Corte IV
D-5187/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 4 f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
Cancelliere Carlo Monti.
A._______,
alias B._______,
alias C._______,
alias D._______, Angola,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 14 dicembre 2005 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5187/2006
Fatti:
A.
L'interessata, dichiaratasi nata il (...) nel villaggio di E._______ nella
municipalità di F._______, provincia di Cabinda, Angola, ha presentato
il 20 agosto 2003 domanda d'asilo in Svizzera. Interrogata sui suoi mo-
tivi d'asilo, l'interessata ha addotto di non avere più nessuno in patria,
fatta eccezione del fratellastro, incontrato solo due volte. Essa sostie-
ne, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere dovuta fuggire
dal suo villaggio in seguito all'uccisione di padre, madre e zia paterna.
Il padre sarebbe infatti stato un membro del partito G._______, le cui
frange armate si sarebbero scontrate con le H._______ alla fine di lu-
glio/inizio agosto 2003, circostanza nella quale avrebbero perso la vita
i genitori della richiedente. Essi, insieme ad una zia, si sarebbero tro-
vati nella sala della loro abitazione quando alcuni militari sarebbero
entrati nell'abitazione aprendo il fuoco su di loro, uccidendoli. L'interes-
sata, in quel momento, si sarebbe trovata sul retro della casa e, attra-
verso un buco nel forno in cui si era nascosta insieme alle cugine,
avrebbe visto molto sangue. L'interessata avrebbe poi udito qualcuno
additarla come figlia di I._______ il padre appunto, e, impaurita, sareb-
be poi fuggita con le cugine.
A sostegno delle sue allegazioni, la richiedente ha depositato una "cé-
dula pessoal", rilasciata il (...), di cui al numero di serie 4164.
B.
Con decisione del 14 dicembre 2005 (notificata all'interessata il giorno
seguente), l'Ufficio Federale della Migrazione (UFM) ha respinto la
succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento della
richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome
lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 16 gennaio 2006 l'interessata ha inoltrato ricorso contro la menzio-
nata decisione dell'UFM dinanzi alla già Commissione svizzera di ri-
corso in materia d'asilo (CRA). Ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e,
in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presunte spese processuali.
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D.
Con scritto del 6 febbraio 2006 della CRA, la ricorrente è stata
ammessa in applicazione dell'art. 42 LAsi a soggiornare in Svizzera
fino al termine della procedura e, ritenuta la sussistenza di motivi
particolari, esonerata dal pagamento dell'anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali, fatta riserva di una decisione ulteriore
sull'istanza di assistenza giudiziaria.
E.
Con scritto del 1° maggio 2007 il Tribunale Amministrativo Federale
(TAF) ha invitato l'UFM ad inoltrare una sua eventuale risposta.
F.
Con risposta del 18 maggio 2007 l'UFM ha osservato che il ricorso
non contiene fatti o mezzi di prova che potrebbero modificare la
propria posizione, ribadendo quanto già affermato e riconfermandosi
nelle sue conclusioni.
G.
Con scritto di replica dell'11 giugno 2007 la ricorrente si è riconfermata
nelle sue allegazioni, secondo le quali essa proverrebbe realmente da
Cabinda ed attribuendo all'interprete le discordanze nelle sue versioni.
H.
Un ulteriore scambio di scritti non ha fatto seguito.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
1.
1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale ammini-
strativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della
legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]).
1.2 Inoltre, dal 1° gennaio 2007, il TAF giudica, in quanto sia compe-
tente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni fe-
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derali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei diparti-
menti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53
cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
1.4 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA,
RS 172.021), nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
2.
Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione
impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può
svolgersi in tale lingua.
Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, il ri-
corso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sen-
tenza va redatta in italiano.
3.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del
12 luglio 2007, consid. 3).
4.
4.1 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel Paese
d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa
della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determina-
to gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato
timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano
una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre al-
tresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femmini-
le (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
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4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve pro-
vare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La
qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una
probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in par-
ticolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate
o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter-
minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri-
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi-
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi-
le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con
altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza de-
v'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA
1995 n. 23).
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili non-
ché sbrigative e generiche le allegazioni della richiedente concernenti
i propri motivi d'asilo. In particolare, l'interessata si sarebbe contrad-
detta più volte sui nomi delle cugine, del fratellastro e del patrigno, non
sarebbe stata in grado di nominare correttamente la sigla del partito
G._______. Inoltre essa non avrebbe dato risposte esaustive a que-
stioni legate alla regione dalla quale affermerebbe di provenire, e nep-
pure il documento fornito, la cédula pessoal, ritenuto modificato e di
dubbia autenticità, sarebbe stato sufficiente a confermare quanto da
lei dichiarato. Infine, l'autorità inferiore ha ritenuto che, in caso di un
rientro in patria, la richiedente non rischierebbe di essere esposta con-
cretamente ad una pena o ad un trattamento contrario all'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
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fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Pertanto, l'ese-
cuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.
5.2 Nel gravame, l'insorgente ha avantutto affermato, in sostanza e
per quanto è qui di rilievo, che la cédula pessoal è da ritenersi autenti-
ca fino a prova del contrario, ed ha ribadito la sua età. Essa ha inoltre
fatto notare che, malgrado non fosse stata in grado di rispondere ad
alcune domande riguardanti la provincia di Cabinda, sia riuscita a dare
risposta ad altre, il che non può permettere di escludere la sua prove-
nienza da suddetta regione. Essa dichiara poi che il suo errore nel de-
signare il giusto significato alla sigla G._______ riguardi prima di tutto
un'unica lettera e secondariamente che esso sia così chiamato nel lin-
guaggio comune. Essa sottolinea in fine che, non avendo più nessuno
in patria, un suo allontanamento in tale Paese la getterebbe in una si-
tuazione di pericolo, sia per motivi sanitari, che per la situazione di
conflitto che vige a Cabinda. Pertanto, un suo rinvio in detto Paese sa-
rebbe impossibile, illecito e non ragionevolmente esigibile.
6.
6.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'auto-
rità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in
materia d'asilo rese dalla ricorrente s'esauriscono in mere, generiche
ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo
elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso.
In particolare, a mente di questo Tribunale e come fatto rilevare dal-
l'autorità inferiore, la ricorrente non ha saputo fornire indicazioni preci-
se sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della
sua domanda d'asilo, ragion per cui v'è motivo di concludere alla loro
inverosimiglianza. A tal proposito va ad esempio rilevato che quando,
durante l'audizione del 27 agosto 2003, le fu innanzitutto posta la do-
manda se essa fosse riuscita a vedere i soldati, essa rispose per la
negativa (cfr. verbale interrogatorio del 27 agosto 2003, pag. 5). Suc-
cessivamente, essa ha dichiarato che dall'apertura poteva "vedere
cosa accadeva, notando che i (suoi) genitori erano stati uccisi" (cfr.
verbale interrogatorio del 17 ottobre 2003, pag 5). In seguito, essa ha
affermato che, solo quando i soldati se n'erano ormai andati, lei avreb-
be guardato attraverso lo spiraglio nel forno e avrebbe visto molto san-
gue (cfr. verbale interrogatorio 28 novembre 2005, pag. 9). Dal suo
racconto si evince quindi che l'insorgente non avrebbe in effetti né vi-
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sto i suoi genitori venir uccisi né i loro corpi, ma che avrebbe visto solo
molto sangue. Peraltro, prima di fuggire, la ricorrente afferma, contro
ogni logica e verosimiglianza, di non essersi soffermata per verificare
se i genitori fossero effettivamente morti. Inoltre, essa avrebbe in un
primo tempo affermato che l'uccisione dei genitori e della zia sarebbe
avvenuta la mattina (cfr. verbale interrogatorio 17 ottobre 2003,
pag. 6), e, successivamente, che questo sarebbe invece accaduto du-
rante il pomeriggio (cfr. verbale interrogatorio del 28 novembre 2005,
pag. 9). Confrontata con questa incongruenza, essa ha confermato
che la morte dei genitori risalirebbe al pomeriggio, tra le undici e mez-
zogiorno (cfr. verbale interrogatorio del 28 novembre 2005, pag. 9).
Questa contraddizione non convince, così come la dichiarazione che i
fatti si sarebbero svolti alla fine di luglio (cfr. verbale interrogatorio del
27 agosto 2003, pag. 5), per poi affermare che essi si sarebbero
invece svolti all'inizio di agosto (cfr. verbale interrogatorio del
28 novembre 2005, pag. 9): il lasso di tempo indicato risulta troppo
generico e dunque inverosimile. Interrogata sul significato della sigla
del partito G._______, essa ha dichiarato che detta sigla sintetizzava il
nome "J._______"(cfr. verbale d'interrogatorio del 17 ottobre 2003).
Ordunque, non solo la risposta non corrisponde alla realtà, ma la vera
sigla di detto partito è K._______, ovvero (...). La risposta della ricor-
rente è pertanto troppo generica.
6.2 Quo alla cédula pessoal, l'UFM ha espresso i suoi dubbi sia sul-
l'autenticità della stessa, sia sospetti di manomissione della data di
nascita, che avrebbe reso la richiedente minorenne, al momento della
sua domanda d'asilo. Quest'ultima tematica non è ormai più di rilievo,
poiché l'insorgente ha, nel momento del giudizio di questo Tribunale, in
ogni caso raggiunto la maggiore età.
Va non di meno osservato che giusta l'art. 1a dell'ordinanza 1 sull'asilo
del 11 agosto 1999 (OA 1, RS 142.311) costituisce un documento di
viaggio un documento ufficiale che autorizza ad entrare nel Paese d'o-
rigine o in un altro Paese, segnatamente un passaporto od un docu-
mento sostitutivo (lett. b), e costituisce un documento di legittimazione
o un documento di identità un documento ufficiale con fotografia, rila-
sciato per comprovare l'identità del titolare (lett. c).
Il documento deve provare l'identità, inclusa la nazionalità, nel modo in
cui non sussista il minimo dubbio sul ritorno del suo titolare al suo
Paese d'origine senza procedure amministrative particolari; unicamen-
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te i documenti di viaggio (passaporto) o le carte di identità adempiono
di principio le dette esigenze, al contrario di documenti emessi per altri
scopi, come la patente di guida, i documenti professionali, i certificati
scolastici e gli atti di nascita (cfr. [DTAF] 2007/7, consid. 6).
La cédula pessoal in questione non è pertanto da ritenersi un docu-
mento di legittimazione ai sensi di quanto sopra esposto, e, indipen-
dentemente dall'autenticità della stessa, non può, sotto ogni ombra di
dubbio, essere ritenuta prova della provenienza della ricorrente. In
casu il documento in questione è privo di fotografia e risulta compilato
a mano con inchiostri di diversi colori. Il documento risulta inoltre ema-
nato il (...), ma la ricorrente dichiara di averlo ricevuto nella giornata
del bambino, data che, secondo il calendario dell'ambasciata angolana
corrisponderebbe annualmente invece al 1° giugno (cfr.
bassy/holidays). La ricorrente sostiene in-
fatti che la cédula costituisca un documento necessario per poter ac-
cedere ad un istituto scolastico (cfr. verbale interrogatorio del 28 no-
vembre 2005, pag. 4). In particolare essa funge da documento di iden-
tificazione per poter accedere agli esami (cfr. verbale interrogatorio del
28 novembre 2005, pag. 4). Ordunque, se ella, come afferma nello
stesso verbale, ha iniziato la scuola a 6 anni e l'ha frequentata finché
dodicenne (cfr. verbale interrogatorio del 28 novembre 2005, pag. 4),
non è possibile che abbia ricevuto detta cédula solo nel (...), un mese
prima di partire. Ritenuto quanto precede, a mente di questo Tribunale,
quanto deducibile da detto documento non può rispondere né a dei
criteri di prova né di verosimiglianza.
6.3 La ricorrente è stata successivamente interrogata su varie partico-
larità della provincia di Cabinda, quali la geografia e la sua vita quoti-
diana. L'UFM ha ritenuto le sue risposte carenti di dettagli convincenti
e verosimili.
Cabinda ha sofferto, in particolare dalla sua annessione all'Angola nel
1975, di una lunga e violenta lotta d'indipendenza, dovuta alla rivendi-
cazione di alcuni gruppi ribelli di un riconoscimento della loro etnia,
cultura e lingua, da loro non considerata affatto angolana. Infatti la re-
gione è popolata principalmente dall'etnia bakongo, dalla quale deriva-
no svariate sub-etnie con i loro rispettivi dialetti. Gli idiomi parlati nella
regione si possono riassumere in un grande gruppo linguistico: vi è in-
fatti la lingua congo, da cui deriva il dialetto ibinda, molto diffuso e
chiamato anche, con connotazione spregiativa, "fiote". Vi sono poi altri
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dialetti specificamente legati a determinate zone, in questa sede non
pertinenti. È importante sottolineare che la lingua costituisce uno dei
fattori chiave che lega questo gruppo etnico ai suoi valori e alla sua
cultura: l'ibinda è la lingua più utilizzata, oltre ad altri dialetti, soprattut-
to al di fuori delle città (cfr. ad esempio: .
info/13.html;
tlight/angola/article14.html).
In tutta l'Angola viene insegnato il portoghese, e questo, ovviamente,
anche nelle scuole di Cabinda, essendo, fra l'altro, la lingua atta a co-
municare fra i differenti gruppi etnici non legati fra loro. Premesso ciò,
è impossibile non notare l'incongruenza di quanto viene affermato dal-
la ricorrente, ossia che l'unica lingua da lei conosciuta e appresa in
Angola sia il portoghese, e che solo la madre, nessun altro nella sua
famiglia, avrebbe conosciuto l'ibinda. Stando alle sue allegazioni, ella
proverrebbe da un piccolo villaggio, E._______, di cui sarebbero origi-
nari anche i suoi genitori, ed abitato solamente da una decina di per-
sone (cfr. verbale interrogatorio 28 novembre 2005, pag. 2). Ordunque,
se davvero la ricorrente avesse sempre vissuto con la sua famiglia in
un piccolo villaggio nella provincia di Cabinda, lontano da grandi città
e piuttosto isolato, è altamente inverosimile che essa non conosca l'i-
dioma utilizzato nella suddetta regione. Le sue conoscenze linguisti-
che portano questo Tribunale a dubitare fortemente dell'affermata pro-
venienza. La ricorrente non è stata in grado di fornire il nome alternati-
vo di Cabinda, mentre, se davvero fosse nata e cresciuta in detto luo-
go essa avrebbe dovuto conoscerne il nome. Inoltre, malgrado essa
abbia inoltre dichiarato di aver sempre vissuto a E._______, non è sta-
ta in grado di dire se ci fossero altri villaggi nei dintorni, oltre agli altri
quartieri di L._______, chiamati da lei M._______ e N._______ (cfr.
verbale 28 novembre 2005, pagg. 7 e 8). La ricorrente ha inoltre affer-
mato che E._______ dista circa un'ora e mezza in automobile da Ca-
binda, stima completamente sbagliata, in quanto la distanza è di gran
lunga superiore (cfr. Mike Stead, Sean Rorison: Angola, Bradt Travel
Guides, October 2009). Sollecitata poi ad indicare i nomi dei fiumi più
importanti nella provincia, essa ha indicato solamente i fiumi Rio
Kwanza e Rio Bengo, fiumi che si trovano in Angola, e non nell'encla-
ve di Cabinda. Definitasi cattolica praticante, non è stata in grado di
nominare il nome del prete che officiava nella chiesa del suo villaggio.
Interrogata sul motivo, avrebbe risposto che non è d'uso conoscere il
nome del prete, bensì di chiamarlo signor curato, spiegazione non
esaustiva e contraria ai normali usi e costumi. Interrogata sul nome del
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governatore della provincia di Cabinda, essa non avrebbe saputo ri-
spondere, dettaglio che rende maggiormente inverosimile la prove-
nienza cabindese della ricorrente. Da ultimo, essa non è stata in grado
di citare gli importanti eventi accaduti a L._______ nel dicembre del
2002, circostanza alquanto peculiare in virtù del fatto che a partire dal
2 ottobre 2002 il governo angolano intensificò gli sforzi contro i ribelli
G._______, che comportò un'ondata di violenza, distruzione e uccisio-
ni che segnarono per sempre la storia di Cabinda. Da quanto precede,
le discordanze evidenziate permettono a questo Tribunale di poter arri-
vare ad escludere la verosimiglianza delle allegazioni addotte;
6.4 Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti-
tuito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la deci-
sione impugnata va confermata.
7.
La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali
l' UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza
1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]).
8.
8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento,
l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di que-
ste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria
(art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e
della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio.
Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di colla-
borare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza
del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990,
pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1
lett. c PA.
8.2 Nel caso di specie, per i motivi esposti in precedenza, le afferma-
zioni della ricorrente in merito alla propria provenienza risultano mani-
festamente carenti ed inverosimili al punto tale che si può partire dal
presupposto che la ricorrente non provenga dalla provincia di Cabinda
(cfr. consid. 7). Non potendosi evincere dagli atti e non fornendo la ri-
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corrente ulteriori elementi dai quali potersi desumere la vera prove-
nienza, a lei senza dubbio nota, pone questa autorità nell'impossibilità
di determinare con certezza il suo luogo d'origine, e l'esistenza di
ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, venendo con ciò meno al
suo obbligo di collaborazione.
8.3 Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda d'asilo della ricorrente, quest'ultima
non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5
cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto
internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30).
In siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto,
in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento
proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre
1984 (Conv. tortura, RS 0.105; Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996
n. 18).
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è am-
missibile.
8.4 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragione-
volmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo
straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a si-
tuazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergen-
za medica. In casu avendo dissimulato la sua provenienza, la ricorren-
te ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di mi-
nacciarla nel suo effettivo Paese d'origine. Il TAF osserva nondimeno
che in Angola non vige attualmente una situazione di guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazio-
ne nella totalità del territorio nazionale. Secondo l'ancora attuale pras-
si della CRA, già ripresa da questo Tribunale e senza che qui vi sia
motivo di scostarsene, l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Angola
non è ragionevolmente esigibile nelle provincie di Cabinda, Uige,
Melanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico e Cuando Cubango. In
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assenza di specifici rischi, le garanzie per un ritorno sicuro sono suffi-
cienti per quanto riguarda le provincie di Cunen, Huila, Namibe, Ben-
guela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo, Zaïre. Infatti, le
condizioni di vita in questi agglomerati non sono tali da escludere l'e-
secuzione dell'allontanamento della ricorrente per motivi umanitari. Ciò
vale soprattutto per le persone giovani, senza bambini e non affetti da
gravi problemi di salute. Per i ricorrenti che non appartengo a dette ca-
tegorie, si deve verificare che essi dispongano di una rete familiare o
sociale sul luogo, o che la situazione finanziaria personale permetterà
di beneficiare di un reinserimento che convenga loro (cfr. GICRA 2004
n. 32 consid. 7.2 in fine e 7.3; sentenza del Tribunale amministrativo fe-
derale D-5989/2006 del 12 novembre 2009).
Nel caso in narrativa, quo alla situazione personale della ricorrente e
vista l'impossibilità di stabilirne l'esatta provenienza, discende che non
sta a questa Corte l'accertamento dell'esistenza di una sua possibile
rete sociale o familiare. Essa non ha nemmeno preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammis-
sione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'uffi-
cio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'au-
trice del gravame in Svizzera per motivi medici.
In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto sicco-
me adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per la stessa di un adeguato reinse-
rimento sociale nel suo Paese d'origine.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Pae-
se d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile.
9.
Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'ese-
cuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la ricorrente,
usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento neces-
sario al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
10.
Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in
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materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disat-
teso e la querelata decisione confermata.
11.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura a giudice
unico con l'approvazione del secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
12.
Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favore-
vole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
14.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorren-
te. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro
un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N […] (per corriere
interno; in copia)
- O._______
Il Giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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