B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5168/2012
S e n t e n z a d e l 1 0 o t t o b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Robert Galliker;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 settembre 2012 / N […].
D-5168/2012
Pagina 2
Visto
la prima domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in
data 1° febbraio 2011;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
5 luglio 2011, con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della
summenzionata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi ed ha or-
dinato l'allontanamento dalla Svizzera e la relativa esecuzione verso la
Nigeria, siccome lecita, esigibile e possibile;
la Sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
del 12 luglio 2011, che ha respinto il ricorso interposto dal ricorrente con-
tro la succitata decisione;
la seconda domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il
12 settembre 2011;
la decisione dell'UFM dell'11 ottobre 2011, con cui ha stralciato la predet-
ta domanda dai ruoli a seguito della scomparsa del richiedente il
20 settembre 2011 dal luogo di dimora assegnatogli;
la ripresa della procedura d'asilo ai sensi dell'art. 35a cpv. 1 della Legge
sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) il 23 agosto 2012;
il verbale dell'audizione sulle generalità del 23 agosto 2012 (di seguito:
verbale 1), nonché il verbale relativo al diritto di essere sentito in applica-
zione dell'art. 35a cpv. 2 LAsi del 27 settembre 2012 (di seguito: verbale
2);
la decisione dell'UFM del 27 settembre 2012, notificata oralmente al ri-
chiedente il medesimo giorno (cfr. Atto C19/1);
il ricorso del 3 ottobre 2012 (data d'entrata: 4 ottobre 2012);
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale in data 5 ottobre 2012;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
D-5168/2012
Pagina 3
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che il richiedente ha dichiarato che i motivi della sua domanda d'asilo
sono i medesimi già adotti nel merito della prima procedura d'asilo; che,
dopo il deposito della prima domanda d'asilo, non avrebbe mai fatto
rientro in Nigeria, bensì avrebbe vissuto illegalmente in Italia; che
sarebbe tornato in Svizzera in quanto non avrebbe avuto un lavoro e non
sarebbe stato in grado di pagare l'affitto (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2,
pag. 1);
che, nella decisione del 27 settembre 2012, ai quali considerandi si rinvia,
l'UFM ha osservato che il richiedente avrebbe specificato che i motivi
sarebbero gli stessi rispetto a quelli già adotti nel merito della prima
procedura di asilo conclusasi con una decisione di non entrata nel merito;
che, inoltre, avrebbe affermato di avere trascorso in Italia illegalmente,
senza chiedere alcuna protezione, i periodi intercorsi tra le precedenti
domande d'asilo in Svizzera; che, in concreto, il comportamento assunto
dall'interessato non sarebbe quello di una persona che ha subito o teme
di subire persecuzioni rilevanti in materia di asilo;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 35a cpv. 2 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua
esecuzione verso il Paese di origine siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha affermato che in Nigeria non avrebbe
nessun legame sociale e familiare e che pertanto nel suo caso vi
sarebbero indizi determinanti per la concessione dell'ammissione
provvisoria; che, in conclusione, ha chiesto l'annullamento della decisione
D-5168/2012
Pagina 4
impugnata, la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova
decisione e la concessione, in via sussidiaria dell'ammissione provvisoria;
che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel
senso della dispensa dal versamento di un anticipo a copertura delle
presunte spese processuali;
che, giusta l'art. 35a cpv. 1 LAsi, la procedura d'asilo è ripresa se una
persona la cui domanda d'asilo è stata stralciata presenta una nuova do-
manda d'asilo; che non si entra nel merito della nuova domanda d'asilo,
salvo il caso in cui sussistano indizi propri a motivare la qualità di rifugiato
o determinanti per la concessione della protezione provvisoria
(art. 35a cpv. 2 LAsi);
che durante l'audizione l'insorgente ha dichiarato di chiedere asilo in
Svizzera non essendo in grado di pagare l'affitto in Italia e desiderando
una vita agiata (cfr. verbale 1, pag. 7); che, inoltre, ha confermato di ave-
re lasciato il proprio Paese d'origine per i medesimi motivi oggetto della
prima domanda d'asilo in Svizzera conclusasi con una decisione di non
entrata nel merito passata in giudicato; che, oltretutto, ha più volte con-
fermato non essere sorti nuovi motivi rispetto alla procedura d'asilo so-
praccitata (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 1);
che l'UFM ha considerato che i fatti addotti dal richiedente non sono pro-
pri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione del-
la protezione provvisoria;
che da questo punto di vista il Tribunale non può che confermare quanto
considerato nella querelata decisione ai cui considerandi si rinvia;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tute-
la e la decisione impugnata va confermata;
che il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento in
quanto il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 cpv. 1 LAsi come pure
art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50 consid. 9);
D-5168/2012
Pagina 5
che, ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della
LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento in Nigeria è ammissibile
(art. 83 cpv. 3 LStr ed art. 44 cpv. 2 LAsi);
che anche da un punto di vista della situazione in Nigeria, della situazione
personale, essendo giovane, in salute e avendo una formazione di base,
nonché un'esperienza professionale oltre che una rete sociale, avendo
egli vissuto a B._______ (Nigeria) dalla nascita fino all'espatrio (cfr. ver-
bale 1, pagg. 4), l'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83
cpv. 4 LStr ed art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr, art. 44 cpv. 2 LAsi
e cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);
che in sunto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammis-
sibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere di apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura le spese giudiziarie di CHF 600.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF);
D-5168/2012
Pagina 6
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: