B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5254/2019
Sen t en z a d e l 2 3 o t t o b r e 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Yanick Fellay
cancelliere Jesse Joseph Erard.
Parti
A._______, nata il (…),
Somalia,
patrocinata dal MLaw Cinzia Chirayil, SOS Ticino Protezione
giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas
Svizzera,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 30 settembre 2019 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera il 6 agosto
2019,
i verbali d'audizione del 21 agosto 2018 (di seguito: verbale 1) e del
23 settembre 2018 (di seguito: verbale 2),
la bozza di decisione negativa sull’asilo del 26 settembre 2019 ed il parere
al riguardo della rappresentante legale datato 27 settembre 2019,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 30 settembre 2019, notificata in medesima data (cfr. risultanze
processuali), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo
e pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera, salvo
ammetterla provvisoriamente per causa d’inesigibilità,
il ricorso del 9 ottobre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 10 ottobre 2019), con cui la ricorrente ha concluso
all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità
di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine la
ritrasmissione degli atti all’autorità inferiore per l’emanazione di una nuova
decisione; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, di essere
esentata dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 10 ottobre 2019 alla
ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF,
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che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato
costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA,
che la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimata ad aggravarsi contro di
essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e
al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente
posta al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento con la medesima decisione qui
avversata e non avendo essa censurato la pronuncia dell’allontanamento,
oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente il
riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo,
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono
decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e
lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
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origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di
essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile
(art. 3 cpv. 2 LAsi),
che la richiedente, cittadina somala di etnia araba, ha dichiarato di aver
lasciato il proprio Paese d’origine il 1° luglio 2019 (cfr. verbale 2,
pag. 3, D12) poiché sarebbe stata sottoposta a pressioni e minacce da
parte di Al-Shabaab in ragione del suo impiego presso l’aeroporto di
Mogadiscio per conto (…); che queste persecuzioni sarebbero sfociate, da
ultimo, in un attentato che ha cagionato la morte del marito della
richiedente; che in tale occasione la medesima avrebbe anche sofferto
un’interruzione della gravidanza,
che nel parere del 27 settembre 2019 sul progetto di decisione della SEM,
la patrocinatrice dell’insorgente ha allegato che la ricorrente appartiene ad
una categoria a rischio di attacco politicamente motivato da parte di
Al-Shabaab e che pertanto anche il fondato timore di future persecuzioni
dovrebbe essere esaminato specificamente,
che tuttavia, nella propria motivazione, la SEM si è limitata a valutare i
motivi addotti dall’insorgente sotto l’aspetto della verosimiglianza, e ciò
prendendo in esame unicamente il suo vissuto personale, astenendosi
dall’esaminare l’esistenza di un timore fondato derivante dal rapporto
collaborativo fra la (…) e la richiedente; che l’autorità di prima istanza non
ha invece espresso alcun dubbio a proposito dell’effettiva collaborazione
della ricorrente con la (…),
che ciò sarebbe stato giustificato unicamente se nel prosieguo della propria
motivazione l’autorità avesse escluso l’esistenza di un fondato timore di
esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi con riferimento a tale
circostanza, cosa non riscontrabile in casu; che infatti l’autorità in parola si
è astenuta dal pronunciarsi sulla questione, asserendo di aver concesso
l’ammissione provvisoria (cfr. decisione della SEM del 30 settembre 2019,
pag. 6, consid. 4),
che difatti, la questione risultava potenzialmente rilevante ai fini della
concessione dell’asilo e ciò indipendentemente dalla verosimiglianza delle
allegazioni dell’interessata sugli aspetti analizzati nella decisione
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avversata,
che in effetti, le persone sospettate di lavorare all’aeroporto di Mogadiscio,
parrebbero rientrare in una categoria di individui a rischio di trattamenti
pregiudizievoli sia da parte di Al-Shaabab che da parte di altre persone
(cfr. The Danish Immigration Service, Country Report 1/2017, South and
Central Somalia, Security Situation, al-Shabaab Presence, and Target
Groups, pag. 17, punto 2 e pag. 28, punto 4),
che su tali presupposti, avendo la SEM omesso di esprimersi su parte dei
motivi d’asilo addotti dall’interessata, v’è da riscontrare una violazione del
suo diritto di essere sentito,
che difatti, tale garanzia procedurale, già deducibile dall’art. 29 cpv. 2 Cost.
e concretizzata agli art. 26 e seg. PA, impone all’autorità giudicante di
prendere in debita considerazione le allegazioni della parte in causa
nell’ambito della procedura di elaborazione delle decisioni (cfr. art. 32 PA,
DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3, WALDMANN/BICKEL,
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016, art. 30 n. 3),
che un suo corollario è inoltre il cosiddetto obbligo di motivare le decisioni,
premessa essenziale per la verifica della fondatezza dei provvedimenti,
che in riferimento a ciò, si necessita che l’autorità menzioni, quantomeno
brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto di modo
che, la persona toccata dalla decisione possa rendersi conto della sua
portata ed impugnarla in piena cognizione di causa (cfr. DTF 136 I 184
consid. 2.2.1, 136 I 229, Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n°4
consid. 5),
che il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui
violazione implica, di principio, l’annullamento della decisione impugnata,
a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323
consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5),
che pertanto, il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 30 settembre
2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi (art. 61 cpv. 1 PA)
affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a
pronunciare una nuova decisione,
che l’autorità di prima istanza è invitata a valutare la rilevanza in materia
d’asilo del legame lavorativo fra l’insorgente e la (…), segnatamente del
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potenziale rischio per la ricorrente di subire rappresaglie in ragione del
medesimo,
che visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA) e l’istanza di assistenza giudiziaria è da considerarsi priva
d’oggetto,
che non vengono attribuite indennità ripetibili,
che la pronuncia è definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 30 settembre 2019 è
annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento
dell’istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei
considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non sono accordate spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
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