Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D5290/2011
Sen t e n z a d e l 2 9 s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…), Libia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 14 settembre 2011 / N […].
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Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il
4 maggio 2011;
il confronto effettuato con il registro EURODAC in data 5 maggio 2011
risultato negativo (cfr. act. A 3/1);
il verbale d'audizione del 16 maggio 2011 (di seguito: verbale), in
occasione della quale è stato concesso il diritto di essere sentito in merito
alla domanda d'asilo e circa ad un'eventuale evasione della sua domanda
d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34
cpv. 2 lett. d della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31)
con il relativo allontanamento verso l'Italia;
la richiesta di presa in carico dell'interessato dell'8 luglio 2011 inoltrata
alle autorità italiane dall'UFM giusta l'art. 10 cpv. 2 del Regolamento (CE)
n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25.2.2003, di seguito:
Regolamento Dublino);
la mancata delibera da parte delle autorità italiane entro i due mesi di
termine legale a decorrere dalla data della richiesta delle autorità
svizzere;
la decisione dell'UFM del 14 settembre 2011 (notificata all'interessato il
19 settembre 2011; cfr. avviso di ricevimento) di non entrata nel merito
della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, con
contestuale pronuncia dell'allontanamento dell'interessato in Italia,
ordinando l'esecuzione immediata ed indicando che un eventuale ricorso
non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi;
la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato l'esecuzione del
rinvio dell'interessato verso l'Italia come lecita, ragionevolmente esigibile
e possibile, posto che, da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del
divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato,
non sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti
garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e
segnatamente del relativo art. 3;
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il ricorso pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) via fax il 23 settembre 2011 (timbro del plico raccomandato
dell'originale del ricorso: 23 settembre 2009; data d'entrata:
26 settembre 2011) con il quale il ricorrente ha concluso all'annullamento
della decisione impugnata, alla concessione dell'asilo e sussidiariamente
alla concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, concluso
alla concessione dell'effetto sospensivo ed ha presentato una domanda
d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese di giustizia e del relativo anticipo;
le misure supercautelari del 23 settembre 2011 ordinate dal Tribunale
volte a sospendere l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 26 settembre 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di
essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
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che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, nell'ambito di ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, l'oggetto suscettibile di essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa;
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione
dell'asilo è inammissibile;
che la competenza d'esame dell'istanza ricorsuale si limita alla questione
se l'autorità inferiore ha rettamente deciso la non entrata nel merito di una
domanda d'asilo;
che, ritenuta illegittima la decisione di non entrata nel merito, il Tribunale
si esime dall'entrare in merito, annulla la decisione impugnata e rimanda
l'affare per nuova decisione all'autorità inferiore (cfr. Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA 2004] n. 34 consid. 2.1);
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua;
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco ed
il ricorso è stato presentato in italiano; che, pertanto, la presente
sentenza può essere redatta in italiano;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di
scritti;
che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura d'asilo e d'allontanamento;
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che nel Regolamento Dublino – al quale la Svizzera ha aderito il
12 dicembre 2008 (cfr. Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che
permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una
domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [ADD,
RS 0.142.392.68]) – sono contenute le norme legali applicabili in
relazione all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi;
che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la
procedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima
dovendo essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in
cui il richiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta
presso uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 del
Regolamento Dublino);
che, conformemente all'art. 3 cpv. 1 del Regolamento Dublino, gli Stati
membri esaminano la domanda d'asilo di un cittadino di un Paese terzo
presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio;
che una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è
quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al
capo III;
che in deroga all'art. 3 cpv. 1, ciascuno Stato membro può esaminare una
domanda d'asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se
tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti (cfr. clausola di
sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino e la clausola
umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamento, nonché l'art. 29a
cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);
che, giusta l'art. 10 cpv. 1 del Regolamento Dublino, quando è accertato,
sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due
elenchi menzionati all'art. 18 cpv. 3, inclusi i dati di cui al capo III del
Regolamento CE n. 2725/2000, che il richiedente asilo ha varcato
illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un
Paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in
questione è competente per l'esame della domanda d'asilo; che questa
responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino
della frontiera;
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che, l'art. 10 cpv. 2 del Regolamento Dublino, indica che quando uno
Stato membro non può più essere ritenuto responsabile ai sensi del
cpv. 1 e quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle
prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 18 cpv. 3 che il
richiedente asilo – entrato illegalmente nei territori degli Stati membri o
del quale non si possano accertare le circostanze dell'ingresso – all'atto
della presentazione della domanda ha soggiornato in precedenza per un
periodo continuato di almeno cinque mesi in uno Stato membro, detto
Stato membro è competente per l'esame della domanda d'asilo;
che, secondo l'art. 17 cpv. 1 del Regolamento Dublino, lo Stato membro
che ha ricevuto una domanda d'asilo e ritiene che un altro Stato membro
sia competente per l'esame della stessa può interpellare tale Stato
membro affinché prenda in carico il richiedente l'asilo quanto prima e, al
più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda d'asilo ai
sensi dell'art. 4 cpv. 2;
che, se la richiesta di prendere in carico il richiedente l'asilo non è
formulata entro tre mesi, la competenza dell'esame della domanda d'asilo
spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata;
che, l'art. 18 cpv. 1 del Regolamento Dublino, indica che lo Stato membro
richiesto procede alle verifiche necessarie, in particolare nei suoi archivi,
e delibererà sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro due
mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta;
che, giusta l'art. 18 cpv. 7 del Regolamento Dublino, la mancata risposta
entro la scadenza del termine di due mesi citato al cpv. 1 equivale
all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di prendere in carico
la persona, comprese la disposizioni appropriate all'arrivo della stessa;
che, ai sensi dell'art. 29a cpv. 1 dell'OAsi 1, l'UFM esamina la
competenza per il trattamento della domanda d’asilo giusta i criteri
previsti dal Regolamento Dublino;
che, se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d’asilo
compete ad un altro Stato, l’UFM emana una decisione di non entrata nel
merito, dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in
carico del richiedente l’asilo (art. 29a cpv. 2 OAsi 1); che, per contro, se
motivi umanitari lo giustificano, l’UFM può decidere di entrare nel merito
della domanda anche qualora dall’esame risulti che il trattamento della
domanda d’asilo compete a un altro Stato (art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
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che, nella fattispecie, l'UFM non ha intravisto motivi per dover trattare
direttamente la domanda d'asilo degli interessati ai sensi dell'art. 29a
cpv. 3 OAsi 1, bensì ha reso una decisione di non entrata nel merito della
citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi;
che il Tribunale ricorda che l'Italia ha aderito – come la Svizzera – al
Regolamento Dublino;
che, inoltre, l'UFM ha interpellato l'Italia, affinché prenda in carico il
richiedente l'asilo, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 17 del
Regolamento Dublino;
che la mancata risposta dell'Italia entro i due mesi dalla richiesta di presa
in carico del richiedente equivale all'accettazione tacita di detta richiesta;
che codesto Tribunale osserva che, sulla base dei disposti del
Regolamento di Dublino illustrati poc'anzi, l'Italia è competente nel caso
in disamina;
che, inoltre, giova ricordare che l'Italia, vincolata dall’Accordo
d’associazione alla normativa di Dublino, è firmataria della convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30) e della
CEDU e ne applica le disposizioni; che lo Stato così designato –
responsabile dell'esame di una domanda d'asilo – è tenuto a condurre la
procedura d’asilo nel rispetto delle disposizioni della Conv. e della CEDU
(cfr. Messaggio sugli accordi bilaterali II, FF 2004 5331; cfr. ugualmente i
considerandi introduttivi n. 2, 12 e 15 del Regolamento Dublino);
che, in caso di trasferimento in Italia, le autorità elvetiche possono partire
dal principio che le regole imperative imposte dalle precitate convenzioni,
in particolare il principio di divieto di respingimento consacrato all'art. 33
Conv. e all'art. 5 LAsi, così come il divieto di trattamenti inumani ai sensi
dell'art. 3 CEDU, sono rispettate; che incombe di conseguenza al
richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla
sua situazione personale;
che nel caso in disamina le dichiarazioni del ricorrente si limitano a
semplici affermazioni non comprovate da alcun elemento di seria
consistenza;
che al richiedente è stata data la possibilità di esprimersi circa l'intenzione
della Svizzera di rinviarlo in Italia (cfr. verbale, pag. 9);
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che, nell'atto di ricorso, l'insorgente ha asserito che in Italia sarebbe stato
incarcerato per un periodo di 18 mesi per mancanza di documenti di
identità; che avrebbe ricevuto l'ordine di espulsione con la comminatoria
che, decorso infruttuoso il termine, egli avrebbe dovuto scontare quattro
anni di carcere; che, di conseguenza, rientrare su suolo italiano
significherebbe subire un'incarcerazione illecita;
che, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale, in Italia, oltre a
strutture statali che garantiscono un alloggio ai richiedenti l'asilo, vi sono
altresì organizzazioni caritative che si occupano dei richiedenti l'asilo e
dei rifugiati;
che, come rettamente rilevato dall'UFM, l'Italia ha ratificato la CEDU, per
il che il ricorrente potrà interporre ricorso alle autorità giudiziarie italiane
competenti nel caso in cui subisse una violazione dei suoi diritti e delle
sue libertà per il mezzo di un'incarcerazione illecita;
che, pertanto, l'insorgente non ha fornito alcun indizio concreto secondo
cui le autorità italiane non rispetterebbero gli obblighi internazionali
precitati;
che, alla luce di quanto precede, il trasferimento verso l'Italia del
ricorrente è lecito ed esigibile e non esistono neppure motivi umanitari
giusta l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 che permetterebbero di rinunciare al rinvio
del ricorrente in detto Paese;
che, pertanto, non v'è motivo di applicare la clausola di sovranità stabilita
all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino;
che l'UFM ha rettamente ritenuto competente l'Italia per l'esame della
domanda d'asilo dell'insorgente;
che, in considerazione di tutto quanto suesposto, ne discende che
rettamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo del
ricorrente ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi ed ha pronunciato
l'allontanamento dell'insorgente verso l'Italia ex art. 44 cpv. 1 LAsi, non
essendo realizzate in casu le eccezioni previste all'art. 32 OAsi;
che in siffatte condizioni non v'è spazio per i provvedimenti sostitutivi ai
sensi dell'art. 44 cpv. 2 LAsi in combinazione con l'art. 83 cpv. 1 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20),
poiché l'esame delle questioni relative all'esistenza d'eventuali
impedimenti al rinvio secondo le ragioni di detti disposti sono inscindibili
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dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di
Dublino
(cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E5644/2009 del
31 agosto 2010 consid. 10);
che, di conseguenza, il ricorso va respinto;
che le misure supercautelari concesse in data 23 settembre 2011
cessano di avere effetto con la pronuncia della presente sentenza;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
pagamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: