Corte IV
D-5309/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 6 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Bruno Huber, Fulvio Haefeli,
cancelliere Carlo Monti.
A._______, alias
B._______, la sua concubina
C._______, alias
D._______ e suo figlio
E._______, Mongolia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Esecuzione dell'allontanamento;
decisione dell'UFM del 22 giugno 2006 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5309/2006
Fatti:
A.
Il 24 marzo 2004, gli interessati A._______ e C._______ hanno
presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Con decisione del
14 luglio 2004, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Tale
decisione è cresciuta in giudicato in data 17 agosto 2004.
B.
Il 26 aprile 2006, gli interessati unitamente al loro figlio E._______
hanno presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Dopo il
loro soggiorno in Svizzera, in settembre 2004, A._______ e
C._______ si sarebbero recati in Francia, dove avrebbero presentato
una domanda d'asilo. Avrebbero quindi vissuto nei giardini pubblici a
Parigi. In ottobre 2004, avrebbero conosciuto F._______ e sua zia, la
quale l'avrebbe picchiata spesso. Nel febbraio 2005, quest'ultima
avrebbe dato in affidamento F._______ agli interessati. La bambina
avrebbe poi vissuto con i richiedenti, i quali l'avrebbero accolta come
una figlia facendola sentire parte di una famiglia. Dato che l'interessato
avrebbe ricevuto notizia dal suo ex datore di lavoro in Mongolia,
secondo cui lui e la sua compagna sarebbero ancora ricercati in patria
a causa delle denunce sporte dall'ex convivente della richiedente e
considerato che l'interessato sarebbe ricercato anche in quanto
clandestino, i richiedenti hanno deciso di lasciare la Francia, dopo
l'esito negativo della loro procedura d'asilo, e presentare una nuova
domanda d'asilo in Svizzera.
A sostegno della loro domanda d'asilo, hanno inoltrato un documento
della polizia mongola del 20 aprile 2006.
C.
Con decisione del 22 giugno 2006, l'UFM ha respinto la domanda
d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dei richie -
denti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro
Paese d'origine, ossia la Mongolia, siccome lecita, esigibile e possibi -
le.
D.
Il 24 luglio 2006, gli interessati, hanno inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
menzionata decisione dell'UFM limitatamente al punto dell'esecuzione
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dell'allontanamento. Hanno chiesto, l'annullamento della decisione im-
pugnata e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provviso-
ria. Hanno altresì presentato una domanda domanda d'esenzione dal
versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese proces-
suali.
E.
Il 3 agosto 2006, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere
agli insorgenti il versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) giudica
definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33
lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giu-
gno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribu-
nale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Dal 1° gennaio 2007 il Tribunale giudica, in quanto sia
competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le com-
missioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei
dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale
(art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA.
3.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
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motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della
decisione impugnata (cfr. sentenza del Tribunale D-4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3).
4.
Secondo l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale può rinunciare allo
scambio di scritti.
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili le al-
legazioni dei richiedenti concernenti la loro domanda d'asilo. In parti-
colare, l'interessato, si sarebbe contraddetto affermando durante la
prima procedura d'asilo di essere di cittadinanza mongola, mentre nel
corso della prima audizione della seconda procedura d'asilo, egli
avrebbe dichiarato di non sapere quale sia la sua cittadinanza, ma ba-
sandosi sul fatto che la Mongolia interna sia situata in Cina, credereb-
be che i suoi genitori fossero cinesi, in quanto avrebbero vissuto in
tale zona. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe, oltre che
ammissibile e possibile, anche ragionevolmente esigibile, ritenuto che
gli interessati sono giovani, la richiedente disporrebbe di una forma-
zione scolastica ed il richiedente avrebbe un'esperienza professionale
quale commerciante. I medesimi potrebbero quindi rientrare nel loro
Paese d'origine unitamente alla ragazza che hanno accolto nella loro
famiglia e di cui la medesime si sentirebbe parte integrante.
5.2 Nel gravame, gli insorgenti hanno segnalato che, in merito all'ese-
cuzione dell'allontanamento, A._______ avrebbe dichiarato nella pre-
sente procedura d'asilo di non essere cittadino della Mongolia, bensì
di essere originario della Mongolia Interna e quindi della Cina. Per
conseguenza, il rinvio verso la Mongolia non sarebbe possibile dal mo-
mento che il ricorrente non ne possiederebbe la cittadinanza. D'altra
parte non essendo coniugato con la ricorrente non potrebbe vantare
alcun diritto ad un permesso di soggiorno in Mongolia. Peraltro, gli in -
sorgenti non avrebbero nessun legame sociofamiliare con la Mongolia,
in quanto i genitori di entrambi i ricorrenti sarebbero deceduti e non vi
sarebbero altri parenti stretti in Mongolia. In aggiunta, occorrerebbe
considerare la posizione di F._______ che vivrebbe con gli autori del
gravame, i quali la considerebbero alla stregua di una figlia. Quest'ulti -
ma, in quanto minorenne non accompagnata, non potrebbe essere rin-
viata verso la Mongolia, data l'assenza di familiari prossimi. Pertanto,
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anche i ricorrenti che l'accudiscono come una figlia, non potrebbero
essere rinviati verso la Mongolia.
6.
Essendo il ricorso unicamente volto a contestare la decisione dell'UFM
in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la stessa è da considerar-
si cresciuta in giudicato in materia d'asilo e di pronuncia dell'allontana-
mento.
7.
7.1 L'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la
stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In
caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale
dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). Tuttavia, questo
principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accer -
tamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale
D-3975/2007 del 15 giugno 2007 consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss
des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno, 1990, pag. 262).
Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.
7.2 Nel caso di specie e per quanto riguarda Sainji Ulaanhuu, le affer-
mazioni del medesimo in merito alla propria cittadinanza sono manife -
stamente carenti ed inverosimili al punto tale che può essere esclusa
la sua provenienza dalla Cina. Infatti, già nel corso della prima proce-
dura d'asilo l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR) nella sua deci-
sione del 14 luglio 2004, cresciuta in giudicato, aveva ritenuto inverosi-
mile la sua dichiarata cittadinanza cinese, considerandolo cittadino
mongolo. Nondimeno, l'insorgente ha nuovamente dichiarato di essere
cittadino cinese nella presente procedura d'asilo ed ha presentato
come mezzo di prova un documento della polizia mongola il quale non
dimostra alcunché (cfr. atto B3). Tale comportamento, peraltro al limite
dell'abuso processuale, denota una chiara mancanza di volontà di col-
laborare da parte del ricorrente. Pertanto, l'insorgente viene considera-
to cittadino mongolo nella presente procedura.
7.3
7.3.1 Ritenuta segnatamente la crescita in giudicato della decisione di
prima istanza in materia d'asilo, dalle carte processuali non emergono
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-
mento è inammissibile nella misura in cui possa violare l'art. 25 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 apri-
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le 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri-
fugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr come pure l'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) nonché l'art. 3
della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
7.3.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme
del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
7.4
7.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragione-
volmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo
straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a si -
tuazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergen-
za medica. Qualora venga constatato un pericolo concreto deve esse-
re concessa l'ammissione provvisoria, salvi i casi di cui l'art. 83 cpv. 7
LStr (cfr. Foglio Federale n. 20 del 20 maggio 2002 pag. 3433
[FF 2002 3433]).
7.4.2 In Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guer-
ra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popola-
zione nella totalità del territorio nazionale.
7.4.3 Quanto alla situazione personale degli insorgenti, A._______ e
C._______ sono ancora giovani ed A._______ ha una certa
esperienza professionale quale venditore di carni. Inoltre, per il figlio
dei ricorrenti, dal profilo dell'interesse superiore del fanciullo (cfr.
Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF]
2009/28 consid. 9.3.2-9.3.5 pagg. 367-369), non vi sono motivi che si
oppongono all'esigibilità del suo allontanamento – insieme ai genitori –
verso il Paese d'origine, vista segnatamente la sua età prescolastica.
Per di più, i ricorrenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una perma-
nenza degli autori del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte
circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempi-
ti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento
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alle effettive possibilità per gli stessi di un adeguato reinserimento so-
ciale nel loro Paese d'origine.
7.4.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-
mento è ragionevolmente esigibile per i ricorrenti nella fattispecie.
7.5 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità del -
l'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti,
usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento ne-
cessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile.
7.6 Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui essi si prende-
rebbero cura di F._______, ormai quindicenne, la quale a detta dei ri -
correnti avrebbe diritto all'ammissione provvisoria, e, di conseguenza,
anche i ricorrenti dovrebbero beneficiare di tale misura, il Tribunale, in
data odierna ed in separata sede, ha riconosciuto F._______ quale
minorenne non accompagnata, dato che i ricorrenti non detengono
l'autorità parentale. Inoltre, alla minorenne è stato nominato, in data
11 agosto 2006, un rappresentante ai sensi dell'articolo 386 del codice
civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). Pertanto, è invano
che gli insorgenti fanno leva sulla condizione della minorenne per op-
porre in questa sede un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento ed
ottenere l'ammissione provvisoria fondandosi sulla giurisprudenza del-
la CRA (cfr. GICRA 2005 n. 6 consid. 7 pagg. 58-59, per analogia), mi -
sura che, del resto, non è finora nemmeno stata decisa per la minoren-
ne.
8.
In considerazione di quanto precede, il gravame va disatteso e la que-
relata decisione confermata.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–,che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante dei ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di
versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (in copia)
- G._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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