B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5198/2010
S e n t e n z a d e l 1 9 f e b b r a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Christa Luterbacher, Walter Lang,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (…),
B._______, nata il (…), ed i figli
C._______, nato il (…),
D._______, nato il (…),
Turchia,
rappresentati dal Signor Mario Amato,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisioni dell'UFM del 15 giugno 2010 / N [...].
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Fatti:
A.
A.a L'interessato – cittadino turco di etnia curda e religione islamica sun-
nita – è nato a E._______, provincia di F._______ (Turchia), dove avreb-
be vissuto dalla nascita fino al (...), dal (...) fino al (...) 2007 e da
(...) sino all'espatrio avvenuto il (...) 2008. Tra il (...) e il (...) avrebbe vissu-
to tre anni a G._______ (Turchia) rispettivamente ad H._______ (Tur-
chia). Egli ha presentato domanda di asilo in Svizzera in data (...), con-
giuntamente alla moglie ed al figlio.
Sentito sui motivi di asilo il richiedente ha dichiarato, in sostanza e per
quanto è qui di rilievo (cfr. verbale di audizione di A._______ del
15 maggio 2008 [di seguito: verbale 1], verbale di audizione di A._______
del 2 giugno 2008, interrotto e completato il 9 giugno 2008
[di seguito: verbale 3] e verbale di audizione di A._______ del
19 aprile 2010 [di seguito: verbale 5]), di essere stato fermato, minacciato
e torturato dal Servizio delle attività informative e della lotta al terrorismo
(Jandarma Istihbarat ve Terörle Mücadele [di seguito: JITEM]) in quanto
proprietario di una clinica che avrebbe accolto e curato indistintamente
curdi e turchi. Il medesimo si sarebbe poi rifiutato di collaborare con il
JITEM per raccogliere informazioni concernenti il Partito dei lavoratori del
Kurdistan (Partîya Karkerén Kurdîstan [di seguito: PKK]) ed avrebbe al-
tresì curato membri del citato partito. A seguito di tali vicissitudini, a (...)
2007, egli sarebbe fuggito da E._______ e vi sarebbe ritornato a (...). In
questa circostanza avrebbe constatato di non potersi più sentire al sicuro
e pertanto sarebbe espatriato alla volta della Svizzera. Successivamente
alla partenza sarebbe stato emesso un ordine d'arresto nei suoi confronti.
A.b La moglie B._______ – cittadina turca di etnia curda e religione isla-
mica sunnita – è nata a I._______, provincia di F._______ (Turchia) ed ha
avuto quale ultimo domicilio E._______. La medesima, a fondamento del-
la propria domanda di asilo, ha fatto valere sostanzialmente gli stessi mo-
tivi enunciati dal marito (cfr. verbale di audizione di B._______ del
15 maggio 2008 [di seguito: verbale 2], verbale di audizione di B._______
del 2 giugno 2008, interrotto e completato il 9 giugno 2008, [di seguito:
verbale 4] e verbale di audizione di B._______ del 19 aprile 2010 [di se-
guito: verbale 6]).
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A.c A sostegno della propria domanda di asilo, gli interessati hanno pro-
dotto i seguenti documenti:
– un estratto del foglio ufficiale della Camera di commercio turca del (...)
relativo all'apertura della clinica (doc. 1);
– una copia del contratto del 15 dicembre 2005 tra l'interessato ed i
medici (doc. 2);
– il bilancio della clinica al (...) (doc. 3);
– un documento militare del 26 giugno 2008 (doc. 4);
– un plico di fotografie della clinica (doc. 5).
B.
Con decisioni separate del 15 giugno 2010, notificate agli interessati il
16 giugno 2010 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto le succitate
domande di asilo ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento dalla
Svizzera dei medesimi, nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso la
Turchia, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 16 luglio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), i richiedenti
sono insorti contro la succitata decisione con ricorso al Tribunale ammini-
strativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via principale, l'an-
nullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per procedere ad un approfondimento e ad una nuova
valutazione della fattispecie, in via sussidiaria, il riconoscimento della
qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo ed, in subordine, la conces-
sione dell'ammissione provvisoria. Essi hanno altresì presentato una do-
manda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese pro-
cessuali.
D.
Il (...) 2012 B._______ ha dato alla luce il secondo figlio, D._______.
E.
Il Tribunale, con ordinanza del 20 giugno 2012, ha invitato l'UFM a pre-
sentare una risposta al ricorso entro il 5 luglio 2012.
F.
Con risposta del 22 giugno 2012, l'UFM ha rilevato ulteriori discrepanze
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nel racconto dei ricorrenti e, per il resto, ha rinviato ai considerandi della
decisione impugnata proponendo la reiezione del gravame.
G.
Il Tribunale, con ordinanza del 29 giugno 2012, ha invitato i ricorrenti ad
inoltrare una replica allo scritto dell'UFM del 22 giugno 2012 entro il
16 luglio 2012.
H.
Con replica del 16 luglio 2012, trasmessa all'UFM per conoscenza, gli in-
sorgenti hanno contestato le presunte discrepanze messe in evidenza
dall'UFM nell'atto di risposta.
I.
In data 30 agosto 2012, il Tribunale ha concesso un termine ai ricorrenti
per inoltrare la traduzione dei docc. 1-2 e 4 in una delle lingue ufficiali
elvetiche.
J.
In ossequio alla proroga concessa in data 14 settembre 2012, i ricorrenti
hanno tempestivamente inoltrato la traduzione dei citati documenti in data
1°ottobre 2012.
K.
Con decisione incidentale del 19 dicembre 2012, il Tribunale ha reso note
le risultanze delle indagini svolte dall'Ambasciata Svizzera ad Ankara, in-
vitando gli autori del gravame a prendere posizione in merito allo scritto
del 30 agosto 2012 ed al relativo rapporto del 6 dicembre 2012 con gli
annessi dokument 1 e dokument 2. Dalle indagini è, in sostanza, emerso
che il ricorrente non è ricercato dalle autorità turche, non è schedato, non
vi è alcun mandato d'arresto emesso nei suoi confronti e, non da ultimo,
egli non è fondatore rispettivamente amministratore e/o proprietario della
clinica (...).
L.
In ossequio alla proroga concessa dal Tribunale il 7 gennaio 2013, i ricor-
renti hanno tempestivamente inoltrato in data 18 gennaio 2013 la propria
presa di posizione in relazione alle emergenze di cui al considerando K.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
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Pagina 5
Diritto:
1.
Le procedure in materia di asilo sono rette dalla Legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). Gli atti impugnati costi-
tuiscono quindi delle decisioni ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalle decisioni impugnate e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione delle
stesse (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); i medesimi sono pertanto legittimati ad
aggravarsi contro di esse.
Vista e considerata la nascita del figlio D._______, dopo l'inoltro dell'atto
ricorsuale, egli viene incluso nella presente procedura.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono altresì soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Il ricorso in atto unico presentato dai ricorrenti e le due decisioni avversa-
te concernono fatti di uguale natura e pongono gli stessi termini di diritto,
di modo che si giustifica la pronuncia di una sola sentenza (cfr. ANDRÉ
MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, pp. 114 e s., n. 3.17).
3.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giu-
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ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, p. 798; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
4.
4.1 Nelle querelate decisioni, l'UFM ha considerato le allegazioni degli in-
teressati circa i motivi di asilo contraddittorie, non sufficientemente moti-
vate, incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire e
quindi inverosimili. Altresì, i mezzi di prova depositati non avrebbero nes-
suna forza probante.
In particolare, l'UFM ha rilevato diverse contraddizioni circa gli arresti su-
biti dai coniugi. La richiedente avrebbe dichiarato di essere stata preleva-
ta una prima volta da casa, nel (...) 2007, e di essere stata rilasciata il
giorno seguente l'arresto, mentre suo marito avrebbe asserito che il gior-
no stesso dell'arresto sarebbe stato riportato a casa e che l'interessata si
sarebbe trovata già a casa. Inoltre, interrogata in un primo momento circa
il terzo arresto avvenuto nel (...) 2007, la ricorrente avrebbe affermato di
essere stata arrestata congiuntamente al marito ed al figlio, mentre in un
secondo momento avrebbe asserito che il figlio sarebbe stato affidato ai
suoceri. Peraltro, il ricorrente avrebbe dapprima dichiarato di essersi rivol-
to al procuratore al settimo mese del (...) per poi affermare di essere an-
dato dal procuratore dopo l'arresto avvenuto nel (...) 2007. Per giunta, egli
avrebbe spiegato che dopo l'ultimo arresto sua moglie sarebbe stata ri-
condotta al domicilio, mentre lui avrebbe avuto l'occasione di informare
suo fratello, in seguito avrebbe per contro dichiarato di non aver potuto
avvisare il fratello.
L'UFM ha ritenuto che le dichiarazioni degli insorgenti sarebbero inoltre
imprecise e poco circostanziate. Invero, sull'arresto del (...), la ricorrente
avrebbe dichiarato che delle persone sarebbero venute la sera al suo
domicilio per arrestarla insieme a suo marito senza saper aggiungere det-
tagli sulla maniera di procedere di tali persone, sulla durata di tale perqui-
sizione né sulle stanze della casa nelle quali tali persone si sarebbero
soffermate. Inoltre, chiesto all'insorgente se durante il percorso compiuto
da casa sua fino alla prigione fosse seduto accanto a sua moglie, egli a-
vrebbe risposto di non saperlo.
Le dichiarazioni degli insorgenti non rispecchierebbero inoltre l'esperienza
generale di vita. Il ricorrente avrebbe dichiarato che anche dopo la chiu-
sura della clinica, avvenuta poco dopo il mese di (...), sarebbe stato pre-
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levato più volte da membri del JITEM i quali avrebbero voluto ottenere in-
formazioni sulle persone che frequentavano la clinica e l'avrebbero mi-
nacciato di far chiudere la clinica. L'UFM ha rivelato che tali minacce sa-
rebbero incomprensibili, in quanto la clinica sarebbe già stata chiusa.
Nondimeno, circa i mezzi di prova, il contratto firmato dai medici e dal ri-
chiedente in quanto proprietario della clinica avrebbe dovuto essere un
atto redatto da un notaio. Inoltre non sarebbe convincente la giustificazio-
ne del ricorrente che nel foglio ufficiale devono comparire quali titolari
unicamente dei medici. Non sarebbe parimenti plausibile che il ricorrente
non compaia nelle foto dell'inaugurazione della clinica se fosse stato ef-
fettivamente proprietario.
Quo al rapimento della ricorrente e alle minacce dei suoi familiari, l'UFM
ha osservato che gli insorgenti si sarebbero sposati nel (...), pertanto se i
familiari non avessero approvato questo matrimonio ed avessero proferito
delle minacce, avrebbero certamente agito nell'arco dei cinque anni. Che
vi sia stata un'opposizione a tale legame sarebbe dunque possibile, ma
passato un certo lasso di tempo la famiglia della sposa avrebbe poi ac-
cettato la situazione.
Nel complesso, quindi, le dichiarazioni degli interessati non soddisfereb-
bero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi. Sulla base di
queste considerazioni, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di asilo
e pronunciato il contestuale allontanamento degli interessati, la cui ese-
cuzione risulterebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
4.2 Nel gravame, i ricorrenti hanno indicato che le proprie dichiarazioni
avrebbero dovuto essere valutate nel loro complesso e che il giudizio sul-
la verosimiglianza non potrebbe prescindere da una valutazione com-
plessiva di tutte le allegazioni determinanti. La mancanza di dettagli e le
contraddizioni rilevate nel racconto della ricorrente sarebbero giustificate
dal trauma vissuto a causa delle torture che avrebbe subito in occasione
del terzo arresto, nel quale avrebbe perso il figlio che portava in grembo.
D'altro canto, il racconto del marito sarebbe circostanziato e dettagliato e
pertanto sarebbe indice del fatto che tali eventi sarebbero stati effettiva-
mente vissuti. Circa l'improbabilità delle minacce da parte del JITEM di
chiudere la clinica sebbene fosse già stata chiusa, i ricorrenti ritengono
che la chiusura avvenuta sarebbe stata una misura cautelare e che le po-
stume minacce di fare chiudere la clinica andrebbero lette come minacce
di chiusura definitiva. I ricorrenti ritengono, inoltre, che l'UFM non avrebbe
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proceduto ad una accurata verifica dei mezzi di prova, ma avrebbe offerto
solo ipotesi infondate.
In conclusione, la decisione impugnata si fonderebbe su un accertamento
inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, per il che andrebbe
annullata qualora il Tribunale non giunga alla conclusione che i ricorrenti
debbano essere considerati rifugiati.
In merito all'allontanamento, gli insorgenti hanno indicato che in caso di
rimpatrio rischierebbero l'arresto con maltrattamenti, percosse e torture.
Di conseguenza, il loro rimpatrio violerebbe l'art. 3 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101).
4.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che il ricorrente avrebbe
dichiarato di essere stato detenuto nel (...) per dieci giorni nella prigione
di J._______ (Turchia). Orbene, l'insorgente non avrebbe potuto essere
stato detenuto per tale periodo senza una decisione scritta da parte di un
giudice. Nondimeno, se effettivamente l'interessato avesse accolto e cu-
rato nella sua clinica dei membri del PKK, una procedura penale sarebbe
certamente stata intentata nei suoi confronti. Per il resto, l'autorità inferio-
re ha rinviato ai considerandi della propria decisione proponendo la reie-
zione del ricorso.
4.4 Nella replica, gli insorgenti hanno contestato quanto rilevato dall'UFM.
Infatti, sarebbero molteplici le segnalazioni di detenzioni arbitrarie da par-
te delle autorità turche, senza rispettato delle formalità previste dalla leg-
ge e anche per periodi ben superiori ai dieci giorni a cui si è riferito il ricor-
rente. Pertanto, sarebbe verosimile che l'insorgente sia stato posto in de-
tenzione per il periodo dichiarato senza la convalida da parte di un giudi-
ce.
5.
5.1 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda l'asilo ai
rifugiati. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel
Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a
causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un deter-
minato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fon-
dato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri se-
gnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della
libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop-
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portabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fu-
ga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In
altre parole, per potere ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un
richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria
(cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè
resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili
di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e concordanti, o
meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi.
Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una
valutazione complessiva e non esclusivamente atomizzata delle singole
allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio
dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando,
contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni
dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2. GICRA 2005 n. 21
consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).
6.
6.1 Nel caso di specie, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, è
d'uopo anzitutto constatare le diverse incongruenze che risultano dai rac-
conti degli insorgenti. In particolare, secondo quanto esposto si evince
che i medesimi avrebbero iniziato a riscontrare problemi con il JITEM do-
po l'episodio del soccorso offerto ai due membri feriti del PKK, nella clini-
ca che a loro dire sarebbe appartenuta all'insorgente stesso. Essi sosten-
gono che, posteriormente a tale evento, avrebbero subito diversi arresti,
tuttavia si sono ripetutamente contraddetti sulle circostanze e le descri-
zioni delle privazioni di libertà in questione.
In particolare, per quanto attiene al primo fermo, avvenuto ad (...) 2007, la
ricorrente ha asserito di essere stata rilasciata la mattina seguente, men-
tre suo marito sarebbe rientrato la sera del medesimo giorno (cfr. verbale
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Pagina 10
4, F15 p. 5 e F99-F100 p. 15). Per contro, il ricorrente ha dichiarato che
tale arresto sarebbe durato unicamente da mezzogiorno alla sera del
medesimo giorno e che quando sarebbe stato rilasciato e sarebbe rien-
trato al domicilio (cfr. verbale 3, F84-85 p. 16) avrebbe trovato la ricorren-
te a casa (ibidem, F88 p. 16). Messa di fronte alla palese contraddizione,
l'autrice del gravame ha confermato di essere sicura del proprio rilascio
unicamente il giorno seguente (cfr. verbale 4, F101 p. 15). Dal canto suo
il ricorrente ha ricondotto la contraddizione allo stato psichico della moglie
(cfr. verbale 3, F89 p. 16).
L'ultimo fermo, il ricorrente lo avrebbe subito a (...) 2007 indicando co-
stantemente di essere stato prelevato congiuntamente alla moglie ed al
figlio (cfr. verbale 1, p. 7; verbale 3, F9 p. 5 e F109 p. 18 e
cfr. verbale 5, Q10 e ss. pp. 2 e ss.), eccetto nell'ultima audizione nella
quale egli non è più sicuro della presenza o meno del figlio durante il ter-
zo ed l'ultimo arresto. Infatti, dapprima ha indicato che il bambino sarebbe
stato presente in occasione dell'ultimo arresto e poi ha asserito che non vi
era per niente, bensì sarebbe stato presente durante il secondo arresto
(cfr. verbale 5, Q19 p. 3 e Q29-Q31 p. 4). Anche la ricorrente è apparsa
alquanto confusa circa le sorti del figlio durante gli arresti. In particolare,
in merito all'ultimo fermo, ella ha dapprima dichiarato di essere stata arre-
stata congiuntamente a marito e figlio (cfr. verbale 4, F32 e ss. pp. 6-7),
allorquando successivamente secondo le sue asserzioni il figlio sarebbe
rimasto a casa con i suoceri (cfr. verbale 6, Q20-21 p. 3). Sorprende,
altresì, che la ricorrente sia apparsa confusa circa le sorti del figlio, consi-
derato che la medesima ha dichiarato di non aver potuto assistere alla
perquisizione svoltasi in casa, nella stessa circostanza, dal momento che
era impegnata ad occuparsi del bambino (cfr. verbale 6, Q20-Q21 p. 3).
Visto quanto narrato dai ricorrenti, vista l'entità dell'ultimo arresto, il Tribu-
nale ritiene che un dettaglio come la presenza o meno del figlio in tale
circostanza non possa verosimilmente essere tralasciata o dimenticata.
I racconti relativi al trasporto verso il luogo dell'ultimo fermo sono alquan-
to confusi, contraddittori ed evasivi. Il ricorrente ha dapprima indicato che
si sarebbe trovato nello stesso veicolo nel quale si trovava anche la mo-
glie ma non ha saputo indicare se quest'ultima sarebbe stata seduta ac-
canto a lui o meno (cfr. verbale 5, Q22 e ss. p. 3). Il bambino, a questo
punto secondo il ricorrente, paradossalmente, dovrebbe essersi trovato
sulle ginocchia della moglie (cfr. verbale 5, Q26 p. 3). I racconti si fanno
confusi e contrastanti anche sul momento in cui sarebbero stati bendati e
sbendati (cfr. verbale 5, Q21 e Q27 p. 3 e verbale 6, Q29-Q30 p. 3).
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Pagina 11
Durante il medesimo episodio, secondo il ricorrente, la moglie, incinta al
quinto mese, avrebbe avuto delle perdite tanto che il medesimo sarebbe
pure stato condotto nella sua stanza. In seguito, mentre la ricorrente sa-
rebbe stata in stato di semicoscienza, i tre sarebbero stati ricondotti nelle
vicinanze della loro dimora, sebbene il ricorrente non ne sarebbe certo
dato che dal furgone non sarebbe riuscito a vedere fuori (cfr. verbale 1,
p. 7 e verbale 3, F9 p. 5 e F114 p. 19). Anche su questo punto le contrad-
dizioni non si esauriscono: dapprima il ricorrente ha indicato che avrebbe
avuto tempo di informare il fratello dell'accaduto e poi ha negato tale e-
vento indicando che probabilmente il fratello sarebbe stato informato dai
membri del JITEM (cfr. verbale 3, F9 p. 5 e F119 e ss. p. 19). Infine, po-
steriormente a quest'ultimo fermo l'autore del gravame, stando alla sua
seconda deposizione, si sarebbe recato presso il procuratore (cfr. verbale
3, F9 p. 6), mentre durante la prima audizione egli ha dichiarato che l'ul-
tima denuncia presso la medesima autorità l'avrebbe fatta nel corso del
settimo mese del (...) (cfr. verbale 1, p. 9).
Di tutte le privazioni di libertà che il ricorrente avrebbe subito, egli ha indi-
cato che non vi sarebbe alcuna prova eccetto per una di esse (cfr. verba-
le 1, p. 9 e verbale 3, F44 e ss. p. 10 e F147 p. 22). Durante la prima au-
dizione federale egli ha aggiunto che avrebbe dato mandato al suo avvo-
cato al fine di ottenere tali documenti (cfr. verbale 3, F148 p. 23). Tuttavia,
ad oggi il ricorrente non è riuscito a far pervenire alcun documento, per il
che si ritiene che nemmeno l'unico arresto ufficiale sia effettivamente av-
venuto.
Peraltro, non convincono nemmeno le spiegazioni del ricorrente sui motivi
secondo cui il padre ed il fratello, seppure anch'essi – a suo dire – coin-
volti nella clinica, non avrebbero mai avuto problemi con il JITEM (cfr.
verbale 3, F135 e ss. p. 21-22).
Non da ultimo, per quanto riguarda il presunto disaccordo dei parenti del-
la ricorrente sul matrimonio (cfr. verbale 2, p. 8), il Tribunale conferma
quanto rettamente osservato dall'autorità inferiore, ossia che la coppia al
momento dell'espatrio era sposata da cinque anni, tanto che se i famiglia-
ri della ricorrente avessero voluto realmente mettere in atto le asserite vie
di fatto avrebbero certamente agito inizialmente in tal senso.
6.2 A prescindere dai racconti incongruenti e poco circostanziati dei ricor-
renti, nemmeno i mezzi di prova presentati (docc. 1-5) sono atti a corro-
borare quanto allegato, bensì confermano semmai la tesi contraria.
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A questo proposito, su precisa interrogazione da parte del Tribunale (cfr.
consid. K), l'Ambasciata Svizzera ad Ankara in data 6 dicembre 2012 ha
stilato un proprio rapporto. Essa ha rilevato, preliminarmente, che il ricor-
rente non è ricercato dalle autorità turche, non è schedato e non vi è al-
cun mandato d'arresto emesso nei sui confronti (cfr. rapporto Ambasciata,
pt. 1-3, p. 1). Per quanto attiene poi, in particolare, ai docc. 1 e 2, prodotti
dagli autori del gravame a comprova della proprietà/fondazione della cli-
nica da parte del ricorrente, è emerso che il medesimo non è né fondato-
re né, rispettivamente, amministratore e/o proprietario della clinica (...)(cfr.
rapporto Ambasciata, pt. 4, p. 1). Dalle indagini è peraltro risultato che la
clinica in questione non è più attiva dal (...), anno a partire dal quale non
è nemmeno più stata pagata l'iscrizione alla Camera di commercio di
E._______ (cfr. rapporto Ambasciata, pt. 6, p. 1). Ciò stride ampiamente
con quanto dichiarato dal ricorrente circa la chiusura della clinica in modo
informale nel (...) da parte del Ministero della sanità su ordine del JITEM
(cfr. verbale 3, p. 11) e con le presunte razzie avvenute in seguito all'epi-
sodio del ferimento dei due membri del PKK curati dopo il (...) 2007 (cfr.
verbale 3, pp. 12 s.). Abbondanzialmente ed in relazione nello specifico al
doc. 2, si rimanda a quanto esposto nel dok. 1 annesso al rapporto del
6 dicembre 2012 ("Erforderliche Dokumente für die Eröffnung einer priva-
ten Poliklinik") nel quale sono elencati documenti necessari all'apertura di
una clinica e dal quale si deduce che il doc. 2 prodotto dagli autori del
gravame è sprovvisto di carattere probatorio oltre che di dubbia autentici-
tà.
Nondimeno, quanto espresso dagli insorgenti nella presa di posizione del
18 gennaio 2013, tramite vaghe e mere argomentazioni di parte, non è
suscettibile di giustificare una diversa valutazione delle emergenze di
causa.
In conclusione, il Tribunale ritiene che le allegazioni dei ricorrenti non
soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi. Di con-
seguenza, il Tribunale può astenersi dall'analisi della rilevanza dei motivi
di asilo dei medesimi.
6.3 In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento
della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e le
decisioni impugnate vanno confermate.
7.
7.1
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Pagina 13
7.1.1 Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio fe-
derale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione. I ricorrenti infatti non adempiono le condizioni in virtù delle
quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinan-
za 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; cfr DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733).
7.1.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr.
Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
7.2
7.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 6 del presente giudizio,
non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti nel loro Paese di origi-
ne possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101), l'art. 33 della
Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima
del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale
della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in par-
ticolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone,
peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo stranie-
ro possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei
trattamenti contrari a detti articoli. Spetta ai ricorrenti rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. DTAF 2008/34, consid.
10; GICRA 2005 n. 4, consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18, consid. 14b
lett. ee).
7.2.2 Nel caso in disamina, non è dato rilevare alcun serio indizio secon-
do cui i ricorrenti possano essere esposti, in caso di rimpatrio, al rischio
reale ed immediato di trattamenti contrari alle menzionate disposizioni.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
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dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi.
7.3
Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione
dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile in particolare se
implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo. Le persone
che possono prevalersi di questa disposizione non sono rifugiati ai sensi
della Legge sull'asilo o della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e non
beneficiano, pertanto, di una protezione di diritto internazionale pubblico
contro il respingimento, ma sono in particolare quelle che in patria non
potrebbero beneficiare – a causa della loro etnia, della loro formazione
professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari al
sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale – delle
condizioni di un adeguato reinserimento (cfr. DTAF 2007/10 e relativi
riferimenti). L'autorità giudicante deve dunque ponderare i contrapposti
interessi pubblici e privati in gioco (cfr. GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1
p. 215).
Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti
l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della
situazione generale vigente attualmente in Turchia, da un lato, e della
situazione personale dei ricorrenti, dall'altro.
7.3.1 In Turchia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra ci-
vile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione
nella totalità del territorio nazionale.
7.3.2 Nella fattispecie, quanto alla situazione personale dei ricorrenti, essi
sono giovani e dispongono di una buona rete sociale in Patria, a
E._______, dove – nella casa di famiglia – risiedono tutt'ora i genitori del
ricorrente (cfr. verbale 1, p. 4 e verbale 5, Q16 p. 3, Q40 p. 4). Il ricorrente
ha una buona formazione e un'altrettanto buona esperienza lavorativa
(cfr. verbale 1, p. 3 e verbale 3, p. 22). Infine, gli insorgenti non hanno
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da
giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2,
p. 21 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una loro permanenza in Svizzera per motivi
medici.
7.3.3
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7.3.3.1 Non da ultimo, nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allon-
tanamento, l'interesse superiore dei fanciulli è un elemento da prendere
in considerazione (cfr. GICRA 2005 n. 6, consid. 6.1). Ciò conduce
ad un'interpretazione dell'art. 83 cpv. 4 LStr conforme al diritto internazio-
nale pubblico ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione del
20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107). Sotto l'aspetto
dell'interesse superiore del fanciullo devono essere inclusi e considerati
tutti gli aspetti essenziali riguardo ad un possibile allontanamento verso il
Paese di origine. Nell'ambito di un esame approfondito possono essere di
rilevanza i seguenti criteri: l'età, la maturità, la dipendenza, il genere dei
contatti sociali (prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della sua per-
sona di riferimento (in particolare la possibilità e la disponibilità di soste-
nere il fanciullo), grado e prognosi dello sviluppo e della formazione ed il
grado di integrazione in caso di un lungo soggiorno in Svizzera. In parti-
colare di quest'ultimo criterio, la durata della permanenza in Svizzera, de-
ve essere presa in considerazione in merito ad un esame delle possibilità
ed ostacoli di un'integrazione nel Paese di origine del fanciullo, ritenuto
che un fanciullo non dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo
ambiente familiare. Dal punto di vista dello sviluppo psicologico del fan-
ciullo non deve essere tenuto conto solo della sua immediata sfera socia-
le (il nucleo familiare), ma anche il suo ulteriore inserimento sociale. Infat-
ti, secondo la giurisprudenza, delle difficoltà di reinserimento nel Paese di
origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera,
possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
dell'intera famiglia (cfr. DTAF 2009/28, consid. 9.3 pp. 367 ss.;
GICRA 2005 n. 6).
7.3.3.2 Nella fattispecie, i due figli sono nati rispettivamente nel 2004 e
2012. Per quanto riguarda il primo figlio, C._______, egli ha vissuto quat-
tro anni in Turchia, avendovi soggiornato dalla nascita fino al 2008, ed al-
tri 4 in Svizzera. Mentre il secondo figlio, D._______, ha oramai raggiunto
l'anno di vita. Entrambi sono tuttora dipendenti dai loro genitori ed impre-
gnati del loro modo di vita. L'autorità incaricata dell'esecuzione dell'allon-
tanamento terrà debito conto dell'anno scolastico attualmente in corso per
il piccolo C._______, in modo da evitarne una brusca interruzione. Di
conseguenza, non vi è motivo di ammettere che un ritorno in Turchia e-
quivalga ad uno sradicamento completo tale da pregiudicare lo sviluppo e
l'equilibrio dei
due bambini. Pertanto, il loro allontanamento dalla Svizzera non viola
l'art. 3 CDF.
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7.3.4 Alla luce di tutte le circostanze sopra esposte, vi è ragione di con-
cludere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso il loro
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 4 LStr).
7.4 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi
ed art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, gli autori del gravame, usando della neces-
saria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al
rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515). L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
7.5 Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa ese-
cuzione, il gravame va disatteso e le querelate decisioni dell'autorità infe-
riore confermate.
8.
In virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento delle decisioni impugnate ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte.
9.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzio-
ne dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro-
cessuali è divenuta priva di oggetto (art. 63 cpv. 4 PA).
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico degli insorgenti
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della pre-
sente sentenza.
3.
La presente sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: