B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5162/2016
Sen t en z a d e l 3 1 agos t o 201 6
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nata il (…),
con la figlia
B._______, nata il (…),
Eritrea,
entrambe rappresentate dal Signor Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 3 agosto 2016 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 26 mag-
gio 2016,
l’audizione sulle generalità del 1° giugno 2016 (di seguito: verbale) nella
quale è stato inoltre concesso il diritto di essere sentito all’interessata circa
un’eventuale evasione della domanda d’asilo tramite una decisione di non
entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed il
relativo trasferimento verso l’Italia,
la nascita della figlia B._______ in data (…),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 3 agosto 2016, notificata il 19 agosto 2016 (cfr. risultanze processuali),
mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo
ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento
delle interessate verso l‘Italia,
il ricorso del 25 agosto 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’en-
trata: 26 agosto 2016) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione con il quale le
ricorrenti hanno concluso all’accoglimento del ricorso, alla restituzione de-
gli atti di causa all’autorità inferiore per il completamento dell’istruttoria con-
formemente alle esigenze poste dalla CorteEDU ed alla concessione
dell’effetto sospensivo al ricorso; ha altresì presentato una domanda di as-
sistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili,
la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data
30 agosto 2016,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
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ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento
Dublino III),
che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon-
sabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata
nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del
richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione,
che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro-
tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'
art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Rego-
lamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia
dei criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
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III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7),
che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina-
zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4
consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata),
che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato
membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per veri-
ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23,
24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha
presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio
di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b
Regolamento Dublino III),
che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovra-
nità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato
membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazio-
nale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche
se tale esame non gli compete,
che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rive-
lato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURO-
DAC», che l’interessata ha presentato è entrata illegalmente in Italia ed a
C._______ è stata interpellata in data 21 marzo 2016 ed il 29 marzo 2016
ha depositato una domanda d’asilo,
che la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fis-
sati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III una richiesta, fondata
sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, di ripresa in carico,
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che queste autorità, non avendo risposto alla domanda di ripresa in carico
entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 Regolamento di Dublino III, hanno
tacitamente riconosciuto la loro competenza nella trattazione della do-
manda di asilo in questione (art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III),
che, di conseguenza, la competenza dell’Italia, per altro non contestata
dalle insorgenti in sede ricorsuale, è data,
che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemi-
che nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti,
che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi
dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III),
che invero, la CorteEDU, con sentenza Tarakhel contro Svizzera del 4 no-
vembre 2014, 29217/12, §114, ha peraltro espressamente indicato che la
situazione attuale dell’Italia non è comparabile alla situazione della Grecia
constatata nella sentenza M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gen-
naio 2011, 30696/09,
che peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della
CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifu-
giati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gen-
naio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in par-
ticolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una proce-
dura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale
ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazio-
nale [di seguito: direttiva accoglienza]),
che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regola-
mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie,
che le ricorrenti contestano esclusivamente la questione delle garanzie, a
loro dire insufficienti per poter escludere un’eventuale violazione dell’art. 3
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CEDU, ottenute dalla SEM in vista del loro trasferimento verso l’Italia giac-
ché appartenenti a un gruppo vulnerabile,
che invero, né dalle circolari dell’2 febbraio 2015 e dell’8 giugno 2015, sa-
rebbero idonee a soddisfare le prescrizione della CorteEDU; che inoltre,
secondo la lista dei progetti SPRAR del 15 febbraio 2016 citata nella deci-
sione impugnata a D._______ sarebbero disponibili solamente nove posti,
che vi sarebbero inoltre grosse lacune nel sistema d’accoglienza italiano,
tali da implicare il rischio di una violazione dell’art. 3 CEDU,
che censurando la mancanza dell’ottenimento dall’Italia di garanzie indivi-
duali, le ricorrenti si riferiscono implicitamente alla clausola di sovranità di
cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, rispettivamente all'art. 29a
cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 ago-
sto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto in-
terno svizzero la clausola di sovranità; che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3
OAsi 1
che ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano
la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Re-
golamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento
della domanda (cfr. DTAF 2015/9),
che se il richiedente l’asilo invoca motivi umanitari per opporsi al trasferi-
mento, il Tribunale si limita ad esaminare se la SEM ha esercitato il suo
potere discrezionale in modo conforme alla legge,
che l’applicazione della clausola di sovranità è obbligatoria qualora il tra-
sferimento violi la CEDU o altre norme di diritto internazionale alle quali la
Svizzera è legata (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8),
che sulla questione delle garanzie in vista del trasferimento di famiglie in
Italia questo Tribunale si è pronunciato con sentenza di principio
(DTAF 2015/4) riprendendo quanto stabilito dalla CorteEDU nella soprac-
citata sentenza Tarakhel contro Svizzera, §122, secondo cui la Svizzera
non può procedere al trasferimento di famiglie qualora non ottenga garan-
zie individuali dall’Italia circa la presa in carico adeguata e conforme all’età
dei fanciulli ed alla preservazione dell’unità della famigli; che in assenza di
tali garanzie individuali da parte dell’Italia vi sarebbe un rischio di violazione
dell’art. 3 CEDU,
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che nella sentenza D-6358/2015 del 7 aprile 2016 (pubblicata come sen-
tenza di riferimento e prevista per la pubblicazione), il Tribunale ha consta-
tato che le garanzie fornite dalle autorità italiane nelle quali i richiedenti
l’asilo vengono indicati con nome, età e come comunità familiare (“nucleo
familiare”) e viene fatto riferimento (anche implicito) alle garanzie generali
rilasciate dall’Italia riguardo a una sistemazione conforme alle esigenze
della famiglia – in particolare alle circolari del 2 febbraio 2015, dell’8 giu-
gno 2015 e del 15 febbraio 2016 – sono da considerarsi delle garanzie suf-
ficientemente individuali e concrete e ciò malgrado sia indicato unicamente
l’aeroporto di destinazione e non l’alloggio concreto (cfr. sentenza
D-6358/2015 consid. 5),
che nella fattispecie, il Tribunale constata che le ricorrenti sono state rico-
nosciute dalle autorità italiane, seppur unicamente in seguito all’accetta-
zione tacita, come nucleo familiare (cfr. atto A25/1); che inoltre, nella co-
municazione di riammissione del 28 luglio 2016 sono state riportate le ge-
neralità precise delle stesse come pure il grado di parentela e le loro date
di nascita (cfr. ibidem); che tale comunicazione menziona pure esplicita-
mente che la famiglia sarà alloggiata conformemente alla circolare
dell’8 giugno 2015 e che le ricorrenti dovranno recarsi all’aeroporto di
D._______ e presentarsi all’”Ufficio di Polizia di Frontiera” (cfr. ibidem),
che pertanto l’allegazione ricorsuale secondo cui la circolare, quale atto
giuridico, non sarebbe atto a garantire le garanzie sufficienti e costituirebbe
un’enunciazione di principio, non trova fondamento poiché è invece suffi-
ciente stabilire che l’Italia, Stato di diritto, si è impegnata e si impegna a
garantire un alloggio consono alle famiglie da accogliere giusta il Regola-
mento Dublino,
che per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo cui la circolare del
15 febbraio 2016 non sarebbe ormai più attuale va ugualmente deserta in
quanto, al contrario, dall’aggiornamento periodico delle liste dei progetti
SPRAR riservati alle famiglie si può dedurre che l’Italia è continuativamente
impegnata a provvedere alloggi consoni alle famiglie (cfr. tra le altre, sen-
tenza del TAF E-1324/2016 del 9 agosto 2016 consid. 7.2.1),
che ciò posto, il Tribunale ritiene che l’Italia abbia fornito sufficienti garanzie
concrete ed individuali così da poter escludere una violazione dell’art. 3
CEDU,
che in conclusione, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di
cui all’art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III,
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che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, l‘Italia è competente dell'esame della domanda di asilo delle
ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderle in
carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento
Dublino III,
che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do-
manda di asilo delle ricorrenti in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l’Italia conformemente
all'art. 44 LAsi, posto che le ricorrenti non possiedano un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (art. 32 lett. a OAsi 1),
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20),
dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata
nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 con-
sid. 5.2),
che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso l‘Italia, confermata,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di con-
cessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto,
che in virtù di quanto precedentemente enunciato, la conclusione ricor-
suale tendente alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per comple-
tamento dell’istruttoria va respinta,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
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che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico delle ricorrenti.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità can-
tonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: