Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-5197/2010
Sentenza del 18 aprile 2011
Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Thomas Wespi, Walter Lang,
cancelliere Andrea Pedrazzini.
Parti A._______, nato l'(…),
Repubblica del Kosovo,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Revoca dell'ammissione provvisoria;
decisione dell'UFM del 18 giugno 2010 / N (…).
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Fatti:
A.
In data (…), l'interessato, nato a B._______ (Repubblica del Kosovo),
dove ha avuto ultimo domicilio in detto Paese, di etnia (…), ha presentato
una domanda di asilo in Svizzera. Tramite decisione del 27 agosto 1999,
cresciuta in giudicato il 5 ottobre 1999, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR,
attualmente e di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda. Detto
Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla
Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine,
siccome lecita, esigibile e possibile.
B.
In data 17 maggio 2000, l'interessato ha presentato una domanda di
riesame all'UFM.
C.
Con decisione dell'UFM del 19 luglio 2001, cresciuta in giudicato il
24 agosto 2001, all'interessato è stata concessa l'ammissione provvisoria
in Svizzera in virtù del carattere non ragionevolmente esigibile
dell'esecuzione dell'allontanamento.
D.
In data (…) 2008, il Ministero Pubblico del C._______ ha condannato
l'interessato ad una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, e a una multa di
CHF 300.- per furto d'uso e circolazione senza licenza di condurre (cfr.
atto C8/3).
E.
In data (…) 2010, la Corte delle assise criminali a D._______ ha
condannato l'interessato ad una pena detentiva di due anni, comprensiva
della pena inflitta il (…) 2008, con sospensione della pena detentiva per
un periodo di prova di quattro anni, e a una multa di CHF 1000.-, poiché
colpevole di infrazione aggravata, rispettivamente contravvenzione alla
Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze
psicotrope (LStup, RS 812.121) ai sensi degli art. 19 segg. LStup, ripetute
lesioni semplici (art. 123 del Codice penale svizzero del 21 dicembre
1937 [CP, RS 311.0]), vie di fatto (art. 126 CP), minaccia (art. 180 CP) e
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ingiuria (art. 177 CP). Tale sentenza è cresciuta in giudicato in data (…)
2010 (cfr. risultanze processuali).
F.
In data 19 maggio 2010, l'UFM ha informato l'interessato della sua
intenzione di revocare l'ammissione provvisoria pronunciata a suo favore
e di ordinare l'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera,
invitandolo a determinarsi in merito. L'autorità inferiore ha in particolare
fatto presente all'interessato che, conto tenuto dei reati commessi, vi
sarebbe luogo di applicare l'art. 84 cpv. 2 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) in relazione con
l'art. 83 cpv. 7 LStr.
G.
Con scritto del 31 maggio 2010, l'interessato ha presentato le sue
osservazioni in merito alla suddetta revoca dell'ammissione provvisoria.
H.
Con decisione del 18 giugno 2010, notificata il giorno seguente
(cfr. avviso di ricevimento agli atti), l'UFM ha revocato l'ammissione
provvisoria dell'interessato ed ha incaricato il C._______ di eseguire
l'allontanamento e fissato un termine di partenza per il (…) 2010.
I.
In data 16 luglio 2010, l'interessato ha inoltrato ricorso contro detta
decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale).
Ha chiesto, in via principale, di poter restare in Svizzera fino a
conclusione della procedura, l'annullamento della decisione impugnata, la
conferma dell'ammissione provvisoria e in via sussidiaria la trasmissione
degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione. Ha
altresì presentato una domanda di esenzione dalle spese processuali e
dal relativo anticipo.
J.
Con decisione incidentale del 19 luglio 2010, il Tribunale ha autorizzato
l'interessato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura.
K.
Con decisione incidentale del 2 dicembre 2010, il Tribunale ha dispensato
il ricorrente dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali, ha concesso al ricorrente un termine fino al
3 gennaio 2011 per produrre un certificato medico attuale e circostanziato
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relativo al suo stato di salute e l'ha invitato ad indicare, prove alla mano,
le tappe del suo percorso professionale, nonché a fornire al Tribunale i
certificati acquisiti relativi alla sua formazione professionale.
L.
In data 27 dicembre 2010, il ricorrente ha prodotto un certificato medico,
datato (…) 2010.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni ai
sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021) nonché dell'UFM in materia
degli stranieri concernenti l'ammissione provvisoria (art. 31 e 33 lett. d
della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
[LTAF, RS 173.32] e art. 83 lett. c n. 3 della legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]), nella misura in cui una delle
eccezioni di inammissibilità previste all'art. 32 LTAF non sia applicabile.
1.2. La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali
sull'organizzazione giudiziaria federale (art. 112 cpv. 1 LStr).
2.
V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di
ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA.
3.
Il ricorrente può fare valere la violazione del diritto federale, compreso
l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto
dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA).
4.
4.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione
impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può
svolgersi in tale lingua.
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4.2. Nel caso concreto, le decisioni impugnate sono state rese in italiano
ed i ricorsi sono stati presentati in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
5.
5.1. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della
decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale D- 4917/2006
del 12 luglio 2007 consid. 3).
5.2. Giusta l'art. 126a cpv. 4 LStr relativo alle disposizioni transitorie
inerenti la modifica del 16 dicembre 2005 della legge del 26 giugno 1998
sull'asilo (LAsi, RS 142.31), le persone ammesse a titolo provvisorio,
prima della citata modifica della LAsi e dell'entrata in vigore della LStr al
1° gennaio 2008, sono sottomesse al nuovo diritto. Ne consegue che alla
presente causa è applicabile la LStr e non l'abrogata Legge federale del
26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS).
6.
6.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che l'interessato è stato
condannato ad una pena detentiva di due anni, con sospensione per un
periodo di prova di quattro anni, ed a una multa di CHF 1000.-
commutabile in pena detentiva di trenta giorni per reati di diversa natura,
in particolare per infrazione aggravata alla LStup, ripetute lesioni semplici,
vie di fatto, minaccia ed ingiuria. Nell'ambito della ponderazione degli
interessi, ai fini dell'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr, l'UFM ha
osservato che il ricorrente avrebbe trascorso gran parte della sua infanzia
in Kosovo, parlando la lingua albanese, sarebbe giunto in Svizzera all'età
di (…) anni e sarebbe plausibile supporre che in famiglia abbia continuato
ad esprimersi almeno in parte nella lingua madre. Inoltre, egli sarebbe
giovane, in buona salute e durante il periodo di permanenza in Svizzera
avrebbe potuto beneficiare di una formazione scolastica ed avrebbe
avuto modo di svolgere un'attività lavorativa presso un bar, acquisendo
un'esperienza che gli sarebbe utile per quanto riguarda il reinserimento
professionale in Kosovo. Per di più, egli disporrebbe di una rete familiare
nella sua regione di origine in quanto i suoi nonni e alcuni suoi zii si
sarebbero trasferiti in Montenegro, mentre in Kosovo, sarebbe rimasta
una sua zia materna, coniugata e madre di (…) figli, risiedente a
E._______, regione che sarebbe considerata sicura per la minoranza
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etnica a cui apparterrebbe l'interessato. Non da ultimo, la famiglia, che si
sarebbe trasferita in Svizzera o all'estero, avrebbe la possibilità di
facilitare il ritorno in patria contribuendo al sostegno finanziario
dell'interessato. Visto quanto precede, secondo l'UFM, il reinserimento in
Kosovo non apparirebbe oltremodo difficoltoso e i fatti che hanno dato
luogo alla condanna dell'(…) 2010, in particolare, dimostrerebbero
chiaramente che l'interessato non desidererebbe o non sarebbe in grado
di adattarsi all'ordinamento sociale e giuridico svizzero, nonché non si
potrebbe considerare che gli anni di permanenza in Svizzera siano stati
anni di integrazione. Peraltro, in assenza di un comportamento corretto, il
solo fatto di aver trascorso una parte considerevole della propria vita in
Svizzera non potrebbe giustificare un'ulteriore permanenza nel nostro
Paese. Detto Ufficio ha concluso che la revoca dell'ammissione
provvisoria non comporterebbe per l'interessato un pregiudizio
sproporzionato in rapporto al beneficio che ne deriverebbe per l'interesse
generale.
6.2.
6.2.1. Nel gravame, il ricorrente si è espresso sugli interessi privati che
giustificherebbero, secondo lui, la sua permanenza in Svizzera. Ha
segnalato, riprendendo le parole della Corte delle assise criminali
contenute della sentenza di condanna, che il suo coinvolgimento nel
traffico di stupefacenti sarebbe stato meno grave e che sarebbe stata
ritenuta per lui una prognosi che non potrebbe essere definita
sfavorevole. Afferma aver compreso che la violazione della LStup
sarebbe una forma grave di violazione dell'ordine pubblico e della
sicurezza, per le ripercussioni che lo spaccio di tali sostanze hanno sulla
salute di tante persone e sulla collettività nel suo complesso. L'insorgente
esclude che possa in futuro commettere nuovamente simili atti. Inoltre,
non crede di costituire, né per l'oggi né per il domani, alcun reale pericolo
per l'ordine pubblico. In seguito, egli adduce che, nella valutazione della
proporzionalità della revoca dell'ammissione provvisoria, occorrerebbe
considerare la sua difficile situazione personale, essendo lui giunto in
Svizzera all'età di soli (…) anni, avendo i genitori divorziati e vivendo con
sua madre, nonché con i due fratelli minori. Peraltro, non conoscerebbe
nulla del Kosovo e non sarebbe in grado di esprimersi in lingua albanese,
lingua che non saprebbe né leggere, né scrivere. In aggiunta, nel suo
Paese di origine, non disporrebbe di una rete familiare e sociale, in
quanto non gli resterebbe che una zia materna sola e malata, dopo
essere stata in coma per quasi un anno, con a carico (…) figli, con un
reddito mensile di soli EUR 73.-. Per contro, in Svizzera, avrebbe
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trascorso la maggior parte della sua vita, avrebbe svolto la sua
formazione scolastica e avuto le prime esperienze lavorative. Egli
aggiunge che parlerebbe un italiano che tutti considererebbero
eccellente. Inoltre, il suo stato psichico ed emotivo avrebbero influito sul
suo comportamento. Per di più, sarebbe stato ricoverato presso la Clinica
F._______. L'insorgente chiede che si consideri l'attuale situazione del
Kosovo ed il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani e
degradanti vietati dall'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS
0.101) e adduce che, non disponendo di una rete sociale e privo delle
conoscenze linguistiche necessarie, la sua stessa sopravvivenza sarebbe
in grave pericolo nel difficile contesto kosovaro. In conclusione, il
ricorrente ritiene che la revoca dell'ammissione provvisoria sarebbe da
considerarsi sproporzionata e pertanto, la decisione impugnata dovrebbe
essere annullata.
6.2.2. Secondo il certificato medico del (…) 2010, il ricorrente sarebbe
stato ricoverato presso la precitata Clinica dal (…) 2010 fino al (…) 2010.
Sarebbe ora seguito ambulatorialmente, beneficiando di una terapia
stabilizzante ed il suo stato di salute sarebbe migliorato. Inoltre, sarebbe
abile al lavoro al 100%, malgrado non riesca a trovare un impiego.
7.
7.1. Giusta l'art. 84 cpv. 3 LStr, su richiesta delle autorità cantonali o
dell'Ufficio federale di Polizia, l'UFM può revocare un'ammissione
provvisoria ordinata perché l'esecuzione dell'allontanamento non era
ragionevolmente esigibile o possibile (art. 83 cpv. 2 e 4 LStr) e ordinare
l'esecuzione dell'allontanamento, se sussistono motivi di cui
all'art. 83 cpv. 7 LStr.
7.2. L'art. 83 cpv. 7 LStr, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, ha
rimpiazzato l'art. 14a cpv. 6 LDDS. Secondo il Messaggio del Consiglio
federale concernente la legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002
(FF 2002 3433-3434), il contenuto della nuova disposizione riprende, in
sostanza, quello della norma anteriore, di modo che non v'è motivo di
scostarsi dalla giurisprudenza sviluppata in merito all'art. 14 cpv. 6 LDDS
(cfr. in particolare Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA 2004 n. 39]). L'art. 83 cpv. 7
LStr - che vale non soltanto in materia di rifiuto ma anche di revoca
dell'ammissione provvisoria (cfr. Decisioni del Tribunale amministrativo
federale svizzero [DTAF] 2007/32 consid. 3.2 pag. 388) - permette di
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allontanare lo straniero nello Stato di origine o di provenienza, dove
l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe possibile ai sensi
dell'art. 83 cpv. 2 LStr oppure ragionevolmente esigibile ai sensi
dell'art. 83 cpv. 4 LStr, nella misura in cui è colpito da una pena privativa
di libertà di lunga durata o di un provvedimento di diritto penale.
