B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5304/2012
S e n t e n z a d e l 2 2 o t t o b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice François Badoud;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nata il (…), e la figlia
B._______, nata il (…),
Nigeria,
rappresentate dal signor Rosario Mastrosimone,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 27 settembre 2012 / N […].
D-5304/2012
Pagina 2
Visto:
la domanda d'asilo che A._______ e la figlia B._______, di nazionalità ni-
geriana, hanno presentato congiuntamente alla figlia minorenne e rispet-
tivamente sorella C._______ di nazionalità italiana e seconda cittadinan-
za nigeriana (inclusa nell'incarto N […] ma destinataria di una decisione
differente [cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale
D-5316/2012 del 22 ottobre 2012]), in data 29 giugno 2012 in Svizzera
(cfr. A 1/3 oppure secondo la registrazione del sistema d'informazione
centrale sulla migrazione [SIMIC] il 28 giugno 2012 e ricorso, pag. 2);
il verbale del 5 luglio 2012 (di seguito: verbale) con il quale, tra le altre
cose, è stato concesso il diritto di essere sentito circa un'eventuale eva-
sione della loro domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel
merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) con il relativo trasferimento verso l'Ita-
lia;
la decisione dell'UFM del 27 settembre 2012 (notificata con lettera
semplice presumibilmente il 3 agosto 2012 [cfr. ricorso, pag. 2]) di non
entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d
LAsi, con contestuale pronuncia dell'allontanamento delle richiedenti
verso l'Italia, ordinando l'esecuzione al più tardi il giorno seguente la
scadenza del termine di ricorso ed indicando che un eventuale ricorso
non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi;
la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato il trasferimento
delle interessate verso l'Italia come lecito, ragionevolmente esigibile e
possibile, posto che, da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del divieto
di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non sussi-
sterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti garantiti dal-
la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fon-
damentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e segnatamente del
relativo art. 3;
il ricorso del 10 ottobre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 11 ottobre 2012) – con allegati la decisione impugnata, una
sentenza del Tribunale per i minorenni di D._______ del 14 aprile 2010
nonché un articolo di giornale del 29 agosto 2007 – con il quale le ricor-
renti hanno concluso, in ordine, alla congiunzione della causa con quella
della figlia C._______, nonché alla concessione dell'effetto sospensivo e,
D-5304/2012
Pagina 3
in via principale, all'annullamento della decisione impugnata, alla restitu-
zione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito
della loro domanda d'asilo ed, in subordine, alla concessione dell'ammis-
sione provvisoria; l'ulteriore conclusione ricorsuale tendente all'esenzione
dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese proces-
suali con protestate spese e ripetibili;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) il 12 ottobre 2012;
le misure cautelari del 12 ottobre 2012, con le quali il Tribunale ha ordina-
to la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che le ricorrenti sono toccate dalla decisione impugnata e vantano un in-
teresse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che sono legittimate ad aggravar-
si contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
D-5304/2012
Pagina 4
che, preliminarmente, è respinta la conclusione ricorsuale tendente alla
congiunzione della presente procedura con quella relativa alla figlia e so-
rella C._______; che infatti, i ricorsi in atti separati inoltrati dalle ricorrenti
e le due decisioni avversate non concernono fatti di uguale o simile natu-
ra e non pongono gli stessi o simili termini di diritto, di modo che non si
giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza
per un motivo di economia processuale (cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltun-
gsgericht, Basilea 2008, pagg. 115 seg., n. 3.17);
che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in
cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo
(art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esa-
minare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito
della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3); che giusta l'art. 34
cpv. 2 lett. d LAsi è esaminato il trasferimento del richiedente l'asilo verso
uno Stato membro e non l'esecuzione dell'allontanamento verso tale pae-
se giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10.2);
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione
dell'ammissione provvisoria è inammissibile;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di
scritti;
che vi è luogo di determinare se l'UFM poteva applicare la disposizione di
cui all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, secondo la quale non entra in materia su
una domanda di asilo, allorquando le richiedenti possono rendersi in uno
Stato terzo competente a condurre la procedura di asilo e di rinvio, in virtù
di un accordo internazionale;
che, in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai
meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per
l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in
Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza relativa
al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti nel
D-5304/2012
Pagina 5
Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 che
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli
Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50/1 del
25 febbraio 2003; di seguito: Regolamento Dublino II) (cfr. art. 1 e 29a
cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin
System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e
Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.);
che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la pro-
cedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo
essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il ri-
chiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso
uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 Regolamento Dublino II;
CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Eu-
ropäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed., Vienna 2010, n. 4 pagg. 86
seg.);
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di
asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato co-
me Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in
qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successiva-
mente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un
visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno,
sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello, presso il quale
la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazio-
ne con gli art. 6 a 13 Regolamento Dublino II);
che lo Stato membro sul territorio del quale il richiedente ha soggiornato
per un periodo continuato di almeno cinque mesi prima dell'inoltro della
sua domanda è tenuto a prendere in carico, nelle condizioni previste agli
art. 17 a 19 Regolamento Dublino II, il richiedente l'asilo che ha inoltrato
una domanda in un altro Stato membro (cfr. art. 10 cpv. 2 e 16 cpv. 1
lett. a Regolamento Dublino II);
che tale obbligo cessa se il cittadino di un Paese terzo si è allontanato dal
territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto citta-
D-5304/2012
Pagina 6
dino di un Paese terzo non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di
validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 16 cpv. 3 Rego-
lamento Dublino II);
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno
Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cit-
tadino di un Paese terzo (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2
Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del ci-
tato Regolamento; cfr. ugualmente l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nel caso di specie, la ricorrente è in possesso di un permesso di
soggiorno per stranieri a tempo indeterminato rilasciato dalle autorità ita-
liane per motivi familiari;
che il 3 agosto 2012, l'UFM ha presentato alle autorità italiane competenti
una richiesta, fondata sull'art. 9 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II, vol-
ta a riprendere in carico le richiedenti l'asilo;
che giusta l'art. 16 cpv. 2 Regolamento Dublino II, se uno Stato membro
rilascia al richiedente asilo un titolo di soggiorno, gli obblighi previsti
all'art. 16 cpv. 1 Regolamento Dublino II (presa in carico o ripresa in cari-
co del richiedente l'asilo) ricadono su detto Stato membro;
che, pertanto, non è esplicitamente regolato nel Regolamento Dublino II
se in applicazione di tale disposto v'è l'obbligo per l'Italia di procedere con
una presa in carico oppure con una ripresa in carico;
che, nei casi di cui all'art. 16 cpv. 2, si applica per analogia l'art. 16 cpv. 1
lett. c Regolamento Dublino II il quale dispone l'obbligo di ripresa in carico
del richiedente l'asilo (cfr. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, op.
cit., n. 16 pag. 132);
che il 21 settembre 2012, le autorità italiane hanno espressamente accet-
tato il trasferimento delle ricorrenti verso l'Italia, in applicazione dell'art. 9
cpv. 1 Regolamento Dublino II;
che l'interessata non ha contestato la competenza dell'Italia per trattare la
loro domanda d'asilo (cfr. verbale, pag. 9);
che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è data;
che le insorgenti fanno in sostanza valere di temere il rientro in Italia a
causa della difficile situazione economica familiare e a causa della possi-
D-5304/2012
Pagina 7
bilità che i servizi sociali separerebbero la madre dalle figlie (cfr. verbale,
pag. 7 e ricorso, pag. 4); che, inoltre temerebbe una vendetta da parte del
padre delle sue figlie (ricorso, pag. 3);
che, in altri termini, un trasferimento in questo Stato le esporrebbe al ri-
schio di essere private del sostentamento minimo;
che certo appartiene alle autorità svizzere di vegliare a che l'interessato
non sia esposto, in caso di trasferimento verso l'Italia, ad un trattamento
contrario al diritto internazionale, in particolare all'art. 3 CEDU;
che, tuttavia, questo Stato è segnatario della Convenzione sullo statuto
dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), così come della
CEDU e della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura,
RS 0.105), nonché della Convenzione sui diritti del fanciullo del
20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107);
che non incombe quindi alla Svizzera di determinare se le ricorrenti sa-
ranno assistite, dopo il loro trasferimento, in condizioni soddisfacenti;
che spetta alle insorgenti di provare che la loro situazione potrebbe con-
travvenire alle esigenze dell'art. 3 CEDU;
che, in effetti, vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale
pubblico da parte dello Stato di destinazione, appartiene al ricorrente di
inficiarla, adducendo dei seri indizi che permetterebbero di ammettere
che, nel suo caso particolare, le autorità di questo Stato non rispettereb-
bero questa garanzia e non gli accorderebbero la protezione necessaria o
lo priverebbero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte euro-
pea dei Diritti dell'Uomo [Corte EDU] M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta
n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sen-
tenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiun-
te C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011);
che le ricorrenti non sono state in misura di stabilire che lo Stato di desti-
nazione sarebbe sprovvisto di istituzioni pubbliche tali da rispondere, su
richiesta dei richiedenti l'asilo, ai loro bisogni;
che, segnatamente, se da un lato le insorgenti hanno contestato la qualità
della ripresa in carico dei richiedenti l'asilo in Italia, dall'altro lato, elle non
hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di
D-5304/2012
Pagina 8
vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire alla
CEDU in caso di esecuzione del loro trasferimento;
che, in particolare, elle non hanno stabilito che lo Stato di destinazione
violerebbe le norme della direttiva 2003/9/CE del Consiglio del
27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei ri-
chiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003);
che incomberà quindi alle ricorrenti di far valere la loro situazione specifi-
ca e le loro difficoltà, in rapporto al loro statuto, nonché di prevalersene
dinanzi alle autorità italiane competenti, utilizzando le vie di diritto ade-
guate;
che inoltre circa il timore di subire delle rappresaglie dal padre delle sue
figlie oppure di essere separata dalle stesse non v'è motivo di ritenere
che le ricorrenti non possano ottenere dalle competenti autorità in Italia,
se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventu-
ale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei loro confronti e, altresì, si
osserva che le autorità italiane, come giustamente indicato dall'UFM, so-
no legalmente autorizzate a statuire in merito alla tutela di un minore nel
rispetto del sistema giuridico nazionale, nonché degli accordi internazio-
nali sottoscritti dall'Italia come per esempio la CDF;
che, pertanto, in mancanza di tali prove, la presunzione secondo la quale
lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. senten-
za della Corte EDU M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del
21 gennaio 2011, par. 69, 342-343 e riferimenti citati; DTAF 2011/35);
che, visto quanto precede, le insorgenti non hanno stabilito l'esistenza di
un rischio personale, serio e concreto che il loro trasferimento verso lo
Stato di destinazione sarebbe contrario all'art. 3 CEDU o ad un altro ob-
bligo derivante dal diritto internazionale pubblico al quale la Svizzera è
vincolata;
che la ricorrente, in stato interessante, potrà usufruire dell'aiuto del suo
compagno, cittadino nigeriano al quale sarebbe stato concesso l'asilo po-
litico in Italia (cfr. verbale, pag. 3), una volta rientrata su suolo italiano;
che, in queste condizioni, non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da
rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento dell'interessato, né
delle ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1;
D-5304/2012
Pagina 9
che, pertanto, non v'è ragione di applicare la clausola di sovranità
dell'art. 3 cpv. 2 1a frase Regolamento Dublino II;
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da par-
te della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo
delle ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino II ed è tenuta a ripren-
derle in carico giusta le condizioni previste all'art. 20 Regolamento Dubli-
no II;
che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della do-
manda di asilo delle insorgenti, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d
LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente
all'art. 44 cpv. 1 LAsi, posto che le ricorrenti non possiedono un'autorizza-
zione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1);
che in siffatte circostanze non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge fe-
derale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giacché
detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel
quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10.2);
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, è confermata;
che l'UFM e l'autorità cantonale dovranno organizzare il trasferimento del-
le ricorrenti congiuntamente all'esecuzione dell'allontanamento di
C._______ verso l'Italia (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo fede-
rale D-5316/2012 del 22 ottobre 2012);
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, con la presente sentenza, le misure cautelari pronunciate il
12 ottobre 2012 sono revocate;
che, la domanda della concessione dell'effetto sospensivo diviene senza
oggetto con la presente sentenza;
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63
D-5304/2012
Pagina 10
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5304/2012
Pagina 11
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico delle ricorrenti.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
L'UFM e l'autorità cantonale competente per eseguire la decisione di tra-
sferimento dovrà coordinare il trasferimento delle ricorrenti con l'allonta-
namento verso l'Italia di C._______.
4.
La presente sentenza, contemporaneamente a quella di C._______ di cui
al cui numero D-5316/2012, è comunicata alle ricorrenti, all'UFM e all'au-
torità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: