Corte IV
D-5241/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 6 a g o s t o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérald Bovier;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
Cossovo,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 18 agosto 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5241/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il 17 luglio 2009 in
Svizzera,
i verbali d'audizione del 23 luglio e del 6 agosto 2009,
la decisione dell'UFM del 18 agosto 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 19 agosto 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA,
nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
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che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di
essere di etnia (...) (Cossovo) e di essere nato ed avere avuto
domicilio a B._______ fino al suo espatrio avvenuto nel (...),
che il richiedente ha affermato di avere subito minacce in Patria da
parte di persone a lui sconosciute che l'avrebbero già picchiato varie
volte e ferito al polso e al fianco; che tali minacce sarebbero avvenute
per ragioni a lui ignote, rispettivamente, secondo un'altra versione, a
causa della relazione avuta nel (...) con una ragazza di una religione
diversa dalla sua; che egli, per sottrarsi alle minacce, avrebbe lasciato
il Cossovo per la prima volta nel (...), rifugiandosi in C._______ per
oltre un anno; che, facendo rientro nel suo Paese e vedendo che la
situazione non era mutata, egli si sarebbe trasferito a D._______ per
un paio di settimane, per poi fare tappa in E._______ per sei mesi e,
infine, raggiungere la Svizzera nel luglio 2009,
che, nella decisione del 18 agosto 2009, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito il Cossovo nel novero dei
Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate
dal richiedente non sono verosimili siccome contraddittorie e vaghe, di
modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi
d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in
patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, il ricorrente contesta che il Cossovo possa essere
considerato un Paese sicuro nel suo caso, visto che vi sarebbero
persone che lo minaccerebbero e che l'avrebbero già colpito con
l'intento di ucciderlo; che egli è del parere che le contraddizioni rilevate
dall'UFM non siano sufficienti a giustificare la non entrata nel merito
della sua domanda perchè conseguenza di equivoci, rispettivamente
da riportare ed errori di trascrizione; che il suo racconto sarebbe
dettagliato, privo di grosse contraddizioni e conforme all'esperienza
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generale di vita, ragione per cui le sue allegazioni sarebbero da
considerarsi verosimili,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria l'ammissione provvisoria; che egli ha, altresì, presentato
una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno
che non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese
nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione
d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente
l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua
situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in
GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
1° aprile 2009, il Cossovo nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni,
sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in
detto Paese,
che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
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particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, a titolo d'esempio, basti rilevare che il ricorrente si è palesemente
contraddetto su aspetti centrali della sua vicenda; che, egli, infatti,
descrivendo l'accaduto a monte del suo primo espatrio nel (...), ha
dapprima vagamente indicato di essere stato picchiato per due-tre
volte (cfr. verbale audizione del 23 luglio 2009 [in seguito: verbale
audizione I] pag. 7), per poi invece affermare con precisione di avere
subito percosse unicamente in due occasioni (cfr. ibidem pag. 8); che
l'affermazione secondo cui la sua relazione con F._______,
rispettivamente G._______., sarebbe "durata sei mesi dal (...) fino a
due mesi prima di andare in Italia" (cfr. ibidem pag. 8), non regge alla
luce dell'allegazione resa poco prima secondo cui la sua entrata in
C._______ sarebbe avvenuta nel (...)(cfr. ibidem pag. 2); che in sede di
prima audizione il ricorrente ha dichiarato di non essere a conoscenza
del motivo delle minacce ricevute e di escludere che gli autori fossero
le persone che avrebbe sospettato in un primo momento, vale a dire
persone di H._______ (cfr. ibidem pag. 2), per invece, durante
l'audizione sui motivi, affermare risoluto che sarebbero proprio tali
persone a creargli problemi (cfr. verbale audizione del 6 agosto 2009
[in seguito: verbale audizione II] pag. 6/D50); che, descrivendo la
sequenza degli accadimenti dopo essere stato accoltellato,
l'insorgente ha dapprima sostenuto di essersi incamminato e di non
avere perso i sensi fino all'arrivo di suo zio (cfr. ibidem pag. 10/D104),
per poi, qualche minuto dopo, dichiarare invece di essere, dopo il
colpo, subito caduto a terra ed avere perso i sensi (cfr. ibidem pag. 10/
D107); che egli ha dichiarato di non avere denunciato le minacce e
violenze subite, perchè non avrebbe saputo a chi rivolgersi e perchè la
polizia sarebbe rimasta comunque inattiva (cfr. verbale audizione I
pag. 8); che, alla luce dell'asserita paura di fare rientro in Cossovo a
causa della minacce subite (cfr. verbale audizione II pag. 13/D140 e
ricorso pag. 2), mal si capisce come mai il ricorrente, tra i suoi
soggiorni a D._______ e in E._______, rispettivamente tra il soggiorno
in E._______ e la partenza per la Svizzera, avrebbe, a sua detta, fatto
due volte rientro in Patria, rimanendoci, la prima volta, addirittura due
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settimane (cfr. verbale audizione I pag. 11); che questo lede
ulteriormente la credibilità del ricorrente: se i suoi motivi fossero
realmente accaduti, infatti, ci si sarebbe ragionevolmente potuti
attendere che egli rimanesse lontano dal suo Paese, rispettivamente si
informi per lo meno sullo sviluppo degli eventi prima di optare per il
trasferimento in Svizzera, cosa che, dagli atti, non traspare egli abbia
mai fatto,
che, in considerazione di quanto sopraesposto, v'è ragione di ritenere
che la vicenda resa dall'insorgente a sostegno della sua domanda
d'asilo è manifestamente inverosimile,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure
elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento
dell'insorgente in Cossovo possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art.
5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti
contrari all'art. 3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o
all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Cossovo
non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
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punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del
ricorrente; che egli è ancora giovane, ha frequentato la scuola
dell'obbligo e tre anni di scuola tecnica e dispone di esperienza
professionale pluriennale in veste di (...) (cfr. verbale audizione I pag.
3); che, inoltre, egli può beneficiare in Patria di una vasta rete
familiare, potendo far capo ai genitori, al fratello, a quattro sorelle, ad
una nonna e a diversi cugini e zii, per lo più residenti nel (...) (cfr.
ibidem pag. 4); che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro
ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24),
senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
oltre alla carta d'identità già depositata dinanzi alle autorità svizzere
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
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che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria parziale, nel
senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è
respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art.
63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria parziale è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- I._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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