B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5251/2015, D-5248/2015, D-5250/2015
Sen t en z a d e l 9 s e t t emb r e 201 5
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice
Emilia Antonioni Luftensteiner;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…), con la moglie
B._______, nata il (…),
e i figli
C._______, nato il (…),
D._______, nato il (…),
Macedonia, ex-Repubblica jugoslava,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); de-
cisione della SEM del 20 agosto 2015 / N (…) / N (…) /
N (…).
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Visto:
le domande d'asilo che i ricorrenti hanno presentato in Svizzera in data
17 giugno 2015,
i verbali d'audizione di A._______ del 30 giugno 2015 (di seguito: ver-
bale 1) e del 15 luglio 2015 (di seguito: verbale 2), di B._______ del 30 giu-
gno 2015 (di seguito: verbale 3) e del 15 luglio 2015 (di seguito: verbale 4),
di C._______ del 30 giugno 2015 (di seguito: verbale 5) e del 16 luglio 2015
(di seguito: verbale 6) e di D._______ del 30 giugno 2015 (di seguito: ver-
bale 7) e del 16 luglio 2015 (di seguito: verbale 8),
le decisioni della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio fe-
derale della migrazione, UFM) del 20 agosto 2015, notificate ai ricorrenti il
22 agosto 2015 (cfr. risultanze processuali), con le quali la SEM ha respinto
le domande d'asilo senza ulteriori chiarimenti (cfr. art. 40 LAsi [RS 142.31])
ed ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera nonché
l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e pos-
sibile ed ha inoltre indicato che il Consiglio federale ha designato la Mace-
donia come Stato esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a
LAsi,
i ricorsi del 28 agosto 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 31 agosto 2015) contro dette decisioni, con i quali i ricorrenti hanno
concluso all'annullamento delle decisioni impugnate, alla concessione
dell'asilo, in subordine dell'ammissione provvisoria ed eventualmente al ri-
mando dell'effetto delle decisioni; hanno altresì presentato una domanda
di esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo
nonché domanda di accordo del gratuito patrocinio con protesta di spese
e ripetibili; infine, hanno chiesto di non comunicare e non trasmettere infor-
mazioni agli organi governativi macedoni,
l'incarto originale della SEM (contenente pure i mezzi di prova consegnati
dagli insorgenti a sostegno della loro domanda d'asilo) pervenuto al Tribu-
nale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 2 settem-
bre 2015,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che presentati tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro delle decisioni
in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), i ricorsi
sono di principio ammissibili sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e
52 cpv. 1 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedi-
mento può svolgersi in tale lingua,
che, in casu, la decisione impugnata è redatta in tedesco, mentre i ricorsi
sono stati trasmessi in italiano,
che, pertanto, la presente sentenza può essere redatta in italiano,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo,
la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto
di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di
diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi
addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2
e giurisprudenza ivi citata),
che, preliminarmente, i ricorsi sono di contenuto praticamente identico, pur
non essendo stati inoltrati dagli insorgenti in atto unico, e le tre decisioni
avversate concernono fatti di uguale o simile natura e pongono gli stessi o
simili termini di diritto, di modo che si giustifica la congiunzione delle cause
e la pronuncia di una sola sentenza per un motivo di economia processuale
(cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungs-gericht, 2a ed. 2013, n. 3.17, pagg. 144 seg.),
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che i richiedenti hanno dichiarato di essere cittadini macedoni e di avere
lasciato il paese a seguito di problemi con le autorità macedoni; che il padre
A._______ sarebbe stato arrestato e condannato a cinque anni e tre mesi
di carcere – sentenza confermata in due istanze superiori – senza aver
commesso tale reato (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, F20, pag. 4 segg.);
che di conseguenza avrebbe depositato un ricorso alla Corte Europea dei
diritti dell'uomo a Strasburgo (di seguito: CorteEDU) la quale avrebbe con-
stato una violazione dell'art. 6 CEDU, previsto il pagamento di un'indennità
di 2'400€ all'interessato e previsto la riapertura del procedimento penale
(cfr. ibidem); che al suo rilascio dal carcere nel 2011 la polizia e le autorità
macedoni avrebbero fatto pressione sulla famiglia invitando A._______ a
ritirare il suo ricorso alla CorteEDU; che tali pressioni sarebbero state eser-
citate nel corso di quattro o cinque perquisizioni della casa dei ricorrenti e
in alcuni incontri in un caffè tra dei poliziotti in civile e il ricorrente (cfr. ibi-
dem); che la moglie e i figli sarebbero espatriati a causa dei problemi del
marito/padre e delle pressioni subite (cfr. verbale 3, pag. 6; verbale 5,
pag. 8; verbale 7, pag. 6; verbale 8, F11, pag. 3); che i figli sarebbe anche
stati spesso controllati dalla polizia (cfr. verbale 5, pag. 8; verbale 6, F14,
pag. 3, F53, F63-F72, pag. 7 seg.; verbale 7, pag. 6; verbale 8, F13-F38,
pag. 3 segg.); che inoltre, il figlio D._______ sarebbe rimasto sotto inchie-
sta per la commissione di un furto che non avrebbe commesso ed infine
sarebbe stato prosciolto per mancanza di prove (cfr. verbale 7, pag. 6; ver-
bale 8, F75, pag. 8, F84, pag. 9); che D._______ sarebbe inoltre stato ferito
mentre stava per essere portato al posto di polizia in manette; che i poli-
ziotti l'avrebbero spinto, egli sarebbe caduto e si sarebbe ferito alla spalla
(cfr. verbale 7, pag. 6; verbale 8, F11, pag. 3, F39, pag. 5); che il figlio
C._______ per timore di rappresaglie e di essere arrestato senza motivo
dall'autorità nel 2011 avrebbe passato qualche mese negli Stati Uniti per
nascondersi (cfr. verbale 5, pagg. 5 e 8; verbale 6, F14, pag. 3),
che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo
i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a
LAsi);
che i richiedente sono cittadini macedoni; che il Consiglio federale ha inse-
rito la Macedonia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi
dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a
cpv. 2 lett. a LAsi, SEM, stato: giugno 2014);
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese
di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
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loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi),
che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile
la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi); che la qualità di rifugiato è resa
verosimile quando l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni
che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non
corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova
falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che nelle querelate decisioni la SEM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo degli interessati inverosimili ed irrilevanti; che innanzitutto ha
considerato inverosimili le allegazioni inerenti le perquisizioni del loro ap-
partamento in Macedonia poiché contrarie all'esperienza di vita e alla lo-
gica dell'agire e poiché non sufficientemente motivate; che invero, esse
sarebbero vaghe, troppo poco concrete, dettagliate e differenziate; che
essi sarebbero stati unicamente in grado di allegare che presto alla mat-
tina, circa 15-20 persone – il figlio C._______ avrebbe parlato di 6-7 per-
sone – si sarebbero presentate a casa loro per perquisire l'appartamento
ed essi non avrebbero potuto porre domande; che i poliziotti sarebbero stati
arroganti e avrebbero creato caos in casa; che contrariamente alle allega-
zioni di A._______ e di B._______ circa la detenzione e il diritto di visita, le
allegazioni circa le perquisizioni sarebbero molto superficiali; che nessun
richiedente sarebbe inoltre stato in grado di dire quante volte e in quali volte
A._______ sarebbe stato presente durante le perquisizioni; che visto il
ruolo centrale delle stesse nel contesto della loro domanda d'asilo, sareb-
bero da attendersi dichiarazioni più concrete e comprensibili; che i dubbi
inerenti le perquisizioni sarebbero poi rafforzati dal fatto che il motivo per il
quale sarebbero avvenute – ovvero esercitare pressione su A._______ per
fargli ritirare il ricorso alla CorteEDU – da gennaio 2014 non sarebbe più
stato dato poiché da quel momento la sentenza sarebbe divenuta definitiva
e con il pagamento di 2'400€ al ricorrente la procedura sarebbe conclusa;
che un ritiro non sarebbe dunque più stato possibile; che di conseguenza,
da gennaio 2014 lo Stato macedone non avrebbe più avuto alcun interesse
oggettivo a continuare la persecuzione,
che appaiono altrettanto vaghe e poco sostanziate, le dichiarazioni di
A._______ circa gli incontri con i poliziotti in civile nei quali sarebbe stato
invitato a ritirare il ricorso alla CorteEDU,
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che contraria al comportamento precedente degli insorgenti, ed inoltre
poco credibile, sarebbe inoltre la loro passività in merito alle perquisizioni
e agli incontri con i poliziotti; che non avrebbero neppure tentato di rivol-
gersi alle autorità per cercare protezione contro questi soprusi,
che pertanto, le allegazioni inerenti le perquisizioni e gli incontri con i poli-
ziotti non adempirebbero le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7
LASi,
che la detenzione di A._______ e le visite della signora B._______ rese al
marito in questo frangente sarebbero verosimili, tuttavia essendo avvenute
molti anni fa mancherebbe il legame di causalità temporale e non sareb-
bero dunque rilevanti,
che la Macedonia sarebbe considerata uno Stato in cui non vi è pericolo di
persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi,
che i controlli d'identità da parte della polizia subiti dai due figli non rag-
giungerebbero l'intensità necessaria per essere ritenuti rilevanti in materia
d'asilo,
che il fatto che il figlio D._______ sarebbe stato ammanettato e spinto dalla
polizia cosicché sarebbe caduto e si sarebbe ferito, non sarebbe neppure
rilevante in materia d'asilo poiché avrebbe potuto rivolgersi alle autorità –
se necessario anche ad un'istanza superiore – e denunciare l'accaduto,
che, per D._______, il fatto di essere stato sotto inchiesta per il furto di una
borsa costituirebbe una misura legittima dello Stato poiché il furto sarebbe
un'infrazione punibile penalmente; che inoltre, appare che lo Stato mace-
done si sarebbe tenuto alle prescrizioni legali, egli infatti sarebbe stato rap-
presentato da un avvocato e infine la procedura sarebbe terminata per
mancanza di prove; che pertanto, non sarebbe rilevante in materia d'asilo,
che pertanto la SEM ha concluso che le dichiarazioni degli interessati non
soddisferebbero le condizioni richieste per ammettere la verosimiglianza
giusta l'art. 7 LAsi e la rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che avendo respinto la domanda d'asilo, la SEM ha pronunciato l'allonta-
namento dei richiedenti dalla Svizzera; che non vi sarebbero indizi per ri-
tenere che gli interessati rischierebbero nel loro Paese d'origine di essere
esposti a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU e inoltre non vi sareb-
bero ostacoli per l'esecuzione del rinvio neppure sotto il profilo
dell'esigibilità come pure della possibilità,
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che nei ricorsi essi hanno rilevato che essendo parte della minoranza et-
nica dei gorani sarebbero molestati, maltrattati, perseguiti e discriminati dal
governo che violerebbe i loro diritti fondamentali e le loro libertà; che la
persecuzione contro la loro famiglia sarebbe diventata intensa nel 2004
quando senza spiegazioni l'autorità avrebbe confiscato il camion di
A._______; che nel 2007 il sig. A._______ sarebbe stato arrestato alla do-
gana perché nella merce che trasportava nel suo camion sarebbe stata
trovata della droga; che le autorità avrebbero nascosto le prove in suo fa-
vore cosicché sarebbe stato condannato senza prove a cinque anni e tre
mesi di reclusione; che anche i tribunali di secondo grado e di ultima
istanza si sarebbero rifiutati di tenere conto delle prove in suo favore e
avrebbero confermato il verdetto; che di conseguenza, per vedere rispettati
i propri diritti, avrebbe depositato un ricorso alla CorteEDU che con sen-
tenza – diventata finale il 3 gennaio 2014 – avrebbe riconosciuto la viola-
zione dell'art. 6 par. 1 e 3 lett. d CEDU e previsto il pagamento di 2'400€ al
richiedente; che con il pagamento di tale somma la Macedonia non
avrebbe soddisfatto gli obblighi nei confronti degli interessati poiché la Cor-
teEDU avrebbe ordinato anche la riapertura del caso per assicurare un
equo processo; che scontando la pena egli avrebbe subito tortura psicolo-
gica e fisica nonché trattamenti inumani; che dopo il rilascio nel 2011 le
autorità avrebbero cominciato a esercitare pressioni e maltrattamenti sulla
famiglia per mezzo per esempio di perquisizioni del loro appartamento; che
il figlio C._______ avrebbe dovuto rifugiarsi all'estero per alcuni mesi e
quando sarebbe tornato sarebbe stato esposto a varie vessazioni e con-
trolli d'identità; che l'autorità non avrebbe neppure spiegato il motivo di tali
pressioni e maltrattamenti; che una volta l'autorità avrebbe arrestato il figlio
D._______, l'avrebbe accusato di un reato grave che non avrebbe com-
messo, l'avrebbe tenuto sotto inchiesta per due anni e infine l'avrebbe rila-
sciato; che durante un controllo, l'autorità voleva portare D._______ alla
centrale di polizia, l'avrebbero ammanettato e spinto con brutalità tale da
procurargli una grave lesione alla spalla; che neppure questa volta avreb-
bero fornito spiegazioni o protezione; che circa le perquisizioni del loro ap-
partamento chiedono al Tribunale che vengano sentiti due testimoni; che
sulla base delle prove fornite le loro allegazioni sarebbero verosimili e rile-
vanti ai sensi degli art. 3 e 7 LAsi,
che per ciò che è dell'allontanamento, gli insorgenti rilevano che il loro ri-
torno in Macedonia avrebbe delle conseguenze catastrofiche e imprevedi-
bili per la loro famiglia perché a causa della loro appartenenza ad un
gruppo minoritario non potrebbero far valere i loro diritti; che avrebbero in-
dizi per ritenere che la polizia e i Tribunali li starebbero cercando e come
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prova avrebbero prodotto una citazione a comparire dinanzi ad un tribunale
per il figlio D._______,
che in conclusione, hanno chiesto l'annullamento della decisione impu-
gnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo,
in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria; che hanno altresì
presentato una domanda di esenzione dal pagamento delle spese proces-
suali e del relativo anticipo, nonché domanda di accordo del gratuito patro-
cinio con protesta di spese e ripetibili; che infine, hanno richiesto di non
comunicare e non trasmettere informazioni agli organi governativi mace-
doni e che in caso di trasmissione di dati già avvenuta, di essere informati
in merito con una decisione separata,
che al ricorso hanno allegato numerosi mezzi di prova già forniti alla SEM
a sostegno della loro domanda d'asilo,
che preliminarmente, circa la richiesta di non trasmettere informazioni alle
autorità macedoni e di essere informati in merito ad un avvenuta trasmis-
sione, si osserva quanto segue: ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LAsi è vietato
comunicare allo Stato d'origine o di provenienza dati personali relativi a un
richiedente l'asilo, a un rifugiato riconosciuto o a una persona bisognosa di
protezione, qualora una tale comunicazione metta in pericolo la persona
interessata o i suoi congiunti; che è vietato comunicare dati relativi a una
domanda d'asilo; che dagli atti non vi sono indizi che l'autorità inferiore ab-
bia violato tale disposizione o che abbia intenzione di farlo in futuro; che
per ulteriori chiarimenti gli insorgenti possono rivolgersi alle autorità canto-
nali competenti e alla SEM, la richiesta non viene trasmessa; che in nessun
caso può essere comunicato quali informazioni sono state trasmesse; che
di conseguenza le censure ricorsuali sono respinte,
che va pure respinta la richiesta di sentire dei testimoni poiché il Tribunale
è in possesso degli atti essenziali inerenti la domanda d'asilo, ha gli ele-
menti sufficienti per dirimere la vertenza, potendosi esimere altresì dall'as-
sunzione di ulteriori prove; che va difatti osservato che la procedura dinanzi
al Tribunale amministrativo federale avviene di regola per iscritto (cfr.
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrech-
tspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 247, pag. 81.); che la procedura am-
ministrativa prevede un'audizione di testimoni solo a titolo sussidiario (cfr.
DTF 130 II 473 consid. 2.3 e riferimenti ivi citati); che giusta l'art. 14 cpv. 1
lett. c PA, ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro
modo il Tribunale può ordinare l'audizione di testimoni; che di conseguenza
si procede ad un'audizione orale e personale dei testi solo in presenza di
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circostanze del tutto eccezionali ed allorquando una tale misura risulta in-
dispensabile per la constatazione dei fatti rilevanti nella fattispecie; che in
casu tale non appare essere il caso,
che in seguito va rilevato che i ricorrenti non hanno presentato argomenti
o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella
di cui all'impugnata decisione,
che quo alle perquisizioni del loro appartamento, malgrado non vi siano
contraddizioni evidenti, le allegazioni di tutti i membri della famiglia ap-
paiono vaghe e poco sostanziate; che hanno indicato unicamente che ar-
rivavano presto il mattino, erano arroganti, non potevano porre domande e
alla fine c'era caos in casa (cfr. verbale 2, F34, pag. 7; verbale 4, F8, pag. 3;
verbale 6, F32-F33, pag. 5; verbale 6, F25, pag. 4; verbale 8, F11, pag. 3);
che tuttavia, nessuno è riuscito ad apportare qualche elemento personale
o dettaglio alla descrizione degli episodi; che neppure una persona è riu-
scita ad indicare concretamente come queste si sono svolte, il numero di
perquisizioni oppure il numero di persone presenti; che il sig. A._______
ha indicato la presenza di 15-20 persone (cfr. verbale 2, F24, pag. 6), la
moglie di 14-15 (cfr. verbale 4, F42, pag. 6), mentre il figlio C._______ ha
parlato di 6-7 persone (cfr. verbale 6, F25, pag. 4) e il figlio D._______ di
più di 7-8 persone (cfr. verbale 8, F53, pag. 6); che nessuno è riuscito a
collocare temporalmente tali episodi (cfr. verbale 2, F33-F35, pag. 7; ver-
bale 4, F12-F16, pag. 4; verbale 6, F27F-28, pag. 4); che su quattro per-
sone appare poco credibile che tutte non sappiano rispondere esattamente
alle stesse domande e che diano esattamente le stesse risposte insussi-
stenti; che non è verosimile che nessuno si ricordi il numero di volte in cui
l'appartamento è stato perquisito (cfr. verbale 4, F8, pag. 3; verbale 6, F29,
pag. 4; verbale 8, F55-F56, pag. 7) oppure quando il padre era presente o
meno (cfr. verbale 2, F35-F37, pag. 7) essendo questo l'elemento centrale
alla base della domanda d'asilo e che ha spinto gli insorgenti ad espatriare,
che inoltre, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, dato che i ricor-
renti hanno allegato che le perquisizioni sono avvenute per fare pressione
su A._______ per fargli ritirare il ricorso presentato alla CorteEDU (cfr. ver-
bale 2, F21, pag. 5; verbale 4, F29, pag. 5; verbale 6, F35, pag. 5), appare
poco logico che esse siano continuate anche dopo gennaio 2014 una volta
la procedura terminata con una sentenza della CorteEDU; che contraria-
mente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la CorteEDU ha rilevato unica-
mente una violazione da parte della Macedonia dell'art. 6 par. 1 e 3 lett. d
CEDU per non aver preso in conto delle prove proposte dall'interessato in
suo favore ed ha fissato il pagamento di un'indennità di 2'400€; che ha
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respinto tutte le altre conclusioni del richiedente; che dunque, non ha pre-
visto la riapertura del processo e non ha nemmeno stabilito che il richie-
dente è stato condannato a torto per un'infrazione che non avrebbe com-
messo; che in ogni caso, dopo gennaio 2014 e il pagamento dei 2'400€ lo
Stato macedone non aveva più alcun interesse oggettivo di fare pressione
sugli insorgenti poiché ormai un ritiro della richiesta non era più possibile e
il procedimento era terminato; che infine, non appare neppure verosimile
che le autorità abbiano esercitato pressione sull'insorgente per evitare che
chiedesse la riapertura del procedimento penale poiché ciò non era previ-
sto dalla sentenza,
che appaiono altrettanto inverosimili gli incontri di A._______ con la polizia
nei caffè; che invero, anche in questo caso non ha fornito elementi di rilevo
che permettano al Tribunale di ritenere che gli eventi addotti siano stati
effettivamente e personalmente vissuti dall'insorgente; che egli si è limitato
ad indicare di aver ricevuto degli inviti due o tre volte, ma di non ricordarsi
più quando (cfr. verbale 2, F28-F29, pag. 6, F32, pag. 7);
che infine, getta ombra sulla verosimiglianza tutta delle allegazioni il fatto
che i ricorrenti non abbiano intrapreso nulla contro i soprusi (cfr. verbale 2,
F62, pag.9; verbale 4, F35, pag. 5; verbale 6, F52, pag. 6) ; che non ab-
biano neppure tentato di rivolgersi alle autorità per denunciare tale agire
della polizia e chiedere protezione; che avrebbero potuto rivolgersi alle
istanze superiori; che tale passività è in contraddizione con la volontà di
difendersi e di presentare ricorso fino alla CorteEDU contro l'asserita ingiu-
sta condanna a cinque anni e tre mesi di carcere,
che pertanto, ritenuto quanto sopra questo Tribunale non ritiene verosimili
le allegazioni inerenti le perquisizioni della casa nonché gli incontri con la
polizia,
che riguardo ai fermi e ai controlli d'identità effettuati dalla polizia nei con-
fronti dei due figli C._______ e D._______, essi non appaiono raggiungere
l'intensità necessaria per poter essere ritenuti rilevanti in materia d'asilo;
che invero, entrambi hanno rilevato di non avere avuto problemi personali
in Patria e che questi fermi non costituivano nulla di grave (cfr. verbale 6,
F17, pag. 3; verbale 7, pag. 7); che dovevano identificarsi e qualche volta
svuotare le loro borse (cfr. verbale 6, F69-F70, pag. 8; verbale 8, F17,
pag. 3),
che per quanto attiene al problema personale allegato dal figlio D._______,
esso non è neppure rilevante; che invero, il fermo di 24 ore avvenuto nel
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2012, nonché l'apertura nei suoi confronti di un'inchiesta per furto di una
borsa si è risolta, dopo due anni, con un proscioglimento dell'interessato
per mancanza di prove; che in tale procedimento non vi sono indizi per
ritenere che sia stato abusivo, che lo Stato non abbia agito in maniera le-
gittima o che sia fondato su un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr.
DTAF 2014/28 consid. 8.3.1),
che quo l'arresto e la frattura alla spalla provocata dalla polizia ai danni di
D._______, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, per il principio
di sussidiarietà della protezione internazionale, egli avrebbe dovuto innan-
zitutto rivolgersi alle autorità macedoni per denunciare l'agire della polizia,
per il che non costituisce un serio pregiudizio e non è rilevante ai sensi
dell'asilo,
che infine, circa l'appartenenza etnica alla minoranza dei gorani, tra l'altro
allegata unicamente tardivamente in sede ricorsuale e non meglio argo-
mentata, il Tribunale non ravvede neppure elementi per ritenere che le au-
torità macedoni non accordino protezione ai richiedenti in ragione della loro
etnia,
che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni dei richiedenti
non adempiono alle condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi e
di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che quindi i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare, o perlomeno a rendere
verosimile, la qualità di rifugiato, per il che è a giusto titolo che la SEM ha
respinta le loro domande d'asilo,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, te-
nendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuta astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]),
che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell'allontanamento,
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione
all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
D-5251/2015, D-5248/2015, D-5250/2015
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RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM di-
spone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi),
che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è possibile se la prosecu-
zione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o
verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pub-
blico della Svizzera,
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa alle domande d'asilo degli insorgenti, questi ultimi non pos-
sono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi),
generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri-
fugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di ri-
schi personali, concreti e seri per i ricorrenti di essere esposti, in caso di
allontanamento nel loro Paese d'origine ad un trattamento proibito, in rela-
zione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle
norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3
LStr in relazione all'art. 44 LAsi),
che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragione-
volmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo stra-
niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni
quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,
che la situazione vigente in Macedonia non è caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme della popola-
zione nell'integralità del territorio nazionale,
che, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito la Macedonia
nella lista dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e da
D-5251/2015, D-5248/2015, D-5250/2015
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allora si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifi-
che giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi,
che quo alla situazione personale degli insorgenti, va rilevato che essi di-
spongono di un appartamento in Patria (cfr. verbale 2, F8-F9, pag. 3); che
il padre A._______ ha esperienza come guidatore di camion, i figli hanno
una buona formazione scolastica, C._______ ha studiato architettura per
quattro anni e ha esperienza lavorativa in un negozio di mobili (cfr. ver-
bale 5, pag. 5); che si può inoltre partire dal presupposto che in Patria di-
spongano di una buona rete sociale,
che in aggiunta, i ricorrenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione prov-
visoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2); che nep-
pure il problema di D._______ alla spalla e al braccio non è ostativo all'e-
secuzione dell'allontanamento,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento,
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi), per il che l'esecuzione dell'allontanamento è pure possibile,
che di conseguenza anche in materia di allontanamento e relativa esecu-
zione la querelata decisione va confermata,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
D-5251/2015, D-5248/2015, D-5250/2015
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e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la domanda di accordo del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 110a
cpv. 1 lett. a LAsi è pure respinta non essendo i ricorrenti dispensati dal
pagamento delle spese procedurali,
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5251/2015, D-5248/2015, D-5250/2015
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
I ricorsi sono respinti.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
4.
La domanda di accordo del gratuito patrocinio è respinta.
5.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: