Corte IV
D-5302/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 o t t o b r e 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice François Badoud;
cancelliere Carlo Monti.
A._______,
B._______ e
C._______, Mongolia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Esecuzione dell'allontanamento;
decisione dell'UFM del 4 maggio 2006 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5302/2006
Fatti:
A.
Il 5 marzo 2004, A._______ e le sue figlie d'etnia khalkhi, originarie di
D._______, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Le
interessate avrebbero vissuto fino a giugno 2003 a D._______ ed in
seguito si sarebbero recate ad E._______ fino a febbraio 2004,
quando si sarebbero recate ad Ulaanbaatar in vista dell'espatrio. Dopo
la morte del padre nel 1985, la madre di A._______ si sarebbe
risposata con un poliziotto, il quale l'avrebbe picchiata e violentata
ripetutamente. Nel 1993 si sarebbe sposata, ma avrebbe continuato ad
abitare nella stessa casa, in quanto suo marito non avrebbe avuto i
mezzi per comprare una casa altrove. Per il timore di subire ulteriori
violenze fisiche e sessuali da parte del patrigno nonché per l'ansia che
lo stesso avrebbe potuto abusare anche delle sue figlie, la richiedente
è espatriata con quest'ultime il 24 febbraio 2004.
B.
Con decisione del 4 maggio 2006, notificata alle interessate il
6 maggio 2006 (cfr. avviso di ricevimento agli atti), l'UFM ha respinto la
domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento
delle richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento
verso il loro Paese d'origine, ossia la Mongolia, siccome lecita,
esigibile e possibile.
C.
Il 6 giugno 2006, l'interessata e le sue figlie, hanno inoltrato ricorso
dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA)
contro la menzionata decisione dell'UFM limitatamente all'esecuzione
dell'allontanamento. Hanno chiesto, l'annullamento della decisione
impugnata e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo.
D.
Il 20 giugno 2006, il CRA ha considerato, nella sua decisione
incidentale, il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole
ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria.
Ha quindi invitato le ricorrenti a versare, entro il 5 luglio 2006, un
anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali,
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con comminatoria d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato
versamento di detto anticipo.
E.
Il 6 luglio 2006, le autrici del gravame hanno tempestivamente versato
l'anticipo richiesto.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
[LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
[LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto
sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le com-
missioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei
dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale
(art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021).
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
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3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
5.
Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il TAF può rinunciare allo scambio di
scritti.
6.
6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato siccome
divergenti su punti essenziali, inverosimili ed incompatibili con la logica
dell'agire le allegazioni delle richiedenti concernenti la loro domanda
d'asilo. In particolare, A._______ ha dichiarato di aver venduto la sua
casa nel gennaio 2004 e di aver vissuto da quel momento dove
poteva, anche in stalle di animali, per poi affermare che, da
giugno 2003, non avrebbe più visto suo patrigno, in quanto già da
quella data lei non avrebbe più vissuto a casa sua, ma a casa di
un'anziana signora che avrebbe tenuto anche sua figlia. Inoltre,
avrebbe dichiarato di aver denunciato suo patrigno nell'agosto 2003 e
di essere stata avvertita dallo stesso che la denuncia non sarebbe
servita a niente. Per contro, visto che a partire da giugno 2003 lei non
avrebbe più vissuto a casa sua, ma presso un'anziana signora e dei
vicini, non sarebbe chiaro come il patrigno sia riuscito a trovarla ed a
parlarle, giacché, a parte suo marito ed i parenti dell'anziana signora,
nessuno avrebbe saputo dove si trovava. Peraltro, essendo lei la
proprietaria della casa, non sarebbe chiaro perché ella non si sarebbe
avvalsa del diritto di interdire al patrigno l'accesso in casa sua. In
aggiunta, sarebbe illogica la dichiarazione secondo cui A._______
avrebbe visto per l'ultima volta suo marito nel settembre 2003, il quale
non avrebbe mai visto l'ultima figlia, siccome, se così fosse, sarebbe
da chiedersi come allora sia possibile che egli abbia riconosciuto
come figlia la bambina nata nel novembre del 2003. Per di più, ella
avrebbe affermato di aver lasciato a casa sua la carta d'identità, cosa
che non sarebbe possibile, visto che avrebbe venduto la sua casa.
Inoltre, in merito alle violenze sessuali subite dal suo patrigno, l'UFM
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ha rilevato che la richiedente avrebbe dovuto rivolgersi alle autorità
superiori e ricorrere eventualmente anche all'aiuto di un avvocato per
sporgere denuncia al fine di evitare la sottrazione delle denunce da
parte del patrigno. Peraltro, la richiedente potrebbe domandare la
protezione alle autorità, qualora quest'ultimo importunasse le figlie.
Inoltre, l'UFM ha concluso che le allegazioni presentate non
soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Per
conseguenza, non potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato
nella fattispecie. Infine, in relazione all'ammissibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento l'UFM, data l'impossibilità di riconoscere la qualità
di rifugiato, ha considerato inapplicabile il principio del divieto di
respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e costatato l'assenza di
indizi d'esposizione concreta ad una pena o un trattamento vietati
dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101).
6.2 Nel gravame, le insorgenti sostengono che il loro rientro in Patria
non sarebbe ammissibile, in quanto troverebbe applicazione
l'art. 3 CEDU. Infatti, A._______ sarebbe stata sottoposta in Mongolia
a trattamenti inumani e degradanti da parte del patrigno che avrebbe
abusato sessualmente della stessa fin da piccola. Inoltre,
sembrerebbe che le autorità in loco non sarebbero in grado di
garantire una protezione efficace contro questo genere di trattamento.
Peraltro, sarebbe aggravata la situazione in casu dal fatto che il
patrigno avrebbe lavorato per la polizia e, vista la società patriarcale
mongola, sarebbe in grado di far insabbiare ogni inchiesta diretta
contro di lui. Per di più, la stessa si troverebbe senza una rete familiare
e sociale di riferimento in caso di rinvio nel suo Paese d'origine, in
quanto figlia unica ed orfana. Infine, l'insorgente non convivrebbe più
con suo marito e quindi dovrebbe reinserirsi e crescere due figlie da
sola. Per conseguenza, l'allontanamento delle ricorrenti non sarebbe
ammissibile e dovrebbero essere ammesse provvisoriamente in
Svizzera.
7.
Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle
dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le
stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere
in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993
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n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè
resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non
suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri
dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla vero-simiglianza
dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo
da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudi-
cante (GICRA 1995 n. 23).
8.
8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento,
l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3),
esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di
una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione
provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
8.2 L'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti in Mongolia è da
considerarsi ammissibile se non emergono dalle carte processuali
elementi da cui desumere che la medesima possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
(LStr, RS 142.20).
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applica-
zione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e
concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto,
nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a
detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di
siffatte serie e concrete ragioni.
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Le dichiarazioni decisive rese dalle ricorrenti in corso di procedura
s'esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non
corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza.
Occorre, in particolare, convenire con l'UFM che le stesse risultano
divergenti su diverse circostanze essenziali. Giova altresì osservare
che le insorgenti si limitano a mere congetture, non fondate su alcun
indizio oggettivo, con riferimento alle presunte violenze sessuali
sofferte. Infatti, non solo non convince il fatto che la ricorrente non sia
andata ad abitare altrove, lontano dal patrigno al più tardi dopo essersi
sposata nel 1993, ma è pure palesemente incompatibile con la logica
dell'agire, soprattutto se le denunce sporte fossero realmente state
ignorate. In tale ambito, non la soccorre neppure l'affermazione
secondo cui suo marito non avrebbe avuto i mezzi finanziari per
acquistare un'altra casa, in quanto avrebbe potuto andare ad abitare in
affitto, oppure, avrebbe potuto vendere la sua casa, dopo averla
ereditata da sua madre nel 2000, e comprarne una nuova altrove
(cfr. audizione del 18 marzo 2004 pag. 2). Inoltre, non può neppure
essere ritenuta la generica affermazione secondo cui in Mongolia non
si chiuderebbero le porte in campagna, ragione per la quale suo
patrigno, nonostante se ne fosse andato di casa dopo la morte di sua
madre, sarebbe passato regolarmente ad abusare sessualmente di lei
(cfr. audizione del 18 marzo 2004 pagg. 2 e 3) giacché niente impediva
alla ricorrente di chiudersi in casa per la sua sicurezza personale.
Pertanto, sono da considerare inverosimili le violenze subite
dall'autrice del gravame come anche le altre allegazioni presentate,
essendo proprio la storia dello stupro alla base del suo racconto.
Infine, non vi è motivo di ritenere che le insorgenti non possano
ottenere dalle autorità in Mongolia, se opportunamente sollecitate,
un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di
terzi nei loro confronti.
Di conseguenza, nel caso concreto non è dato rilevare alcun elemento
secondo cui le ricorrenti possano essere esposte in caso di rimpatrio
al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte
disposizioni.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto
pubblico internazionale nonché della LAsi.
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8.3
8.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere
ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di
provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo
in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza
generalizzata o emergenza medica. Qualora venga constatato un
pericolo concreto deve essere concessa l'ammissione provvisoria,
salvi i casi di cui l'art. 83 cpv. 7 LStr (cfr. Foglio Federale n. 20 del
20 maggio 2002 pag. 3433 [FF 2002 3433]).
Il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale.
8.3.2 Quanto alla situazione personale delle insorgenti, A._______ è
ancora giovane ed ha una certa esperienza professionale quale
contadina. Inoltre, non vi è ragione di escludere che disponga di una
rete sociale in patria, in particolare che abbia ancora un rapporto
migliore di quanto allegato con suo marito al quale potrà altresì, in
caso di necessità, chiedere il pagamento di alimenti perlomeno per le
sue figlie. Peraltro, potrà anche contare sul sostegno della vicina di
casa e della sua famiglia. Per di più, le ricorrenti non hanno, altresì,
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che
da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza delle autrici del gravame in Svizzera per motivi medici. In
siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per le stesse di un adeguato
reinserimento sociale nel loro Paese d'origine.
In aggiunta, i cinque anni e mezzo di soggiorno nel nostro Paese non
costituiscono una ragione ostativa all'esecuzione dell'allontanamento
delle insorgenti. Infatti, B._______ ha trascorso i primi nove anni
dell'infanzia in Mongolia ed è ancora caratterizzata dalla cultura ed il
modo di vivere di sua madre come pure la quasi seienne C._______
(v. sentenza del TAF D-3284/2006 del 5 dicembre 2008 consid. 5.3).
Per di più, le insorgenti non hanno famigliari in Svizzera. Pertanto, non
v'è motivo di ritenere che le autrici del gravame, in caso di
allontanamento dal nostro Paese, subiranno uno sradicamento
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culturale importante, ritenuto altresì il loro grado d'integrazione dal
profilo socioculturale è maggiore in Mongolia che in Svizzera. Per
conseguenza, non sussiste neanche una violazione dell'art. 3 della
Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107). Infine, nonostante
le ricorrenti abbiano presentato una domanda d'asilo più di cinque anni
fa, non si giustifica di esaminare se le medesime si trovino in una
grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel
frattempo abrogata (RU 2007 5488), legge federale concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) e degli
abrogati art. 44 cpv. 3-5 LAsi (RU 2006 4745-4767) come pure l'art. 33
OAsi 1, ritenuto che un tale esame non è di competenza di questo
Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone
rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona
soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione
della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo
di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione. Per
conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso alle insorgenti
esula dall'ambito procedurale del caso di specie.
8.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
8.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, le
ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni
documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile.
9.
In considerazione di quanto precede, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
10.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplifi-
cata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
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del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate
con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dalle ricorrenti il
6 luglio 2006.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 10
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico delle ricor-
renti. L'anticipo, di CHF 600.-, versato il 6 luglio 2006, è computato con
le spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante delle ricorrenti (plico raccomandato)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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