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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D5247/2011
Sen t e n z a d e l 2 9 s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Robert Galliker;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, nato il (…), Albania,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 20 settembre 2011 / N […].
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Visto:
la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
3 marzo 2011 in Svizzera;
la decisione del 28 aprile 2011 dell'Ufficio federale della migrazione (di
seguito: UFM), notificata all'interessato il 2 maggio 2011 e cresciuta in
giudicato, con la quale detto Ufficio non ha riconosciuto la qualità di
rifugiato del richiedente, ha respinto la domanda d'asilo ed ha ordinato
l'allontanamento dalla Svizzera e la relativa esecuzione, siccome lecita,
esigibile e possibile;
l'allontanamento dell'interessato verso il suo Paese d'origine avvenuto il
21 luglio 2011;
la seconda domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera
in data 19 agosto 2011;
i verbali d'audizione del 29 agosto 2011 (di seguito: verbale 1) e del
20 settembre 2011 (di seguito: verbale 2);
il verbale di decisione dell'UFM del 20 settembre 2011, notificata
all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali), con la quale
detto Ufficio non è entrato nel merito della seconda domanda d'asilo del
richiedente in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo
del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando il suo
allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura
siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 21 settembre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata: 22 settembre 2011) dell'insorgente;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) il 23 settembre 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sommaria, l'interessato ha dichiarato di
essere cittadino albanese, nato e con ultimo domicilio a B._______ nella
provincia di Berat (cfr. verbale 1, pag. 1);
che egli ha affermato d'essere rientrato al suo Paese d'origine, dopo la
conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo in Svizzera e di
esservi rimasto per due giorni prima di recarsi in Grecia per poi
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intraprendere di nuovo il viaggio verso la Svizzera (cfr. verbale 1, pagg. 2
e 5);
che l'interessato ha dichiarato altresì che i motivi d'asilo della presente
domanda d'asilo sono uguali a quelli che aveva già fatto valere in
occasione della sua prima domanda (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2,
pag. 3);
che, nella decisione del 20 settembre 2011, l'UFM ha considerato, da un
lato, che la precedente procedura d'asilo sarebbe definitivamente
conclusa e che i fatti addotti dal richiedente nella presente procedura non
sarebbero propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria, e meglio che l'Albania,
dichiarata dal Consiglio federale come Paese esente da persecuzioni
(safe country), assicurerebbe la protezione contro la persecuzione di
terzi;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua
esecuzione verso l'Albania siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, il ricorrente fa valere che, successivamente alla sua
prima domanda d'asilo, avrebbe appreso dal di lui padre che alcune
persone lo starebbero cercando; che, come già fatto valere in prima
procedura, i familiari di un uomo lo accuserebbero ingiustamente di
essere il responsabile della di lui morte avvenuta durante una rapina; che,
a causa di questo sospetto, l'insorgente sarebbe stato imprigionato per
quattro anni per poi essere liberato in quanto dichiarato uomo innocente;
che, per giunta, altre quattro famiglie lo perseguiterebbero poiché il
ricorrente avrebbe collaborato con la polizia greca denunciando alcuni dei
loro familiari coinvolti in un traffico di droga favorendone l'arresto; che,
infine, egli sostiene che l'Albania sarebbe un Paese dominato dalle mafie
e dalla corruzione e quindi egli reclama che il suo allontanamento sia
considerato inesigibile;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e, in via sussidiaria, la
concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo;
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che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente
procedura d'asilo è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno
che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a
motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della
protezione provvisoria;
che, preliminarmente, il Tribunale osserva che la precedente procedura
d'asilo si è definitivamente conclusa il 3 giugno 2011 con la crescita in
giudicato della decisione dell'UFM del 28 aprile 2011, non avendo
l'interessato interposto ricorso contro la menzionata decisione notificatagli
il 2 maggio 2011;
che, in casu, codesto Tribunale rileva che l'insorgente non ha presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32
cpv. 2 lett. e LAsi);
che, infatti, le allegazioni, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non
corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in
sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato;
che, in primo luogo, l'insorgente ha affermato d'essere tornato in Albania
e d'aver soggiornato due giorni a B._______ e che in questi due giorni di
permanenza non gli sarebbe accaduto nulla e non sarebbe entrato in
contatto con nessuna delle famiglie di cui egli temerebbe un'eventuale
persecuzione (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 5 seg.); che, in secondo luogo,
egli ha indicato solo in seconda audizione e nell'atto di ricorso –
omettendo quindi di indicarlo nella prima audizione sommaria – che il di
lui padre sarebbe stato informato che alcune persone starebbero
cercando il di lui figlio a B._______ (cfr. verbale 2, pagg. 3 seg. e ricorso,
pag. 2); che, mal si comprende come abbia potuto tralasciare un fatto
talmente importante come quello indicato poc'anzi durante la prima
audizione sommaria sui motivi d'asilo, a tal punto che detta allegazione
può risultare inverosimile; che, inoltre, durante la sua permanenza a
B._______ egli non si è rivolto alla polizia cercando protezione per
l'eventuale agire illegittimo di terzi (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2,
pag. 6); che, un tale comportamento è da pretendere da un cittadino di
una safe country in quanto vi è la presunzione che la protezione contro la
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persecuzione di terzi sia garantita; che, infatti, il ricorrente non ha
corroborato con qualsivoglia mezzo di prova l'infondatezza di detta
presunzione; che considerata la crescita in giudicato della prima
decisione dell'UFM circa l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo, non vi
è modo di ritenere l'improvvisa verosimiglianza di questi ultimi mediante il
fatto non corroborato che il padre dell'insorgente sarebbe stato informato
che alcune persone lo starebbero cercando;
che quindi non soccorrono di certo il ricorrente le generiche censure
ricorsuali illustrate poc'anzi;
che, alla luce di quanto evocato, v'è dunque ragione di concludere che i
motivi fatti valere dall'insorgente nell'ambito della procedura in esame
sono inverosimili e rasentano l'abuso processuale, nonché, in tutta
evidenza, non costituiscono di per sé, un indizio proprio a giustificare la
qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la
concessione della protezione provvisoria;
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti
nuovamente addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non
sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela
e la decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20),
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Albania possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
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del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il
ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3
della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, inoltre, la situazione vigente in Albania non è caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e
vanta un'esperienza lavorativa come aiuto cuoco (cfr. verbale 1, pag. 2);
che, inoltre, egli dispone di una fitta rete familiare in Patria, dove vivono
segnatamente i genitori, i nonni e diversi zii e cugini (cfr. verbale 1,
pag. 3); che, di conseguenza, si può desumere che detti parenti non
mancheranno d'agevolare il suo reinserimento sociale nel Paese
d'origine;
che, in aggiunta, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24) senza che da un
esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in
Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in
relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in
relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
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che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
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(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: