Corte IV
D-5154/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 7 a g o s t o 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi,
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Turchia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 6 agosto 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5154/2008
Fatti:
A.
Il 27 giugno 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbali d'audizione del 14 e del 21 luglio 2008), d'essere espatriato il
[...] per recarsi prima in Polonia, dove ha lavorato fino al [...], e poi in
Germania, prima di entrare in Svizzera il 26 giugno 2008. Avrebbe
lasciato il proprio Paese per paura di essere ucciso da membri del
“B._______” – agenti di sicurezza all'interno dei militari – i quali lo
avrebbero rapito, interrogato e maltrattato una prima volta nel [...] per
due o tre giorni e dopo quindici o venti giorni una seconda volta a
causa delle sue attività ai favori del Partito dei lavoratori del Kurdistan
(PKK). Negando un collegamento con il PKK, l'interessato ha però
promesso di collaborare con i suoi sequestratori ed è riuscito a
negoziare un periodo di riflessione di quindici giorni. Tornato a casa,
ha deciso di lasciare il Paese, recandosi prima ad Istanbul, e poi,
munito di un visto per entrate multiple, a Varsavia per lavorare presso
un'impresa di costruzioni.
B.
Il 6 agosto 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. c della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Polonia siccome lecita, esigibile e
possibile.
C.
L'8 agosto 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento del provvedimento litigioso e la
trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito della sua domanda d'asilo. Ha altresì presentato
una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente
alle presunte spese processuali.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
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materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021), nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinate la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente è in
possesso di un visto per entrate multiple per la Polonia, il quale è
valido fino al [...]. Inoltre, l'UFM sottolinea che la Polonia, essendo un
membro dell'Unione Europea, garantisce i diritti umani. Detto Ufficio
constata, altresì, che, tranne un cugino con il quale il ricorrente
avrebbe mensilmente contatti telefonici, in Svizzera non risiedono
parenti prossimi o persone con le quale il ricorrente intratterrebbe
rapporti stretti. Infine, il ricorrente non adempirebbe manifestamente la
qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi. Il suo racconto sarebbe, infatti,
lacunoso, contraddittorio e privo di dettagli sulle date della detenzione,
sugli interrogatori e sui maltrattamenti subiti.
5.
Nel gravame, il ricorrente fa valere che, a suo avviso, il fatto di essere
curdo ed attivo politicamente costituirebbe di per sé un rischio di
persecuzione. Inoltre, nel suo caso, sarebbe applicabile l'eccezione
dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi, visto, in particolare, che in Svizzera
vivrebbe un suo parente prossimo. L'UFM avrebbe quindi dovuto
entrare nel merito della sua domanda d'asilo.
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6.
Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. c LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo per il
quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione. Giusta l'art.
34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se in Svizzera vivono persone
con cui il richiedente intrattiene rapporti stretti o suoi parenti prossimi
(lett. a), se il richiedente adempie manifestamente la qualità di rifugiato
secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o se vi sono indizi che nello Stato terzo
non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5
cpv. 1 LAsi.
7.
7.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. c LAsi sono
manifestamente adempite, essendo incontestato che il ricorrente, in
possesso di un visto per entrate multiple (valido fino al [...]), ha
soggiornato in Polonia precedentemente al suo arrivo in Svizzera.
7.2 In relazione alla nozione di “persone con le quali intrattiene
rapporti stretti” e di “parenti prossimi” giusta l'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi
va rilevato che quest'ultima deve essere ripresa tale e quale dal
vecchio art. 23 cpv. 1 lett. d, rispettivamente dal vecchio art. 42 cpv. 2
lett. c LAsi (v. foglio federale 2002, pag. 6125). Inoltre, secondo la
prassi di questo Tribunale, per “parenti prossimi” s'intendono i coniugi
ed i figli minorenni. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le
persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale (v.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 2000, n. 4, pag. 41s; sentenza del Tribunale
amministrativo federale E-2001/2008 del 4 aprile 2008; art. 1 lett. e
dell'Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni
procedurali [OAsi 1; RS 142.311]).
Questo Tribunale osserva che, contrariamente a quanto preteso nel
gravame, il ricorrente non possiede parenti prossimi in Svizzera nei
sensi della legge e della giurisprudenza. Inoltre, è importante rilevare
che, nell'ambito dell'audizione del 14 luglio 2008, il ricorrente ha
sostenuto di non avere parenti in Svizzera (v. pag. 3) e di avere
menzionato il cugino solo durante la seconda audizione del 21 luglio
2008 (v. pag. 4). Avrebbe visto il cugino l'ultima volta due anni fa, e lo
avrebbe sentito per telefono solo una volta al mese. In più, avrebbe
deciso di venire in Svizzera seguendo i consigli degli amici del partito
e dei propri parenti, i quali gli avrebbero detto che era meglio andare
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in Svizzera, visto che si tratta di un Paese democratico dove si vive
bene anche come curdi (cfr. verbale d'audizione del 21 luglio 2008,
pag. 4). Da ciò che precede, risulta che l'insorgente manifestamente
non intrattiene rapporti stretti con il cugino residente in Svizzera.
Pertanto non sono dati, nella fattispecie, i presupposti dell'art. 34 cpv.
3 lett. a LAsi.
7.3 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, il ricorrente non è
manifestamente riuscito a comprovare la propria qualità di rifugiato
secondo l'art. 3 LAsi. Infatti, il ricorrente non ha presentato, all'infuori
di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso
di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art.
37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti rilevare che l'insorgente non è
nemmeno stato in grado di indicare con precisione le date degli
arresti, anche se relativamente recenti (marzo o aprile 2008). Inoltre, il
ricorrente non ha fornito alcun dettaglio sugli interrogatori subiti, sulla
natura delle domande poste o sulle persone che lo avrebbero rapito.
Infine, in considerazione dell'obbligo di collaborare giusta l'art. 8 cpv. 1
LAsi, non soccorre il ricorrente l'affermazione secondo la quale
avrebbe “raccontato tutta la verità e consegnato il passaporto, pur
potendo – come fan tanti altri – stracciare quest'ultimo” (cfr. verbale
d'audizione del 21 luglio 2008). In virtù di quanto precede, nel caso di
specie, l'eccezione prevista dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è
applicabile.
7.4 Dato che la Polonia è stata designata come Stato terzo sicuro dal
Consiglio federale il 14 dicembre 2007, incombe all'insorgente
d'invalidare la presunzione di protezione effettiva dal respingimento. Il
ricorrente non è manifestamente riuscito, per quanto attiene al suo
caso specifico, in tale intento. Infatti, giova rilevare che le affermazioni,
secondo cui sarebbe meglio recarsi in Svizzera, poiché sarebbe un
Paese democratico, dove si starebbe bene anche come curdi (cfr.
verbale d'audizione del 21 luglio 2008, pag. 4), appaiono irrilevanti.
Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non trova applicazione nella
fattispecie.
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8.
Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
9.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
10.
Non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Polonia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS
0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3
della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS
142.20) o esporre il ricorrente al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre
1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
10.1 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Polonia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale, né altri motivi
deducibili dalle carte processuali conducono a pensare che, in caso
d'allontanamento in questo Paese, vi sia una messa in pericolo
concreta dell'insorgente.
10.2 Inoltre, l'insorgente è giovane, ha una certa esperienza
professionale e non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria
(v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza del
ricorrente in Svizzera per motivi medici. Per sovrabbondanza, giova
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sottolineare che l'insorgente ha già lavorato per un mese e mezzo in
un'impresa di costruzioni in Polonia (cfr. verbale d'audizione del 21
luglio 2008, pag. 4).
10.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente è in possesso di un visto per entrate multiple per la Polonia
valido fino al [...]. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile.
11.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
13.
Il TAF, avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione
dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv.
5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento anticipato delle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N )
- C._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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