Corte IV
D-5153/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 4 d i c e m b r e 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'8 agosto 2008 / N
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5153/2008
Fatti:
A.
Il 6 luglio 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbali d'audizione del 17 e del 31 luglio 2008) di essere nato a
B._______ (Ossezia del Sud), dove avrebbe vissuto fino all'età di otto
anni, prima di recarsi con la propria famiglia a C._______. Ha prima
affermato d'essere espatriato nel giugno 2008, poi nel 2006, per
fuggire dalle autorità statali, le quali avrebbero minacciato la sua intera
famiglia, da un lato, a causa delle origini sudossete del padre,
dall'altro lato, per via delle attività politiche anti-governative di
quest'ultimo.
B.
L'8 agosto 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26
giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato
l'allontanamento dell'interessato verso la Georgia siccome lecita,
esigibile e possibile.
C.
L'8 agosto 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
ulteriori indagini ed una nuova decisione nel merito della domanda
d'asilo, la concessione dell'asilo politico e, in via sussidiaria,
l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali.
D.
Il 14 agosto 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al
ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso.
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E.
Il 29 agosto 2008, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la
reiezione del gravame.
F.
Il 10 novembre 2008, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica,
chiedendo l'accoglimento del suo ricorso.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi, e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa.
2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968 (PA, RS 172.021) nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
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4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata
tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità, essendosi
egli limitato, al riguardo, a dichiarare di non avere la possibilità di
procurarli. Inoltre, non avrebbe reso verosimile la propria provenienza
dall'Ossezia. Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha ritenuto siccome
vaghe, stereotipate e contraddittorie le allegazioni decisive in materia
d'asilo presentate dall'insorgente. Quest'ultimo non è stato in grado,
senza valide ragioni, di fornire indicazioni precise sull'Ossezia e
sull'attività politica del padre. L'autorità inferiore ha altresì considerato
non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della
qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento dell'insorgente.
5.
Nel ricorso, l'insorgente sostiene di avere una valida giustificazione
per la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità,
considerato che non potrebbe ottenerne. Fa inoltre valere che nel caso
di specie si giustifica l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo
perché i suoi motivi sarebbero meritevoli d'approfondimento. Infine,
afferma che la situazione tra la Georgia e l'Ossezia si sarebbe
aggravata, motivo per il quale l'esecuzione dell'allontanamento
sarebbe, al momento, inesigibile.
6.
6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett.
c).
6.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
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permettono un'identificazione certa del richiedente d'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6).
6.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
7.
7.1 L'insorgente non è manifestamente riuscito a rendere verosimile la
propria provenienza dall'Ossezia del Sud. Nel corso delle audizioni, ha
affermato di essere nato e cresciuto a B._______ (Ossezia del Sud)
fino all'età di otto anni, frequentando due anni di scuole elementari
(cfr. verbale d'audizione del 17 luglio 2008 pag. 1 e verbale d'audizione
del 31 luglio 2008 pag. 3). Nell'ambito delle audizioni l'insorgente ha
però più volte affermato di non conoscere né la lingua (cfr. verbale
d'audizione del 17 luglio 2008 pag. 2), né la cultura (cfr. verbale
d'audizione del 31 luglio 2008 pag. 7) dell'Ossezia, avendo lasciato
tale regione da piccolo. Il ricorrente, la cui madre è georgiana (cfr.
verbale d'audizione del 17 luglio 2008 pag. 1), viene quindi ritenuto
come cittadino georgiano.
7.2 Questo Tribunale osserva, inoltre, che il ricorrente, senza valide
ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o
d'identità ai sensi di legge. In tal contesto giova rilevare, che
l'insorgente era stato invitato a presentare tali documenti sin dal 6
luglio 2008 (formulario agli atti). Non v'è, altresì, ragione di ritenere
che se avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi
tempestivamente un tale documento, detti sforzi non avrebbero potuto
avere esito favorevole. Per di più, in particolare e nella sua
imprecisione, non può essere ritenuto plausibile che il ricorrente abbia
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vissuto in Georgia senza documento valido, identificandosi presso le
autorità statali indicando semplicemente il proprio nome ed indirizzo
(cfr. verbale d'audizione del 31 luglio 2008 pag. 12). Inoltre, non
soccorre il ricorrente nemmeno la generica e vaga affermazione,
secondo la quale in Georgia gli avrebbero detto di procurarsi un
documento in Ossezia, cosa che non avrebbe potuto fare, visto che lì
c'era “confusione” (v. ibidem pag. 11).
8.
Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le
allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate s'esauriscono,
infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun
elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni
indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109
cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA).
Basti rilevare che l'insorgente ha fornito versioni manifestamente
contraddittorie del proprio racconto nell'ambito delle due audizioni. In
particolare ed al contrario dell'audizione del 17 luglio 2008, nell'ambito
della quale aveva asserito di essere espatriato nel giugno 2008 (pag.
1), nell'audizione del 31 luglio 2008 ha sostenuto di essere espatriato
nel 2006 per recarsi prima in Ucraina ([...]), poi in Slovacchia ([...]),
Austria ([...]), Italia ([...]), Francia ([...]) e poi ancora in Italia prima di
arrivare in Svizzera (pag. 5). Avrebbe, altresì, presentato domanda
d'asilo in Slovacchia, Francia ed in Austria (ibidem). Inoltre,
l'insorgente ha affermato di essere stato perseguitato in patria a causa
delle attività politiche del padre, asserendo che in data [...] dieci o
quindici persone avevano fatto irruzione in casa, minacciando e
pestando tutta la sua famiglia (cfr. verbale d'audizione del 17 luglio
2008 pag. 5). A prescindere dal fatto che, secondo la seconda
versione dei fatti presentata dal ricorrente, in data [...] egli si trovava
già all'estero, nell'ambito dell'audizione del 31 luglio 2008 ha affermato
di non ricordare la data esatta del summenzionato evento, sostenendo
che, comunque, sarebbero state cinque le persone a fare irruzione in
casa (cfr. verbale d'audizione del 31 luglio 2008 pag. 8 e 9). Per
conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni determinanti
rese dall'insorgente.
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9.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate (v. considerando 8 del presente giudizio), non risultano
elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini
della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente (art. 32
cpv. 3 lett. c LAsi).
10.
10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) od esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico. In
effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun
elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti.
10.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008 negoziato,
tramite l'Unione Europea (UE), da Russia e Georgia, in quest'ultimo
Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o
violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella
totalità del territorio nazionale. Inoltre, a fine novembre 2008, hanno
preso il via a Ginevra i secondi negoziati di pace fra Russia e Georgia.
A tali colloqui hanno preso parte, oltre ai mediatori delle Nazioni Unite,
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Stati Uniti, UE e Osce, anche rappresentanti delle due regioni
separatiste di Abkhazia e Ossezia del Sud. Per di più, l'UE prevede di
instaurare una missione d'inchiesta per indagare sulle cause del
conflitto in Georgia. Oltre a ciò, questo Tribunale osserva che la
situazione nella capitale Tbilisi, dove si troverebbero i genitori del
ricorrente, si è decisamente stabilizzata.
10.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa esperienza
professionale (come insegnante di judo; cfr. verbale d'audizione del 17
luglio 2008 pag. 2). Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire
di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione
provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. Infatti, per
quanto concerne gli allegati disturbi da parte del ricorrente ([...], [...],
[...]; cfr. verbale d'audizione del 31 luglio 2008 pag. 3, 6 e 10), giova
rilevare che, di principio, incombe al ricorrente medesimo di dimostrare
l'esistenza dei presupposti per la pronuncia di un'ammissione
provvisoria in Svizzera, fermo restando che non compete all'autorità di
ricorso d'assumere d'ufficio quegli elementi, come fra l'altro un
certificato medico, che l'insorgente, usando della necessaria diligenza,
avrebbe potuto e dovuto produrre di moto proprio (GICRA 1995 n. 23).
Non v'è altresì ragione di ritenere che, se del caso, il ricorrente non
possa ottenere in patria le cure ed i medicamenti eventualmente a lui
occorrenti. Tra l'altro, l'insorgente stesso ha dichiarato di essersi recato
da uno psicologo in patria per farsi curare (cfr. verbal d'audizione del
31 luglio 2008 pag. 10). Per di più, in relazione ai mezzi finanziari
necessari per accedere alle cure mediche, il TAF rileva che il ricorrente
ha la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi
dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore
ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare
una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per
l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese
d'origine.
10.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
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11.
Pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni
e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
12.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
13.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
14.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ;
allegato: incarto UFM)
- D._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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