B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5257/2019
Sen t en z a d e l 2 1 o t t o b r e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…),
Afghanistan,
rappresentato dal signor Massimiliano Minì,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell’allontanamento (termine del ricorso
accorciato);
decisione della SEM del 1° ottobre 2019 / N (…).
D-5257/2019
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Fatti:
A.
A.a Il (…) giugno 2019, l’interessato ha presentato una domanda d’asilo in
Svizzera, dopo essere giunto illegalmente il medesimo giorno su suolo el-
vetico (cfr. atto n. 1044982-1/2 e verbale di rilevamento dei dati personali
del (…) luglio 2019 [di seguito: verbale 1], p.to 5.02 segg., pag. 5).
A.b Il richiedente è stato interrogato brevemente il (…) luglio 2019 in me-
rito ai suoi dati personali, alle sue relazioni nonché al viaggio d’espatrio (cfr.
verbale 1). In tale contesto egli ha asserito di essere cittadino afgano, di
etnia Hazara e religione sciita, con ultimo domicilio a B._______, distretto
di C._______, provincia di D._______ (cfr. verbale 1, p.to 1.08 segg.,
pag. 3 seg.). Egli oltre al dari – sua madrelingua – avrebbe delle buone
conoscenze linguistiche del farsi, del paschtou e dell’inglese (cfr. verbale
1, p.to 1.17.02 seg., pag. 4).
A.c Il (…) luglio 2019, il medesimo ha sostenuto un’audizione ai sensi
dell’art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013) (cfr. atto n. 1044982-
14/1), in merito all’obbligo di consegnare i suoi documenti d’identità alla
SEM, nonché al suo stato di salute, che ha riferito essere buono (cfr. atto
n. 1044982-14/1).
A.d Rispettivamente nelle date del (…) agosto 2019 (cfr. verbale d’audi-
zione secondo l’art. 26 cpv. 3 LAsi; di seguito: verbale 2) e del (…) settem-
bre 2019 (cfr. verbale d’audizione ex art. 29 LAsi; di seguito: verbale 3), il
richiedente è stato interrogato segnatamente circa i suoi motivi d’asilo.
Nel corso degli stessi, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di
rilievo, che dopo aver frequentato i primi anni di scuola a C._______, si
sarebbe dovuto trasferire con la sorella maggiore dopo il sesto anno di
scuola, ovvero quando aveva dodici o tredici anni, a E._______, ritornando
saltuariamente al suo domicilio sito nel villaggio di B._______, nel distretto
di C._______. Quivi avrebbe alloggiato dapprima in affitto in una camera
per studenti, ed invece durante gli anni universitari si sarebbe trasferito nel
(…) dell’ (…). Sino a quando il padre sarebbe stato in vita – lo stesso sa-
rebbe deceduto nell’anno (…), ucciso per mano dei Talebani – il richiedente
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sarebbe stato sostenuto dal medesimo agli studi, in quanto (…) e (…), at-
tività che gli avrebbero fruttato un ingente guadagno (cfr. verbale 2, D17
segg., pag. 3 seg.). Egli ha inoltre allegato di non aver mai dovuto lavorare
durante gli studi (cfr. verbale 2, D29, pag. 4). L’interessato ha in un primo
momento narrato delle problematiche che avrebbe riscontrato il suo villag-
gio B._______ a seguito dell’arrivo nella zona dei Talebani, nonché delle
discriminazioni, umiliazioni e minacce che gli Hazara avrebbero dovuto su-
bire anche nell’università che avrebbe frequentato (cfr. verbale 2, D32
segg., pag. 5 seg.). Ha in seguito ricondotto il suo espatrio del mese di
settembre del 2018, a dei problemi da lui incorsi a causa della distruzione
di alcuni versetti coranici, nonché del suo aiuto economico alla polizia lo-
cale “F._______” ad B._______. A causa di quest’ultimo, sarebbe stato
contattato telefonicamente da un comandante dei Talebani, perché si con-
segnasse a loro, pena la morte, oltreché sarebbe stato inserito in una lista
di persone ricercate dai Talebani (cfr. verbale 2, D40 segg., pag. 7 segg.;
verbale 3, D8 segg., pag. 2 segg.). Egli ha infine allegato che a E._______
avrebbe ancora una (…), presso la quale vivrebbe anche la sua sorella (…)
– con cui sarebbe rimasto in contatto – oltreché altri (…) zii (…) ed uno zio
(…). Nella provincia di D._______, vi sarebbe un’ulteriore zia (…), mentre
che all’estero risiederebbe una sorella (…) (in G._______) ed uno zio (…)
(in H._______) (cfr. verbale 2, D14 segg., pag. 3).
A sostegno della sua domanda d’asilo, il richiedente ha consegnato quali
mezzi di prova, una copia della sua taskara nonché varia documentazione
universitaria (cfr. atti n. 1044982-27/- – 30/1).
B.
Il 30 settembre 2019 (cfr. atto n. 1044982-24/2), il rappresentante legale
del richiedente, ha fatto pervenire alla SEM il suo parere in merito al pro-
getto di decisione di quest’ultima autorità del 26 settembre 2019 (cfr. atto
n. 1044982-23/7).
C.
Con decisione del 1° ottobre 2019, notificata il medesimo giorno (cfr. risul-
tanze processuali), la Segreteria di Stato della migrazione non ha ricono-
sciuto la qualità di rifugiato al richiedente l’asilo, ha respinto la sua do-
manda d’asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla
Svizzera e l’esecuzione della stessa misura, in quanto ammissibile, ragio-
nevolmente esigibile e possibile.
D.
In data 9 ottobre 2019 (cfr. risultanze processuali), l’interessato è insorto
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con ricorso contro la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministra-
tivo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone a titolo principale l’an-
nullamento limitatamente alla questione dell’esecuzione dell’allontana-
mento, in quanto non ragionevolmente esigibile, con contestuale conces-
sione dell’ammissione provvisoria. A titolo subordinato ha postulato che gli
atti siano restituiti alla SEM per completamento dell’istruzione, sempre sol-
tanto inerente la questione dell’esecuzione dell’allontanamento. Egli ha al-
tresì presentato un’istanza volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria,
nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del re-
lativo anticipo.
E.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai
sensi dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto ricorsuale (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
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federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina-
deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d’origine dell’insorgente
e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo
quindi in considerazione l’evoluzione della situazione avvenuta dopo il de-
posito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6, DTAF 2008/4
consid. 5.4).
4.
Preliminarmente il Tribunale rileva che il gravame del 9 ottobre 2019, se-
condo le motivazioni e le conclusioni esposte nel medesimo, verte unica-
mente sulla questione relativa all’esecuzione dell’allontanamento (annulla-
mento delle cifre no. 4 e 5 della decisione impugnata). Ne discende per-
tanto che la querelata decisione è cresciuta in giudicato per quanto con-
cerne il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato, il respingimento
della domanda d’asilo nonché la pronuncia dell’allontanamento dell’inte-
ressato (cifre dal no. 1 al no. 3 del dispositivo della decisione del 1° otto-
bre 2019). Di conseguenza, il Tribunale limiterà il proprio esame ai punti 4
e 5 del dispositivo della decisione avversata.
5.
5.1 Nella propria decisione, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontana-
mento dell’insorgente attuabile. Invero, non avendo riconosciuto la qualità
di rifugiato al medesimo, il principio del non respingimento ai sensi
dell’art. 5 cpv. 1 LAsi non sarebbe applicabile. Non sarebbero inoltre ravvi-
sabili agli atti degli indizi che facciano presagire che, in caso di un suo ri-
torno nel Paese d’origine, con probabilità preponderante rischierebbe di
essere esposto concretamente ad una pena o ad un trattamento contrari
all’art. 3 CEDU. Proseguendo nell’analisi, l’autorità inferiore ha rilevato che
nella sentenza di riferimento D-5800/2016 del 13 ottobre 2017, il Tribunale
avrebbe precisato ed aggiornato la sua giurisprudenza in merito alla situa-
zione vigente in Afghanistan, segnatamente riguardo la sua (…)
E._______. Nella succitata sentenza, il Tribunale amministrativo federale
avrebbe considerato che dall’emanazione delle tre sentenze di principio del
2011 (DTAF 2011/7; DTAF 2011/38; DTAF 2011/49), la situazione securita-
ria si sarebbe nettamente deteriorata in tutte le regioni dell’Afghanistan. La
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situazione securitaria ed umanitaria in tale Paese, sarebbe a tal punto peg-
giorata, che l’esecuzione dell’allontanamento comporterebbe una messa
in pericolo concreta ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 della legge federale sugli
stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e testo legisla-
tivo in vigore dal 1° gennaio 2019; RS 142.20). Tuttavia, in presenza di fat-
tori particolarmente favorevoli, eccezionalmente, sarebbe possibile rite-
nere l’esecuzione della misura verso E._______ come ragionevolmente
esigibile. A fronte di tali considerazioni, la SEM è giunta alla conclusione
che in specie esisterebbero degli elementi particolarmente favorevoli per-
ché il rinvio dell’insorgente nella (…) sia ritenuto come esigibile. Invero, egli
vi avrebbe vissuto per sei anni, svolgendo tutti i suoi studi sino alla laurea.
A E._______ il richiedente disporrebbe inoltre di diversi familiari, sarebbe
giovane ed in buona salute, oltreché di famiglia benestante. Nel contesto
della presa di posizione sul parere al progetto di decisione del rappresen-
tante legale dell’insorgente, l’autorità inferiore ha vieppiù rilevato che l’in-
teressato, avrebbe allegato di essere stato ospitato da una zia (…) nel
mese di agosto dell’anno 2018, ciò che farebbe presagire un rapporto più
intenso che non soltanto basato su contatti sporadici come dichiarato nel
parere dal medesimo. Egli avrebbe fra l’altro pure asserito che il padre
avrebbe guadagnato bene e che avrebbe avuto delle (…), ciò che gli
avrebbe permesso di vivere a E._______ per molti anni e di proseguire i
suoi studi fino alla laurea, anche dopo il decesso del padre. Infine, sempre
secondo le sue allegazioni, proprio a partire dall’anno 2013, avrebbe ini-
ziato a sostenere economicamente la polizia locale di B._______. L’esecu-
zione dell’allontanamento sarebbe inoltre possibile sia sul piano tecnico
che pratico.
5.2 Nel suo ricorso l’insorgente, dopo aver ricordato e precisato alcuni fatti,
si oppone alla predetta conclusione, contestando in particolare che l’ese-
cuzione dell’allontanamento sia, nel suo caso, esigibile. Dapprima il ricor-
rente rammenta che per costante prassi della SEM e giurisprudenza del
Tribunale, il luogo d’origine del richiedente, è sito in un’area ove l’esecu-
zione del rinvio risulta di principio come non ragionevolmente esigibile. In
seguito esamina – citando diversi studi e fonti di organismi internazionali
come pure diverse sentenze di riferimento del Tribunale – se E._______
possa effettivamente costituire una ragionevole alternativa di fuga interna
nel suo caso specifico. In particolare, la condizione della minoranza Hazara
– al quale l’interessato appartiene – presente in Afghanistan, ed anche a
E._______, sarebbe vieppiù peggiorata negli ultimi anni, essendoci stato
un aumento delle molestie, delle discriminazioni, dei rapimenti e delle uc-
cisioni nei loro confronti da parte di Talebani, dello SI (o IS, abbreviazione
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per l’auto-proclamato “Stato Islamico”) o di altre organizzazioni anti-gover-
native, malgrado dei miglioramenti sul piano politico ed economico. Prose-
guendo nell’analisi, l’insorgente ritiene che neppure le condizioni giurispru-
denziali per il riconoscimento di un’alternativa di soggiorno interna, sareb-
bero in specie adempiute. Nella decisione querelata i presunti elementi fa-
vorevoli per l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente, sarebbero
stati evocati in modo generico dalla SEM, senza una valutazione effettiva
ed individualizzata circa la loro concreta sussistenza. Segnatamente egli
non disporrebbe né di una rete sociale familiare solida, né di un’esperienza
lavorativa, come neppure di una rete professionale di riferimento. Invero,
soltanto la zia (…) (recte: […]; cfr. verbale 2, D40, pag. 8; verbale 3, D78,
pag. 11) del ricorrente, insieme al marito ed ai suoi (…) figli, famiglia che
ospita anche la sorella del richiedente – dal decesso di entrambi i genitori
dell’interessato – si troverebbero ancora a E._______, essendo che gli altri
zii del richiedente sarebbero espatriati nel frattempo verso l’H._______, a
causa delle precarie condizioni di sicurezza della (…). La SEM non
avrebbe però valutato l’effettiva capacità di sostegno che tale famiglia
avrebbe potuto prestare al richiedente. Invero, se la predetta autorità
avesse proceduto, attraverso la massima inquisitoria, ad appurare la
stessa, avrebbe rilevato che la famiglia della zia (…) non avrebbe la dispo-
nibilità economica sufficiente per poter sostenere il reinserimento dell’inte-
ressato nel tessuto della società di E._______. In tale contesto, l’autorità
inferiore avrebbe pure potuto constatare che il marito della zia del richie-
dente, sarebbe un (…) attivo nel settore (…) e che tutta la famiglia, com-
presa sua sorella – che vivrebbe presso gli stessi ridotta quasi in schiavitù
– alloggerebbero in un appartamento in affitto, composto da (…) stanze e
da un servizio igienico. Proprio la circostanza che il richiedente si sarebbe
spostato nel suo villaggio d’origine, rappresenterebbe al contrario di quanto
concluso dalla SEM, la circostanza a supporto del fatto che la zia non po-
tesse fornire il minimo aiuto al richiedente. Infine l’interessato, malgrado il
conseguimento della laurea in (…) presso l’ (…) di E._______, non avrebbe
mai svolto un’attività lavorativa, essendo stato costretto ad espatriare su-
bito dopo l’inizio delle persecuzioni. Viste anche le condizioni socio-econo-
miche e di generale insicurezza vigenti a E._______, un suo rapido reinse-
rimento lavorativo apparirebbe pertanto temporalmente molto distante.
Sulla scorta di tali elementi, l’insorgente conclude circa l’assenza di fattori
particolarmente favorevoli che propenderebbero per l’esigibilità di un suo
allontanamento verso la (…).
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6.
6.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, all’art. 83 LStrI. Giusta tale norma essa deve essere pos-
sibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevol-
mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Le condizioni precitate sono di natura
alternativa (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Se l’esecuzione dell’allontana-
mento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM
dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI).
6.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli
ostacoli all’allontanamento, vale la stessa valutazione della prova consa-
crata al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve
provare, o per lo meno rendere verosimile, l’esistenza di un ostacolo all’al-
lontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 con riferimento ivi citato).
6.3
6.3.1 Giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è
ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna-
zionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare
l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor-
tura, RS 0.105). Conformemente alla CorteEDU ed al Comitato dell’ONU
contro la tortura, spetta all’interessato rendere plausibile l’esistenza di un
reale rischio (“real risk”) di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti
articoli (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia
del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti;
DTAF 2013/27 consid. 8.2).
6.3.2 Come rettamente indicato dalla SEM nella decisione impugnata, il
principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è
stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui la decisione
dell’autorità inferiore, la quale non riconosce la qualità di rifugiato al ricor-
rente e respinge la sua domanda d’asilo, è cresciuta in giudicato (cfr. anche
supra consid. 4), quest’ultimo non può prevalersi del principio del divieto di
respingimento (art. 5 LAsi). Pertanto, l’allontanamento dell’insorgente
verso l’Afghanistan, risulta sotto tale aspetto pacifico.
6.3.3 Non v’è inoltre motivo di considerare l’esistenza di un rischio perso-
nale, concreto e serio per l’insorgente di essere esposto, nel suo Paese
d’origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 1
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Conv. tortura. Altresì, la situazione generale circa il rispetto dei diritti
dell’uomo in Afghanistan, non conduce attualmente a dover considerare
l’esecuzione dell’allontanamento come inammissibile (cfr. ad esempio fra
le altre: sentenza del Tribunale E-6847/2017 del 30 settembre 2019). Per-
tanto, alla luce di quanto esposto, l’esecuzione dell’allontanamento è am-
missibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della
LAsi.
6.4
6.4.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento può non
essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di prove-
nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito
a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica.
6.4.2 Tale disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la vio-
lence”, ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità
di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da
situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte-
rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più
ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni pro-
babilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in
stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione
grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. L’autorità
alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire
se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo
straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo
concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 – 7.7 con rinvii citati).
6.4.3 Nella sua sentenza di riferimento D-5800/2016 del 13 ottobre 2017,
alla quale si rinvia, il Tribunale amministrativo federale ha aggiornato la
situazione vigente in Afghanistan rispetto all’analisi svolta nel 2011 (cfr.
DTAF 2011/7), ed in particolare anche della sua (…) E._______. Segnata-
mente, il Tribunale è giunto alla conclusione che lo stato di fatto presente
a E._______ sia da qualificare, di regola, come una minaccia esistenziale,
e quindi l’esecuzione dell’allontanamento risulterebbe inesigibile ex art. 83
cpv. 4 LStrI. Da tale regola si può prescindere, nel caso in cui sussistano
nella fattispecie dei fattori particolarmente favorevoli, grazie ai quali ecce-
zionalmente si può concludere per l’esigibilità dell’esecuzione dell’allonta-
namento (per una maggiore esposizione della questione si veda in merito
la DTAF 2011/7 consid. 9.9.2 e le sentenze del Tribunale D-5800/2016
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consid. 8.1 segg., D-620/2017 del 15 febbraio 2018 consid. 8.2). Nel caso
di persone per le quali E._______ rientra nella valutazione soltanto quale
alternativa di soggiorno interna, ovvero ove non vi hanno mai abitato,
l’adempimento della condizione di una solida rete di rapporti sociali deve
essere apprezzata facendo prova di un grande riserbo (cfr. DTAF 2011/7
consid. 9.9.2; sentenza del Tribunale D-5800/2016 consid. 8.4.1). Le con-
dizioni restrittive poste dalla giurisprudenza succitata, vista la situazione
peggiorata a E._______, devono essere accuratamente vagliate ed adem-
piute in ogni singola fattispecie, per ritenere che l’esecuzione dell’allonta-
namento del richiedente verso (…) sia da qualificare come esigibile.
6.4.4 Nella presente disamina, l’interessato si è dichiarato originario di
B._______, località sita nel distretto di C._______, nella provincia di
D._______ (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 4; verbale 2, D20, pag. 3). L’ese-
cuzione dell’allontanamento verso tale regione, alla luce della giurispru-
denza summenzionata (cfr. consid. 6.4.3), risulta inesigibile.
6.4.5 Rimane dunque da determinare se l’interessato disponga di una va-
lida alternativa di soggiorno interna (“Aufenthaltsalternative”) in una diversa
zona del paese nella quale la situazione non sia tale da realizzare le con-
dizioni di minaccia esistenziale previste dall’art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr.
DTAF 2011/49 consid. 7.3.5) e laddove, dal profilo della situazione perso-
nale, le circostanze giurisprudenziali particolarmente favorevoli risultino
adempiute (cfr. supra consid. 6.4.3).
6.4.6 A tal proposito va rilevato inizialmente che l’insorgente ha dichiarato
durante il corso della seconda audizione del (…) agosto 2019, che dall’età
di dodici o tredici anni, si sarebbe trasferito nella (…) E._______ per studi,
insieme alla sorella (…). Quivi avrebbe abitato sino al conseguimento della
laurea, dapprima in una camera per lo studente ed in seguito nel (…) dell’
(…) che frequentava, facendo ritorno sino all’inizio del 2018 soltanto sal-
tuariamente presso il suo domicilio nel villaggio di B._______ (cfr. verbale
2, D18 segg., pag. 3 segg.). Egli ha inoltre allegato di avere in Afghanistan,
oltreché la sorella (…), che vivrebbe con la zia (…) a E._______ e, sempre
nella (…): uno zio (…), una zia ed uno zio (…); mentre che a I._______,
nel distretto di C._______, provincia di D._______ una ulteriore zia pa-
terna. In H._______ vi sarebbe uno zio (…), mentre in G._______ risiede-
rebbe la sua sorella (…) (cfr. verbale 2, D15 seg., pag. 3). Intratterrebbe
dei regolari contatti con la sorella (…) che abita a E._______ (cfr. verbale
2, D14, pag. 3). Il ricorrente risulta infine essere giovane, in buona salute –
senza che da un esame d’ufficio degli atti di causa emerga la necessità di
una sua permanenza in Svizzera per motivi medici
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(cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 con-
sid. 8.1‒8.3) – (cfr. atto n. 1044982-14/1; verbale 2, D11 seg., pag. 3),
come pure dispone di una laurea in (…), conseguita nel (…) e di cono-
scenze linguistiche buone di diversi idiomi del suo Paese d’origine oltreché
dell’inglese (cfr. verbale 1, p.to 1.17.01 segg., pag. 3 seg.). Infine, non
avrebbe mai dovuto lavorare, in quanto supportato finanziariamente dal
padre agli studi (cfr. verbale 2, D27 segg., pag. 4; documentazione pre-
sente di cui all’atto n. 1044982-30/1). Parte delle condizioni di cui alla sum-
menzionata giurisprudenza (cfr. supra consid. 6.4.3), risultano pertanto in-
contestabilmente adempiute.
6.4.7 Tuttavia, l’insorgente contesta nel suo ricorso, che egli disporrebbe a
E._______ di una rete sociale a suo supporto, vista la situazione econo-
mica ed abitativa precaria degli unici famigliari che ancora vivrebbero a
E._______, ovvero la zia (…) e la sua famiglia, così come della sorella (…)
alloggiata presso quest’ultima. Secondo il richiedente, i suoi ulteriori zii che
abitavano in Afghanistan, sarebbero espatriati verso l’H._______, viste le
precarie condizioni di sicurezza presenti a E._______. Inoltre egli non di-
sporrebbe di un’esperienza lavorativa né di una rete professionale di riferi-
mento che possano far propendere per un suo rapido reinserimento lavo-
rativo nella (…). In merito vi è dapprima da osservare che risulta alquanto
dubbio che dal (…) agosto del 2019 – data della prima audizione del richie-
dente – sino al parere del 30 settembre 2019, ove quest’ultima circostanza
non è stata in nessun modo sollevata, i diversi zii (…) e (…) del ricorrente
presenti in Afghanistan – tra i quali ci sarebbe pure uno zio (…) drogato e
vagabondo – (cfr. verbale 2, D16, pag. 3), siano tutti espatriati nel corso di
poche settimane verso l’H._______, come affermato dall’insorgente sol-
tanto con il gravame, e senza apportare alcuna prova a supporto delle sue
stesse affermazioni, in violazione del suo obbligo di collaborare (cfr. in tal
senso DTAF 2008/24 consid. 7.2; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-
2312/2017 dell’11 ottobre 2019 consid. 7.3.1).
Proseguendo nell’analisi, si rileva che il richiedente, a prescindere dalla
presenza di diversi famigliari a E._______ nel corso dei suoi anni di studio,
è sempre riuscito a sopperire ai suoi bisogni ed ai suoi studi, non dovendo
mai esercitare alcuna attività lavorativa (cfr. verbale 2, D27 segg., pag. 4),
anche a seguito della morte presunta del padre. Inoltre, egli dall’inizio
dell’anno 2013 – anno nel quale sarebbe (…) – sino a poco prima l’espatrio
avvenuto alla fine del settembre del 2018, avrebbe sostenuto economica-
mente, rifornendoli pure di generi alimentari, la polizia locale sita ad
B._______ (cfr. verbale 2, D40 segg., pag. 8 seg.; verbale 3, D41 segg.,
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pag. 6 segg.). Non risulta pertanto credibile che, con la disponibilità econo-
mica che ancora avrebbe il ricorrente in patria – ritenuto anche l’inverosi-
miglianza dei motivi d’asilo allegati dall’insorgente nella decisione impu-
gnata, per tale parte cresciuta in giudicato –, oltreché con il supporto dei
familiari e di amici tutt’ora residenti a E._______ o all’estero (tra i quali uno
zio […] ed una sorella), egli non abbia una rete sociale effettiva e un soste-
gno economico sufficienti nella (…), perché possa sostentarsi senza ritro-
varsi in una situazione di minaccia esistenziale. Del resto egli potrà, con
l’aiuto eventuale dei famigliari e degli amici presenti in loco, e con la laurea
conseguita nel (…), costruirsi un’esistenza, anche ricercando un’attività la-
vorativa, che gli permetta di sopperire ai suoi bisogni, come già fatto in
passato.
V’è dunque da concludere per la presenza di circostanze personali favore-
voli nel senso della giurisprudenza del Tribunale succitata (cfr. con-
sid. 6.4.3).
6.4.8 In considerazione di quanto precede, vi sono negli atti all’inserto suf-
ficienti elementi per stabilire la presenza di fattori particolarmente favore-
voli per pronunciare l’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento dell’in-
sorgente. La censura mossa dal ricorrente circa una violazione da parte
dell’autorità inferiore dell’obbligo di accertare i fatti giuridicamente rilevanti,
derivante dal principio inquisitorio, risulta pertanto infondata.
6.4.9 A titolo abbondanziale, anche per quanto concerne la situazione pre-
sente nella (…), non si può concludere all’inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento, per la sola appartenenza del richiedente all’etnia
Hazara (cfr. DTAF 2013/12 consid. 6; DTAF 2013/11 consid. 5.3.2; sen-
tenze del Tribunale E-4931/2019 del 2 ottobre 2019,
D-451/2019 dell’11 luglio 2019, E-3129/2017 del 30 agosto 2018,
E-3/2016 del 5 settembre 2016, D-4885/2016 del 25 agosto 2016
consid. 3.2.2).
6.4.10 Alla luce di tutto quanto sopra, l’esecuzione dell’allontanamento
dell’insorgente risulta pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4
LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi).
6.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con
l’art. 44 LAsi), in quanto l’insorgente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8
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cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). L’esecuzione dell’allontanamento
è quindi pure possibile.
7.
Riassumendo, l’autorità inferiore ha rettamente ritenuto che l’esecuzione
dell’allontanamento dell’insorgente sia ammissibile, ragionevolmente esi-
gibile e possibile. Pertanto, un’ammissione provvisoria non entra in consi-
derazione (cfr. art. 83 cpv. 1 – 4 LStrI).
8.
Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il
diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi) e, per quanto censurabile, non è inadeguata
(art. 49 PA). Il ricorso va di conseguenza respinto.
9.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione
dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali
è divenuta senza oggetto.
10.
Ritenute le allegazioni ricorsuali non sprovviste di probabilità di esito favo-
revole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali, è accolta (art. 65 cpv. 1 PA). Non sono
pertanto prelevate spese processuali.
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: