Corte IV
D-5139/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 a g o s t o 2 0 0 9
Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'11 agosto 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5139/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
7 luglio 2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato e mediante il quale
lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore
successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di
viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda
d'asilo,
i verbali d'audizione del 15 e del 29 luglio 2009,
la decisione dell'UFM dell'11 agosto 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 13 agosto 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e
art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
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impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha
dichiarato di essere cittadino nigeriano, nato ad B._______ (Anambra
State), dove avrebbe vissuto fino al 1988, quando si sarebbe trasferito
a C._______ (Anambra State); che nel 2007 avrebbe lasciato il proprio
Paese per recarsi a D._______ (Repubblica del Benin), dove sarebbe
rimasto fino al maggio 2009, quando avrebbe deciso di recarsi in
Svizzera,
che l'interessato avrebbe dovuto lasciato il proprio Paese d'origine a
causa della sua appartenenza al Mouvement for the Actualisation of
the Sovereign State of Biafra (MASSOB); che dopo un'irruzione da
parte di polizia e militari durante una riunione con il leader nazionale
del detto movimento, il ricorrente, leader del suo villaggio, sarebbe
stato costretto a rifugiarsi all'estero,
che l'insorgente ha sostenuto di essere salito a D._______ su una
nave di compagnia e nome a lui sconosciuti e di avere viaggiato senza
documenti e senza subire controlli fino in Europa, dove sarebbe
sbarcato in un luogo a lui ignoto; che, arrivato in una città, un
camionista gli avrebbe offerto il suo aiuto, portandolo in un posto, dove
quest'ultimo gli avrebbe consegnato un foglio di carta, suggerendogli
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di prendere il treno per arrivare a Chiasso, dove avrebbe potuto
chiedere asilo,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione dell' 11 agosto 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi
dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro
lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente fa valere di non aver potuto consegnare
alcun documento, non per una sua mancanza di volontà, bensì per
una situazione di oggettiva impossibilità; che egli ha affermato di non
avere mai posseduto alcun documento d'identità o di viaggio, poiché
membro del MASSOB; che, inoltre, sarebbe fuggito dalla Nigeria in
quanto appartenente al detto movimento e quindi vittima di continue
ed ingiuste persecuzioni,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
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di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF]
2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che il ricorrente ha dichiarato di essere espatriato nel febbraio 2007
recandosi in autobus nella Repubblica del Benin e di avere lasciato
detto Paese nel maggio 2009 in nave per l'Europa senza possedere
documenti d'identità o di viaggio e senza subire controlli (cfr. verbale
d'audizione del 15 luglio 2009 pag. 8),
che l'insorgente ha asserito, da un lato, di possedere una carta
scolastica e la carta d'appartenenza al MASSOB (cfr. verbale
d'audizione del 15 luglio 2009 pag. 4), dall'altro lato, di disporre
esclusivamente di una tessera di appartenenza al MASSOB
(cfr. verbale d'audizione del 29 luglio 2009 pag. 3 D6),
che, nell'atto ricorsuale egli ha, invece, dichiarato di non avere mai
posseduto un documento d'identità ufficiale (pag. 2),
che, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore nel
provvedimento litigioso (pag. 3), non convincono in nessun modo le
vaghe e stereotipate allegazioni del ricorrente in merito alla mancanza
di documenti d'identità o di viaggio, ritenuto, segnatamente, che egli
ha affermato di avere frequentato le scuole per ben 12 anni e di avere
tentato di superare due volte l'esame di ammissione per l'università
(cfr. verbali d'audizione del 15 luglio 2009 pag. 2 e del 29 luglio 2009
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pag. 4 D16), circostanze pressoché impossibili senza alcun documento
d'identità,
che, inoltre, il racconto del ricorrente in merito al suo viaggio
d'espatrio, segnatamente il percorso affrontato dal Benin in Svizzera, è
contraddistinto da elementi palesemente imprecisi e stereotipati; che,
a titolo d'esempio, il ricorrente non ha saputo dire né il nome, né la
compagnia, né la bandiera e le soste della nave, sulla quale si sarebbe
imbarcato per arrivare in Europa (cfr. verbale d'audizione del
15 luglio 2009 pag. 8), che, per di più, egli non è stato in grado di
nominare neppure la persona che lo avrebbe aiutato a salire sulla
nave a D._______ o l'autotrasportatore, che lo avrebbe portato con sé
ed aiutato a prendere il treno per Chiasso (cfr. verbale d'audizione del
15 luglio 2009 pag. 8),
che, il ricorrente non è stato, altresì, in grado di convincere questo
Tribunale di avere intrapreso il viaggio d'espatrio varcando il confine
con il Benin, imbarcandosi in seguito per l'Europa ed arrivando in
Svizzera (cfr. verbali d'audizione del 15 luglio 2009 pag. 7 a 9 e
del 29 luglio 2009 pag. 4 D17/D18) senza documenti e senza subire
alcun controllo,
che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
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in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato di essere entrato a fare parte del
MASSOB come membro ordinario nel giugno del 2004; che, dopo
l'uccisione del capo del villaggio C._______ nel dicembre 2006
durante un attacco da parte dei miliari, egli sarebbe diventato leader
locale temporaneo; che, inoltre egli ha sostenuto che la terza
domenica del gennaio 2007, durante una riunione a casa del
ricorrente, una squadra di poliziotti e militari avrebbe fatto irruzione
nell'abitazione, attaccando gli esponenti del movimento e distruggendo
la casa; che in tale occasione la madre del ricorrente sarebbe stata
arrestata e portata in prigione; che l'insorgente si è dapprima recato
ad B._______, dove avrebbe trascorso alcuni giorni, fuggendo alla
prima occasione verso il Benin seguendo un commerciante (cfr. verbali
d'audizione del 15 luglio 2009 pagg. 5 a 7 e del 29 luglio 2009 D39,
D40, D73, D76 a D88),
che il ricorrente ha altresì affermato di essere tuttora ricercato dalle
autorità nigeriane per la sua appartenenza al MASSOB (cfr. verbali
d'audizione del 15 luglio 2009 pag. 7 e del 29 luglio 2009 pag. 11 D89
a D96),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
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che, segnatamente, e come rettamente sottolineato nella decisione
dell'autorità inferiore (pagg. 3 e 4), la versione dei fatti riportata dal
ricorrente è caratterizzata da elementi palesemente contraddittori,
inverosimil e particolarmente poveri di dettagli, dando così a codesto
Tribunale l'impressione che egli non abbia effettivamente vissuto
quanto esposto,
che, a titolo d'esempio, il ricorrente è stato ripetutamente vago ed
approssimativo in merito alla cronologia degli avvenimenti (vale a dire
in merito agli episodi principe dell'intero racconto), asserendo di
essere diventato membro del MASSOB “nel marzo” o “nel giugno
2004” (cfr. verbali d'audizione del 15 luglio 2009 pag. 5 e
del 29 luglio 2009 pag. 6 D39), ma di avere percepito il modulo di
appartenenza il “7 gennaio 2005” (cfr. ibidem); che, per di più, egli ha
dichiarato che il leader della sua communità sarebbe stato ucciso “nel
dicembre 2006” oppure “nei primi giorni del mese di dicembre 2006”
(cfr. verbale d'audizione del 15 luglio 2009 pag. 6) o allora “nel
novembre 2006 (cfr. verbale d'audizione del 29 luglio 2009 pag. 8
D62); che, oltre a ciò, l'insorgente ha asserito che detto leader era
stato ucciso durante una manifestazione nella città di E._______ (cfr.
verbale d'audizione del 15 luglio 2009 pag. 6), sostenendo, nel corso
della medesima audizione, che quest'ultimo era invece stato ucciso
durante una riunione (cfr. ibidem),
che, inoltre, l'insorgente si è contraddetto in modo evidente in merito al
destino della madre, affermando nell'audizione del 15 luglio 2009 che
ella era deceduta per malattia dopo essere stata arrestata (pag. 3);
che nel corso dell'audizione del 29 luglio 2009 egli ha invece, in un
primo momento, dichiarato che la madre era morta a casa della sua
famiglia nella terza settimana del gennaio 2007 (pag. 5, D29),
ribadendo poco dopo che ella era invece deceduta in custodia della
polizia (pag. 6 D40); che, quando interpellato dal collaboratore
dell'autorità inferiore a proposito di tale contraddizzione, egli non è
stato in grado di spiegarsi in modo credibile, confermando che la
madre era deceduta “in mano dello Stato” e la salma era stata portata
“a casa della famiglia” (pag. 7 D47),
che, per sovrabbondanza, nel gravame il ricorrente non si è espresso
in alcun modo circa le numerose contraddizioni ed inconsistenze
sollevate dall'istanza inferiore,
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che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili,
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
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4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile,
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, la situazione
vigente in Nigeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra,
guerra civile, violenza generalizzata o emergenza sanitaria che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
celibe ed è in possesso di una buona formazione generale (cfr. verbale
d'audizione del 15 luglio 2009 pag. 2); che, secondo le sue
dichiarazioni, in Patria, segnatamente a C._______ ed a B._______,
risiedono ancora dei suoi zii (cfr. verbale d'audozione del 15 luglio
2009 pag. 3); che sono pertanto adempiuti i presupposti per formulare
una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità del
ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Patria,
che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 24);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
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che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese procedurali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Fulvio Haefeli Chiara Piras
Data di spedizione:
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