B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5129/2017
Sen t en z a d e l 1 2 f e bb r a i o 201 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Roswitha Petry, Gérald Bovier,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato (…),
Eritrea,
rappresentato dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 9 agosto 2017 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino eritreo di etnia tigrina, dichiaratosi minorenne, è cre-
sciuto ad B._______, nella Regione del Sud (Zoba Debub) ed è espatriato
il 25 dicembre 2015 (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 3 lu-
glio 2017 [atto A11/12], di seguito: verbale 1). Ha raggiunto la Svizzera il
17 giugno 2017 ed il medesimo giorno vi ha depositato domanda d'asilo.
B.
Dalla radiografia della mano effettuata al fine di stimare l'età del richiedente
è risulta un'età ossea corrispondente a 17 anni (cfr. referto radiologico,
atto A10/2).
C.
In ragione della minore età dell'interessato la Segreteria di Stato della mi-
grazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha pertanto no-
minato una persona di fiducia e l'ha convocata all'audizione sui motivi d'a-
silo.
D.
Sentito approfonditamente sui suoi motivi d'asilo, il richiedente ha allegato
di essere espatriato a causa del fratello C._______ il quale sarebbe stato
imprigionato ed infine rilasciato su cauzione a condizione che effettuasse
l'addestramento militare. Dopo un congedo ottenuto per rendere visita alla
madre malata il fratello non avrebbe più fatto ritorno al campo militare e
sarebbe espatriato. A seguito di ciò, i militari l'avrebbero ricercato a casa
ed avrebbero voluto arrestare la madre ritenuta responsabile (cfr. verbale
d'audizione del 26 luglio 2017 [atto A17/19, di seguito: verbale 2], D43,
D45, D59). Tuttavia, essendo ella molto malata, il richiedente si sarebbe
offerto al suo posto (cfr. verbale 2, D65). Tre settimane dopo, i militari si
sarebbero di nuovo recati a casa del richiedente per prelevarlo, tuttavia egli
si sarebbe trovato al mercato. Informato dell'accaduto, egli avrebbe per-
tanto deciso di nascondersi da un amico e poi di espatriare (cfr. verbale 2,
D69, D80).
E.
Con decisione del 9 agosto 2017, notificata il 10 agosto 2017 in presenza
della persona di fiducia (cfr. atti A20 e A21), la SEM ha respinto la domanda
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d'asilo di A._______, ha pronunciato il suo allontanamento, mettendolo tut-
tavia al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera per inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento.
F.
In data 11 settembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 12 settembre 2017), l'interessato è insorto contro la summenzionata
decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale) chiedendo in via principale l'annullamento della deci-
sione impugnata e la concessione dell'asilo in Svizzera, in subordine, la
trasmissione degli atti di causa alla SEM per nuovo esame delle allega-
zioni. Contestualmente ha presentato una domanda di esenzione dal pa-
gamento anticipato delle spese di giudizio, con protestate tasse, spese e
ripetibili.
G.
Con decisione incidentale del 18 ottobre 2017 il Tribunale ha accolto la ri-
chiesta di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle pre-
sunte spese processuali e nel contempo ha trasmesso alla SEM una copia
del ricorso invitandola ad esprimersi in merito.
H.
La SEM, con osservazioni dell'8 novembre 2017, ritiene che il ricorso non
contiene nuovi fatti o mezzi di prova che potrebbero giustificare una diversa
valutazione e propone la reiezione del gravame.
I.
Con replica del 29 novembre 2017, l'insorgente postula nuovamente l'ac-
coglimento del ricorso.
J.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
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dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr.
DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto
al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento con decisione del 9 agosto 2017 e non avendo censu-
rato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede ri-
sulta essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua do-
manda d'asilo.
4.
4.1 Nella decisione querelata, l'autorità inferiore ha ritenuto innanzitutto in-
verosimili le dichiarazioni dell'interessato. Le stesse sarebbero contraddit-
torie e non sufficientemente sostanziate. Il richiedente infatti, non avrebbe
saputo spiegare per quale motivo il fratello sarebbe stato arrestato seb-
bene non fosse stato mai convocato al servizio militare. In seguito, egli
avrebbe descritto in modo vago ed evasivo il problema di salute di sua
madre e si sarebbe contraddetto riguardo alla sua iniziativa di essere preso
dalle autorità al posto della genitrice. Incongruenti sarebbero poi le sue al-
legazioni in merito al numero di volte in cui i militari sarebbero venuti a
cercare il fratello così come alla data d'espatrio dello stesso. Ulteriormente
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contraddittorie risulterebbero le allegazioni in merito alla visita di O., mili-
tare ben conosciuto nel villaggio, e al suo ruolo. Invero, l'interessato
avrebbe dapprima dichiarato che il militare faceva parte dell'unità di spio-
naggio, salvo poi in un secondo tempo dichiarare di non sapere che grado
avesse. Infine, incongruenti risulterebbero pure le dichiarazioni in merito al
rilascio del fratello del richiedente, segnatamente per quanto riguarda la
persona che avrebbe pagato la cauzione e fatto da garante (la madre o lo
zio). A causa delle diverse contraddizioni l'interessato non avrebbe dunque
da una parte reso verosimile la richiesta di una cauzione e di una garanzia
da parte delle autorità per il rilascio del fratello e dall'altra che le stesse si
sarebbero recate diverse volte presso la sua abitazione minacciandolo
d'arresto. Infine, le allegazioni dell'interessato sarebbero contrarie all'espe-
rienza generale di vita o la logica dell'agire. Malgrado le autorità gli aves-
sero concesso un mese di tempo per prepararsi al loro arrivo, egli non
avrebbe sfruttato questa opportunità per fuggire, ma avrebbe bensì atteso
che venissero effettivamente a cercarlo. Per quanto riguarda invece l'espa-
trio illegale dall'Eritrea, esso non è stato ritenuto rilevante in materia d'asilo,
non essendovi elementi che permetterebbero di ritenere che l'interessato
sia considerato come persona invisa dalle autorità.
4.2 Con ricorso, l'insorgente contesta l'inconsistenza delle sue allegazioni.
Invero, in merito all'arresto del fratello, le allegazioni del ricorrente corri-
sponderebbero alla prassi delle autorità eritree le quale effettuerebbero dei
controlli di verifica circa la partecipazione all'addestramento militare. Per
quanto riguarderebbe invece la malattia della mamma il ricorrente rileva
che all'epoca aveva solo 13 anni e non ci si potrebbe dunque attendere
una diagnosi precisa. Questo aspetto andrebbe tenuto particolarmente in
conto anche per le altre supposte contraddizioni ritenute dall'autorità infe-
riore. Esse infatti, non riguarderebbero aspetti fondamentali delle allega-
zioni fornite dal ricorrente ed andrebbero ricondotte all'età. Le sue allega-
zioni sarebbero pertanto da considerare nel complesso verosimili e gli an-
drebbe dunque riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso asilo in Sviz-
zera. Per quanto riguarda l'espatrio illegale, il ricorrente rileva che tra i fat-
tori che potrebbero indurre le autorità eritree a considerarlo quale persona
invisa dovrebbe essere compresa la circostanza della diserzione del fra-
tello.
4.3 Con la risposta al ricorso la SEM contesta la marginalità delle contrad-
dizioni emerse e, come dalla fitta argomentazione della decisione, emer-
gerebbe che i punti in cui il ricorrente non sarebbe stato in grado di fornire
dettagli importanti e centrali alla sua domanda d'asilo sarebbero numerosi.
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A titolo d'esempio, per nulla marginale sarebbero le vicende che interes-
sano la convocazione, l'arresto e la carcerazione del fratello, le visite dei
militari, il ruolo del militare O. e i dettagli riguardo alla visita nella quale
sarebbe stato informato che avrebbe dovuto prestare servizio militare.
L'età del ricorrente, all'epoca 14 anni, non potrebbe in alcun modo scusare
le suddette mancanze e contraddizioni poiché troppo numerose e poiché
egli avrebbe avuto modo di parlare con la madre ed avrebbe dunque potuto
colmare le proprie lacune. L'autorità inferiore rileva nondimeno che il rac-
conto reso dal fratello del richiedente – pur non potendone citare le allega-
zioni per ragioni di confidenzialità – non corrisponderebbe in maniera evi-
dente a quello reso dal ricorrente. Infine, non avendo il ricorrente reso ve-
rosimile in alcun modo di essere una persona invisa a seguito della diser-
zione del fratello, non vi sarebbero motivi per ritenere che egli sia noto alle
autorità e pertanto che possa ragionevolmente essere esposto a punizioni
in caso di ritorno.
4.4 In sede di replica, l'insorgente si riconferma nelle tesi di diritto, nelle
allegazioni e nelle conclusioni già presentate in sede ricorso.
5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera.
Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine
o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro
razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so-
ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione
a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che
comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che
su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri-
spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi
o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
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È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e re-
lativi riferimenti).
6.
A mente dello scrivente Tribunale, occorre rilevare che le allegazioni del
ricorrente in merito ai problemi avuti a seguito dell'espatrio illegale del fra-
tello siano effettivamente pervase da elementi incongruenti su punti essen-
ziali e non siano sufficientemente sostanziate.
6.1 L'insorgente ha infatti dapprima allegato che il fratello sarebbe stato
ricercato a casa dopo che non avrebbe fatto rientro dal congedo. Le auto-
rità avrebbero infatti saputo che C._______ sarebbe tornato a casa in
quanto vi erano delle spie in città. Il ricorrente ha inoltre aggiunto di aver
informato, dopo tante visite, egli stesso le autorità dell'espatrio del fratello
verso l'Etiopia e poi il Sudan (cfr. verbale 1, pag. 7 e 8). In un secondo
tempo il ricorrente ha invece contrariamente asserito che nel corso della
prima vista i militari – su informazione dei vicini – credevano che il fratello
fosse tornato a casa e vi avesse passato la notte prima di scappare verso
l'Etiopia (cfr. verbale 2, D59), mentre nel corso della seconda visita avreb-
bero creduto che C._______ si fosse nascosto da qualche parte in Eritrea
(cfr. verbale 2, D63). In seguito, pure contraddittorie risultano le allegazioni
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dell'insorgente in merito al rischio di venire imprigionato. L'interessato, nel
corso della prima audizione, ha a due riprese indicato di essersi offerto di
venire imprigionato al posto della madre (cfr. verbale 1, pag. 8), salvo poi
fornire una versione sostanzialmente diversa nel corso dell'audizione sui
motivi d'asilo. Invero, egli ha asserito che i militari hanno deciso di portarlo
via al posto della madre dopo che l'insorgente li ha informati in merito alle
sue condizioni di salute (cfr. verbale 2, D65). In seguito, risultano parimenti
discordanti le dichiarazioni in merito al militare O. ed al suo ruolo. L'insor-
gente ha in un primo tempo indicato che O. era il responsabile della (…)
unità, l'unità di spionaggio (cfr. verbale 1, pag. 89), salvo poi a seguito di
una domanda esplicita non menzionare più né l'unità di spionaggio, né il
suo ruolo di responsabile (cfr. verbale 2, D75-D79). A ciò si aggiunge il fatto
che in sede ricorsuale, il ricorrente non ha fornito una spiegazione che
possa giustificare un'altra valutazione. Invero, pur tenendo conto della gio-
vane età dell'insorgente al momento dei fatti nel complesso dell'analisi
della verosimiglianza, tale circostanza, ad essa sola, non può giustificare
delle contraddizioni così importanti e su punti così essenziali dei suoi motivi
d'asilo. Il Tribunale rileva inoltre che il fatto che al fratello sia stato concesso
asilo in Svizzera ancora non rende automaticamente verosimili i problemi
dell'insorgente con le autorità.
Proseguendo nell'analisi, dal racconto del ricorrente risultano alcune incon-
gruenze minori in merito all'espatrio del fratello (egli avrebbe dormito una
notte a casa e due da un amico prima di espatriato, oppure avrebbe dor-
mito una notte a casa e due per strada [cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2,
D59]; sarebbe espatriato il mese otto oppure il mese nove 2014 [cfr. ver-
bale 1, pag. 8; verbale 2, D59]) e in merito alle persone che l'avrebbero
informato di essere stato ricercato dai militari mentre si trovava al mercato
(i ragazzi del quartiere oppure i vicini [cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2,
D80]). Tali contraddizioni non giovano ulteriormente alla credibilità del rac-
conto.
6.2 Non di meno, va parimenti rilevato come le allegazioni del ricorrente
risultino a tratti generiche e prive di sostanza. A tal proposito, v'è in primo
luogo da rilevare come il suo racconto si limiti in parte a riportare dei fatti
notori circa il modus operandi delle autorità militari eritree. Conseguente-
mente, pur potendosi iscrivere in un'ottica di plausibilità, nell'apprezza-
mento di un tale tipo di elementi noti va altresì tenuto a mente che gli stessi
risulterebbero adducibili anche da soggetti che non abbiano vissuto in
prima persona tali avvenimenti. È dunque in questo senso che va interpre-
tata la bramosia di dettagli riscontrabile nel sussunto dell'autorità di prime
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cure, la quale, anche considerate le già evidenziate incongruenze, si atten-
deva di poter identificare una certa caratterizzazione del vissuto che an-
dasse oltre la generica descrizione della condotta notoria delle autorità mi-
litari eritree. Orbene, per quanto riguarda l'arresto del fratello e l'otteni-
mento di un congedo, il ricorrente non ha saputo né indicare se lo stesso
fosse stato convocato o meno al servizio militare, né se avesse terminato
l'addestramento al momento dell'ottenimento del congedo (cfr. verbale 2,
D90 e D100). Neppure in questo caso la minore età del ricorrente permette
una diversa valutazione della fattispecie. Invero, egli avrebbe potuto col-
mare le proprie lacune chiedendo informazioni al fratello presente in Sviz-
zera o alla madre con la quale avrebbe contatti telefonici (cfr. verbale 2,
D24-D25).
6.3 In seguito, le allegazioni del ricorrente risultano in parte contrarie alla
logica dell'agire. Da una parte, pare poco verosimile che le autorità abbiano
concesso all'interessato un mese di tempo per prepararsi prima di essere
preso e mandato a Nakfa per l'addestramento militare essendovi comun-
que un elevato rischio che egli espatriasse (cfr. verbale 2, D65, D67). D'al-
tra parte, pare poco logico che il ricorrente, non volendosi recare a Nakfa
e conoscendo lo stato delle prigioni in Eritrea, non sia né immediatamente
espatriato – attendendo che le autorità lo venissero nuovamente a cercare
(cfr. verbale 2, D80) – né abbia deciso di rimanere dalla madre ad
D._______, pur essendo riuscito a passare il posto di blocco (cfr. verbale 2,
D67-D69).
6.4 Alla luce delle considerazioni sovraesposte, è quindi proprio apprez-
zando nel complesso le dichiarazioni dell'insorgente che il Tribunale giunge
a concludere che i criteri di verosimiglianza non sono in specie ossequiati.
Malgrado gli avvenimenti addotti dal ricorrente possano inscriversi in un
contesto di generale plausibilità, in considerazione delle incongruenze rile-
vate e della parziale superficialità del racconto, la versione dei fatti resa
non può dunque essere ritenuta in preponderanza veritiera.
7.
Allo scrivente Tribunale non resta ora che analizzare se all'insorgente deb-
bano essere riconosciuti dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga a seguito
della sua uscita dal Paese.
In una sentenza di riferimento pubblicata il 30 gennaio 2017, il Tribunale,
dopo approfondita analisi delle attuali informazioni sul Paese (cfr.
D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), ha esaminato la questione della rilevanza
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in materia d'asilo dell'espatrio illegale dall'Eritrea e stabilito che quest'ul-
timo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità preponde-
rante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo.
Dall'analisi è infatti risultato che molte persone che sono espatriate illegal-
mente dall'Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi per
soggiorni di corta durata. Pertanto non si può più presumere con una pro-
babilità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti in Patria a san-
zioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato equival-
gano seri pregiudizi ai sensi dei disposti citati. Un rischio accresciuto di
subire una sanzione, può pertanto essere riconosciuto unicamente in pre-
senza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona
sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1).
Nel caso in disamina, non avendo il ricorrente reso verosimile i problemi
con le autorità a seguito dell'espatrio, rispettivamente della diserzione, del
fratello, non vi sono ulteriori motivi per ritenere l'esistenza di circostanze
supplementari ai sensi della sopracitata giurisprudenza e che dunque egli
sia persona malvista dalle autorità eritree.
8.
Nel complesso è dunque a giusto titolo che l'autorità di prima istanza non
ha riconosciuto lo statuto di rifugiato ed ha negato l'asilo all'interessato. Ne
discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi).
Il ricorso va dunque respinto.
9.
Visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Il
succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: