Corte IV
D-5199/2010/gam
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 a g o s t o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli,
cancelliere Federico Pestoni;
A._______, alias
B._______, alias
C._______, alias
D._______, alias
E._______,
Siria, alias
F._______,
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisio-
ne dell'UFM del 2 luglio 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5199/2010
Visti:
la prima domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in
data (...);
la decisione del 12 marzo 2010 dell'Ufficio federale della migrazione
(UFM) che ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'allon-
tanamento, unitamente alla sua esecuzione, dell'interessato dalla
Svizzera, frattanto cresciuta in giudicato poiché non avversata dalle
parti;
lo scritto del 15 maggio 2010 dell' G._______ di voler riconsiderare la
situazione del proprio assistito alla luce di presunti, nuovi indizi di per-
secuzione;
lo scritto del 1 giugno 2010 con il quale l'UFM ha invitato il ricorrente a
voler introdurre una nuova domanda di asilo;
la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presenta-
to in data (...);
i verbali d'audizione del 24 giugno 2010;
la decisione dell'UFM del 2 luglio 2010, notificata all'interessato il 9 lu-
glio 2010 (cfr. agli atti avviso di notifica e di ricevuta), con la quale l'i -
stanza inferiore non è entrata nel merito della seconda domanda di
asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge
del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando il suo
allontanamento dalla Svizzera rispettivamente l'esecuzione di tale mi-
sura;
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 16 luglio 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato, data d'entrata19 luglio 2010) per mezzo del quale chie-
de l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli
atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito
della sua domanda d'asilo subordinatamente per un nuovo e più ap-
profondito accertamento dei fatti come pure la comminatoria di un ter-
mine per la presentazione di una nota d'onorario dettagliata per la de-
finizione delle ripetibili;
lo scritto del 29 luglio 2010 con il quale l'UFM si è riconfermato inte-
gralmente nella propria avversata decisione;
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la trasmissione al ricorrente dello scritto del 29 luglio 2010 dell'UFM
per conoscenza;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi -
derandi che seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda
altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lin-
gua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lin-
gua, il procedimento può svolgersi in tale lingua;
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano,
mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca e senza domanda di
svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua;
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che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano;
che ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice uni-
co, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata solo sommariamente;
che quando è chiamato a pronunciarsi su un ricorso contro una deci -
sione di non entrata nel merito su una domanda di asilo, il TAF si limita
ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2007/8,
consid. 2.1., pag. 73; GICRA 2004 n. 34, consid. 2.1., pag. 240 e segg.;
GICRA 1996 n. 5 consid. 3, pag. 39; GICRA 1995 n.14, consid. 4, pag.
127 e segg.);
che, in limine, la censura sollevata nei confronti dell'autorità di prime
cure, secondo cui essa avrebbe violato gli artt. 9 e 29 cpv. 2 Cost. ren-
dendo una decisione senza aver ascoltato il richiedente sui suoi motivi
d'asilo deve essere respinta, posto che egli è già stato oggetto di una
procedura d'asilo in Svizzera che è terminata con una decisione nega-
tiva e non ha più fatto ritorno nel suo Paese d'origine una volta conclu -
sasi la prima procedura (cfr. art.32 cpv.2 lett. e LAsi e art. 36 cpv. 1 lett.
b LAsi); che inoltre, il diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 36 cpv. 2
LAsi è stato concesso al richiedente, avendo egli avuto la possibilità di
esporre i propri motivi nel contesto della sua seconda domanda e me-
glio con l'audizione sui motivi d'asilo intercorsa in data 24 giu-
gno 2010;
che nel caso in rassegna, occorre determinare se l'UFM ha applicato
correttamente ed a giusta ragione l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi;
che secondo la giurisprudenza, la domanda volta alla concessione del -
la qualità di rifugiato presentata da uno straniero che è già stato og-
getto di una precedente procedura di asilo conclusasi negativamente,
deve essere trattata conformemente all'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, a
meno che non siano invocati dei motivi di revisione (cfr. GICRA 2006 n.
20, pagg. 211 e segg.; GICRA 1998 n. 1, consid. 6, pagg. 10 e segg.);
che ai sensi del citato disposto non si entra nel merito di una domanda
d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedu-
ra d'asilo terminata con decisione negativa o se durante la pendente
procedura d'asilo è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a
meno che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti
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propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per l'ottenimento
dell'ammissione provvisoria;
che nella fattispecie, una delle due condizioni alternative per l'applica-
zione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi è data;
che, infatti, la prima procedura d'asilo concernente l'interessato è defi -
nitivamente conclusa con la decisione dell'UFM del 12 marzo 2010;
che al termine di tale prima procedura, è stato constatato che l'interes-
sato non adempiva le condizioni necessarie al riconoscimento della
sua asserita qualità di rifugiato, poiché la sua domanda è stata oggetto
di una decisione negativa, secondo la quale, le dichiarazioni del richie -
dente non erano verosimili in ragione del loro carattere generale, vago,
contraddittorio ed incoerente;
che la suddetta decisione è peraltro cresciuta in giudicato senza che il
richiedente abbia intrapreso la via ricorsuale;
che l'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi presuppone ancora un
esame materiale succinto – o prima facie – della credibilità del ricor-
rente, atto a constatare l'assenza manifesta di indizi (e meglio di segni
tangibili, apparenti e probabili) di nuovi elementi determinanti per la
qualità di rifugiato o per la concessione dell'ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2008/57, consid. 3.2 e 3.3, pag. 780; GICRA 2005 n. 2,
pagg. 13 e segg.; GICRA 2000 n. 14, pagg. 102 e segg.);
che le esigenze relative al grado di prova per l'apprezzamento della
questione dell'entrata nel merito sono ridotte; che, pertanto, l'autorità
dovrà entrare nel merito della domanda di asilo se, al termine dell'esa -
me prima facie degli indizi di persecuzione allegati (emergenti sia dalle
audizioni del richiedente sia da eventuali mezzi di prova), questi non
sono da considerare manifestamente inconsistenti per il riconoscimen-
to della qualità di rifugiato (cfr. art. 32 cpv. 2 lett. e a contrario; DTAF
2008/57, consid. 3.3, pag. 780; GICRA 2005 n. 2, consid. 4.2 e 4.3,
pagg. 16 e segg.; GICRA 2000 n. 14, consid. 2, pagg. 103 e segg.);
che il ricorrente ha chiaramente affermato di non essere rientrato nel
proprio Paese di origine dopo la prima procedura di asilo (cfr. verbale
di audizione del 24 giugno 2010, pag. 6);
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che quanto ai nuovi motivi, il ricorrente ha espressamente dichiarato
che essi riguardano sempre il suo vecchio problema (cfr verbale di au-
dizione sui motivi d'asilo del 24 giugno 2010, pag. 3) – già ritenuto in-
verosimile a conclusione della prima procedura – e meglio per il fatto
che, a suo dire, sarebbe ricercato dalle autorità del suo paese per aver
proceduto alla distribuzione di materiale politico antigovernativo, non-
ché per il timore di essere accusato di spionaggio avendo compiuto il
servizio militare nel reparto comunicazione e radar ed essendo per
questo a conoscenza di informazioni e codici strategici; che già all'e-
poca della prima domanda d'asilo il ricorrente aveva dichiarato di es-
sere stato cercato al proprio domicilio e che suo padre era stato se-
questrato dalla polizia per essere interrogato; che, ora, a conforto della
propria seconda domanda d'asilo egli ha riferito di essere stato infor-
mato telefonicamente dai suoi parenti di essere ancora ricercato in pa-
tria, posto che le autorità si sarebbero nuovamente presentate al loro
domicilio per ottenere informazioni su di lui; che nella predetta circo -
stanza suo padre sarebbe inoltre stato prelevato e gli sarebbero state
prese le impronte digitali;
che a prescindere dall'inverosimiglianza rilevata dall'UFM – ciò che
semmai costituisce elemento ulteriore a fondamento della sua decisio-
ne – nel racconto dell'interessato sugli asseriti, nuovi motivi, si osserva
come questi si esauriscano in mere dichiarazioni di parte che costitui -
scono semplicemente un'appendice cronologica dei motivi – tutti rite -
nuti inverosimili – sollevati a sostegno della prima domanda di asilo,
già integralmente respinta; che, infatti, pure nel corso della precedente
procedura il ricorrente sarebbe stato ricercato al proprio domicilio dalle
autorità in quanto ritenuto un elemento sovversivo ed una spia;
che inoltre l'interessato ha prodotto un documento datato 10 aprile
2010 con il quale l'Ufficio politico n. 287 del partito democratico curdo
in Siria (Albarti) certifica la sua appartenenza al movimento e la sua
fuga forzata dal paese d'origine;
che, come erroneamente ritenuto dall'UFM, il documento in questione
non attesta a partire da quale data il ricorrente faccia parte del partito;
che tuttavia è il ricorrente stesso ad aver ammesso di non essere mai
stato iscritto all'Albarti, ma di aver semmai aiutato suo padre nella di -
stribuzione di alcuni volantini (cfr. verbale di audizione sui motivi d'asi -
lo del 24 giugno 2010, pag. 9); che già solo per questo motivo lo scritto
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in parola è privo di ogni credibilità e comunque non porta alcun nuovo
elemento utile alla causa del ricorrente;
che, pertanto, i fatti ed i mezzi di prova evocati dall'interessato devono
essere considerati come manifestamente insufficienti per il riconosci -
mento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, posto che non
emerge alcun indizio di fatti propri a motivare i rischi di persecuzione
enunciati;
che ciò stante, i nuovi motivi invocati nel corso della seconda domanda
d'asilo non sono pertinenti in materia d'asilo come rettamente rilevato
dall'UFM nel contesto della decisione avversata;
che alla luce di quanto precede, è a giusta ragione che l'autorità infe-
riore non è entrata nel merito della seconda domanda d'asilo dell'inte-
ressato;
che, di conseguenza, il ricorso introdotto contro la decisione di non en-
trata nel merito dell'UFM deve essere respinto;
che se non entra nel merito della domanda di asilo, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'ese-
cuzione (art. 44 cpv. 1 LAsi);
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 ago-
sto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. GICRA 2001 n. 21);
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non
può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1
LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale
pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30);
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Siria possa vio-
lare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio -
ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
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l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
è ammissibile;
che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'ese-
cuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato
d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamen-
te in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza
generalizzata o emergenza medica;
che la situazione vigente in Siria non appare caratterizzata da guerra,
guerra civile, violenza generalizzata o emergenza sanitaria che coin-
volga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio naziona-
le;
che, inoltre, il ricorrente è giovane, senza oneri familiari, con una di-
screta rete sociale in patria e che non ha allegato problemi di salute
particolari;
che dunque, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve es-
sere considerata ragionevolmente esigibile;
che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente,
usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento neces-
sario al rimpatrio;
che sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
che di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecu-
zione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; che l'autori-
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tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giu-
ridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 106 LAsi), per cui il ricorso va respinto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv.
1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che, inoltre, non si assegnano ripetibili, e pertanto la richiesta del ricor-
rente volta alla fissazione di un termine per l'inoltro della nota d'onorario a
tale scopo è inammissibile;
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione
della presente sentenza.
3.
Non si assegnano ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di
versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...), (per corriere
interno; in copia)
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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