Corte IV
D-5242/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 6 g e n n a i o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Jean-Pierre Monnet, Walter Lang;
cancelliera Antonella Guarna.
A_______, nato il (...),
Turchia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'11 agosto 2009 N / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5242/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
21 gennaio 2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato e mediante il quale
lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore
successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di
viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda
d'asilo,
i verbali d'audizione del 30 gennaio e del 17 febbraio 2009,
la decisione dell'UFM dell'11 agosto 2009, notificata al rappresentante
dell'interessato il giorno seguente (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 19 agosto 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo,
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo
federale (TAF) in data 21 agosto 2009,
la decisione incidentale del 27 agosto 2009, con la quale il TAF ha
considerato il gravame privo di probabilità di esito favorevole ed ha
respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria,
invitando quindi il ricorrente a versare un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali di CHF 600.- entro il 7 settembre 2009,
con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato
versamento,
il pagamento dell'anticipo richiesto, avvenuto in un primo tempo per
l'importo di CHF 60.- e successivamente per l'importo di CHF 600.- ,
entro il termine stabilito,
lo scritto del 7 settembre 2009 del ricorrente, mediante il quale ha
prodotto il certificato medico del Dr. med. B._______, secondo cui
quest'ultimo avrebbe visitato il ricorrente per problemi alla mano,
nonché la copia della fissazione di una visita al (...) per
approfondimenti presso il Dr. med. C._______, specialista in
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neurologia, ed ha richiesto al TAF di attendere l'esito della sopraccitata
visita specialistica prima di statuire sul merito del suo ricorso,
la decisione incidentale del 16 settembre 2009 (reiterata il
30 settembre 2009; cfr. risultanze processuali), con la quale il TAF ha
concesso al ricorrente un termine scadente il 16 ottobre 2009 per
produrre un certificato medico attuale e circostanziato relativo al suo
stato di salute,
la ricezione da parte del TAF in data 12 ottobre 2009 del certificato
medico del (...) del Dr. med. D._______, con allegato il certificato del
(...) del Dr. med. E._______, specialista in neurologia,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e
art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
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che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha
dichiarato di essere d'etnia curda, originario di F._______, nella
regione di G._______ (Turchia), dove ha vissuto dalla nascita fino al
suo espatrio; che egli ha affermato di essere fuggito da casa sua nel
mese di (...) 2008 e di essersi dapprima rifugiato da parenti e amici a
H._______ (Turchia) e, nel (...) 2009, di aver lasciato definitivamente il
suo Paese,
che egli ha dichiarato di essere espatriato per paura di essere
ricercato e arrestato dalle autorità militari del suo Paese, in quanto egli
avrebbe aiutato logisticamente i guerriglieri del I._______, dando loro
alloggio, cibo e medicine, come già precedentemente avrebbe fatto
suo padre il quale era un sostenitore del I._______ e per cui anche
quest'ultimo avrebbe avuto problemi con le autorità; che, più volte in
particolare una volta nel 2006 e due volte nel 2007, l'interessato
sarebbe stato interrogato dalla J._______ e, in un occasione nel (...)
2008, sarebbe stato fermato, picchiato e infine rilasciato dai militari
turchi; che, secondo le informazioni ottenute dall'interessato dalla
parte di altri guerriglieri, nel (...) 2008, uno dei membri del I._______
che egli aveva aiutato sarebbe stato arrestato assieme ad altri
sostenitori del I._______, rispettivamente si sarebbe consegnato alle
autorità turche e avrebbe svelato il nome dell'interessato, al fine di
poter beneficiare del condono per chi confessa; che, a seguito di tale
fatto, la J._______ si sarebbe recata a casa dell'interessato per
cercarlo, secondo quanto avrebbe sentito dai suoi familiari; che, di
conseguenza, interessato non avrebbe più fatto ritorno a casa e
avrebbe deciso di fuggire dal suo domicilio,
che, nel (...) 2008, da F._______, il ricorrente si sarebbe recato
dapprima nel villaggio di K._______ presso conoscenti per una decina
di giorni e, in seguito, avrebbe raggiunto H._______, da dove sarebbe
partito il (...) e avrebbe viaggiato illegalmente nascosto in tir fino ad
arrivare in Svizzera dopo un viaggio di quattro giorni, senza documenti
e senza controlli,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità, oltre ai documenti depositati nel corso della presente
procedura d'asilo,
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che, nella decisione dell'11 agosto 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valido ai sensi
dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro
lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM,
sostenendo che vi sarebbero nel suo caso delle giustificazioni quanto
alla mancata presentazione dei documenti d'identità e che, di
conseguenza, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito
della sua domanda d'asilo, come anche ritenuto dal rappresentante
dell'opera assistenziale; che egli ribadisce e conferma che il suo
passaporto gli sarebbe stato sequestrato nel 2006 dai guerriglieri del
I._______ e non avrebbe ritenuto fosse il caso di denunciare questo
avvenimento, poiché, da un lato, tali fatti – di cui la Polizia sarebbe al
corrente – avverrebbero con regolarità nella sua regione e, dall'altro,
poiché egli avrebbe aiutato i guerriglieri; che il ricorrente fa valere che
debbano essere apprezzati gli sforzi da lui intrapresi per stabilire la
sua identità e che – essendo in Svizzera – non potrebbe fare nulla per
ottenere i suoi documenti d'identità, oltre all'estratto della carta
d'identità; che, quanto a quest'ultima, l'autore del gravame sottolinea
nuovamente di averla buttata prima di lasciare il suo Paese, per paura
di essere intercettato dalle autorità turche; che, l'insorgente ritiene che
il racconto circa le modalità del viaggio che avrebbe intrapreso senza
documenti dovrebbe essere ritenuto verosimile, in quanto sarebbe
dettagliato e corrisponderebbe alla realtà e all'esperienza generale di
coloro che viaggiano clandestinamente; che, inoltre, il ricorrente fa
valere che nel caso della sua domanda d'asilo occorrerebbero ulteriori
approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato, sostenendo di
aver reso un racconto preciso e dettagliato, mentre che l'UFM si
sarebbe concentrato solo su piccole questioni, di cui egli non sarebbe
riuscito a fornire dettagli precisi; che, infatti, egli avrebbe riferito gli
avvenimenti più importanti e non potrebbe ricordare con esattezza
quante volte avrebbe subito delle repressioni, le quali sarebbero già
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state proferite negli anni '80 e avrebbero potuto verificarsi in ogni
momento; che, peraltro, il ricorrente fa valere che non disporrebbe di
nulla di scritto quanto alle ricerche nei suoi confronti, bensì si
tratterebbe di ipotesi che si fonderebbero però su quanto gli sarebbe
stato riferito dai suoi familiari,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore
per una nuova decisione, senza contestare la pronuncia e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine; che ha, altresì,
presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che
sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato
o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di
condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta
scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale
amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che, infatti, come già esposto nella decisione incidentale del
27 agosto 2009, la fotocopia rispettivamente l'originale del certificato
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dell'Ufficio anagrafe oppure della registrazione della carta d'identità
che il ricorrente ha presentato in occasione della prima audizione
(cfr. verbale d'audizione del 30 gennaio 2009 pag. 6) non costituiscono
un documento valido ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, tanto più
che non permettono di viaggiare e non vi figura la foto del ricorrente,
che, peraltro, non soccorre il ricorrente l'allegazione secondo cui il suo
passaporto gli sarebbe stato sequestrato nel 2006 dai guerriglieri del
I._______ (cfr. verbale d'audizione del 30 gennaio 2009 pag. 5 e del
17 febbraio 2009 D11-14 pag. 3), ritenuto che egli non ha saputo dare
una spiegazione plausibile dell'asserito avvenimento, limitandosi ad
affermare che il sequestro dei documenti costituisce una prassi
frequente (cfr. verbale d'audizione del 30 gennaio 2009 pag. 5 e
gravame pag. 2); che, d'altronde, risulta inconcepibile credere che egli
avrebbe potuto subire un tale sequestro da parte dei guerriglieri del
I._______, se avesse realmente fornito loro aiuti logistici e, di
conseguenza, proprio per tale ragione, non avrebbe denunciato tale
fatto alle autorità (cfr. verbale d'audizione del 30 gennaio 2009 pag. 5
e del 17 febbraio 2009 D18-19 pag. 4); che, non risulta nemmeno
plausibile che, anche nella denegata ipotesi in cui il suddetto
sequestro fosse effettivamente avvenuto, egli non abbia fatto richiesta
di un altro esemplare del suo passaporto alle autorità del suo Paese,
durante i due anni successivi trascorsi in Patria, prima degli asseriti
fatti che l'avrebbero costretto ad espatriare (cfr. verbale d'audizione del
30 gennaio 2009 pag. 5 e del 17 febbraio 2009 D16-17 pag. 4); che, in
siffatte circostanze, non soccorre l'insorgente, l'asserzione secondo
cui non potrebbe presentare il suo passaporto, poiché i suoi familiari
non potrebbero ritirarli per lui (cfr. verbale d'audizione del
30 gennaio 2009 pagg. 6-7); che, in aggiunta, per quanto attiene alla
sua carta d'identità, non è assolutamente credibile che egli l'abbia
gettatta per timore che le autorità turche gliela trovassero addosso,
come egli ha dichiarato (cfr. verbale d'audizione del 30 gennaio 2009
pag. 6 e ricorso pag. 2); che, infatti, sbarazzandosi della stessa, egli
ha preso e accresciuto il rischio di essere arrestato in caso di
controllo; che, d'altronde, risulta particolarmente difficile che il
ricorrente abbia potuto muoversi in Turchia senza essere in possesso
della sua carta d'identità,
che, inoltre, l'insorgente non ha saputo indicare qualsivoglia dettaglio
quanto al viaggio intrapreso secondo le modalità descritte, in
particolare circa i Paesi da cui sarebbe passato, i cartelli stradali e i
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luoghi delle soste effettuate, nonché circa il fatto se il tragitto fosse
stato effettuato via terra o via mare (cfr. ibidem pagg. 9-10); che, in
aggiunta, non è concepibile la giustificazione del ricorrente secondo
cui egli non avrebbe visto nulla e non avrebbe chiesto nulla al
conduttore del tir, poiché non gli interessava (cfr. ibidem pag. 10),
allorquando il suo viaggio l'avrebbe dovuto portare a chiedere l'asilo,
che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che il ricorrente ha fatto valere, quale motivo d'asilo, il timore di essere
ricercato ed arrestato da parte della J._______, a causa della sua
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collaborazione logistica con il I._______, che sarebbe stata riferita da
uno dei guerriglieri alle autorità,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, come rilevato dall'UFM, l'insorgente ha reso
dichiarazioni prive di dettagli e imprecise su alcuni punti essenziali del
suo racconto; che, a titolo d'esempio, il ricorrente non è stato in grado
di quantificare con precisione il numero degli arresti che avrebbe
subito nel 2006 e nel 2007 nonché quando – di preciso – essi
sarebbero avvenuti (cfr. verbale d'audizione del 17 febbraio 2009 D77
pag. 9); che, a tal proposito, il ricorrente si sarebbe giustificato,
limitandosi a dire di non ricordare (cfr. ibidem e gravame pag. 3) e
rifacendosi altresì in maniera del tutto generale all'asserita frequenza
degli arresti che sarebbero avvenuti negli anni '80 e che sarebbero
potuti avvenire, a suo dire, in ogni momento (cfr. gravame pag. 3); che,
per di più, il ricorrente non ha raccontato di tali arresti nel corso della
prima audizione, riferendosi soltanto all'episodio del (...) 2008, in cui
sarebbe stato arrestato rispettivamente fermato e picchiato dai militari
(cfr. verbale d'audizione del 30 gennaio 2009 pag. 9); che, peraltro, le
asserite semplici liberazioni del ricorrente a seguito di tali arresti
risultano inconcepibili, allorquando, a suo dire, egli era stato bersaglio
delle ricerche della J._______; che, ad ogni modo, gli evocati
avvenimenti risultano inverosimili anche per il fatto che il ricorrente
medesimo ha altresì chiaramente affermato di essere scappato dal
suo Paese, perché ricercato dalla J._______, dopo quello che sarebbe
successo nel (...) 2008, ovvero dopo che – a suo dire – uno dei
guerriglieri sarebbe stato arrestato e avrebbe dato il suo nome alle
autorità (cfr. verbale d'audizione del 30 gennaio 2009 pag. 7 e del
17 febbraio 2009 D27 pag. 4 e D88 pag. 10),
che, d'altronde, anche nella denegata ipotesi in cui l'episodio avvenuto
nel (...) 2008 – che tra l'altro gli sarebbe stato riferito solamente da
guerriglieri del I._______ secondo semplici supposizioni (cfr. verbale
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d'audizione del 30 gennaio 2009 pag. 8 e del 17 febbraio 2009 D28
pag. 5) – fosse effettivamente accaduto, l'insorgente si limita a mere
congetture circa il fatto che questo avvenimento sia alla base delle
asserite persecuzioni e delle ricerche nei suoi confronti (cfr. ibidem);
che, infatti, l'insorgente ha dichiarato di essere ricercato solo in
relazione a quanto gli sarebbe stato riferito dai suoi familiari (cfr.
verbale d'audizione del 30 gennaio 2009 pag. 8 e del 17 febbraio 2009
D55 pag. 7 e D84-85), senza saper indicare alcun preciso dettaglio in
merito (cfr. verbale d'audizione del 17 febbraio 2009 D56-57 pag. 7) e
affermando in maniera del tutto priva di senso (cercando di rettificarsi
in seguito) che coloro che lo avrebbero ricercato avrebbero chiesto ai
suoi familiari come lui si chiamava (cfr. verbale d'audizione del
30 gennaio 2009 pagg 8-9); che ciò non può certamente essere il
caso, se le autorità in questione lo stessero realmente cercando,
che, infine, quanto ai documenti presentati dal ricorrente in corso di
procedura, in particolare quanto agli scritti internet – la cui fonte è
sconosciuta – essi contengono informazioni su due personaggi, la cui
vicenda – ripresa e fatta sua dal ricorrente in sede della seconda
audizione – risalgono al 2007 e non hanno alcun legame con
l'episodio del (...) 2008 alla base dell'espatrio e della domanda d'asilo
dell'insorgente; che, inoltre, il documento presentato come lo scritto
del preposto del quartiere di L._______, risulta contenere una
semplice allegazione di parte, non corroborata da alcun elemento e
risultante dal sentito dire, per il tramite di una semplice dichiarazione,
la cui autenticità e ufficialità è assolutamente dubbia,
che, visto quanto sopra, il timore del ricorrente di essere arrestato e
minacciato di morte – nonostante l'eventuale condanna e l'espiazione
di una pena – non trova alcun fondamento (cfr. verbale d'audizione del
17 febbraio 2009 D89 pag. 11),
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili,
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo,
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che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che, nella fattispecie, il ricorrente non ha contestato né la pronuncia né
l'esecuzione dell'allontanamento ritenuta lecita, esigibile e possibile da
parte dell'UFM nella decisione impugnata; che, ciò nonostante, il
principio della massima d'ufficio vigente in procedura amministrativa e
in materia d'asilo, impone a codesto Tribunale di esaminare la
questione dell'allontanamento e dell'esecuzione dell'allontanamento
nei confronti dell'autore del gravame,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 OAsi 1;
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Turchia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre i ricorrenti in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
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4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile,
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Turchia
non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è ancora
giovane, ha una formazione scolastica superiore e un'esperienza
professionale di tanti anni, nonché dispone di una densa rete sociale e
familiare nel suo Paese d'origine (cfr. verbale d'audizione del
30 gennaio 2009 pagg. 2-4),
che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24); che, infatti, gli
asseriti problemi di salute, di cui si è avvalso il ricorrente con scritto
del 7 settembre 2009 e con i successivi certificati medici prodotti,
costituiscono dei semplici disturbi alla mano, i quali – anche dopo la
visita specialistica (presso un altro medico e in un altra data rispetto a
quello annuciato dal ricorrente) – richiedono semplicemente l'uso della
polsiera, sono suscettibili di miglioramento e soltanto eventualmente
necessiteranno di un intervento chirurgico (cfr. agli atti),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
dell'autorità inferiore confermata,
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che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che esse sono
computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dall'insorgente il
4 settembre 2009,
che l'importo di CHF 60.- versato dal ricorrente in sovrabbondanza
all'anticipo spese richiesto, sarà restituito al medesimo tramite il
servizio apposito di codesto Tribunale.
(dispositivo alla pagina seguente)
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D-5242/2009
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.-, versato il
4 settembre 2009.
3.
L'importo di CHF 60.- versato dal ricorrente in sovrabbondanza con
l'anticipo spese richiesto sarà restituito al medesimo.
4.
La presente sentenza è indirizzata:
- al ricorrente (plico raccomandato)
- all'UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per
corriere interno; in copia)
- alla M._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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