B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5169/2014
Sen t en z a d e l 1 9 f e bb r a i o 201 5
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Regula Schenker Senn, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…),
Algeria,
rappresentato dal lic. iur. LL.M. Tarig Hassan,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell'allontanamento;
decisione dell'UFM del 14 agosto 2014 / N […].
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Visto:
la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 7 giu-
gno 2003 in Svizzera;
la decisione del 17 giugno 2003 dell'allora Ufficio federale dei rifugiati (poi
Ufficio federale della migrazione [UFM], ora Segreteria di Stato della
migrazione [SEM]), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della
domanda d'asilo del richiedente giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a della vecchia
legge sull'asilo (vLAsi, RU 2006 4745) ed ha ordinato l'allontanamento
dalla Svizzera e la relativa esecuzione, siccome lecita, esigibile e possibile;
la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in
data 14 aprile 2014;
i verbali d'audizione del 16 maggio 2014 (di seguito: verbale 1) e del 29 lu-
glio 2014 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 14 agosto 2014, notificata al richiedente in data
15 agosto 2014 (cfr. atto B37/1);
il ricorso del 15 settembre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 16 settembre 2014);
l'ordinanza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
del 25 settembre 2014 con la quale ha invitato il ricorrente a compilare il
formulario e fornire i relativi mezzi di prova a sostegno della domanda di
assistenza giudiziaria e concessione del gratuito patrocinio;
lo scritto del 3 ottobre 2014 con il quale l'insorgente ha presentato il
suddetto formulario compilato ed i relativi mezzi di prova;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
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che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi);
che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); che pertanto è legittimato ad aggravarsi contro
di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua;
che nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano,
mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca; che, pertanto, la
presente sentenza è redatta in italiano;
che con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del
diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi);
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2);
che nella decisione impugnata l'UFM, avendo respinto la domanda d'asilo
dell'interessato, ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera; che
ha inoltre indicato che l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Algeria
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sarebbe lecita, ragionevolmente esigibile e possibile; che circa
l'ammissibilità di tale misura l'UFM ha indicato che non vi sarebbero
elementi atti a concludere che qualora tornasse nel Paese d'origine
potrebbe rischiare d'essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati
dall'art. 3 CEDU; che essendo giovane ed in buona salute come pure
perfettamente abile al lavoro e disponendo di una buona rete famigliare,
l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pure ragionevolmente esigibile;
che nel ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, ha aggiunto
che dopo la decisione negativa della sua prima domanda d'asilo si sarebbe
recato in Francia; che nel 2005 sarebbe tornato in maniera irregolare in
Svizzera e vi sarebbe rimasto fino il 2013 eccetto un breve periodo nel
2010 dove avrebbe vissuto in Francia; che nel 2013 avrebbe lasciato la
Svizzera per recarsi nel suo Paese d'origine tornando tuttavia poco dopo
su suolo elvetico depositando la sua seconda domanda d'asilo;
che oltracciò ha indicato che da tre anni avrebbe una relazione con una
cittadina svizzera; che attualmente cercherebbero di frequentarsi il più pos-
sibile ed avrebbero una relazione intensa; che grazie a tale relazione egli
avrebbe pure potuto ottenere il 14 agosto 2014 l'autorizzazione dall'UFM
di risiedere dalla sua compagna per un mese durante la seconda proce-
dura d'asilo;
che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente sarebbe
inammissibile giacché in violazione dell'art. 8 CEDU: l'allontanamento del
ricorrente non rispetterebbe il diritto al rispetto della vita famigliare; che
infatti lo stesso vivrebbe una relazione intensa da tre anni con D._______,
cittadina svizzera, ed avrebbero intenzione di sposarsi; che pertanto una
loro separazione violerebbe tale disposto;
che altresì l'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile poiché
l'insorgente si troverebbe in Svizzera quasi ininterrottamente da undici anni
e sarebbe socialmente e professionalmente integrato;
che a sostegno del ricorso, l'insorgente ha allegato copia
dell'autorizzazione del 14 agosto 2014 ad alloggiare temporaneamente
presso D._______ fino il 17 settembre 2014 (all. 3), copia della procura del
2 luglio 2014 con la quale D._______ ha conferito mandato al qui
patrocinatore dell'insorgente (all. 4), la richiesta di apertura della procedura
preparatoria del matrimonio formulata dal qui patrocinatore per conto di
D._______ e dell'insorgente presso l'ufficio dello stato civile di Sciaffusa
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del 15 settembre 2014 (all. 5) ed, infine, copia dell'offerta d'impiego presso
l'hotel E._______ concernente il ricorrente (all. 6);
che in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dei punti 3-5 del
dispositivo della decisione impugnata, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha altresì presentato istanza di concessione
dell'assistenza giudiziaria nonché domanda di accordo del gratuito
patrocinio a favore del suo rappresentante, con protestate spese e ripetibili;
che preliminarmente, il Tribunale osserva che non essendo stata
impugnata la decisione dell'UFM sul punto dell'asilo (cfr. ricorso, pag. 2),
oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere la pronuncia
dell'allontanamento come pure l'esecuzione dello stesso;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 LAsi);
che il principio dell'unità della famiglia implica avantutto per le autorità
competenti d'evitare di separare membri della famiglia del richiedente
l'asilo;
che in caso di respingimento di una domanda d'asilo, l'UFM o il Tribunale
esamina a titolo pregiudiziale l'esistenza di un diritto potenziale del
richiedente al rilascio di un permesso di dimora derivante dal diritto al
rispetto della vita privata e famigliare;
che nel caso in cui si constati l'esistenza di un tale diritto potenziale, l'UFM
o il Tribunale deve rinunciare alla pronuncia dell'allontanamento,
rispettivamente annullarla (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4.);
che l'esame è peraltro compiuto qualora l'autorità cantonale competente
secondo la legislazione sugli stranieri ne venga richiesta con una domanda
tendente al rilascio di un permesso di dimora;
che, in altre parole, l'autorità chiamata a giudicare un ricorso contro una
decisione di allontanamento giusta l'art. 44 LAsi annulla tale decisione se,
cumulativamente, l'autorità ritiene a titolo pregiudiziale che il ricorrente
abbia un potenziale diritto al rilascio di un permesso di dimora fondato
sull'art. 8 CEDU; il ricorrente ha inoltrato all'autorità cantonale competente
una richiesta al rilascio di tale permesso; la domanda è tuttavia pendente
(cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4.2.2);
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che in casu, come si vedrà qui di seguito più a fondo, il ricorrente non
dispone di alcun diritto potenziale al rilascio di un permesso derivante
dall'art. 8 CEDU;
che l'apertura, all'ultimo istante, della procedura preparatoria del
matrimonio presso l'ufficio civile di Sciaffusa non può venire in soccorso al
ricorrente, posto che alcun elemento agli atti porta a concludere che
l'autorità cantonale competente secondo la legislazione sugli stranieri sia
stata sollecitata con una domanda tendente al permesso di dimora;
che da quanto precede, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle
quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);
che quindi a giusto titolo, l'autorità inferiore ha pronunciato
l'allontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr
(RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che nella misura in cui la decisione negativa dell'UFM relativa alla domanda
d'asilo dell'insorgente è cresciuta in giudicato, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi),
generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30);