Segnatamente, l'art. 83 cpv. 7 lett. a LStr stabilisce che l'ammissione
provvisoria, secondo i capoversi 2 e 4, è esclusa se lo straniero "è stato
condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata
o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli
articoli 64 o 61 del Codice penale". Se, da un lato, la nozione di "pena
detentiva di lunga durata" non è stata definita dal legislatore, dall'altro,
secondo la dottrina è reputata una pena detentiva di lunga durata quella
superiore ad un anno (cfr. MARC SPESCHA, in MARC SPESCHA/HANSPETER
THÜR/ANDREAS ZÜND/PETER BOLZLI, Kommentar Migrationsrecht, Zürich
2009, n. 6 ad art. 62 LStr, come pure PETER BOLZLI, op. cit., n. 22 ad art.
83 LStr. e n. 5 ad art. 84 LStr), così come secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. Sentenza del Tribunale federale 2C_295/2009 del
25 settembre 2009 consid. 4.2), il quale ha stabilito ad un anno la soglia a
partire dalla quale una pena privativa di libertà è considerata di lunga
durata, in considerazione del fatto che le pene pecuniarie - le quali
rimpiazzano le pene privative di libertà di corta durata - non possono
essere pronunciate per una durata superiore ad un anno, ovvero 360
giorni. L'art. 83 cpv. 7 lett. b LStr prevede altresì l'esclusione
dall'ammissione provvisoria se lo straniero "ha violato in modo rilevante o
ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in
Svizzera [...]". A tal proposito, si intende per violazione dell'ordine
pubblico quando lo straniero commette un crimine o un delitto o quando
viola in maniera grave o ripetuta delle norme legali o delle decisioni prese
in applicazione di queste norme (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.5
pag. 388). Nel messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla LStr, il Consiglio
federale indica che la sicurezza e l'ordine pubblici costituiscono il termine
sovraordinato per definire i beni da proteggere: l'ordine pubblico
comprende l'insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto
di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della
coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa
l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali
(vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato.
Ne consegue che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici
segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di
prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità, nonché in caso di
mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato. Ciò può
anche essere il caso in presenza di atti che di per sé non giustificano una
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revoca, ma la cui ripetizione lascia presupporre che la persona non è
disposta ad osservare l'ordine vigente (FF 2002 3424; cfr. anche
DTAF 2007/32 consid. 3.5 pag. 388).
7.3. La giurisprudenza è restrittiva nell'applicazione
dell'art. 14a cpv. 6 LDDS (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.2 pag. 386). Infatti,
solo la messa in pericolo grave della sicurezza e dell'ordine pubblici o
gravi compromissioni di quest'ultimi giustificano la revoca di
un'ammissione provvisoria. Un tale comportamento è segnatamente
dedotto dalla condanna ad una pena privativa di libertà. Di principio, non
è sufficiente una condanna ad una pena privativa di libertà con il
beneficio della condizionale, ma la recidiva, la quotità particolarmente
elevata di una pena o la compromissione di beni da proteggere
particolarmente preziosi possono giustificare l'applicazione dell'art. 14a
cpv. 6 LDDS, nonostante il giudice penale abbia rinunciato ad una pena
detentiva da espiare (cfr. GICRA 2004 n. 39 consid. 5.3). Quando applica
la disposizione in oggetto, anche nell'ambito di una revoca
dell'ammissione provvisoria, l'autorità deve rispettare il principio della
proporzionalità e procedere alla ponderazione degli interessi in presenza,
tenuto conto dell'insieme delle circostanze, in particolare della gravità
della pena pronunciata, del rischio per la sicurezza e l'ordine pubblici
(gravità della colpa, natura dei beni giuridici compromessi o messi in
pericolo, circostanze particolari in cui gli atti reprensibili sono stati
commessi, pronostico, rispettivamente rischio di recidiva) e degli
antecedenti della persona (cfr. GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3.1 e
giurisprudenza citata; 2006 n. 23 consid. 6 e 7; 2004 n. 39 consid. 5.3).
L'autorità dovrà quindi ponderare, da un lato, l'interesse privato dello
straniero a continuare a beneficiare dell'ammissione provvisoria e,
dall'altro, l'interesse pubblico della Svizzera a che lo statuto concesso sia
revocato (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.2 e riferimenti citati).
8.
8.1. Nella fattispecie, va pertanto esaminato, se – in considerazione del
comportamento delittuoso dell'insorgente – sono adempite le condizioni di
applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr, su cui si fonda la decisione
impugnata e, di conseguenza, se può essere escluso l'esame
dell'esigibilità e della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento,
giusta i capoversi 2 e 4 della medesima norma.
8.2. Al ricorrente, condannato ad una pena detentiva di due anni e a una
multa di CHF 1000.- commutabile in pena detentiva di trenta giorni,
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(cfr. consid. E), è stata inflitta una pena di lunga durata ai sensi
dell'art. 83 cpv. 7 lett a LStr, secondo la dottrina e la giurisprudenza
precitate.
8.3. Inoltre, il comportamento dell'insorgente – per i reati di cui è stato
ritenuto responsabile e, di conseguenza, condannato alla suddetta
pena – costituisce palesemente una violazione grave della sicurezza e
dell'ordine pubblici ai sensi dell'art. 83 cpv. 7 lett. b LStr. Infatti, il
ricorrente si è sostanzialmente reso colpevole di reati in un ambito molto
delicato e rigoroso dell'ordinamento giuridico, ovvero nell'ambito del
traffico di sostanze stupefacenti (cfr. Decisione del Tribunale federale
svizzero [DTF] 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c; sentenza
del Tribunale C-7009/2007 del 20 ottobre 2008 consid. 6). Un simile
comportamento, per di più implicante le droghe pesanti quali la cocaina, è
considerato un reato molto grave - perché costituisce un reale rischio per
la salute e la vita di numerose persone - tale da ledere l'ordine e la
sicurezza pubblici, nonché giustificante un intervento fermo e deciso nei
confronti degli stranieri da parte delle autorità amministrative elvetiche,
ciò che corrisponde altresì alla severa pratica adottata dalle autorità
europee (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 10 febbraio 2000, Nazli,
C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000, pag. I-00957, punti 57 e
58; Calfa, C-348/96, in Raccolta di giurisprudenza 1999, p. I-0011, punto
22; cfr. Direttiva del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei
provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli
stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di
sanità pubblica [64/221/CEE], Allegato, lett. B, n. 1). La protezione della
collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga e al diffondersi
del suo consumo costituisce indubbiamente un interesse pubblico
preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera.
Gli stranieri coinvolti in tali traffici devono attendersi a provvedimenti di
questo tipo (cfr. DTF 125 II 521 consid. 4a/aa e riferimenti ivi citati;
sentenze del Tribunale federale 2C_375/2007 dell'8 novembre 2007
consid. 4.1; 2A.87/2006 del 29 maggio 2006 consid. 2; 2A.626/2004 del
6 maggio 2005 consid. 5.2.2; 2A.386/2004 del 7 aprile 2005 consid. 4.3.2;
2A.175/2004 del 7 dicembre 2004 consid. 6.3; 2A.7/2004
del 2 agosto 2004 consid. 5.1; GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3.1; sentenze
del TAF C-7009/2007 del 20 ottobre 2008 consid. 6; D-1976/2007
del 25 gennaio 2010 consid. 8.2). Ciò stante, è evidente che l'interesse
dello straniero a restare in Svizzera pesa in maniera estremamente
ridotta nella ponderazione degli interessi in presenza, a cui è tenuta
l'autorità. Peraltro, l'interesse pubblico alla revoca dell'ammissione
provvisoria non consiste soltanto nel prevenire nuove infrazioni da parte
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dell'interessato o di evitare unicamente un rischio futuro. Infatti, la
formulazione dell'abrogato art. 14a cpv. 6 LDDS così come quella
dell'art. 83 cpv. 7 LStr è concepita in parte al passato "ha messo in
pericolo" rispettivamente "ha violato". In generale, l'interesse pubblico
della società consiste nella lotta efficace contro quei comportamenti che
la mettono in pericolo (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.7.3 pag. 391).
Nella fattispecie, nonostante fosse stato ammesso provvisoriamente in Svizzera, il ricorrente non è stato
capace di osservarne le regole, commettendo infrazioni e abusando di sostanze stupefacenti, dimostrando
così di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento sociale e giuridico svizzero e di non meritare altro
che una prognosi del tutto negativa da parte di codesto Tribunale, avuto riguardo all'inesistenza di concrete
possibilità e capacità del ricorrente di integrarsi in Svizzera. Infatti, non lo soccorre la mera affermazione
secondo la quale sul suo comportamento avrebbe pesato il suo stato psichico ed emotivo, a causa degli
incubi che lo perseguiterebbero fin da quando, da bambino, avrebbe vissuto in prima persona il dramma
della guerra. Questa circostanza, qualora fosse vera, non potrebbe infatti scusare le gravi infrazioni che ha
commesso. Inoltre, il ricorrente ha vissuto nel suo Paese di origine sino all'età di (…) anni, quando è giunto
in Svizzera. Il ricorrente vive in questo Paese da ormai (…) anni, vi ha finito la scuola dell'obbligo e vi ha
avuto le sue prime esperienze professionali. Ciononostante, riguardo alla situazione professionale del
ricorrente, egli non ha attualmente una formazione completa. Contrariamente a quanto lascia intendere nel
suo ricorso, affermando di avere "fatto diversi apprendistati presso il Garage (…) di G._______ come (…) e
successivamente presso altre ditte come (…), (…) e (…)" (cfr. ricorso pag. 3), non risulta dagli atti che egli
abbia portato a termine nessuno di questi apprendistati, nonostante gli sia stato espressamente chiesto
durante l'istruzione del ricorso di fornire delle prove in tal senso, e, quindi, che abbia saputo integrarsi nel
mondo del lavoro. L'insorgente non ha né figli, né moglie che dipendono da lui per i quali l'esecuzione
dell'allontanamento dell'interessato peserebbe in maniera determinante sulle condizioni di vita. Come
ritenuto dall'UFM, avendo l'insorgente vissuto in Kosovo fino a (…) anni, dove parlava la lingua albanese, è
plausibile ritenere che in famiglia esso abbia continuato ad esprimersi, almeno in parte, nella sua lingua
madre. Pertanto, l'allegazione ricorsuale secondo la quale non sarebbe in grado di esprimersi in albanese,
lingua che non saprebbe né leggere, né scrivere, in quanto sua madre gli avrebbe parlato sempre in
italiano, anche a casa, in modo da facilitare la sua integrazione, non è credibile. Infatti, una lingua che si
impara e parla fino a (…) anni, non si dimentica al punto da non sapersi esprimere o da non saper più
leggere, né scrivere in tale lingua. In conclusione, l'interesse privato del ricorrente a restare in Svizzera non
prevale sull'interesse pubblico della Svizzera all'allontanamento del medesimo.
8.4. Di conseguenza, il Tribunale ritiene che – in applicazione dell'art. 83
cpv. 7 lett. b LStr – deve essere escluso l'esame dell'esigibilità e della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento giusta i capoversi 2 e 4
della medesima norma, come rettamente ritenuto dall'UFM.
9.
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9.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr.
Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) nonché
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Ritenuta l'applicazione
dell'art. 83 cpv. 7 LStr, è in particolare sull'ammissibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento che codesto Tribunale intende approfondire la sua
analisi.
9.2. Non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine,
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101),
l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30).
9.2.1. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del
rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10
dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali
disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni
per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il
quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta
all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete
ragioni.
9.3. Nel caso concreto non è data rilevare né dagli atti dell'incarto, né
dalle allegazioni del ricorrente l'esistenza di alcun serio indizio secondo
cui egli possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed
immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. Infatti,
l'insorgente non ha saputo fornire un insieme di indizi, oppure presunzioni
non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un
pericolo di esposizione personale ad atti o fatti contrari alle disposizioni
sopraccitate. In particolare, i problemi di salute del ricorrente,
segnatamente i disturbi psichici attestati dal certificato medico del (…)
2010, non costituiscono dei gravi problemi di salute suscettibili di
condurre all'applicazione dell'art. 3 CEDU, la cui applicazione è data
soltanto a delle condizioni estremamente restrittive (cfr. GICRA 2003 n.
18 consid. 5d pag. 117 e relativi riferimenti). Infatti, i disturbi del ricorrente
necessitano semplicemente di un seguito psichiatrico, nonché
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Pagina 13
l'assunzione di farmaci adeguati che non v'è motivo di credere che il
ricorrente non possa reperire in Patria.
9.4. In considerazione di quanto precede, come rettamente ritenuto nel
giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi
delle norme di diritto pubblico internazionale.
10.
Ne discende quindi che l'UFM ha rettamente revocato l'ammissione
provvisoria accordata in favore del ricorrente il 19 luglio 2001. Di
conseguenza, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
11.
Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA).
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il
succitato saldo deve essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione: