Corte IV
D-5174/2006/gam
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 6 m a g g i o 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gérard Scherrer e Fulvio Haefeli,
Cancelliere Federico Pestoni;
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Bosnia e Erzegovina,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM del
17 maggio 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5174/2006
Fatti:
A.
In data (…) i richiedenti, provenienti dalla Bosnia e Erzegovina, con ul-
timo domicilio a E._______, hanno presentato una domanda d'asilo in
Svizzera.
Interrogati sui motivi di asilo, gli interessati hanno dichiarato, per quan-
to qui di rilievo, di essere espatriati a causa delle minacce e delle diffi -
coltà incontrate a seguito del loro trasferimento a F._______, in territo -
rio serbo. Essi sarebbero stati vittime di continui attacchi verbali da
parte degli abitanti del villaggio e del trattamento discriminante delle
istituzioni locali. Oltre a ciò, in data (...), tornando da G._______ dove
si era recato per delle commissioni, A._______ sarebbe stato picchiato
e lasciato privo di sensi sul ciglio della strada. La denuncia del misfatto
avrebbe inoltre lasciato indifferenti le autorità locali, non avrebbe avuto
nessun seguito ed anzi sarebbe stato consigliato ai qui ricorrenti di
tornare nei territori della Federazione. Ciò posto e per il timore di subi -
re nuove violenze e discriminazioni, i ricorrenti hanno deciso di espa-
triare verso la Svizzera.
B.
Con decisione del 19 marzo 2004, l'allora Ufficio federale dei rifugiati
(UFR, attualmente e di seguito UFM, autorità inferiore) ha respinto la
domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento
dei richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso
il loro Paese d'origine, ossia la Bosnia e Erzegovina, siccome lecita,
esigibile e possibile.
C.
Il 21 aprile 2004, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (in seguito: CRA)
contro la menzionata decisione dell'UFM limitatamente all'esecuzione
dell'allontanamento. Hanno chiesto l'annullamento della decisione im-
pugnata e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provviso-
ria. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del
relativo anticipo.
D.
Con scritto del 6 maggio 2004, la CRA ha intimato all'UFM di prendere
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posizione sul ricorso depositato dagli insorgenti, con particolare riferi-
mento alla violazione delle norme concernenti le audizioni in caso di
persecuzioni di natura sessuale.
E.
Il 28 maggio 2004, l'UFM ha annullato la propria decisione del 19 mar-
zo 2004 ed ha ripreso l'istruzione della procedura.
F.
A seguito della decisione dell'UFM, con ordinanza del 3 giugno 2004,
la CRA ha stralciato dai ruoli il ricorso del 21 aprile 2004.
G.
Una volta completata l'istruzione, con decisione del 17 maggio 2006,
l'UFM ha respinto la domanda d'asilo. Come nella sua prima decisione,
detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla
Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origi -
ne, ossia la Bosnia e Erzegovina, siccome lecita, esigibile e possibile.
H.
Il 19 giugno 2006, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi alla
CRA contro la nuova decisione dell'UFM limitatamente all'esecuzione
dell'allontanamento. Hanno chiesto l'annullamento della decisione im-
pugnata e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provviso-
ria. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del
relativo anticipo.
I.
La CRA, con decisione incidentale del 30 giugno 2006, ha informato i
ricorrenti del loro diritto di soggiornare in Svizzera fino al termine della
procedura di ricorso, rinunciando altresì a richiedere il versamento di
un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
J.
Al momento dello scioglimento della CRA, il 31 dicembre 2006, l'incar-
to è stato trasmesso al Tribunale amministrativo federale (TAF).
K.
Con ordinanza del 16 marzo 2010, il TAF ha concesso un termine,
scadente il 26 marzo 2010, all'UFM per inoltrare di una eventuale ri -
sposta al ricorso.
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L.
Con scritto del 23 marzo 2010, l'UFM si è riconfermato integralmente
nella propria, avversata decisione.
M.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri -
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
1.
1.1
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2
Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia
competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commis-
sioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei di -
partimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale
(art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3
Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della
LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento del -
l'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
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I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e
vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla
modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); sono pertanto
legittimati ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 vLAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il
Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TAF
D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; PIERRE MOOR, Droit admini-
stratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5).
4.
Con il gravame del 19 giugno 2006 non viene criticata la mancata con-
cessione dello statuto di rifugiato, il conseguente rifiuto della domanda
d'asilo e la pronuncia dell'allontanamento, bensì l'esigibilità, e l'esecu-
zione dello stesso, rispettivamente la mancata concessione dell'am-
missione provvisoria. L'esame che segue avrà come oggetto questo
punto.
5.
5.1
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni dei ri -
chiedenti come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla
legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiati e pertanto all'am-
missione della loro domanda d'asilo. In particolare, l'autorità di prima
istanza ha considerato i problemi incontrati dai ricorrenti, da un lato,
imputabili allo stato di guerra civile imperante all'epoca dei fatti in Bo-
snia e Erzegovina, oggi terminato, dall'altro, come l'espressione di una
situazione politica generale venutasi a creare in Bosnia e Erzegovina
dopo il conflitto, che tuttavia non può essere paragonata a persecuzio-
ni sistematiche che prevedono trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o
l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
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crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105). L'UFM ha inoltre rilevato che i richiedenti non avrebbero avuto i
problemi qui lamentati, se solo fossero tornati entro i confini della Fe-
derazione, dove peraltro hanno vissuto, a E._______, per diversi anni.
Per quanto concerne i problemi psichici invocati dalla moglie, l'UFM ha
ritenuto che gli stessi possono essere adeguatamente curati anche nel
paese d'origine degli interessati. Inoltre, l'esecuzione dell'allontana-
mento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.
5.2
Nel gravame, gli insorgenti sostengono che il loro rientro in Patria non
sarebbe ragionevolmente esigibile, in quanto troverebbe applicazione
l'art. 3 CEDU, e ciò per motivi legati all'attuale situazione socio-econo-
mica del Paese d'origine nonché per motivi connessi allo stato di salu-
te della signora B._______. Infatti, la situazione economica in Bosnia e
Erzegovina è caratterizzata da un elevato tasso di disoccupazione ed
una penuria di alloggi. Tale contesto non permette ai ricorrenti di poter-
si installare in Patria, dove oltretutto l'accesso a cure adeguate è osta -
colato da enormi problemi che attanagliano il sistema sanitario bosnia-
co, quali l'insufficienza delle installazioni, la penuria di medicamenti e
l'assenza di risorse. Per conseguenza, l'allontanamento delle ricorrenti
non sarebbe ammissibile e dovrebbero essere ammesse provvisoria-
mente in Svizzera.
5.3
Nella risposta al ricorso, l'UFM si è riconfermato nella propria, avver-
sata decisione, osservando che lo stesso non conterrebbe alcun nuo-
vo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella deci -
sione impugnata.
6.
Giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento è im-
possibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio fede-
rale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposi-
zioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del 16 di -
cembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
6.1
Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia all'esecuzione del-
l'allontanamento – impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità – sono
di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è adempita,
non può più essere pronunciata l'esecuzione dell'allontanamento e
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vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in Svizzera dell'interes -
sato secondo le regole sull'ammissione provvisoria (v. Giurisprudenza
ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asi -
lo [GICRA] 2006 n. 6, consid. 4.2., pag. 54 e seg., sentenza del Tribu-
nale amministrativo federale D-7099/2006 del 10 luglio 2009 consid.
6.2). È sul punto dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento che
il TAF intende concentrare la sua analisi.
6.2
Il fatto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente
esigibile costituisce, come detto, uno dei motivi che giustificano la pro-
nuncia della misura sostitutiva dell'ammissione provvisoria (art. 44 cpv.
2 LAsi e 83 cpv. 1 LStr).
6.3
Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecu-
zione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato
d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamen-
te in pericolo.
La prima disposizione citata si applica principalmente ai " réfugiés de
la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni del-
la qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma
che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza gene-
ralizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'al -
lontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare per-
ché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bi-
sogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vive-
re durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e per-
tanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di
salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-
economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in
particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di for-
mazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi -
zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dun-
que, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla
situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo
Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico
militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005
n. 24, consid. 10.1 pag. 215; Sentenza del Tribunale amministrativo fe-
derale [DTAF] 2007/10 e relativi riferimenti).
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D-5174/2006
6.4
Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se
gli interessati concludono a giusta ragione o meno il carattere inesigi -
bile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situa-
zione generale vigente attualmente in Bosnia e Erzegovina, da un lato,
e la sua situazione personale, dall'altro.
6.5
In caso di allontanamento di fanciulli, l'interesse superiore dei medesi -
mi è un elemento che deve essere preso in considerazione (cfr. GI-
CRA 2005 n. 6, consid. 6.1, pag. 57 e sentenze del TAF, D-6597/2006
del 21 aprile 2008 consid. 9.5.1, D-3357/2006 del 9 luglio 2009 consid.
9.3, D-7099/2006 del 10 luglio 2009, E-3693/2006 del 12 marzo 2009
consid. 8.7, D-6345/2006 del 19 settembre 2008 consid. 8, D-
4655/2007 del 23 dicembre 2008 consid. 9). Il benessere del fanciullo
è un elemento di rilievo per l'esame dell'esigibilità. In tale contesto,
vanno ponderate tutte le circostanze che appaiono rilevanti in vista
dell'allontanamento (cfr. GICRA 1998 n. 13, consid. 5e aa, pag. 98 e
seg., e sentenze del TAF D-6597/2006 del 21 aprile 2008 consid.
9.5.1; D-3357/2006 del 9 luglio 2009 consid. 9.3; D-7099/2006 del
10 luglio 2009; E-3693/2006 del 12 marzo 2009 consid. 8.7; D-
6345/2006 del 19 settembre 2008 consid. 8; D-4655/2007 del 23 di-
cembre 2008 consid. 9). Delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'o-
rigine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera,
possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
dell'intera famiglia (cfr. GICRA 2005 n. 6, consid. 6.2, pag. 57 e seg.
nonché GICRA 1998 n. 31, consid. 8c ff ccc, pag. 260 e seg.).
6.6
Nella fattispecie, la situazione circa i due figli attualmente in età scola-
stica si presenta nel modo che segue: il figlio maggiore ha 13 anni e
soggiorna in Svizzera dal suo sesto anno di vita, mentre il secondo fi -
glio ne ha quasi 8 e vive in Svizzera dal suo primo anno di vita. Essi
abitano da sette anni in Svizzera ed entrambi hanno cominciato, e
stanno tuttora seguendo, il loro percorso scolastico e formativo in Sviz-
zera. Tenuto conto della loro età e degli anni trascorsi in Svizzera i due
figli si sono adeguati al modo di vivere svizzero e sono stati notevol -
mente influenzati dall'ambiente socio-culturale locale. A ciò aggiungasi
che le conoscenze della loro lingua materna – in particolare di quella
scritta – non possono considerarsi tali da presupporre un inserimento
adeguato nel sistema scolastico e professionale del loro Paese d'origi -
Pagina 8
D-5174/2006
ne, dove oltretutto si utilizza un alfabeto diverso. Inoltre, pure in altri
ambiti sociali è dubbia la loro possibilità d'integrazione in Patria. Sussi-
ste quindi, da un lato, il pericolo concreto di uno sradicamento dall'am-
biente sociale svizzero nel quale sono cresciuti e, dall'altro, la proble -
matica dell'integrazione che si presenterebbe in un ambiente a loro di -
venuto estraneo, e ciò soprattutto per il figlio più grande. Tali fattori in -
ciderebbero marcatamente sul loro sviluppo nell'infanzia, rispettiva-
mente nell'adolescenza e non sono compatibili con il principio di prote -
zione del benessere del fanciullo.
6.7
Da quanto suesposto, discende che l'esecuzione dell'allontanamento
dei figli e quindi dell'intera famiglia non è ragionevolmente esigibile ai
sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. Inoltre, dagli atti di causa non risultano al -
cuni indizi per eventuali motivi d'esclusione giusta l'art. 83 cpv. 7 LStr.
Si rivela pertanto giudizioso pronunciare l'ammissione provvisoria.
7.
Per conseguenza, il gravame va accolto. La decisione dell'UFM del
17 maggio 2006 è annullata per quanto concerne i punti 4 e 5 del di -
spositivo. L'UFM è invitato a regolare le condizioni di soggiorno dei ri -
correnti in conformità alle disposizioni dell'ammissione provvisoria per
gli stranieri.
8.
Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese proces-
suali (art. 63 PA). La domanda di dispensa dalle spese processuali è
pertanto divenuta senza oggetto.
9.
La parte vincente ha diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili per le
spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in re-
lazione all'art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'indennità per spese ripetibili,
in assenza di una nota particolareggiata, è fissata d'ufficio dal TAF sul -
la base degli atti di causa in CHF 600.- (art. 16 cpv. 1 lett. a LTAF non-
ché art. 10 e 14 cpv. 2 TS-TAF).
10.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
Pagina 9
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ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 10
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
I punti 4 e 5 della decisione dell'UFM del 17 maggio 2006 sono
annullati. L’UFM è invitato a regolare le condizioni di soggiorno dei
ricorrenti in conformità alle disposizioni dell'ammissione provvisoria
per gli stranieri.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 600.- a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante dei ricorrenti (Raccomandata)
- UFM, Divisione soggiorno, (allegato: incarto N (...), per corriere
interno; in copia)
- H._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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