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che v'è inoltre da esaminare se l'esecuzione dell'allontanamento viola il di-
ritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU;
che in particolare, nel ricorso l'insorgente si richiama a tale norma
sostenendo che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe conforme a
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tale disposto, essendo lo stesso in procedura preparatoria del matrimonio;
che inoltre la sua relazione con D._______ sarebbe intensa e duratura;
che l'art. 8 CEDU tutela avantutto la famiglia, detta nucleare o
"Kernfamilie", ovvero le relazioni tra coniugi come pure tra genitori e figli
minorenni che coabitano (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1);
che è possibile dedurre per i concubini un diritto al rispetto alla vita
famigliare giusta l'art. 8 CEDU qualora si possa elevare tale relazione come
"vita famigliare" prendendo in considerazione elementi come la
coabitazione, la durata della stessa e la presenza di figli comuni
(cfr. sentenza della CorteEDU Serife Yigit contro Turchia del
2 novembre 2010, 3976/05, §§ 93 seg. e § 96 con rinvii; DTF 137 I 113
consid. 6.1);
che per unione duratura s'intende un'unione di vita di una certa durata tra
due persone di genere opposto di carattere in principio esclusivo, la quale
presenta una componente tanto spirituale quanto fisica ed economica, tal-
volta pure designata come unione di tetto, di tavolo e di letto (cfr. DTAF
2012/4 consid. 3.3.2);
che per invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU, lo
straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed
effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure quest'ultima deve
avere un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera
(cfr. DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 con rinvii, 2012/4 consid. 4.3 con
giurisprudenza ivi citata);
che D._______, cittadina Svizzera, ha certo un diritto di presenza
assicurato in Svizzera;
che, al contrario, per questo Tribunale non si può parlare in casu di
relazione stretta ed effettiva con il beneficiario non potendo la relazione in
questione essere definita né come unione duratura né simile a quella
coniugale;
che, a titolo di esempio, in corso di audizioni, l'unica volta che l'insorgente
sembra aver nominato D._______ sarebbe stato nel momento in cui
nell'audizione federale l'auditrice ha chiesto spiegazioni sulla sua
scomparsa dal CRP di Chiasso tra il 27 maggio 2014 ed il 21 luglio 2014 e
lo stesso ha indicato d'essere stato presso la sua amica a Sciaffusa
(cfr. verbale 2); che in data 6 agosto 2014, D._______ ha inviato all'UFM
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un telefax chiedendo la possibilità di ospitare il suo fidanzato presso la sua
dimora durante la procedura (cfr. atto B33/3) che tale richiesta è stata
accolta dall'UFM avendo disposto un'autorizzazione temporanea del
14 agosto 2014 (cfr. atto B29/1), che combacia con la data della decisione
impugnata; che tali indizi non sono sufficienti per definire la loro relazione
come duratura, che in ogni modo il fatto di non aver minimamente
menzionato in modo esplicito la presenza della sua fidanzata o innamorata
in Svizzera non soccorre il ricorrente;
che nonostante le richieste di D._______ e del qui rappresentante – l'una
volta a permettere all'insorgente di recarsi dalla sua fidanzata
(cfr. atto B33/3) e l'altra di attribuire il richiedente al cantone Sciaffusa
(cfr. atto B34/4) – l'UFM ha dato unicamente seguito alla prima richiesta,
autorizzando il soggiorno temporaneo di un mese dalla compagna
(cfr. atto B29/1), mentre ha indicato che l'attribuzione al cantone Sciaffusa
non sarebbe stata possibile, in quanto l'interessato in occasione della
prima domanda d'asilo nel 2003 era già stato attribuito al cantone Turgovia
e che pertanto avrebbe dovuto richiedere un cambiamento di cantone
giusta l'art. 22 OAsi 1 (cfr. atto 36/1);
che pertanto, pur avendo concesso la possibilità di alloggiare dalla
compagna per il periodo di un mese, il Tribunale ritiene che dal punto di
vista dell'art. 8 CEDU, l'UFM non aveva sufficienti elementi per poter
giudicare il legame tra i due, tenuto conto soprattutto che durante le due
audizioni l'interessato non ha mai fornito l'identità della stessa o dichiarato
particolari ostacoli circa l'allontanamento derivanti da tale relazione (cfr.
verbale 2, pag. 8);
che è unicamente a livello ricorsuale che l'insorgente ha indicato che da tre
anni avrebbe una relazione amorosa con la cittadina svizzera D._______;
che avrebbero una relazione intensa e vissuta come pure un'intenzione
seria di sposarsi; che l'istanza della procedura preparatoria del matrimonio
è avvenuta lo stesso giorno dell'inoltro del pendente ricorso contro la
pronuncia e l'esecuzione dell'allontanamento;
che nonostante quanto indicato a livello ricorsuale, ossia la presenza di
una relazione intensa e duratura, mal si comprende come possa essere
l'insorgente tornato in Algeria con lo scopo di stabilirsi definitivamente,
quando la sua fidanzata sarebbe rimasta in Svizzera (cfr. verbale 1, pag. 9);
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che gli elementi sopra esposti, per quanto concreti, non sono in nulla
sufficienti per ammettere una relazione duratura che permetta al ricorrente
di avvalersi dell'art. 8 CEDU per il rispetto della vita famigliare;
che oltracciò, la giurisprudenza ammette che lo straniero che vive in unione
libera con un cittadino svizzero o una persona avente diritto di risiedere in
Svizzera potrebbe desumere un diritto di dimora se vi fossero indizi
concreti di un matrimonio seriamente voluto ed imminente; che anche in
questo caso la relazione tra concubini deve essere, per la sua natura e
stabilità, assimilata ad un'unione coniugale per poter beneficiare dell'art. 8
CEDU (cfr. sentenza del TF 2C_196/2014 del 19 maggio 2014 consid. 5.1
con giurisprudenza ivi citata);
che prima della modifica del CC del 26 giugno 1998, per valutare la
presenza di indizi concreti di un matrimonio seriamente voluto ed
imminente il Tribunale federale prendeva in considerazione, per esempio,
la pubblicazione del matrimonio nell'albo pubblico (cfr. sentenza del TF
2C_97/2010 del 4 novembre 2010 consid. 3.1 con rinvii);
che nonostante l'istanza di apertura della procedura preparatoria del
matrimonio, di cui il ricorrente avrebbe detto inviare un avviso di
ricevimento dell'ufficio dello stato civile di Sciaffusa (cfr. ricorso, pag. 4), a
tuttora non ancora pervenuto, il matrimonio tra gli interessati non appare
imminente; che in ogni caso, allo scrivente non sembra neppure che il
matrimonio sia fortemente voluto, avendo gli stessi depositato l'istanza di
apertura della procedura di matrimonio il giorno stesso del presente
ricorso, ossia posteriormente alla decisione impugnata; che altresì, non v'è
a tuttora una data di celebrazione del matrimonio; che ad ogni buon conto,
la questione di sapere se l'apertura di tale procedura è un indizio di un
matrimonio seriamente voluto e imminente può essere lasciata aperta nella
presente procedura, in quanto il ricorrente non ha provato un legame con
D._______ paragonabile ad un'unione coniugale;
che pertanto il ricorrente non può avvalersi della protezione dell'art. 8
CEDU nemmeno sotto questo profilo;
che in limine, circa l'apertura della procedura preparatoria del matrimonio,
a tuttora apparentemente pendente, sarà cura dell'autorità cantonale di
polizia degli stranieri competente – qualora adita – di esaminare
un'eventuale diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno temporanea
per il ricorrente in Svizzera nonostante la presente sentenza che conferma
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la decisione di allontanamento (cfr. nel senso DTF 139 I 37 consid. 3.5.2,
138 I 41 e 137 I 351);
che a questo Tribunale preme rammentare al ricorrente nonché al suo
rappresentante, che la procedura d'asilo non ha come fine quello di
ottenere un'autorizzazione di soggiorno in vista di matrimonio e non è, in
nessun caso, utilizzabile per aggirare i disposti legali del diritto degli
stranieri specialmente circa il ricongiungimento famigliare;
che per tutti questi motivi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile
(cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che la situazione vigente in Algeria non risulta caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che per di più, il Tribunale ritiene che essendo giovane, avendo esperienza
professionale come pure una buona rete sociale in patria
(cfr. verbale 1, pagg. 4 e 7) non avrà problemi insormontabili nel reinserirsi
nel suo Paese d'origine come rettamente ritenuto dall'UFM della decisione
impugnata alla quale si rinvia, giacché le allegazioni ricorsuali non
soccorrono l'insorgente;
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3, 2009/2 consid. 9.3.2);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che infatti, nel settembre 2013 ha potuto
su iniziativa volontaria rientrare nel suo Paese d'origine (cfr. verbale 1,
pag. 6); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche su
questo punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata;
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che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, quand'anche data la situazione di indigenza, ritenute le
allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la
domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che di conseguenza l'istanza di gratuito patrocinio fondata sull'art. 110a
cpv. 1 LAsi è anch'essa respinta;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria come pure del gratuito patrocinio è
respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: