Corte IV
D-522/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi;
cancelliere Carlo Monti;
A._______,
B._______, alias
C._______ e
D._______,
Bosnia e Erzegovina,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 20 gennaio 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-522/2010
Visti:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato il 31 ago-
sto 2009 in Svizzera;
i verbali d'audizione del 18 settembre 2009 e del 7 gennaio 2010;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) del 20 genna-
io 2010, notificata ai richiedenti il medesimo giorno (cfr. risultanze pro-
cessuali);
il ricorso del 28 gennaio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 29 gennaio 2010);
la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle presunte spese processuali e del relativo anticipo;
che ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condi-
zioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché
dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
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che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano,
mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca e senza domanda di
svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua,
che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, gli interessati hanno dichiarato
di essere di etnia bosniaco-musulmana, di essere nati entrambi a
E._______ e di aver vissuto, dopo il matrimonio avvenuto il […], nel vil-
laggio di F._______ nel comune di E._______ insieme al figlio nato il
[...],
che i richiedenti hanno affermato di temere per la loro sicurezza sen-
tendosi minacciati dalla popolazione serba, segnatamente dopo l'ag-
gressione da parte di due serbi, durante la quale il ricorrente avrebbe
riportato una ferita alla testa, e di non riuscire a trovare un lavoro per
le difficili condizioni economiche regnanti in patria,
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha constatato, da un lato, che il
Consiglio federale ha inserito la Bosnia e Erzegovina, con decisione
del 25 giugno 2003, nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le alle-
gazioni in materia d'asilo presentate dal richiedente non sono verosi-
mili siccome vaghe e contraddittorie di modo che non emergerebbero
dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a per-
secuzioni in caso di rientro in patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi pronunciando pure l'allontana-
mento dei richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento
siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, i ricorrenti sostengono di essere perseguitati nel
proprio Paese, in particolare di aver subito ingiurie, minacce e discri-
minazioni, e che le autorità non sarebbero né in grado, né disposte a
proteggerli a causa della loro appartenenza alla minoranza bosniaco-
musulmana; che essi contestano che la Bosnia sia un Paese sicuro,
ragione per cui, tenuto conto della presenza di indizi di persecuzione,
l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della loro domanda; che essi
sostengono inoltre di non disporre di una casa propria né di un lavoro
né dunque di un salario che permetterebbe loro di condurre una vita
perlomeno degna; che la moglie sarebbe incinta al terzo mese, e che
non potrebbe ottenere in patria le adeguate cure ospedaliere legate
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alla gravidanza; che, di conseguenza, l'esecuzione del loro allontana-
mento sarebbe, allo stato attuale, da considerarsi come inesigibile, ra-
gione per cui l'UFM avrebbe dovuto accordar loro l'ammissione provvi-
soria,
che nelle loro conclusioni i ricorrenti hanno chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria, l'ammissione provvisoria, domandando altresì l'esonero
dal pagamento delle presunte spese processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno
che non risultino indizi di persecuzione,
che allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei
Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di perse-
cuzioni in detto Paese,
che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per
quanto attiene alla sua situazione personale,
che la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi
va intesa in senso lato, comprendendo non soltanto i seri pregiudizi
previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allonta-
namento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimi-
glianza ridotto (GICRA 1996 n. 16, consid. 4 confermata in GICRA
2004 n. 35, consid. 4.3),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, con deci-
sione del 25 giugno 2003 a partire dal 1° agosto 2003, la Bosnia-Er-
zegovina nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di mas-
sima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la pre-
sunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
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atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare,
gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri-
spetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisi-
ve in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di
parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consi-
stenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso,
pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto,
che, a titolo d'esempio, A._______ ha dichiarato in un primo tempo
(cfr. verbale audizione 18 settembre 2009, pagg. 6 e 7) che nel luglio
del 2008 i vicini di casa, G._______ e H._______, avrebbero insultato
lui e sua madre colpendolo alla testa con una bottiglia, per poi affer-
mare successivamente (cfr. verbale audizione 7 gennaio 2010, pag. 3)
che il fatto si sarebbe svolto nel giugno 2008 e che codesti G._______
e H._______ abitassero in realtà a I._______, un villaggio situato a tre
o quattro chilometri di distanza; che egli avrebbe sostenuto di aver de-
nunciato le persecuzioni da parte dei sopracitati alle autorità e che "la
polizia arriva, ma poi è come se non avessi fatto nessuna denuncia"
(cfr. verbale audizione 18 settembre 2009, pag. 7), ma durante l'audi-
zione successiva si evince che in realtà egli non avrebbe mai sporto
denuncia, bensì egli affermerebbe di essersi limitato a telefonare alla
polizia dopo l'aggressione e che questa non sarebbe mai comparsa,
per poi allegare che egli l'avrebbe attesa per una ventina di minuti e,
non vedendola comparire, se ne sarebbe poi andato, senza aver suc-
cessivamente intentato alcunché contro detti aggressori (cfr. verbale
audizione 7 gennaio 2010, pagg. 5 e 7),
che tale esposizione risulta incompatibile con la logica dell'agire e l'in-
tero racconto manca quindi di credibilità,
che in particolare tali dichiarazioni, oltre a non concordare tra loro, ri-
sultano pure inverosimili alla luce del fatto che da una parte fanno va-
lere una mancanza di protezione da parte delle autorità ma dall'altra
risulta che il ricorrente o non avrebbe sporto nessun tipo di denuncia,
o che comunque non avrebbe atteso che la polizia giungesse in suo
soccorso,
che B._______ avrebbe poi in un primo tempo affermato che i serbi
"venivano in casa nostra, bussavano e poi rubavano" ribadendolo du-
rante la stessa audizione: "non capitava spesso, ma quando avevano
le loro feste si ubriacavano e venivano a casa nostra" (cfr. verbale au-
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dizione 18 settembre 2009, pag. 6), ma che poi durante l'audizione fe-
derale ella avrebbe invece dichiarato l'esatto contrario: "loro non sono
mai venuti nella nostra casa" (cfr. verbale audizione 7 gennaio 2010,
pag. 4); che confrontata con queste incongruenze, la ricorrente ha so-
stenuto che in realtà essi non sarebbero entrati fisicamente, bensì che
si sarebbero limitati ad insultare la gente che stava davanti a casa pro-
pria,
che questa spiegazione non convince e che la ricorrente non riesce a
rendere verosimile i suddetti furti da parte dei serbi; che ella ha inoltre
dichiarato di aver denunciato questi fatti alle autorità e che queste non
avrebbero però mai dato seguito a dette denunce (cfr. verbale au-
dizione 18 settembre 2009, pag. 6),
che il racconto sarebbe reso inverosimile non solo da quanto appena
esposto ma anche da quanto dichiarato dal marito,
che interrogata sull'aggressione a questi, essa avrebbe affermato che i
due serbi provenivano da J._______ quindi un altro luogo rispetto a
quello dichiarato dal marito, ed inoltre ella avrebbe dichiarato che il
marito sarebbe tornato a casa con la testa fasciata (cfr. verbale audi-
zione 7 gennaio 2010, pag. 2), mentre che, a dir di lui durante l'audi-
zione federale, sarebbe stato medicato unicamente con un cerotto; che
posta di fronte a questa contraddizione ella avrebbe dichiarato che in-
tendeva che il marito avesse "qualcosa sulla testa" (cfr. verbale audi-
zione 7 gennaio 2010, pag. 3),
che tutte le discordanze evidenziate permettono a questo Tribunale di
poter arrivare ad escludere la verosimiglianza delle allegazioni addot-
te,
che, ciò posto, una persecuzione ai sensi delle norme in materia di
asilo nei confronti dei ricorrenti non può essere ritenuta verosimile e
che in particolare non v'è motivo di ritenere che essi non possano otte-
nere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezio-
ne statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi
confronti,
che non soccorrono gli insorgenti le allegazioni ricorsuali secondo cui
le autorità nel loro Paese non sarebbero volenterose né in grado di
proteggerli, essendo rimaste, per tutto il corso della procedura, mere
congetture di parte non confortate da alcun elemento serio e concreto,
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che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure
elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'in-
sorgente in Bosnia-Erzegovina possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Co-
stituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati
del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respin-
gimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre
2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al
rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra-
danti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconduci-
bili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Bosnia-Erzegovina
non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 del-
l'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto
1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento quanto alla situazio-
ne personale dei ricorrenti; che A._______ infatti, è giovane e dispone
di una solida formazione scolastica, avendo frequentato le scuole del-
l'obbligo e la scuola media (cfr. verbale audizione 18 settembre 2009,
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pag. 3); che egli ha un'esperienza professionale come saldatore (cfr.
ibidem, pag. 2); che la moglie è anch'essa giovane e dispone di una
solida formazione scolastica, avendo frequentato le scuole dell'obbligo
e la scuola media (cfr. verbale audizione 18 settembre 2009, pag. 3);
che, in patria, essi possono fare capo ai genitori di entrambi, oltre che
al fratello di lui (cfr. verbale audizione 18 settembre 2009, pag. 4
[A._______]) e i due fratelli di lei (cfr. verbale audizione 18 settem-
bre 2009, pag. 3 [B._______]); che si fa notare che i genitori della ri-
corrente vivono a K._______, ove entrambi i ricorrenti hanno affermato
di non aver mai subito nessun tipo di persecuzione (cfr. verbale audi-
zione 18 settembre 2009, p.6 [B._______]; verbale audizione 18 set-
tembre 2009, pag. 7 [A._______]), e che le allegazioni del richiedente
secondo le quali egli non vorrebbe stare vicino ai suoceri (cfr. verbale
audizione 7 gennaio 2010, pagg. 6 e 7) non costituiscono un impedi-
mento all'allontanamento verso tale luogo,
che gli insorgenti non hanno nemmeno preteso nel gravame di soffrire
di gravi problemi di salute che potrebbero se del caso, giustificare
un'eventuale ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24) e che dagli
atti non risulterebbe nemmeno che lo stato interessante della signora
costituirebbe un ostacolo al viaggio di ritorno e che tanto meno risulte-
rebbe che ella sarebbe impossibilitata nel suo paese ad accedere alle
cure necessarie per la gravidanza,
che, in altre parole, da un esame d'ufficio degli atti di causa non emer-
gerebbe la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente rite-
nuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, disponendo già di una carta d'i-
dentità ed usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione conferma-
ta,
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che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sempli-
ficata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito sul ricorso, la domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali
è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA, nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 litt. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del TAF, entro un termi-
ne di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...];
allegato: incarto UFM)
- L._______
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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