B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5217/2012
S e n t e n z a d e l 1 7 o t t o b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Contessina Theis;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (…),
Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 settembre 2012 / N […].
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Visto:
la prima domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data
17 marzo 2004;
la decisione del 31 marzo 2004 dell'Ufficio federale dei rifugiati, attual-
mente Ufficio federale della migrazione [di seguito: UFM], con la quale
detto Ufficio non ha riconosciuto la qualità di rifugiato del richiedente, ha
respinto la domanda d'asilo ed ha ordinato l'allontanamento dalla Svizze-
ra e la relativa esecuzione, siccome lecita, esigibile e possibile;
la sentenza del 10 giugno 2004 della Commissione svizzera di ricorso in
materia di asilo (CRA) che ha pronunciato l'irricevibilità del ricorso inoltra-
to dal ricorrente contro la suddetta decisione;
la seconda domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera
in data 21 giugno 2012;
il verbale di audizione sulle generalità del 3 luglio 2012 (di seguito: verba-
le 1) ed il verbale sui motivi di asilo del 14 settembre 2012, di seguito
verbale 2);
la decisione del 27 settembre 2012 dell'UFM, notificata al richiedente il
28 settembre 2012, con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito del-
la seconda domanda d'asilo dell'interessato in applicazione dell'
art. 32 cpv. 2 lett. e della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31), pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, rispettiva-
mente l'esecuzione di tale misura siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 5 ottobre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato), ricevuto
dal Tribunale amministrativo federale [di seguito: il Tribunale] in data
8 ottobre 2012;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 9 ottobre 2012;
ulteriori fatti ed argomenti adotti dalle parti negli scritti che verranno ripre-
si nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio-
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggra-
varsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, il richiedente ha indicato di
essere cittadino georgiano di religione ortodossa, nato e cresciuto a
B._______ (Georgia), dove vi avrebbe vissuto sino 2004, data del primo
espatrio, e dal 2005 al maggio del 2012, data del secondo espatrio (cfr.
verbale 1, pagg. 2-3 e 5);
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che, nella decisione del 27 settembre 2012, l'UFM ha considerato, da un
lato, che la precedente procedura d'asilo sarebbe definitivamente conclu-
sa e che, dall'altro lato, egli non avrebbe adotto motivi propri a motivare la
qualità di rifugiato, ritenuto che gli stessi sarebbero inverosimili essendo
stati dichiarati solo tardivamente in occasione dell'audizione federale;
che, per di più, il racconto non sarebbe sufficientemente dettagliato, le di-
chiarazioni sarebbero contraddittorie e stereotipate in merito a più punti e
non sostanziate da mezzi di prova rilevanti;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pro-
nunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecu-
zione verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha indicato che, contrariamente a quanto so-
stenuto dall'UFM, i propri motivi sarebbero verosimili e, pertanto, propri a
giustificare la qualità di rifugiato o la concessione della protezione provvi-
soria; che, in particolare, non avrebbe menzionato la condanna ricevuta
dal Tribunale, poiché, in occasione della prima audizione, gli sarebbe sta-
to chiesto di essere conciso nell'esposizione dei fatti in quanto avrebbe
avuto un'altra occasione per raccontare approfonditamente i motivi di asi-
lo; che, per quanto concerne i propri legami con (…) (di seguito: N.B.),
non sarebbe a conoscenza dei motivi precisi per cui quest'ultima lo a-
vrebbe aiutato, esso avrebbe tuttavia fornito delle ipotesi; che, contraria-
mente a quanto sostenuto dall'autorità inferiore, avrebbe descritto in ma-
niera precisa e non stereotipata N.B.; che, inoltre, la contraddizione che
gli viene rimproverata sarebbe il frutto di un errore ininfluente sulla vero-
simiglianza del proprio racconto, d'altronde esso avrebbe sempre fatto ri-
ferimento, in più passaggi delle audizioni, all'anno 2011; che, infine, per
quanto concerne i mezzi di prova a sostegno della condanna che avrebbe
subito in patria, necessiterebbe di ulteriore tempo per ottenerli;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
ed il rinvio degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione; che ha,
altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della
dispensa dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese
processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una pro-
cedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente
procedura d'asilo è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno
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che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a
motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della pro-
tezione provvisoria;
che tale disposto si basa sulla nozione di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi per
cui vi sono esigenze ridotte circa il grado di prova (cfr. DTAF 2009/53
consid. 4.2 e giurisprudenza ivi citata);
che, preliminarmente, il Tribunale osserva che la precedente procedura
d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della de-
cisione dell'UFR del 31 marzo 2004 a seguito della sentenza della CRA
del 10 giugno 2004 con la quale è stata pronunciata l'irricevibilità del ri-
corso contro la suddetta decisione per causa di mancato pagamento
dell'anticipo a copertura delle presunte spese processuali;
che, in casu, il Tribunale rileva che l'insorgente non ha presentato, all'in-
fuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare
una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di
non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e
LAsi);
che, infatti, le allegazioni, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non
corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in so-
stanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere
rimandato;
che, in particolare, non è credibile l'allegazione ricorsuale secondo cui il
ricorrente non avrebbe esposto tutti i motivi della propria domanda per il
fatto che gli sarebbe stato chiesto di essere coinciso; che, infatti, nel cor-
so dell'audizione sulle generalità gli è stato chiesto più volte se avesse
esposto tutti i motivi o se avesse altro da aggiungere, senza che egli ab-
bia mai accennato alla condanna che avrebbe subito in patria (cfr. verbale
1, pagg. 5 – 6); che, in ogni caso, anche ammettendo un'esposizione dei
fatti succinta in occasione della prima audizione, è comunque lecito at-
tendersi almeno un accenno ad una delle circostanze principali della pro-
pria domanda di asilo, segnatamente, la condanna nei suoi confronti da
parte del Tribunale di B._______; che, oltretutto, il medesimo non ha for-
nito la benché minima prova per attestare la succitata procedura giudizia-
ria limitandosi ad affermare di necessitare di ulteriore tempo (cfr. verbale
2, F113, pag. 13); che, in merito all'asserita chiusura del (…) da parte del-
la polizia, ha dapprima riferito essere stato chiuso nel marzo del 2011 (cfr.
verbale 1, pag. 9), allorché, in occasione dell'audizione federale, ha situa-
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to la chiusura nel 2010 (cfr. verbale 2, F52, pag. 7); che, circa i contatti
che avrebbe intrattenuto con N.B., il ricorrente ha inizialmente affermato
che i colloqui si sarebbero svolti nell'ufficio di quest'ultima (cfr. verbale 2,
F44, pag. 6), in seguito ha invece riferito che gli incontri non avrebbero
avuto luogo in un ufficio o in un posto preciso, ma dove capitava e, talvol-
ta, in un ristorante (cfr. verbale 2, F69, pag. 9); che, per il resto, si rinvia
alla decisione contestata;
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti adotti
dall'insorgente nella presente procedura di asilo non sono propri a moti-
vare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della prote-
zione provvisoria nonostante le esigenze ridotte circa il grado di prova ri-
chiesto (DTAF 2009/53 consid. 4.2 e giurisprudenza ivi citata);
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
il ricorso, destituito di ogni benché minimo fondamento, non merita tutela
e la decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20),
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Georgia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statu-
to dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto
di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in pa-
tria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fon-
damentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Con-
venzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
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che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allon-
tanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2
LAsi);
che, inoltre, la situazione vigente in Georgia non è caratterizzata da guer-
ra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della po-
polazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e van-
ta un'elevata istruzione avendo conseguito una laurea presso l'università
di B._______; che, oltretutto, vanta esperienze professionali quale (…) e
nel campo della ristorazione; che, pertanto, non v'è ragione di credere
che in occasione del suo rientro possa incontrare particolari difficoltà a
reinserirsi nel contesto lavorativo georgiano; che, inoltre, in patria dispone
di una discreta rete familiare, ritenuto che vi vivono tutt'ora la madre, oltre
che la famiglia materna e paterna (cfr. verbale 1, pag. 7); che, d'altronde,
ha già dimostrato di potersi reintegrare con successo nel Paese di origine
in occasione del primo rimpatrio avvenuto nel 2005;
che, in aggiunta, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione prov-
visoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti) sen-
za che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una perma-
nenza in Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Pa-
ese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in rela-
zione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria di-
ligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa ese-
cuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità infe-
riore confermata;
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che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: