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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D515/2012
Sen t e n z a d e l 7 f e bb r a i o 2 0 1 2
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…),
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 26 gennaio 2012 / N […].
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Visto:
la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
2 dicembre 2010 in Svizzera;
la decisione dell'8 marzo 2011 dell'Ufficio federale della migrazione (di
seguito: UFM) con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della
menzionata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha ordinato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile;
la decisione di stralcio del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) del 31 maggio 2011 (D1675/2011) che ha stralciato dai ruoli il
ricorso inoltrato dal ricorrente a causa della sua irreperibilità;
la seconda domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera
in data 10 gennaio 2012;
il verbale d'audizione sulle generalità del 26 gennaio 2012 (di seguito:
verbale 1) ed il verbale dello stesso giorno in occasione del quale è stato
concesso all'interessato il diritto di essere sentito in merito
all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (di seguito: verbale 2);
la decisione del 26 gennaio 2012 dell'UFM, notificata al richiedente il
27 gennaio 2012 (cfr. avviso di notifica e di ricevuta [act. B 13/1]), con la
quale detto Ufficio non è entrato nel merito della seconda domanda
d'asilo dell'interessato in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi,
pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente
l'esecuzione di tale misura siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 27 gennaio 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 30 gennaio 2011);
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 31 gennaio 2012;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, il richiedente ha indicato di
essere cittadino iracheno di etnia curda, nato in Siria e trasferitosi in Iraq
a D._______ con la famiglia nel 1999, dove vi avrebbe vissuto fino
all'espatrio, avvenuto nel novembre del 2010 (cfr. verbale 1, pagg. 3
seg.);
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che, nella decisione del 26 gennaio 2012, l'UFM ha considerato, da un
lato, che la precedente procedura d'asilo sarebbe definitivamente
conclusa e che dall'altro lato egli non avrebbe addotto nuovi fatti
ripetendo che i suoi motivi d'asilo sarebbero stati gli stessi esposti
durante la prima procedura e che non se ne sarebbero aggiunti di nuovi;
che, inoltre, tali motivi sarebbero stati già ritenuti irrilevanti durante la sua
prima procedura d'asilo; che, pertanto, i fatti addotti dall'interessato non
sarebbero propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua
esecuzione verso una delle tre province nordirachene siccome lecita,
esigibile e possibile; che ha, altresì, fissato un emolumento, giusta
l'art. 17b cpv. 4 LAsi, di CHF 600.– a carico del richiedente;
che, nel ricorso, l'insorgente ha indicato che il suo allontanamento deve
essere considerato come ragionevolmente inesigibile; che quale curdo
proveniente da D._______ potrebbe divenire oggetto di violenze di ogni
tipo e di omicidio; che, infatti, egli ribadisce di provenire da D._______ e
non dal Kurdistan iracheno, come erroneamente avrebbe ritenuto l'UFM;
che, vista la sua reale provenienza da D._______, l'esecuzione
dell'allontanamento in Iraq dovrebbe pertanto risultare inesigibile;
che, altresì, egli censura la messa a suo carico dell'emolumento fissato
dall'UFM per la sua decisione;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì,
presentato una domanda d'assistenza giudiziaria nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo;
che, preliminarmente, il Tribunale osserva che, non essendo stata
impugnata la decisione dell'UFM né sul punto della non entrata nel merito
della domanda d'asilo, né circa la pronuncia dell'allontanamento
(cfr. ricorso, pagg. 2 seg.), oggetto del litigio in questa sede risulta
pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante l'esecuzione
dell'allontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20),
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giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, sia nella prima procedura, che nella presente, il ricorrente ha sempre
indicato di provenire da D._______;
che, come risulta dalla tavole processuali, il ricorrente è stato sottoposto
durante la prima procedura all'esame LINGUA (per la precisione a due
esami, di cui il primo fu interrotto) il quale, nonostante la reticenza
dell'insorgente nel collaborare, hanno dato sufficienti elementi
all'esaminatore per riuscire a determinare che la sua socializzazione è da
collocare nel Kurdistan iracheno, segnatamente a E._______ nella
provincia di Dohuk (act. A 22/11, pag. 8);
che, tuttavia, nell'atto di ricorso egli si è limitato a reiterare le stesse
allegazioni, senza ulteriormente sostanziarle con qualsivoglia elemento di
prova, scadendo quindi in stereotipate allegazioni (cfr. ricorso, pag. 2);
che vi è dunque ragione di credere che il ricorrente, non avendo tra l'altro
a tuttora consegnato un documento d'identità, celi la sua regione di
provenienza;
che, pertanto, dalle tavole processuali non si evincono ulteriori elementi
da non poter sostenere che egli non provenga effettivamente dal nord
dell'Iraq e segnatamente da E._______;
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel nord dell'Iraq possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5
LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il
ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
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che, in aggiunta, la situazione vigente nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e
Suleimaniya) non risulta, al momento, caratterizzata da violenza
generalizzata ed il contesto politico non appare talmente teso da
considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che,
segnatamente, lo stato di sicurezza sembra più stabile ed equilibrato
rispetto al resto del Paese, come pure la situazione dei diritti dell'uomo la
quale appare migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq; che,
inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è
esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e
giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della
regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete
sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure relazioni
con i partiti al potere (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e
7.5.8);
che, ritenuta l'inverosimiglianza del suo racconto nella prima procedura
d'asilo, si può dunque presumere che avendo vissuto dieci anni nel
Paese d'origine egli abbia una discreta rete sociale come una buona rete
familiare avendo allegato che entrambi i genitori, i due fratelli e le due
sorelle vivono ancora nel Paese d'origine (cfr. verbale 1, pag. 4 seg.); che
egli è giovane e celibe (cfr. verbale 1, pag. 3);
che, in aggiunta, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24) senza che da un
esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in
Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in
relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
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che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata;
che, a titolo abbondanziale, il Tribunale osserva che, giusta l'art. 17b
cpv. 4 LAsi, se una persona presenta una nuova domanda d'asilo dopo
che la procedura d'asilo e d'allontanamento nei suoi confronti è stata
chiusa con decisione passata in giudicato, a richiesta l'UFM esonera dal
pagamento delle spese procedurali il richiedente indigente la cui
domanda non sembri a priori destinata all'insuccesso, eccetto che il
richiedente non sia ritornato in Svizzera dallo Stato d'origine o di
provenienza;
che, ciò posto, non soccorre il ricorrente contestare l'emolumento fissato
giustamente dall'UFM, per il che la censura va deserta;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
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che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: