Corte IV
D-5211/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 a g o s t o 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch,
cancelliera Chiara Piras.
A._______, dichiaratosi nato il [...] e cittadino
camerunese,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'8 agosto 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5211/2008
Fatti:
A.
Il 22 giugno 2008, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbale d'audizione del 2 luglio 2008), d'essere nato e di avere vissuto
tutta la sua vita in Camerun (B._______), dove sarebbe stato arrestato
e imprigionato senza processo nel gennaio 2006 per avere trasportato
delle armi (a sua insaputa). Dopo due anni e sei mesi di detenzione,
avrebbe colto l'occasione di una rissa nella prigione per scappare con
altri detenuti. Dopo essersi nascosto per una notte a B._______,
avrebbe lasciato il suo Paese a bordo di una nave, arrivando in Europa
- in una città a lui sconosciuta - per poi proseguire il suo viaggio verso
la Svizzera.
B.
Il 4 luglio 2008, è stata effettuata un'analisi Lingua. L'esaminatore
(cognito, in particolare, della lingua inglese parlata nell'Africa
occidentale rispettivamente dei dialetti inglesi e della lingua francese),
nel rapporto del [...], ha indicato che dall'analisi emerge che
l'interessato parla la variante inglese dell'Africa occidentale, in uso in
Nigeria (“pidgin english”), e un po' di francese. Infine, nonostante
abbia riscontrato che verosimilmente quest'ultimo ha soggiornato per
qualche tempo in Camerun, ha comunque escluso che il luogo di
socializzazione primario dell'interessato sia il Camerun, bensì, ha
determinato con certezza che si tratta della Nigeria.
C.
Il 24 luglio 2008, l'UFM ha conferito al ricorrente il diritto di essere
sentito sulle risultanze del citato rapporto, più precisamente in merito
all'inganno sulla sua identità.
D.
L'8 agosto 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato
l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione
dell’allontanamento verso il suo vero Paese d'origine siccome lecita,
esigibile e possibile.
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E.
Il 12 agosto 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la
trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito della sua domanda d'asilo, la concessione
dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato
un'istanza d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa.
2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
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4.
Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il
ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
5.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che, in virtù delle
risultanze del rapporto sull'esame Lingua, il ricorrente ha ingannato le
autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi. Dal rapporto sull'esame Lingua
emergerebbe con certezza, da un lato, che il luogo di socializzazione
primario dell'interessato sarebbe l'Africa occidentale, più precisamente
la Nigeria, e dall'altro lato, che il luogo di socializzazione primario
dell'interessato non sarebbe il Camerun. In effetti, nonostante
quest'ultimo abbia sostenuto di essere nato e cresciuto a B._______,
si esprimerebbe molto male in francese, anche se in realtà il francese
è più diffuso del “pidgin english”. Anche se non può essere escluso
che il ricorrente abbia trascorso un certo periodo di tempo in
Camerun, quest'ultimo non sarebbe stato in grado di esprimersi nella
lingua locale di B._______. La sua pronuncia e il suo uso dei vocaboli
sarebbe invece tipico dell'inglese parlato in Nigeria. L'autorità inferiore
ha, altresì, rilevato che nell'ambito dell'audizione concernente il diritto
di essere sentito sulle risultanze del citato rapporto, l'interessato si
sarebbe limitato a ribadire la sua provenienza camerunese, senza
dimostrarla. Infine, l'UFM ha considerato lecita, esigibile e possibile
l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso il vero Paese
d'origine.
6.
Nel gravame, il ricorrente sostiene d'essere originario del Camerun,
dove è nato e cresciuto, e di non essere mai stato in Nigeria. Entrambi
i suoi genitori sarebbero originari di C._______, vicino alla frontiera
con la Nigeria, ma avrebbero vissuto per molti anni a B._______.
Peraltro, gli sarebbe impossibile provare la cittadinanza con dei
documenti, visto che quest'ultimi sono stati confiscati dalla polizia al
momento dell'arresto. Infine, nelle audizioni sostenute in francese, ci
sarebbero stati dei malintesi. Avrebbe, infatti, avuto l'impressione che
l'interprete non lo capisse bene.
7.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una
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domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria
identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o
da altri mezzi di prova.
7.1 Questo Tribunale osserva che l’esame Lingua va sussunto al
mezzo di prova dell’informazione giusta l’art. 12 lett. c PA (v.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14, tuttora applicabile). Esso
soggiace al libero apprezzamento delle prove e costituisce peraltro un
mezzo idoneo a dimostrare l’inganno sull’identità ai sensi dell’art. 32
cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e n. 20 e GICRA 1998 n. 34) e,
dunque, a giustificare la pronuncia di una decisione di non entrata nel
merito di una domanda d’asilo. E’ tuttavia consentito ammettere un
inganno sull’identità solo allorquando l’esame Lingua consenta
d’escludere inequivocabilmente che il richiedente l’asilo provenga dal
Paese di cui sostiene di possedere la cittadinanza (GICRA 2004 n. 4).
7.2 Il ricorrente non ha sollevato alcuna censura in merito allo
svolgimento dell’esame Lingua, segnatamente alla prospettazione del
contenuto essenziale dell’esame ed alla facoltà d’esprimersi al
riguardo, senza che vi sia motivo di un intervento d'ufficio da parte del
TAF medesimo a causa dell'esistenza di un vizio grave non suscettibile
di sanatoria in sede di ricorso. Peraltro, visto che il ricorrente ha
dichiarato lui stesso di essere nato e cresciuto a B._______, non lo
soccorre la censura secondo cui le persone originarie di B._______
sarebbero in minoranza mentre la maggior parte sarebbero stranieri e
parlerebbero l'inglese ed il francese (cfr. verbale d'audizione del 24
luglio 2008 pag. 2). Inoltre, secondo l'esaminatore, la parlata in lingua
inglese dell'interessato presenta le caratteristiche dell'inglese parlato
in Africa occidentale e, segnatamente, in Nigeria. In tale ambito, non
soccorre l'insorgente la generica argomentazione secondo la quale
sarebbe originario di C._______, dove le persone parlerebbero come
lui (cfr. verbale d'audizione del 24 luglio 2008 pag. 2). Peraltro, né in
occasione del diritto d'essere sentito, né nel gravame il ricorrente ha
fornito alcuna spiegazione verosimile in relazione alle sue scarse
conoscenze della lingua locale di B._______ e del francese così come
evidenziate nella decisione impugnata. Dai rapporti sull'analisi Lingua
emerge, inoltre, con certezza che, malgrado l'insorgente abbia
verosimilmente soggiornato per qualche tempo in Camerun, il suo
luogo di socializzazione primaria è l'Africa occidentale, più
precisamente la Nigeria. Infine, va rilevato che le censure ricorsuali,
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secondo le quali sarebbero emersi dei malintesi durante le audizioni in
lingua francese (v. gravame, pag. 2), non hanno alcun senso visto che
sia l'audizione del 2 luglio 2008, sia l'audizione del 24 luglio 2008 sono
state effettuate in inglese.
7.3 Per sovrabbondanza, le allegazioni in materia d'asilo presentate
dal ricorrente sono totalmente inconsistenti, poiché s'esauriscono in
mere e generiche affermazioni di parte. Peraltro, non compete alle
autorità svizzere di pronunciarsi sulla presunta ingiustizia della
sentenza emessa dalle autorità camerunesi nei confronti del
ricorrente. Inoltre, di regola una sentenza ingiusta o un'errore
giudiziario ai danni dell'insorgente è irrilevante in materia d'asilo,
senza che il ricorrente abbia presentato argomenti precisi e seri
suscettibili di giustificare un'eccezione alla regola. Inoltre, in merito ad
un eventuale rinvio nel suo Paese d'origine, il ricorrente ha unicamente
sostenuto di avere paura di essere messo in prigione a vita (cfr.
verbale d'audizione del 24 luglio 2008 pag. 2). Quest'ultima
affermazione permette di rilevare l'inesistenza per l'insorgente di
pericoli seri d'esposizione a seri pregiudizi in patria.
7.4 Da quanto esposto, discende che a giusta ragione, in virtù delle
emergenze processuali, l’UFM ha considerato siccome adempiti i
presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito
ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità.
Pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni
e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
8.
Non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il
suo effettivo Paese d'origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16
dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
8.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del “divieto di respingimento”. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la
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salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali
disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete
ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese
verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli;
spetta al richiedente di dimostrare, nel senso della probabilità
preponderante, l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso
concreto, alcun elemento di cui agli atti di causa consente di ritenere
che il ricorrente sarebbe esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale
ed immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3
Conv. tortura.
8.2 Pertanto, e come rettamente rilevato nella decisione impugnata,
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile.
9.
Occorre quindi esaminare se per l'insorgente vi siano pericoli concreti
in caso di rimpatrio, tali da rendere inesigibile l'esecuzione del suo
allontanamento (art. 83 cpv. 4 LStr).
9.1 ll TAF osserva che v'è ragione di presumere, in assenza di
puntuale e motivata censura ricorsuale, che in Nigeria, Paese ritenuto
dall'esaminatore Lingua come quello d'origine del ricorrente, non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale.
9.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, questo Tribunale
constata che lo stesso è giovane, celibe ed ha una certa esperienza
professionale. Non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria
(v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in
Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha
rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il
ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in patria.
9.3 Ritenuto che neppure ad un esame d'ufficio delle carte
processuali emergono circostanze, sussumibili all'art. 83 cpv. 4 LStr,
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che ostano alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento del
ricorrente, il ricorso non merita tutela nemmeno su tale punto di
questione.
10.
Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'insorgente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento
indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile.
11.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
12.
Per conseguenza, anche in materia di allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
13.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
14.
Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N )
- D._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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