B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5231/2019
Sen t en z a d e l 2 4 o t t ob r e 20 19
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Grégory Sauder, Yanick Felley,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, (…), alias
A._______, nato il (…),
Eritrea,
patrocinato dalla Signora Giuseppina Santoro,
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e
Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 27 settembre 2019 / N (…).
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Fatti:
A.
L'interessato, cittadino eritreo nato e cresciuto a C._______ (Eritrea; zoba
Debub, nus zoba C._______), è espatriato nel mese di dicembre 2014 ed
è entrato in Svizzera nel mese di aprile 2016, dove il 23 aprile 2016 ha
depositato domanda d'asilo. A seguito della sua scomparsa a fare tempo
dal 24 settembre 2018, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito:
SEM) il 26 ottobre seguente ha stralciato la sua domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 8 cpv. 3bis LAsi. Il 23 agosto 2019, l'interessato ha fatto spontanea-
mente ritorno in Svizzera e depositato nuovamente una domanda d'asilo.
La SEM, il 19 settembre 2019, ha pertanto ripreso la usa procedura d'asilo
in virtù dell'art. 35a LAsi.
B.
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato anzitutto che i motivi
d'asilo sarebbero gli stessi già fatti valere nel corso delle due audizioni già
sostenute nel 2016 e nel 2017. Segnatamente, egli ha asserito di essere
stato fermato in una retata nell'aprile del 2014 e dopo essere stato tratte-
nuto qualche giorno alla stazione di polizia locale sarebbe stato trasferito
nella prigione militare di D._______ dove avrebbe trascorso diversi mesi.
Le condizioni di detenzione sarebbero state molto difficili ed egli era co-
stretto ai lavori forzati oppure all'addestramento militare. Ad ottobre 2014,
mentre si trovava all'esterno della prigione per raccogliere legna sarebbe
riuscito a scappare ed avrebbe fatto ritorno a casa per due o tre settimane
prima di espatriare (cfr. verbale d'audizione del 19 settembre 2019 [atto
[…]-18/18, di seguito: verbale], D14 segg., 69 segg.).
C.
Il 26 settembre 2019 il rappresentante del richiedente ha trasmesso alla
SEM il parere in merito alla bozza di decisione del 25 settembre 2019.
D.
Con decisione del 27 settembre 2019, notificata al ricorrente il medesimo
giorno (cfr. atto […]-23/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha
respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del
ricorrente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragione-
volmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento.
E.
In data 8 ottobre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
9 ottobre 2019), il ricorrente è insorte contro la summenzionata decisione
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con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tri-
bunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impu-
gnata, la restituzione degli atti alla SEM per una nuova valutazione sul
punto del riconoscimento della qualità di rifugiato e su quello dell'esecu-
zione dell'allontanamento. In Subordine, la concessione dell'ammissione
provvisoria per inammissibilità, rispettivamente inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento. Altresì ha presentato una domanda d'assistenza giu-
diziaria nel senso della dispensa dalle spese processuali e del relativo an-
ticipo con protestate tasse e spese.
A sostegno del ricorso egli ha allegato:
– il rapporto dell'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR), "Eri-
trea: Service national", del 30 giugno 2017;
– il rapporto del Consiglio dei diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite, "Rap-
port de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l'homme
en Erythrée", del 25 giugno 2018, A/HRC/38/50;
– la sentenza del Comitato ONU contro la tortura del 7 dicembre 2018.
F.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell'art. 5 PA.
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Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina-
deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.
4.
4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili le alle-
gazioni del richiedente in merito ai suoi motivi d'asilo. Da una parte, l'espo-
sizione dei problemi da parte dell'interessato sarebbe impersonale e priva
di dettagli. A titolo d'esempio, egli non avrebbe saputo indicare alcuna data
esatta degli eventi occorsi e le sue risposte in merito al fermo, al luogo di
prigionia e all'addestramento militare sarebbero state laconiche ed incon-
sistenti. D'altra parte, la SEM ha ritenuto le allegazioni divergenti su punti
essenziali. Il richiedente si sarebbe contraddetto sul luogo in cui sarebbe
stato fermato e sulla durata della sua permanenza alla stazione di polizia
ed al campo di D._______. In seguito, la SEM ha considerato che non vi
sarebbero elementi che permetterebbero di ritenere che egli sia visto come
persona invisa dalle autorità, pertanto ad essa sola l'uscita illegale dall'Eri-
trea non sarebbe rilevante in materia d'asilo.
4.2 Nel gravame, l'insorgente contesta anzitutto l'inverosimiglianza delle
sue allegazioni. Egli ritiene aver fornito descrizioni fortemente connotate di
aspetti ed elementi di vissuto personale. Segnatamente, il ricorrente
avrebbe indicato la località dove sarebbe stato trattenuto sei mesi, cosa
sarebbe successo al suo arrivo ed avrebbe pure descritto la cella. Altresì,
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sarebbe noto che le persone incorporate potrebbero essere anche mino-
renni. Per quanto concerne le contraddizioni, l'insorgente reputa non es-
sersi contraddetto in merito al momento del fermo e relativizza le ulteriori
divergenze con il lungo tempo trascorso tra gli avvenimenti e l'audizione.
Di conseguenza, con probabilità preponderante, la verosimiglianza dei suoi
motivi d'asilo sarebbe data. In seguito, il ricorrente ritiene avere un timore
oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi
dell'art. 3 LAsi essendosi sottratto ai suoi obblighi militari ed avendo la-
sciato illegalmente l'Eritrea. Egli rischierebbe di essere considerato un dis-
sidente e quindi di essere perseguitato dal regime eritreo.
5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera.
5.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona-
lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
Giusta l'art. 3 cpv. 3 LAsi non sono rifugiati le persone che sono esposte a
seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato
di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della
Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS
0.142.30).
5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni,
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Pagina 6
contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna,
incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere
considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il
richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di
essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda
le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in
corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza
motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse
nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è
indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da
prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur
nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il
giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica
della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista
oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
6.
Nella presente fattispecie, va anzitutto rilevato che le allegazioni del ricor-
rente in merito ai suoi motivi d'asilo non convincono il Tribunale e non sod-
disfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi.
6.1 In primo luogo, non stupisce che la SEM abbia considerato insufficien-
temente sostanziate e impersonali le dichiarazioni del richiedente asilo. Va
infatti rammentato che le informazioni in merito al modus operandi delle
autorità risultano notorie sia nel paese d'origine dell'insorgente che nell'am-
bito della diaspora eritrea. È dunque in questo senso che va interpretata la
bramosia di dettagli riscontrabile nel sussunto dell'autorità di prima istanza,
la quale si attendeva di poter identificare una certa caratterizzazione dell'e-
sperienza che andasse oltre la generica descrizione dell'accaduto. L'insor-
gente, a titolo esemplificativo, ha reso risposte sintetiche a proposito della
retata in cui sarebbe incappato. Nel suo racconto spontaneo egli si è infatti
limitato a menzionare tale evenienza, senza però fornire alcun dettaglio al
riguardo. Incalzato ad approfondire la questione dall'auditore, l'interessato
ha quindi risposto in maniera del tutto generica affermando che c'erano i
festeggiamenti per la festa d'indipendenza durante i quali avvenivano più
retate. Nuovamente invitato a descrivere la retata ha sinteticamente rispo-
sto di essere stato fermato da due militari i quali gli avrebbero chiesto il
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Pagina 7
documento e dal momento che non l'aveva l'avrebbero portato con loro.
L'insorgente non è stato tuttavia in misura di fornire ulteriori dettagli che
lasciassero trasparire un vissuto in prima persona dell'accaduto (cfr. ver-
bale, D69 segg.). Quanto lascia maggiormente perplessi è però il racconto
a proposito dei sei mesi passati a D._______. Il presunto luogo di deten-
zione è infatti stato descritto in maniera grossolana dall'insorgente che ha
banalmente parlato di una prigione scavata dentro una montagna, tutta in
ferro e filo spinato con all'entrata un'inferriata (cfr. verbale, D134). Da ul-
timo, anche le allegazioni rese in merito alle attività svolte in tale contesto
paiono a tratti stereotipate. Chiamato a rendere conto di quanto successo
nei sei mesi di detenzione, l'interessato ha unicamente affermato di poter
uscire al mattino e alla sera per i bisogni e altrimenti essere rinchiuso in
cella. A volte invece avrebbe dovuto andare a raccogliere la legna o sassi
e a volte invece avrebbe ricevuto un addestramento militare (cfr. verbale,
D142 seg.). A fronte della richiesta di specificare in che cosa consistesse
l'addestramento militare egli avrebbe laconicamente risposto che gli inse-
gnavano a marciare, che c'erano vari corsi (cfr. verbale, D144). Su tali pre-
supposti, il suo resoconto può essere qualificato come privo di caratteristi-
che qualitative intrinseche tipiche delle esperienze vissute in prima per-
sona. Insufficientemente sostanziato, v'è il forte dubbio che lo stesso, già
solo per i motivi sovraesposti, non corrisponda alla realtà dei fatti.
6.2 D'altra parte, anche volendo relativizzare la scarsa caratterizzazione
delle allegazioni dell'insorgente, resta il fatto che nel suo narrato sono an-
noverabili ulteriori elementi che lasciano propendere per una complessiva
inverosimiglianza. Segnatamente, le allegazioni risultano divergenti su
punti essenziali.
Le dichiarazioni del ricorrente in merito al momento in cui sarebbe stato
preso in una retata si sono infatti rilevate palesemente contraddittorie. Egli
ha riferito di essere stato fermato il quarto mese del 2014 quando c'erano
i festeggiamenti per la festa d'indipendenza, salvo poi dire poco dopo che
la festa si svolgerebbe il 24 di maggio ed i festeggiamenti durerebbero sol-
tanto un giorno, per infine ribadire di essere stato preso nella retata il quarto
mese e dichiarare che non vi sarebbe alcun nesso particolare con la festa
(cfr. verbale, D70 segg.). Le allegazioni dell'insorgente in merito al mo-
mento del fermo, oltre ad essere divergenti tra loro nel corso della mede-
sima audizione, non collimano con quanto dichiarato nel corso delle due
audizioni precedenti. Egli infatti, aveva a due riprese affermato di essere
stato fermato proprio il giorno della festa dell'indipendenza, il 24 mag-
gio 2014 (cfr. verbale d'audizione del 9 maggio 2016 [atto A14], pag. 8 e
verbale d'audizione del 30 agosto 2017 [atto A25], F106 e F189). Orbene,
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Pagina 8
tenuto conto dell'importanza di un tale avvenimento per il ricorrente, una
simile incongruenza non può essere semplicemente giustificata con il lungo
tempo trascorso tra gli avvenimenti e l'ultima audizione.
In secondo luogo, le dichiarazioni in merito al luogo della retata appaiono
contraddittorie. L'insorgente ha infatti dichiarato di essere stato preso al
mercato del bestiame mentre stava camminando (cfr. verbale, D81-D83),
salvo poco asserire di essersi trovato in una strada pedonale (cfr. verbale,
D88).
Dappoi, poco coerente risulta pure il racconto dell'insorgente in merito alla
durata del fermo presso la centrale della polizia, dal momento che ha di-
chiarato di avervi trascorso due-tre notti, rispettivamente sei-sette giorni
(cfr. atto A25, F117, F190; verbale, D127). Pur tenendo conto che egli ha
fornito delle indicazioni approssimative (cfr. verbale, D161), risulta comun-
que esserci un'importante differenza tra le due allegazioni.
In seguito, nel corso della prima audizione sui motivi d'asilo, il ricorrente ha
riferito di aver ricevuto un addestramento militare al mattino ed alla sera
prima di venire nuovamente rinchiuso in cella, rispettivamente di essere
mandato ai lavori forzati (cfr. atto A25, F133-F134). Nella successiva audi-
zione ha però riferito di essere a volte inviato a lavorare mentre a volte di
essere stato addestrato militarmente (cfr. verbale, D142-D143).
Altresì, pure contraddittorie sono le allegazioni dell'interessato in merito
alla fuga dalla prigione di D._______ e all'espatrio. Egli ha inizialmente di-
chiarato di essersi nascosto per un'ora prima di scappare insieme ad un
altro detenuto e di essere ritornato a C._______ dove sarebbe rimasto tra
i 10 giorni e le due settimane prima di espatriare (cfr. atto A14, pag. 8,
atto A25, F151, F191). In seguito, egli ha tuttavia allegato di essersi nasco-
sto per tre ore prima di scappare e di aver passato dalle due alle tre setti-
mane a C._______ prima dell'espatrio (cfr. verbale, D157, D54).
Infine, neppure collimanti è il motivo per il quale l'insorgente non è tornato
a scuola dopo la malattia. In un primo tempo egli ha invero asserito di non
essere immediatamente guarito e di non aver più avuto alcuna speranza
nella scuola (cfr. atto A25, F186). In un secondo tempo invece, il ricorrente,
alla domanda in merito al motivo per il quale dopo aver risolto il problema
di salute non ha ripreso la scuola, ha risposto che a quel tempo c'erano
molte retate e di essere appunto.
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Pagina 9
6.3 In definitiva, le dichiarazioni dell'insorgente non possono dunque es-
sere qualificate come verosimili. Ciò detto, non si può ritenere che quest'ul-
timo abbia disertato durante il servizio attivo o che abbia ricevuto un ordine
di marcia prima di lasciare il proprio paese d'origine.
7.
È ora d'uopo determinare se il ricorrente ha un timore fondato di subire
persecuzioni future per diserzione per essere uscito illegalmente dal Paese
(art. 54 LAsi).
7.1 Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettiva-
mente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto
è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure
se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 con-
sid. 4.10 pag. 40). Al contrario, il solo rischio di dover probabilmente effet-
tuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non costituisce un pregiudi-
zio determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Dal canto suo, l'espatrio illegale
dall'Eritrea è invece da considerarsi rilevante solo in presenza di elementi
supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle
autorità (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017
[pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1).
7.2 Nel caso in disamina, ritenuta l'inverosimiglianza del fermo del ricor-
rente e della sua detenzione a D._______ (cfr. supra consid. 6) ed in as-
senza di ulteriori evidenze che permettano di concludere all'esistenza di un
pregresso contatto con le autorità militari, si può escludere il caratterizzarsi
in specie di un fondato timore per l'insorgente di essere esposto in caso di
rientro in patria a trattamenti che comportino seri pregiudizi ai sensi
dell'art. 3 cpv. 2 LAsi a causa di renitenza o diserzione.
7.3 Per quanto concerne infine l'asserito espatrio illegale, esso non risulta
essere rilevante nella fattispecie. Invero, non vi sono elementi supplemen-
tari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eri-
tree e che giustifichino il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sen-
tenza D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come ref.], consid. 5.1
e 5.2).
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Pagina 10
8.
In virtù di quanto sopra esposto dunque, il ricorso in materia di riconosci-
mento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela
e la decisione impugnata va confermata.
9.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
10.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio
dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia am-
missibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non
adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione
provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
10.1 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli
ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento
della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il
ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un
ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 con-
sid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione
dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr.
DTAF 2009/51 consid. 5.4)
10.2 Nella propria decisione la SEM, ha considerato l'esecuzione dello
stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
10.3 Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. In particolare,
ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ammissibile poi-
ché contraria agli art. 3 e 4 CEDU e agli art. 3 e 16 della Convenzione con-
tro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
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Pagina 11
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Non si potrebbe infatti esclu-
dere – e sarebbe addirittura probabile – che il ricorrente sarà punito e de-
tenuto a causa del rifiuto di servire. In caso di ritorno in Eritrea l'insorgente
dovrebbe atterrare all'aeroporto di Asmara e sarebbe quindi esposto al
controllo delle autorità, le quali rileverebbero immediatamente il suo ob-
bligo di prestare il servizio nazionale.
11.
A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è am-
missibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto in-
ternazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esau-
risce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di di-
ritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 di-
cembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti
dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire
dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di vio-
lenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere
una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o ren-
dere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli
correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso
il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF
2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
11.1 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare
l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pre-
giudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non
trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso Eritrea è dunque
ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Conven-
zione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS
0.142.30).
11.2 Quo alla compatibilità con gli art. 3 e 4 CEDU, segnatamente visti i
rischi di reclutamento delle persone allontanate – in maniera volontaria –
nell'ambito del servizio nazionale eritreo occorre fare riferimento alla DTAF
2018 VI/4. Secondo questa giurisprudenza il servizio nazionale eritreo non
rientra nella definizione di schiavitù o servitù ai sensi dell'art. 4 cifra 1
CEDU (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4). Quo alla
questione di sapere se tale circostanza potesse o meno essere qualificata
quale lavoro forzato ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 CEDU, è anzitutto stato
escluso che il servizio nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea
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Pagina 12
e che annovera, oltre alla parte militare, anche delle componenti civili,
possa essere considerato quale legittimo dovere civico. Tuttavia, si è altresì
potuto determinare come, in assenza del riscontro di un grave rischio di
flagrante violazione dell'art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione non
sia ad essa sola sufficiente a fondare un giudizio d'inammissibilità. A mente
del Tribunale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un
carattere sistematico, di modo che ogni persona in servizio attivo rischi di
esservi esposta. Sui medesimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso
l'esistenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi
dell'art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. DTAF 2018 VI/4 con-
sid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8). Si può dunque partire
dall'assunto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia, generalmente
così come nel caso in disamina – incompatibile con i disposti citati.
11.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi.
12.
Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente
esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse
a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra,
guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
12.1 La prima disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de
la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata.
Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento
comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non
potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che
sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente
e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame,
a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino
alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono
l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di
alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a
concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale
incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli
aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero
in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).
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Pagina 13
12.2 Nella sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017 (pubblicata come
ref.), il Tribunale ha pure avuto modo di esprimersi anche a proposito
dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea. Un'analisi
della situazione del paese ha permesso di constatare un documentato
miglioramento nell'approvvigionamento di generi alimentari e di acqua
potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo
dell'istruzione. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è attualmente da
considerarsi generalmente esigibile (cfr. sentenza
D-2311/2016, consid. 17.2). Inoltre, il rischio di arruolamento per il servizio
nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è
modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in
una situazione di minaccia esistenziale (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2.3).
Ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione in cui
versa il Paese, permane necessario verificare la questione dell'esigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento con riguardo della singola fattispecie.
In presenza di particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo di
ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr.
sentenza D-2311/2016 consid. 17.2).
12.3 Orbene, nel caso specifico, il ricorrente è giovane e gode di buona
salute. Egli dispone di una formazione scolastica di base, di esperienza
lavorativa nel campo agricolo e vanta la presenza di una rete socio-
famigliare nel paese d'origine; rete socio-famigliare alla quale potrà far
capo in caso di bisogno.
12.4 Il rientro dell'interessato in Eritrea – peraltro non direttamente
contestato in sede ricorsuale – è pertanto da considerarsi anche
ragionevolmente esigibile.
13.
In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possi-
bilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2
LStrI). Invero, malgrado un rinvio coatto di un richiedente in Eritrea non è
al momento possibile, per prassi costante, la possibilità di un ritorno volon-
tario esclude la concessione dell'ammissione provvisoria per impossibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. art. 83 cpv. 2 LStrI (cfr.
DTAF 2018 VI/4 consid. 6.3). Spetta infatti all'insorgente richiedere alla
competente rappresentanza del suo paese d'origine i documenti necessari
al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
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Pagina 14
14.
Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la de-
cisione dell'autorità inferiore va confermata.
15.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
16.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione
dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali
è divenuta senza oggetto.
17.
Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favore-
vole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
18.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
19.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso
in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci-
fra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe-
derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: