Corte IV
D-5308/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 6 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Bruno Huber, Fulvio Haefeli,
cancelliere Carlo Monti.
A._______, alias
B._______, Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo e allontanamento;
decisione dell'UFM del 22 giugno 2006 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5308/2006
Fatti:
A.
Il 26 aprile 2006, l'interessata ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera insieme ad una coppia di mongoli. Originaria di C._______
(Mongolia), la richiedente sarebbe stata affidata a sua zia, poiché la
madre sarebbe deceduta durante il parto. Tale zia l'avrebbe picchiata,
maltrattata ed avrebbe permesso a degli uomini di abusare di lei. Un
giorno, la zia avrebbe deciso di lasciare la Mongolia con la richiedente
e si sarebbero recate in Francia, dove avrebbero vissuto nei giardini
pubblici. Anche in questo luogo la parente avrebbe continuato a pic-
chiare e a maltrattare la richiedente, fino al giorno in cui l'avrebbe affi -
data ad una coppia di mongoli, conosciuta in detti giardini, al fine di
poter recarsi in Inghilterra con un uomo. La ragazzina avrebbe quindi
vissuto per quasi due anni con tale coppia, la quale l'avrebbe accolta
come una figlia e l'avrebbe fatta sentire protetta, amata e facente parte
di una famiglia. In seguito, avrebbero lasciato la Francia e sarebbero
venuti in Svizzera.
B.
Con decisione del 22 giugno 2006, l'UFM ha respinto la domanda d'a-
silo dell'interessata. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento
della richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento ver-
so il suo Paese d'origine, ossia la Mongolia, siccome lecita, esigibile e
possibile.
C.
Il 24 luglio 2006, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi alla già
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
menzionata decisione dell'UFM invocando, in via principale, un vizio
formale nell'ambito della procedura di prima istanza e, contestando, in
via sussidiaria, la decisione di esecuzione dell'allontanamento. Ha
quindi chiesto, l'annullamento della decisione impugnata e, in via sus-
sidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha infine presen-
tato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
D.
Il 3 agosto 2006, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere
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all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali.
E.
Nella sua risposta del 10 ottobre 2006, l'UFM ha proposto la reiezione
del gravame.
F.
Il 21 novembre 2006, l'autrice del gravame ha inoltrato l'atto di replica,
allegando la decisione dell'11 agosto 2006 della Commissione tutoria
competente istituente la curatela per la ricorrente.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) giudica
definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33
lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giu-
gno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribu-
nale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Dal 1° gennaio 2007, il Tribunale giudica, in quanto sia
competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le com-
missioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei
dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale
(art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA.
3.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della
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decisione impugnata (cfr. sentenza del Tribunale D-4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3). In altri termini, il ricorso può essere accolto
per ragioni che il ricorrente non ha addotto o respinto in base ad
argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione
(ibidem).
4.
4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato non rilevanti in
materia d'asilo i motivi invocati dalla richiedente. In particolare, non vi
sarebbe né un nesso temporale, né uno oggettivo tra persecuzione e
fuga. Inoltre, i maltrattamenti e abusi, che avrebbe subito la richieden-
te, non sarebbero da attribuire a misure persecutorie da parte di
un'autorità statale, bensì unicamente all'azione arbitraria di terzi. Dato
che l'interessata non si sarebbe rivolta alle autorità del suo Paese per
richiedere una protezione, non si potrebbe parlare di una mancanza di
protezione statale. Pertanto, le allegazioni presentate non soddisfereb-
bero le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sen-
si dell'art. 3 LAsi. Per quanto riguarda la situazione personale della ri-
chiedente in vista dell'allontanamento, quest'ultima sarebbe in posses-
so di una formazione scolastica e potrebbe rientrare nel suo Paese
d'origine con la coppia di mongoli che l'avrebbe accolta come una fi-
glia e con la quale si sentirebbe facente parte di una famiglia. Infine,
l'UFM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigi-
bile e possibile.
4.2 Nel gravame, l'insorgente ha, in via principale, reclamato il fatto
che non le sarebbe stato nominato un curatore per le audizioni durante
tutta la procedura di prima istanza, ma solamente in data 7 lu-
glio 2006, ossia dopo l'evasione della decisione dell'UFM del 22 giu-
gno 2006. Ciò avrebbe impedito a quest'ultimo di intervenire alle audi-
zioni sui motivi d'asilo come pure di espletare il compito di rappresen-
tante legale. L'UFM avrebbe ritenuto sufficiente la presenza all'audizio-
ne della signora D._______, con la quale la ricorrente vivrebbe da cir-
ca due anni. Quest'ultima, tuttavia, non soddisferebbe i criteri che do-
vrebbe avere il rappresentare di un richiedente l'asilo minorenne non
accompagnato da rappresentanti legali. Inoltre, in via sussidiaria, l'in -
sorgente contesta la decisione dell'UFM in merito all'esecuzione del-
l'allontanamento. Infatti, andrebbe considerata la situazione nella qua-
le verrebbe a trovarsi la ricorrente quale minorenne, orfana e senza al-
cun rapporto familiare intatto in caso di rinvio verso la Mongolia, esclu-
dendo le persone che l'avrebbero accolta dopo l'abbandono da parte
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della zia, le quali non potrebbero essere tenute a svolgere le veci di
rappresentanti legali. Peraltro, dovrebbe essere esaminato il rinvio dal
punto di vista dell'interesse superiore del fanciullo e dovrebbero
essere prese tutte quelle misure atte ad accertare, se, al momento del
ritorno nel Paese d'origine, il fanciullo possa essere effettivamente
accolto dalla famiglia, da terzi o da istituzioni specializzate. Non
essendo stati effettuati tali accertamenti, andrebbe annullata la
decisione dell'UFM.
4.3 Nella sua risposta al ricorso, l'UFM ha segnalato che la ricorrente
formerebbe – insieme alla coppia mongola succitata – un unico nucleo
familiare. In tale ambito si è riferito ad un caso ritenuto simile nel quale
la CRA si sarebbe espressa a favore di un legame di parentela.
4.4 Nella replica, la ricorrente ha ribadito che coloro che l'avrebbero
accompagnata non sarebbero stati atti a rappresentarla legalmente ed
ha, per il resto, rinviato alle conclusioni già presentate nel gravame.
5.
5.1 Giusta l'art. 17 cpv. 3 LAsi in combinazione con l'art. 7 cpv. 2 del -
l'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 ago-
sto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asilo minorenne,
che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la
durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino
alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimen-
to della maggiore età. La designazione di una persona di fiducia pre-
suppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, per-
lomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minori -
tà (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della CRA [GICRA] 2001 n. 22
e relativo riferimento). Peraltro, incombe al richiedente medesimo
l'onere della prova della minore età. Ciò avviene segnatamente in virtù
d'un esame dell'insieme delle allegazioni determinanti (cfr. GICRA
2000 n. 19 consid. 8b pag. 188). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti
è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1
OAsi 1).
5.2 Ad un minorenne non accompagnato capace di discernimento, cui
non è stato designato un tutore o un curatore e nella misura in cui non
vi è da aspettarsi da parte delle autorità cantonali la pronunzia di prov-
vedimenti tutelari entro un termine ragionevole, va garantita, già prima
dell'audizione sui motivi d'asilo, una consulenza giuridica per la durata
della procedura (cfr. GICRA 1998 n. 13 consid. 4b). Eccezionalmente,
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se un genitore, o una persona incaricata dell'educazione del ri-
chiedente l'asilo minorenne, si trova in Svizzera, non sussiste obbligo
alcuno per l'UFM di nominare al minorenne medesimo un consulente
giuridico per tutta la durata della procedura (cfr. GICRA 1999 n. 24
consid. 4a pag. 154). Una persona incaricata dell'educazione nel
senso giuridico è unicamente chi detiene l'autorità parentale. Inoltre,
tutti i minorenni e gli interdetti sono sottoposti all'autorità parentale,
oppure alla tutela. Non vi sono altre possibilità eccetto queste due,
valendo il principio "Tertium non datur" (cfr. PETER TUOR/BERNHARD
SCHNYDER/JÖRG SCHMID/ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Das Schweizerische
Zivilgesetzbuch, 12ª ed., Zurigo 2002, pag. 428). Di conseguenza, il
termine "non accompagnato" significa non accompagnato da una
persona detenente l'autorità parentale o da un tutore.
5.3 In tale ambito la violazione del principio di convocare la persona di
fiducia conduce di regola alla cassazione della decisione dell'autorità
inferiore (cfr. GICRA 2004 n. 9 consid. 3c pagg. 61-62). Infatti, secondo
la giurisprudenza, il diritto di essere sentito è di natura formale ed
esiste indipendentemente dal suo grado d'influenza sul risultato della
decisione. Pertanto, il suo mancato rispetto conduce di principio
all'annullamento della decisione impugnata, quand'anche il contenuto
di quest'ultima sarebbe stato identico, se il diritto di essere sentito
fosse stato concesso (cfr.. DTF 122 II 464 consid. 4a pag. 469 e
GICRA 2006 n. 20 consid. 3.2 pag. 215).
5.4
5.4.1 Nella fattispecie, l'UFM ha riconosciuto la ricorrente, la quale era
stata del resto sottoposta ad un esame osseo con esito in favore del -
l'allegata età (cfr. atto A 9/1), come minorenne. Inoltre, la signora
Tugsuu non detiene manifestamente per la ricorrente l'autorità paren-
tale. Peraltro, nemmeno dal concetto di comunità durevole simile a
quella famigliare contenuto nella decisione della CRA del 20 gen-
naio 2006, richiamata dall'UFM, che, comunque, non ha valore pregiu-
diziale essendo essa una decisione della CRA presa in un singolo
caso, è possibile dedurne l'autorità parentale da parte della signora
Tugsuu nei confronti della ricorrente. Di conseguenza, l'insorgente
dev'essere considerata come una minorenne non accompagnata,
come sostenuto dalla ricorrente medesima.
5.4.2 Inoltre, non essendo stata sentita in presenza di una persona di
fiducia designata dall'autorità cantonale (cfr. art. 17 cpv 3 LAsi), in
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occasione delle audizioni del 12 maggio 2006 e del 14 giugno 2006, e
considerato che non si poteva partire dal presupposto che sarebbe
stato nominato un tutore o un curatore in tempi ragionevoli e ancor
meno che sarebbe stato convocato per la seconda audizione – ritenuto
segnatamente che la signora D._______ era stata considerata
dall'UFM come atta ad eseguire il ruolo di persona di fiducia e che un
curatore è stato nominato solo in data 6 luglio 2006 – l'autorità
inferiore è così incorsa in una violazione del diritto di essere sentito
della ricorrente. La decisione dell'UFM incorre pertanto
nell'annullamento.
5.4.3 Il ricorso è pertanto accolto, la decisione dell'UFM annullata e gli
atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa
proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 della Costituzione federa-
le della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]), a
pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della
presente sentenza.
5.5 In considerazione di quanto precede, il Tribunale si esime dall'esa-
minare le censure della ricorrente relative all'esecuzione dell'allonta-
namento.
6.
Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali
(art. 63 PA). La domanda d'assistenza giudiziaria ai sensi del-
l'art. 65 cpv. 1 PA è pertanto divenuta priva d'oggetto.
7.
La parte vincente ha diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili per le
spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in re-
lazione agli art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In assenza di una nota par-
ticolareggiata, il TAF assegna le spese ripetibili d'ufficio in base agli
atti. Nel caso concreto, il TAF ritiene giudizioso aggiudicare al ricorren-
te CHF 600.–. L'UFM provvederà a versare tale somma all'insorgente.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.
Gli atti di causa sono rinviati all'UFM per la pronuncia di una nuova de-
cisione ai sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'UFM verserà alla ricorrente CHF 600.– a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Raccomandata)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (in copia)
- E._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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