vaghezza dei
riferimenti alle località, l'insorgente ritiene che, vista la sua scarsa
scolarizzazione, l'UFM avrebbe dimostrato un'eccessiva severità nel
giudicare le sue allegazioni, segnatamente in merito all'omissione dei
nomi delle località. Quanto alla località dove avrebbe attraversato il
confine, oltre a quanto già dichiarato (cfr. verbale 3 D107 e D111),
l'insorgente sottolinea che si tratterebbe di aree desolate, senza
riferimenti fisici per poterne identificare con chiarezza i luoghi. Per di più,
sebbene egli abbia fornito molte indicazioni sull'organizzazione del
viaggio, le difficoltà oggettive impedirebbero al ricorrente di conoscerne
ogni dettaglio. Infine, quanto all'attestato prodotto in sede di ricorso,
l'insorgente invoca una maggior attenzione da parte dell'UFM, ritenuto
l'importante ruolo svolto dall'azienda e le notorie persecuzioni di cui
sarebbero vittime gli afghani che collaborano con il governo, nonché le
forze ed enti stranieri.
6.5. Nella duplica l'UFM ha ribadito in sostanza quanto già
precedentemente osservato circa le difficoltà di comunicazione con
l'interprete e le incongruenze nel racconto dell'insorgente. Infine, secondo
l'UFM, il ricorrente baserebbe le sue allegazioni su dei dettagli, perdendo
di vista l'insieme della decisione, ricca di altri elementi che
dimostrerebbero pienamente l'incongruenza e la vaghezza delle sue
affermazioni inverosimili.
6.6. Nelle osservazioni relative al doc. 3 l'UFM ha evidenziato innanzitutto
che né siffatto mezzo di prova, né il suo contenuto sarebbero stati
menzionati in precedenza. Peraltro, in considerazione del contenuto della
missiva e della sua data, che si inserirebbe temporalmente tra gli
D5125/2010
Pagina 13
avvenimenti relativi al padre ed al rapimento di costui, l'omissione di un
fatto tanto rilevante non sarebbe giustificabile. In aggiunta, sarebbe
singolare che il mezzo di prova porti l'intestazione della provincia di
T._______, la quale non è mai citata in precedenza dal ricorrente,
ritenuto che egli avrebbe lavorato nella provincia di H._______ e sarebbe
originario di quella di F._______, ovvero luoghi che non si troverebbero
nemmeno nelle dirette vicinanze della provincia di T._______. Infine,
l'UFM ha osservato che l'autenticità del documento sarebbe dubbia, visto
che si tratterebbe di uno scritto in penna e l'intestazione, il timbro, nonché
la maggior parte delle firme apparirebbero come il risultato di una
scansione computerizzata.
6.7. In merito alle suesposte osservazioni dell'UFM, il ricorrente contesta
in sostanza la minimizzazione del valore probatorio del mezzo di prova,
sottolineando che sarebbe stato informato dell'esistenza di tale
documento solo quando, su sollecitazione del suo rappresentante legale,
avrebbe chiesto alla madre di informarlo di qualsiasi scritto arrivasse che
potesse essere utile alla procedura di asilo. Inoltre, l'intestazione di
T._______, si giustificherebbe per il fatto che tale provincia a quel tempo
avrebbe rivestito grande importanza per le attività dei Talebani.
6.8. Nella sua ulteriore presa di posizione l'UFM ha ribadito che, essendo
stato esortato durante le audizioni a depositare qualsiasi mezzo di prova
che potesse comprovare le sue allegazioni, non è plausibile che il
ricorrente abbia atteso tanto ed in particolare l'invito del suo
rappresentante legale per chiedere ai suoi familiari in patria eventuali
documenti, ritenuto anche che la madre saprebbe della sua domanda di
asilo e gli avrebbe già inviato la sua carta di identità. Oltre a ciò,
l'insorgente non avrebbe alcun legame con la provincia di T._______.
6.9. Nelle sue ulteriori osservazioni l'insorgente ritiene inopportuno il
rimprovero dell'UFM di avere atteso tanto per informarsi circa l'esistenza
di eventuali mezzi di prova, considerato che – come già spiegato – egli
non sarebbe stato informato dai suoi familiari dell'esistenza dell'ultimo
documento. Infine, le impressioni dell'UFM sull'autenticità del mezzo di
prova prodotto con riferimento all'intestazione, al timbro e ad alcune firme
apparirebbero inidonee a neutralizzare il valore probatorio del
documento.
7.
D5125/2010
Pagina 14
7.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione
a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure
che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
LAsi).
7.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti
rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un
grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante
sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia di asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni
devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero
non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o
più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e
nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla
verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e
non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in
modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante
(cfr. GICRA 1995 n. 23).
7.3. Il Tribunale rileva che le dichiarazioni decisive rese dall'insorgente in
corso di procedura si esauriscono in mere affermazioni di parte,
imprecise e non corroborate dal benché minimo elemento di seria
consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitato a pure congetture, non
fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti.
Innanzitutto, i problemi di comprensione tra l'interprete e il ricorrente, a
prescindere dalla loro consistenza o meno, non sono suscettibili né in
riferimento a domande e risposte specifiche, né tantomeno riguardo
all'intero racconto di condurre ad una diversa valutazione dei motivi di
asilo del ricorrente rispetto a quella effettuata dall'UFM. A titolo di
esempio, in merito alla fuga da casa, le dichiarazioni secondo cui sarebbe
fuggito scavalcando il muro del cortile e si sarebbe nascosto nel bosco
D5125/2010
Pagina 15
poco distante costituiscono delle affermazioni stereotipate, nonché
illogiche, indipendentemente da eventuali problemi di traduzione. Infatti,
non è plausibile che il ricorrente abbia potuto scampare alla visita/cattura
dei Talebani nelle circostanze da lui descritte. In effetti, se essi l'avessero
effettivamente ricercato al suo domicilio e ne fossero stati così interessati,
di certo non se lo sarebbero fatto scappare, senza alcuna precauzione e
lasciando che egli fuggisse dal retro della casa a piedi, per poi sentirsi
subito sicuro ad una corta distanza dal luogo di fuga (cfr. verbale 3 D44
D53). Inoltre, riguardo ai riferimenti alla zona o alle province di H._______
e di M._______ o alle rispettive località, nonché alle circostanze
dell'attraversamento del confine tra l'Afghanistan e l'Iran nella zona di
Q._______, il ricorrente ha utilizzato in maniera imprecisa il nome di
H._______ per indicarne la città o la provincia, prima ancora che l'UFM
avesse modo di riferirsene (cfr. verbale 1 pagg. 3, 67 e verbale 3 D24,
D26), come pure ha menzionato, in maniera contraria alla realtà, di avere
oltrepassato il confine partendo da M._______ nella zona di Q._______,
laddove Q._______ non si trova nella Provincia di M._______, al confine
con l'Iran, bensì nella provincia di S._______, come ha rettamente
ritenuto l'UFM (cfr. risposta al ricorso pag. 2). In siffatte circostanze,
l'assenza di particolari dettagli sulle circostanze del viaggio di espatrio
(cfr. verbale 3 D103D106 e D110D114) sono da imputare
manifestamente all'inverosimiglianza di quanto raccontato dal medesimo
e non di certo ad una scarsa scolarizzazione o ad eventuali malintesi con
l'interprete. Parimenti, non possono essere attribuite a problemi di
traduzione o a semplici malintesi (cfr. ricorso pagg. 56) le contraddizioni
in cui è incappato palesemente il ricorrente circa il luogo di sepoltura del
padre, rispettivamente del fratello, nonché circa la figura dello zio
materno. Infatti, dal semplice confronto delle risposte del ricorrente,
risulta che egli ha affermato che il padre era sepolto a P._______ (cfr.
verbale 3 D8) o a D._______ (cfr. ibidem D75). Contrariamente alla
giustificazione presentata, peraltro, egli non aveva mai dichiarato
espressamente che fosse stato il fratello ad essere seppellito a
P._______ (cfr. ibidem D80). Quanto allo zio materno, è lampante che
l'insorgente – dopo aver asserito che lo zio materno avrebbe funto da
informatore, rispettivamente da intermediario con gli anziani ed
immediatamente rinnegato tali affermazioni (cfr. ibidem D70D73) – ha
addirittura negato l'esistenza stessa di tale parente, affermando che sua
madre non avrebbe fratelli e che egli non avrebbe parlato di alcuno zio in
questo senso (cfr. ibidem D87D88). Infine, non vi è motivo alcuno di
dubitare della buona fede, imparzialità, professionalità e capacità
dell'interprete assegnatogli e della collaboratrice dell'UFM che ha
condotto l'audizione, così come del fatto che il ricorrente si sia potuto
D5125/2010
Pagina 16
spiegare al meglio, rispettivamente che l'interprete abbia capito e tradotto
fedelmente quanto riportato dall'insorgente. In siffatte circostanze, vi è
ragione di concludere all'inesistenza di un vizio grave suscettibile di un
intervento d'ufficio da parte del Tribunale nel senso di un annullamento
del provvedimento litigioso, come pure all'inverosimiglianza delle
allegazioni del ricorrente sui punti contestati. In tale ambito sono inidonei
ed ininfluenti gli allegati 1, 2 e 3 presentati in sede di ricorso.
Inoltre, egli non è riuscito a rendere verosimile – né attraverso le sue
allegazioni, né per il tramite dei documenti prodotti – l'esistenza di atti
persecutori nei confronti della sua persona in relazione alla sua attività
presso la ditta americana precitata (di cui ha prodotto uno stampato
facilmente scaricabile dal sito internet [cfr. allegato 4]), con particolare
riferimento alle asserite minacce da parte dei Talebani, come pure al
sequestro ed all'uccisione del padre. Infatti, il ricorrente non ha saputo
indicare la data esatta del sequestro del genitore, allegando, da un lato,
che si sarebbe trattato precisamente del (…), rispettivamente di qualche
giorno prima del (…), quando sua madre l'avrebbe chiamato per
riferirglielo (cfr. verbale 1 pag. 6) e, dall'altro lato, che sarebbe avvenuto il
(…) (due o tre giorni prima dell'(…), verbale 3 D13). Nemmeno ritenuto il
carattere sommario del primo verbale di audizione un errore del ricorrente
proprio su un punto così fondamentale come la data del sequestro di suo
padre è giustificabile (cfr. verbale 3 D67D69). Del resto, la versione
modificata del ricorrente non collima con la data di espatrio indicata dal
medesimo in almeno tre occasioni e che poi ha provveduto a correggere
(cfr. verbale 1 pag. 1, 3, 8 e verbale 2 pag. 1). Inoltre, egli non è stato in
grado di fornire alcun dettaglio circa l'avvenimento riguardante il padre,
limitandosi a dire in maniera del tutto stereotipata di essersi informato
presso gli anziani del villaggio – in contatto con i Talebani – i quali gli
avrebbero riferito che i problemi erano dovuti ai loro rapporti con gli
Americani e che i Talebani avrebbero voluto il ricorrente in cambio del
padre (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 3 D42). Per di più, le allegazioni
secondo cui il sequestro del padre sarebbe avvenuto poiché l'avrebbero
ritenuto responsabile di aver inviato al villaggio i Britannici, i quali
avrebbero alloggiato al domicilio della famiglia del ricorrente (cfr. verbale
3 D13, D35), oppure in quanto essi sarebbero considerati delle spie, o
ancora a causa della sua attività lavorativa, non forniscono al Tribunale
un chiaro quadro circa i motivi alla base delle asserite persecuzioni nei
confronti del ricorrente e di suo padre. È altresì contrario alla logica
dell'agire il comportamento assunto dall'insorgente, allorquando sarebbe
rientrato a casa di nascosto su richiesta della madre, senza avere preso
le adeguate precauzioni né nei confronti dei Pasthun, né dei Talebani,
D5125/2010
Pagina 17
nonostante avesse riferito di essere al sicuro presso la ditta americana
(cfr. verbale 3 D36D41). Inoltre, paradossalmente, invece di rimanere
nascosto, il ricorrente avrebbe chiamato i capi talebani, tramite gli anziani
del villaggio, facendo così sapere della sua presenza al villaggio (cfr.
ibidem D41), ciò che però non corrisponde a quanto asserito in seguito,
secondo cui i Talebani avrebbero saputo della sua presenza, in quanto i
loro vicini gli facevano visita (cfr. ibidem D43). Se il ricorrente fosse stato
effettivamente in pericolo, egli non avrebbe di certo fatto rientro al suo
domicilio e non avrebbe avuto modo di pensare a qualsivoglia strategia o
lasciarsi andare al suo stato d'animo, contrariamente a quanto egli tenta
di portare a giustificazione del suo comportamento (cfr. ricorso pag. 6).
Peraltro, in relazione alle asserite persecuzioni in riferimento all'attività
presso l'azienda americana in questione, sono inadeguati i documenti
prodotti dal ricorrente. Infatti, la testimonianza dell'azienda americana,
oltre a presentare vari elementi di dubbia autenticità, costituisce una
semplice dichiarazione di parte circa il lavoro svolto dal ricorrente. Inoltre,
il riferimento alla cessazione dell'attività a causa di asseriti problemi di
sicurezza e soprattutto in seguito al "preavviso negativo da parte dei
Talebani" rappresenta un'affermazione manifestamente ad hoc in base a
quanto asserito dal ricorrente. Lo stesso giudizio di inattendibilità vale per
il documento presentato dal ricorrente come un'ulteriore prova delle
minacce dei Talebani (cfr. doc. 3), ma che in realtà – secondo la
traduzione stessa fornita dal ricorrente – è una condanna per
decapitazione da parte del tribunale talebano. Al di là di tale
incongruenza, tale scritto non era mai stato citato prima dal ricorrente,
nonostante risalga all'(…), ovvero nel bel mezzo del periodo in cui si
sarebbero svolti i fatti addotti e quando lui era ancora in patria. Del resto,
nonostante la menzione del notorio rapporto dell'OSAR, il ricorrente non
ha dimostrato concretamente l'esistenza di qualsivoglia atto persecutorio
verso la sua persona al di fuori del contesto lavorativo, oltre a quanto
addotto in relazione al padre che – come sopra esposto – è risultato
manifestamente inverosimile. In siffatte circostanze, egli non può
pretendere che la sua attività per la ditta americana precitata – sebbene
non contestata dall'UFM – possa essere fonte di persecuzioni generali e
sistematiche nei suoi confronti. Infine, la stessa conclusione vale per le
allegazioni circa la guerra che si sarebbe combattuta nel suo villaggio e
che avrebbe portato alla distruzione di una scuola, nonché all'uccisione
dei capi tribù del suo villaggio (cfr. doc. 4), eventi questi che non
costituiscono degli atti persecutori nei confronti del ricorrente. La
medesima conclusione vale per l'asserita morte del fratello del ricorrente
che non ha alcun legame con i fatti addotti dal medesimo, bensì si
tratterebbe di un attentato per tutt'altra questione, estranea al ricorrente.
D5125/2010
Pagina 18
In tale contesto, una traduzione del documento a sostegno di quanto
asserito è ininfluente (cfr. doc. 5). In conclusione, il Tribunale ritiene che
l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni del ricorrente non
soddisfano le condizioni di verosimiglianza prevista dall'art. 7 LAsi.
8.
In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione del
riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo,
destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisone impugnata va confermata.
9.
9.1. Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio
federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione. Tiene conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
cpv. 1 LAsi).
9.2. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1
e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1; RS 142.311];
DTAF 2009/50, consid. 9, pag. 733).
9.3. Ne consegue che la pronuncia dell'allontanamento di cui alla
decisione impugnata va confermata.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv.
1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
D5125/2010
Pagina 19
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600. sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro AngeliBusi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione: