Corte IV
D-5228/2010/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 6 l u g l i o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 luglio 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5228/2010
Visto:
la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera,
la decisione dell'UFM del 24 settembre 2009, mediante la quale detto
Ufficio non è entrato nel merito della menzionata domanda d'asilo ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. c della legge del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31), ritenuto che il richiedente si era reso irreperibile, ed ha
nello stesso tempo pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla
Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo,
la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
(...),
la comunicazione del servizio sicurezza del (...), secondo cui il
richiedente è scomparso, rendendosi irreperibile,
la conseguente decisione dell'UFM del 1° febbraio 2010 di stralcio dai
ruoli della suddetta domanda d'asilo del richiedente, senza lo
svolgimento di un'audizione sui motivi d'asilo,
l'ulteriore domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera
in data (...),
la decisione incidentale dell'UFM del 17 giugno 2010 (cfr. notificata al
richiedente il medesimo giorno; cfr. risultanze processuali) mediante la
quale detto Ufficio ha ripreso la procedura d'asilo precedente
conformemente all'art. 35a cpv. 1 LAsi,
i verbali d'audizione del 17 giugno 2010 (di seguito: verbale 1) e del
12 luglio 2010 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 16 luglio 2010 di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 35a cpv. 2 LAsi, notificata all'interessato il medesimo
giorno (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 19 luglio 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'incarto dell'UFM pervenuto via fax al Tribunale amministrativo
federale (TAF) in data 21 luglio 2010,
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i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 35a cpv. 2 LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato
non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che
presuppone una decisione nel merito della domanda stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza può essere redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere d'etnia georgiana, originario di
B._______ (Georgia) con ultimo domicilio a C._______ (Georgia),
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che ha affermato di essere espatriato nel (...) 2006 poiché sarebbe
stato minacciato da parte della D._______, affinché cambiasse la sua
testimonianza contro alti funzionari, rispettivamente poiché teme di
venir condannato a scontare quattro anni per falsità dichiarazioni e
calunnia, se cambiasse la sua testimonianza; che, secondo le sue
dichiarazioni, egli avrebbe fornito la sua testimonianza presso la
D._______ in merito al pestaggio di E._______, avvenuto durante una
manifestazione indetta contro l'uccisione di F._______, a cui egli
avrebbe partecipato e in occasione della quale anch'egli sarebbe stato
picchiato; che, a fronte della sua testimonianza, l'interessato avrebbe
ricevuto delle minacce, delle telefonate minatorie da parte della
D._______, nonché una convocazione scritta; che l'interessato si
sarebbe allora nascosto, fino a quando avrebbe deciso di lasciare
definitivamente il suo Paese d'origine,
che l'interessato si sarebbe recato dapprima in Austria, dove sarebbe
rimasto sino al 2008; che, successivamente, passando attraverso la
Turchia, la Grecia e l'Italia, l'interessato avrebbe raggiunto la Svizzera,
dove ha chiesto asilo la prima volta; che, dopo essersi reso
irreperibile, alla fine dell'(...) 2009, egli avrebbe lasciato la Svizzera e
si sarebbe recato in Svezia per a suo dire recuperare i suoi documenti;
che, dopo qualche mese, l'interessato sarebbe ritornato nuovamente
in Svizzera, dove ha depositato la sua seconda domanda d'asilo e, a
distanza di (...) mesi, un'ulteriore domanda d'asilo, senza lasciare il
territorio elvetico,
che, nella decisione del 16 luglio 2010, l'UFM ha considerato, da un
lato, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal richiedente
sono inverosimili, di modo che non vi sarebbero indizi propri a
motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della
protezione provvisoria e, dall'altro, ha ritenuto che né la situazione
politica o economica della Georgia, né altri motivi relativi alla persona
del richiedente o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero
all'esecuzione del suo allontanamento in detto Paese,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 35a cpv. 2 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita,
esigibile e possibile,
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che nel ricorso – richiamati i fatti esposti in corso di procedura –
l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo che vi
sarebbero nel suo caso indizi propri a motivare la sua qualità di
rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria, in ragione dei quali – secondo un indice di prova basso –
l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua
domanda d'asilo e la decisione qui impugnata dovrebbe essere
annullata; che, in particolare, egli sostiene che la decisione dell'UFM
sarebbe stata emanata in modo frettoloso e superficiale, malgrado egli
abbia collaborato con le autorità, nonché ritiene che le sue allegazioni
sarebbero state ricche di dettagli circa nomi, circostanze e fatti; che,
inoltre, egli fa valere che la sua vita in Georgia per il momento sarebbe
in pericolo, avendo tuttavia ragione di sperare che, a partire da metà
settembre dell'anno in corso, la sua situazione potrebbe migliorare
definitivamente,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 35a LAsi, la procedura d'asilo è ripresa se una
persona, la cui domanda d'asilo è stata stralciata, presenta una nuova
domanda d'asilo (cpv. 1); che l'UFM non entra nel merito di una
domanda d'asilo, di cui al capoverso 1, a meno che esistano indizi
propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria (cpv. 2),
che l'applicazione della suddetta norma presuppone un esame
materiale, prima facie, della credibilità del richiedente, ovvero di tutti i
fatti addotti dal medesimo suscettibili di costituire indizi propri a
motivare la qualità di rifugiato, compresi quelli fatti valere in occasione
della domanda d'asilo iniziale, prima dello stralcio della stessa,
che, peraltro, secondo l'art. 36 cpv. 1 LAsi, l'UFM è tenuto a procedere
ad un'audizione sui motivi d'asilo ai sensi degli art. 29 e 30 LAsi, se
non ve ne è stata alcuna prima dello stralcio della domanda d'asilo,
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che, nell'ambito della valutazione dell'esistenza di indizi propri a
motivare la qualità di rifugiato, il grado di prova è posto ad un livello
relativamente basso, equivalente a quello stabilito dalla giurisprudenza
relativa all'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (Decisioni del Tribunale
amministrativo federale svizzero [DTAF] 2008/57 consid. 3 – 3.4
pag. 779 e segg. e relativi riferimenti; Sentenza del TAF D-1750/2008
del 25 marzo 2008 pagg. 2-3),
che, preliminarmente, da un lato, la prima procedura d'asilo risalente
al 2008 – nel corso della quale il ricorrente è stato audizionato sui suoi
motivi d'asilo – si è definitivamente conclusa con la crescita in
giudicato della decisione dell'UFM del 24 settembre 2008,
che, in occasione della seconda domanda d'asilo presentata l'(...) e
successivamente stralciata dall'UFM, il ricorrente non ha potuto essere
stato sottoposto ad un'audizione sui motivi d'asilo,
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente provveduto ad eseguire
l'audizione del ricorrente in merito ai suoi motivi d'asilo secondo l'art.
29 e 30 LAsi, oltre ad una prima audizione sommaria,
che, in siffatte circostanze, gli unici fatti addotti dal ricorrente
suscettibili di essere oggetto dell'esame dell'esistenza di indizi propri a
motivare la qualità di rifugiato, sono quelli presentati dal ricorrente in
questa procedura,
che, pertanto, il riferimento fatto dall'UFM nella decisione impugnata
(cfr. pag. 2) alle allegazioni del ricorrente nel corso della prima
procedura d'asilo è irrilevante nella presente procedura,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 35a cpv. 2 LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, l'insorgente non è stato in grado di collocare nel
tempo, in maniera precisa, i fatti addotti all'origine delle asserite
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persecuzioni, in particolare fra i tanti il momento in cui F._______
sarebbe stato ucciso, come pure il giorno in cui si sarebbe svolta la
manifestazione a cui avrebbe partecipato e in occasione della quale il
ricorrente e E._______ sarebbero stati picchiati; che, a proposito
dell'uccisione di F._______, a prescindere da quanto avrebbe
affermato nel primo procedimento d'asilo che come detto poc'anzi non
è oggetto della presente procedura, il ricorrente ha riferito in maniera
contraddittoria e approssimativa che si sarebbe trattato del mese di
(...) 2006 (cfr. verbale 1 pag. 6), rispettivamente dell'(...) 2005, o
ancora dell'(...) 2006 (cfr. ibidem pag. 6); che, in merito all'evocata
manifestazione e pestaggio, che sarebbero avvenuti lo stesso giorno in
base alle sue dichiarazioni (cfr. ibidem pag. 7), egli ha dichiarato che la
prima si sarebbe svolta tra (...) 2006 (cfr. ibidem pag. 6), mentre che
non avrebbe fornito alcuna data riguardo al pestaggio (cfr. ibidem pag.
7),
che, d'altronde, il ricorrente in sede di ricorso non ha apportato alcun
chiarimento alle suesposte dichiarazioni incongruenti e vaghe, vertenti
proprio su due punti essenziali a fondamento della sua domanda
d'asilo, le quali erano già state evidenziate dall'UFM nella decisione
impugnata,
che, l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo del ricorrente nonché
l'assenza di quasivoglia credibilità nei suoi confronti, trova conferma
anche nel fatto che egli stesso ha affermato che i suoi problemi
sarebbero stati risolti e avrebbe voluto ritirare la domanda d'asilo
relativa alla presente procedura (cfr. verbale 2 D6 e segg., D23
pagg. 3-4); che, pertanto, non soccorrono nemmeno il ricorrente le
allegazioni già esposte in sede di procedura e riprese con ricorso,
secondo cui solo a partire da metà (...) dell'anno in corso la sua
situazione migliorerà (cfr. verbale 2 D10 pag. 3 e ricorso pag. 2); che,
in tale contesto, il comportamento del ricorrente che ha depositato
un'ennesima domanda d'asilo, dopo essersi reso irreperibile due volte
e che ha interposto ricorso nella presente procedura, è da considerarsi
temerario e rasenta l'abuso processuale,
che, visto tutto quanto sopra, v'è ragione di ritenere che l'intero
racconto del ricorrente a sostengo della sua domanda d'asilo è
manifestamente inverosimile, così come è incredibile che egli abbia
realmente e personalmente vissuto i fatti addotti, senza che sia
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necessario evocare ulteriori elementi inconsistenti e incoerenti del
racconto reso,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti
addotti dal ricorrente sono inverosimili e non contengono indizi propri a
motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della
protezione provvisoria,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr;
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è
ammissibile,
che, inoltre, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato, tramite
l'Unione Europea (UE), da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese
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non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
ha una formazione scolastica superiore, nonché ha lavorato per (...)
(cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 D80-81 pag. 9); che, inoltre, egli
dispone in Georgia di un'importante rete sociale, tra cui sua moglie e i
suoi figli, i suoi genitori, nonché i suoi fratelli e altri parenti (cfr. verbale
1 pag. 4),
che infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera
per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 513-515); che l'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che, visto quanto sopra, ne discende che l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e
possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e
relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
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che, visto l'esito della procedura e ritenuta la temerarietà della stessa,
le spese processuali di CHF 1'200.-, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché
art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 1'200.-, sono poste a carico del
ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del
Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla
spedizione della presenta sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
G._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di G._______ (via fax,
per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al
ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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