B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5233/2019
Sen t en z a d e l 2 3 o t t o b r e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Barbara Balmelli, Gérard Scherrer,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A.______, nato il (…), con la moglie
B.______, nata il (…),
Siria,
patrocinati da Cinzia Chirayil,
Protezione giuridica della Regione Ticino
e Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
Via 1° Agosto, casella postale 1328,
6830 Chiasso,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 27 settembre 2019 / N (…).
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Fatti:
A.
I ricorrenti, cittadini siriani di etnia curda con ultimo domicilio a C.______
(in arabo fonetizzato: D.______), nel distretto di Afrin, sono espatriati nel
gennaio del 2019 giungendo in Svizzera il 5 agosto 2019, data in cui hanno
depositato una domanda d’asilo.
B.
B.a Sentito sui motivi alla base della medesima, A.______ ha asserito, in
sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere ricercato dalle autorità cen-
trali siriane a causa delle sue attività politiche. Questi sarebbe invero stato
il responsabile del settore giovanile del Partito comunista dal 1990 al 1995,
cosa che avrebbe comportato anche la convocazione del padre da parte
dei servizi segreti. A partire dal 2003 l’insorgente avrebbe quindi collabo-
rato con il Partito dell’Unione Democratica (PYD), sostenendo la causa del
federalismo in Siria e l’uso della lingua curda nelle scuole. Per questi mo-
tivi, il 17 agosto 2008 il richiedente asilo sarebbe stato arrestato e trattenuto
per una settimana dalle autorità siriane, le quali lo avrebbero interrogato in
merito alle predette attività. Egli sarebbe poi stato rilasciato dietro il paga-
mento di una somma di denaro da parte del padre. Sennonché, il 23 marzo
2010, l’interessato sarebbe stato nuovamente arrestato dalle forze di sicu-
rezza siriane, le quali lo avrebbero prelevato dal suo domicilio e trasportato
in una prigione sotterranea ove avrebbe subito maltrattamenti e sarebbe
stato inquisito in re ai suoi rapporti con il PYD. Anche in tale contesto sa-
rebbe poi stato rimesso in libertà previo deposito di una somma di denaro,
traferendosi in seguito nel nord-ovest siriano onde sottrarsi alle autorità
centrali. Ciò nonostante, egli sarebbe stato oggetto di ricerche da parte del
regime anche in loco, ricerche che si sarebbero protratte sino ai prodromi
della guerra civile siriana. Anche in tale luogo, egli avrebbe tuttavia conti-
nuato a svolgere attività per il PYD, fornendo anche supporto per la presa
a carico delle vittime di guerra. Nel febbraio del 2018 le forze armate tur-
che, contestualmente all’occupazione di Afrin, avrebbero bombardato la
casa del richiedente ferendo il fratello e la madre, poi deceduta a causa
delle ferite riportate. L’interessato avrebbe quindi fatto in modo che la mo-
glie espatriasse per poi lasciare a sua volta il paese in un secondo tempo.
B.b B.______ ha dal canto suo affermato di aver lavorato come funzionaria
amministrativa presso l’università di Aleppo. In una circostanza, quest’ul-
tima sarebbe stata convocata dalla direzione in quanto aveva risposto in
curdo ad una domanda. Durante la rivolta del 2012, l’interessata avrebbe
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partecipato ad alcune manifestazioni di protesta contro il regime siriano,
contribuendo, assieme ad un’amica, all’organizzazione di un sit-in all’in-
terno dell’ateneo e avete costituito un’associazione di aiuto alle vittime
della guerra. Per queste attività, nell’aprile del 2014, la sicurezza interna
avrebbe arrestato la conoscente in questione. La madre di quest’ultima le
avrebbe quindi telefonato consigliandole di andarsene dal suo domicilio.
La richiedente si sarebbe quindi recata a casa di un suo parente, rimanen-
dovi un paio di giorni nell’ottica di lasciare la città. Durante queste sog-
giorno, ella sarebbe poi venuta a sapere dai vicini di casa che le autorità
avrebbero fatto irruzione presso il suo luogo di dimora. Allo stesso tempo,
una sua collega le avrebbe comunicato che la sicurezza interna l’aveva
cercata sul posto di lavoro. La richiedente sarebbe quindi fuggita da Aleppo
per recarsi a C.______. Durante il viaggio, l’autobus sul quale viaggiava
sarebbe stato fermato da alcuni esponenti di gruppi Jihadisti, i quali avreb-
bero minacciato di prendere in ostaggio i passeggeri di etnia curda. Tutta-
via grazie all’imminenza di un attacco aereo governativo, il gruppo armato
avrebbe interrotto quest’operazione ed il suo viaggio sarebbe proseguito.
Circa una settimana dopo il suo arrivo a C.______, una collega avrebbe
telefonato all’interessata rendendola edotta circa la notifica di un ordine di
licenziamento nei suoi confronti. A C.______, la richiedente avrebbe vis-
suto fino al 2015 in casa dei suoi genitori, sposandosi l’11 ottobre 2015 e
trasferendosi quindi a casa del marito. In quanto tutta la famiglia del co-
niuge era coinvolta nelle attività del PYD, la richiedente avrebbe parteci-
pato, come volontaria, alla distribuzione di generi alimentari per un’asso-
ciazione legata al PYD. In seguito al bombardamento dell’abitazione in cui
risiedeva col coniuge ad opera dell’aviazione turca, ella sarebbe espatriata
verso la Turchia il 5 febbraio 2018.
B.c A sostegno della loro domanda d’asilo i richiedenti asilo hanno pre-
sentato la seguente documentazione:
– fotocopia del registro dello stato civile di A.______;
– carta d’identità di B.______;
– indirizzo internet della banca dati e istantanea della schermata
corrispondente alla sua identità;
– conteggio di salario dell’università di Aleppo concernente B.______;
– tessera bancaria di B.______;
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C.
Con decisione del 27 settembre 2019, notificata il medesimo giorno, la Se-
greteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata
domanda d’asilo pronunciando contestualmente l’allontanamento dei ri-
chiedenti dalla Svizzera. Gli stessi sono però stati ammessi provvisoria-
mente per causa d’inesigibilità dell’esecuzione del loro allontanamento
verso la Siria.
D.
L’8 ottobre 2019 (cfr. tracciamento degli invii; data d’entrata: 9 otto-
bre 2019), i ricorrenti sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale (di seguito: il Tribunale), postulando in via principale l’annullamento del
provvedimento querelato, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la
concessione dell’asilo; in subordine il rinvio degli atti di causa all’autorità
inferiore per una nuova valutazione; contestualmente di essere ammessi
al beneficio dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa-
mento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto sotto protesta
di spese e ripetibili.
E.
Il 21 ottobre 2019 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale dei mezzi di prova
in lingua straniera.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell’art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
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stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Il
Tribunale può rinunciare allo scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
3.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
4.
4.1 Nella decisione oggetto di impugnativa, l’autorità inferiore ha conside-
rato decaduto il nesso causale tra la le attività politiche svolte dagli insor-
genti e la successiva fuga dal paese d’origine. I problemi dei ricorrenti sa-
rebbero infatti terminati contestualmente al loro spostamento verso
C.______, luogo nel quale quest’ultimi non avrebbero più avuto contatti
con le autorità. D’altro canto, ha proseguito la Segreteria di stato, per sfug-
gire alle ricerche delle autorità siriane, gli interessati avrebbero beneficiato
di un’alternativa di fuga interna ove avrebbero potuto risiedere senza incor-
rere in persecuzioni da parte dello Stato. Tali allegazioni non risulterebbero
pertanto rilevanti in materia d’asilo. Alla medesima conclusione si giunge-
rebbe relativamente ai timori derivanti dall’occupazione della regione di
Afrin.
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4.2 Con ricorso, gli insorgenti, dopo aver richiamato e precisato i fatti og-
getto del procedimento, contestano la valutazione dell’autorità di prima
istanza. Anche in presenza di un decadimento del nesso causale, esordi-
scono i ricorrenti, non sarebbe possibile escludere di per sé la sussistenza
di un timore fondato, necessitandosi invece un esame di ogni motivo sog-
gettivo ed oggettivo che abbia potuto impedire l’espatrio anteriormente. In
altri termini, non sarebbe determinante unicamente l’aspetto soggettivo,
bensì occorrerebbe valutare se al momento dell’espatrio sussisterebbe un
rischio oggettivo di ripetizione della persecuzione anteriore. Infatti, l’as-
senza di misure persecutorie in capo al ricorrente sarebbe essenzialmente
da imputarsi allo scoppio del conflitto siriano ed alle mutate condizioni sul
territorio, e meglio, al porsi in essere di zone esenti dal controllo del go-
verno centrale, quali quella di Afrin. Il proseguimento delle attività in favore
del PYD non avrebbe pertanto alcuna portata, visto che sarebbe stata pro-
prio detta entità a controllare il territorio in cui risiedevano gli interessati.
D’altro canto, allorquando l’autorità disquisisce in merito all’esistenza di
un’alternativa di protezione interna proprio in tale regione, essa omette-
rebbe di considerare l’immutato interesse persecutorio da parte delle auto-
rità siriane nei confronti delle persone con profilo opposizionale. Oltre-
modo, il richiedente avrebbe trasmesso un estratto recuperato dal sito Za-
man Al Wasl, così come un link al sito internet in parola, in base al quale
egli risulterebbe oggetto di una misura d’arresto ordinata dai servizi di si-
curezza. Complessivamente, quindi, la decisione avversata non corrispon-
derebbe alla realtà dei fatti, essendo stati omessi elementi determinanti.
5.
5.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto
come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
(elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in
tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione
(cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano sogget-
tivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnata-
mente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua apparte-
nenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo
espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. In-
fatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di
avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che
ne è l’oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferi-
menti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi con-
creti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo
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un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non
sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipoteti-
che che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF
2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
5.2 Il timore di essere perseguitato presuppone inoltre l’esistenza di mi-
nacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve inter-
correre un nesso causale temporale. Quest’ultimo è da considerarsi deca-
duto, in regola generale, allorquando tra l’ultima persecuzione subita e
l’espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della
giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta
quando la fuga interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecu-
zioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente
plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza
differita dal paese d’origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; 2009/51
consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l’attualità e la concretezza
delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità ma-
teriale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene
interrotto allorquando, al momento della pronuncia della decisione, nel
paese d’origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circo-
stanze tale da non potersi più presupporre l’esistenza di un rischio concreto
di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferi-
menti citati, in particolare quanto all’esistenza di ragioni imperiose che per-
mettano di derogare alla condizione dell’attualità del bisogno di protezione;
DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti di-
fetto se, al momento dell’espatrio, il fondato timore di essere perseguitato
sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite
sino ad allora (cfr. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, pag. 129
e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 di-
cembre 2017 consid. 8.4.1).
5.3 La nozione di alternativa di protezione interna può trovare applicazione
nelle casistiche nelle quali le persecuzioni non risultano imputabili allo stato
in quanto tale ma ad un’entità quasi-statale che esercita un potere di fatto
limitatamente ad alcune zone del paese d’origine (cfr. sulla nozione Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in mate-
ria d’asilo [GICRA] 2000 n. 2 e 1997 n. 14). Infatti, in un tale contesto, per-
ché lo statuto di rifugiato possa essere riconosciuto, occorre ancora che il
ricorrente non sia in misura di ottenere una protezione adeguata in un’altra
regione del paese. Tale assunto è deducibile dalla cosiddetta teoria della
protezione ("Schutztheorie"; precisata nella sentenza di principio DTAF
2011/51), secondo la quale il riconoscimento della qualità di rifugiato non
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dipende dall’autore della persecuzione, ma dalla possibilità di ottenere, nel
proprio Stato di origine, una difesa adeguata contro gli atti pregiudizievoli.
Si quel che sia, occorre altresì rammentate che la constatazione di un’al-
ternativa di protezione presuppone che l’interessato non si trovi in una si-
tuazione di minaccia esistenziale nel luogo laddove il sostegno sia acces-
sibile (cfr. DTAF 2011/51 consid. 8). In altri termini, è necessario che l’al-
ternativa di protezione interna sia realisticamente attuabile e che ci si possa
ragionevolmente attendere dalla persona interessata ch’ella vi faccia ri-
corso. In altre parole, va fatta applicazione della nozione di inesigibilità ai
sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. DTAF 2011/51 consid. 8.5.2-8.5.3).
6.
6.1 Ora, alla luce di quanto precede risulta pacifico che le argomentazioni
di cui alla sindacata decisione non risultino condivisibili.
6.2 È infatti notorio che la frammentazione del territorio siriano susse-
guente alla guerra civile ha creato delle zone che non sono più sotto la
vigilanza del governo centrale della Repubblica Araba di Siria, tra cui quella
di Afrin, dapprima controllata dalle milizie filocurde ed in seguito da gruppi
armati sostenuti dalla Turchia. Ebbene, un’applicazione senza i debiti di-
stinguo della teoria sulla decadenza del nesso causale pare d’acchito in-
sostenibile. Invero, quandanche gli insorgenti non abbiano abbandonato
quello che de jure era il territorio siriano, gli stessi si sono infatti de facto
sottratti alla potestà del regime, recandosi in una regione controllata da altri
attori attivi nel conflitto. Il legame di causalità non può dunque ritenersi in-
terrotto né dal punto di vista temporale né tantomeno in senso sostanziale.
Gli interessati hanno infatti almeno in parte ricondotto la loro fuga al timore
di subire atti pregiudizievoli da parte del governo centrale. In un tale con-
testo, la loro scelta di dirigersi verso un’enclave esclusa dal controllo go-
vernativo può inoltre venir equiparata ad una fuga dal paese d’origine e
rientra nelle valide ragioni atte a giustificare una partenza differita da quelli
che politicamente permangono identificabili come i confini politici del me-
desimo.
6.3 D’altro canto, anche l’argomento alternativo proposto dall’autorità infe-
riore è lungi dal convincere il Tribunale. L’esecuzione dell’allontanamento
degli insorgenti è infatti stata ritenuta inesigibile a fronte della situazione di
guerra civile in essere in Siria. A causa di ciò, non si può partire dall’assunto
che gli interessati dispongano di un’alternativa di protezione interna nel
paese d’origine, e ciò tanto più che l’agente persecutore risulta essere lo
stesso apparato statale. A tal riguardo, va anche rammentato che la situa-
zione in loco risulta estremamente volatile ed i capovolgimenti di fronte
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sono a tal punto frequenti che non si possono al momento fare valutazioni
concrete quanto all’esistenza di rischi di persecuzione unicamente in base
alle fazioni che esercitano il controllo de facto o de jure su determinate
porzioni del territorio. Visto il continuo mutare dello scacchiere delle al-
leanze tra le fazioni attive nella guerra civile siriana (si veda quale esempio
principe il recente accordo tra PYD e governo centrale; Siria: accordo As-
sad-curdi, ecco cosa cambia, consultato il 16.10.2019 su
cosa-cambia-24166 >), tale analisi avrebbe invero dovuto partire dal pre-
supposto che le forze governative fossero in misura, in un momento o
nell’altro, di estendere il proprio controllo sugli interessati, e ciò quandan-
che essi avessero riparato in territori provvisoriamente esenti da autorità
statali.
7.
Con ciò il Tribunale non vuole affermare il proprio convincimento circa il
fatto che vi fossero rischi concreti di esposizione a problematiche rilevanti
per l’asilo, quanto più precisare che per rispondere ad un tale interrogativo
fosse necessario un altro tipo di disamina, di cui l’autorità inferiore non si
pare essersi fatta adeguatamente carico. Tutto ciò in constatazione di
un’applicazione errata dell’art. 3 LAsi che deve condurre all’annullamento
della decisione della SEM del 27 settembre 2019.
8.
8.1 In assenza di una fattispecie sufficientemente matura per il giudizio e
non essendo in casu giudizioso privare il ricorrente di un’istanza di ricorso
su di aspetti non trattati nella decisione sindacata, si giustifica la ritrasmis-
sione degli atti all’autorità di prime cure per il completamento dell’istruttoria
e l’emanazione di una nuova decisione (art. 61 cpv. 1 PA).
8.2
La SEM è invitata ad accertare se gli insorgenti possano o meno avvalersi
di un fondato timore di essere esposti ad atti pregiudizievoli in caso di rien-
tro in Siria. Tale analisi valuterà le forze attive nel paese nel suo complesso
senza riguardo quanto alla presenza di zone sotto il controllo di fazioni di-
verse dal governo centrale e verso le quali l’esecuzione di un ipotetico al-
lontanamento non risulti esigibile. Essa terrà pure conto della complessità
del sistema giudiziario siriano e del fatto che il medesimo operi spesso
sotto l’egida di differenti organi e procedure, tra cui figurano una serie di
istanze giudiziarie distinte e create appositamente per il trattamento di que-
stioni riguardanti la sicurezza (cfr. cfr. sentenza del Tribunale D-5861/2016
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del 23 marzo 2018 consid. 9; HEYDEMANN/LEENDERS, Authoritarian Gov-
ernance in Syria and Iran: Challenged Reconfiguring and Resilient in: Hey-
demann/Leenders, Middle East Authoritarianisms, 2013, pag. 10). Se ne-
cessario, per giungere a determinarsi in merito, l’autorità inferiore proce-
derà con ulteriori accertamenti nei termini di cui all’art. 12 PA. In tale con-
testo, terrà in debita considerazione i mezzi di prova prodotti e ne apprez-
zerà il valore alla luce del reale profilo di rischio in capo agli insorgenti.
9.
Visto l’esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali
(art. 63 cpv. 1 PA). Inoltre che ai sensi dell’art. 111ter LAsi non sono attri-
buite indennità ripetibili quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante
legale designato dalla SEM a norma dell’art. 102h LAsi.
10.
La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 11
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 27 settembre 2019 è an-
nullata e gli atti di causa sono trasmessi all’autorità di prima istanza per il
completamento dell’istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai
sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono indennità ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: