Corte IV
D-5244/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 7 a g o s t o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 18 agosto 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5244/2009
Visto:
la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il (...) in
Svizzera, declinando le generalità di A._______, nato il (...), originario
di B._______ e residente a C._______ (Nigeria),
la decisione del 30 novembre 1995 dell'allora Ufficio federale dei
rifugiati (UFR, attuale UFM) che ha respinto la menzionata domanda
ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera,
la sentenza del 29 gennaio 1996 della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo (CRA) che ha respinto il ricorso inoltrato
dall'interessato contro la suddetta decisione,
l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato a destinazione di
B._______, in Nigeria effettuata il (...),
la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il (...) in
Svizzera,
il verbale d'audizione del 6 agosto 2009 (audizione sommaria al
Centro di registrazione e di procedura di Chiasso [di seguito: Centro])
in cui il richiedente ha declinato le generalità di D._______, nato il (...),
originario di E._______, nell'F._______ State (Nigeria),
l'esame dattiloscopico del (...) - con particolare riferimeno al confronto
delle impronte digitali secondo il sistema AFIS (cfr. risultato AFIS agli
atti B 4/2) - da cui sono emerse le diverse identità declinate
dell'interessato,
il secondo verbale d'audizione del 6 agosto 2009, in occasione del
quale al richiedente è stato conferito il diritto di essere sentito sul
risultato AFIS, nonché in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2
lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31),
la decisione dell'UFM del 18 agosto 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 19 agosto 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
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i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi,
che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33
lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito dell'audizione sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato che uno dei suoi apprendisti sarebbe sparito
un giorno del mese di (...) 2009, allorquando egli era partito a
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B._______ per comperare del materiale; che, al suo rientro dopo pochi
giorni, l'interessato avrebbe cercato il ragazzo dappertutto e si
sarebbe recato, assieme al padre di quest'ultimo, a sporgere denuncia;
che, dopo quattro giorni, il corpo del ragazzo, mutilato, sarebbe stato
ritrovato; che l'interessato sarebbe stato accusato dal padre di aver
ucciso suo figlio, minacciato di morte e la sua casa sarebbe stata
incendiata; che, di conseguenza, egli sarebbe espatriato visto che la
sua vita sarebbe stata in pericolo,
nella decisione del 18 agosto 2009, l'UFM ha ritenuto che il
richiedente ha ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla
propria identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che, infatti, dalle
risultanze dell'esame dattiloscopico, sarebbe emerso che il richiedente
era già stato oggetto di una procedura d'asilo con un'altra identità,
diversa da quella indicata sul foglio dati personali, che egli avrebbe
occultato durante la prima audizione; che la giustificazione del
richiedente secondo cui egli avrebbe celato la sua identità, poiché
sarebbe stato rimpatriato, sarebbe vana e pretestuosa; che, se il
richiedente fosse veramente perseguitato nel suo Paese, avrebbe
rilevato immediatamente la sua identità; che, di conseguenza il timore
addotto per la sua vita andrebbe disatteso; che, infine, l'UFM ha
considerato che né la situazione politica e economica del Paese
d'origine, né altri motivi relativi alla situazione personale del ricorrente
o dal punto di vista tecnico e pratico si opporrebbero all'esecuzione del
suo allontanamento,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha presentato le proprie scuse ed ha
dichiarato che si sarebbe pentito per non aver indicato che era la sua
seconda domanda d'asilo; che egli ha fatto valere che, nel corso
dell'audizione del 6 agosto 2009, avrebbe già riferito i motivi per cui
nella prima procedura d'asilo non avrebbe fornito dati veritieri; che egli
ha confermato di essersi presentato con altre generalità in questa
sede ed ha ribadito che queste generalità sarebbero quelle vere; che il
ricorrente ha infine rinviato ai motivi d'asilo fatti valere nel corso della
procedura in esame,
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che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria
identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o
da altri mezzi di prova,
che, giusta l'art. 1a let. a dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 2009 sull'asilo
relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]), per identità
s'intende cognome, nome, cittadinanza, etnia, data di nascita, luogo di
nascita e sesso (cfr. GICRA 2001 n. 27 consid. 5e/cc pag. 210),
che l'art. 32 al. 2 let. b LAsi implica che incombe alle autorità svizzere
in materia d'asilo di apportare la prova dell'inganno (GICRA 2003
n. 27 consid. 2 pag. 176; GICRA 1996 n. 32 consid. 3a pag. 303); che
tale prova, come dispone espressamente la suddetta norma legale,
può essere apportata, segnatamente in base all'esame dattiloscopico
che consiste nella presa di impronte digitali e di fotografie,
che, nella fattispecie, è incontestato che dall'esame delle impronte
digitali del ricorrente è emerso che egli aveva presentato, nel (...) in
Svizzera, una domanda d'asilo sotto l'identità di A._______, nato
il (...), originario di B._______ e residente a C._______, in Nigeria (cfr.
verbale d'audizione del 28 settembre 1995 pag. 1),
che, nell'ambito della sua domanda d'asilo, oggetto della procedura in
esame, egli si è presentato sotto il nome di D._______, nato il (...) ed
ha affermato, tra gli altri, di essere nato e di aver vissuto a E._______,
nell'F._______ State (Nigeria), nonché di non essere mai stato in
Svizzera prima del 2009 (cfr. verbale d'audizione [1] del 6 agosto 2009
pagg. 1-10),
che, concessogli il diritto di essere sentito sulle divergenze tra le sue
dichiarazioni e la constatazione derivante dall'esame dattiloscopico, il
ricorrente ha affermato di non ricordare oppure non ha fornito alcuna
risposta; che, infine, egli ha effettivamente ammesso di aver fornito
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durante la prima procedura un'altra identità, che sarebbe falsa, come
tutto quello che egli avrebbe dichiarato a suo tempo (cfr. verbale
d'audizione [2] del 6 agosto 2009 pagg. 1-2),
che non soccorrono l'insorgente le scuse o la richiesta di clemenza
all'ammissione di non aver indicato immediatamente che aveva già
presentato in Svizzera una prima domanda d'asilo e di aver fornito una
diversa identità da quella precedentemente dichiarata (cfr. ricorso
pag. 2),
che, infine, non v'è ragione di credere che l'identità del ricorrente sia
quella presentata in questa sede, allorquando egli ha
inequivocabilmente ingannato sulla sua identità, ritenuto che, come
risulta dagli atti, in occasione della sua prima procedura d'asilo, egli
aveva ottenuto - con il nome di A._______ - un lascia passare
dall'Ambasciata di Nigeria a Berna per ritornare a B._______ (cfr.
rapporto del [...] della Polizia Cantonale del Canton G._______
pag. 1-2); che d'altronde l'autore del gravame si è presentato in sede
di ricorso con l'identità appena evocata (cfr. ricorso pag. 1),
che il ricorrente non ha prodotto alcun documento suscettibile di
provare l'identità allegata,
che, in virtù di quanto precede, ne discende che l’UFM ha rettamente
considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia di una
decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b
LAsi per inganno sull'identità giusta l'art. 1a lett. a OAsi 1,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
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che è incontestato che il Paese d'origine è la Nigeria,
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in detto Paese
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr od esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, del
resto, il ricorrente non ha fatto valere alcunché in tal senso,
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è
ammissibile,
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo il ricorrente ingannato
sulla sua identità e avendo dissimulato di aver già presentato una
domanda d'asilo nel 1995, l'insorgente ha reso impossibile la ricerca di
eventuali concreti pericoli, suscettibili di minacciarlo nel suo Paese
d'origine,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in
Nigeria è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
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materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali prive sprovviste di
probabilità di esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è
respinta,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art.
63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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