Corte IV
D-5311/2006/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 7 f e b b r a i o 2 0 0 8
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérald Bovier,
cancelliera Marisa Murray.
A._______, Niger/Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del
7 agosto 2006 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5311/2006
Fatti:
A.
L'interessato ha presentato una domanda d'asilo il 25 marzo 2004.
Successivamente è stato attribuito al Cantone Ticino. Ha dichiarato,
per quanto è qui di rilievo (v. verbali d'audizione del 2 aprile e del 12
maggio 2004), d'essere cittadino del Niger, minorenne, e d'essere
espatriato, nel febbraio del 2004, perché minacciato di morte dalla
prima moglie di suo padre, la quale nel gennaio del 2004 aveva già
ucciso suo fratello per potersi assicurare l'integralità dell'eredità del
defunto padre.
B.
Il 14 giugno 2004, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR,
attualmente, e di seguito, UFM) non è entrato nel merito della
succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Nello stesso tempo,
ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e
ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione del suo
allontanamento verso il suo Paese d'origine.
C.
Il 21 giugno 2004, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale,
l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli
atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e,
in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria.
D.
Con sentenza del 1° marzo 2005, la CRA ha accolto il ricorso
interposto dall'insorgente ed annullato la decisione impugnata. La
Commissione ha considerato che in base alle risultanze processuali,
allo stato di allora, non era consentito di concludere all'inconsistenza
delle allegazioni rese dall'insorgente sulle evocate minore età e
cittadinanza nigerina. Gli atti di causa sono pertanto stati rinviati
all'UFM per completamento dell'istruttoria e pronuncia di un nuovo
giudizio.
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E.
Il 7 agosto 2006, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato.
Nello stesso tempo, ha pronunciato l'allontanamento dello stesso dalla
Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione del suo
allontanamento verso il Niger.
F.
Il 6 settembre 2006, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla CRA
contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento
del provvedimento impugnato e la concessione dell'asilo.
G.
Con decisione incidentale del 29 settembre 2006, la CRA ha chiesto
all'insorgente il versamento di un anticipo, di fr. 600.--, a copertura
delle presumibili spese processuali. Il ricorrente ha tempestivamente
versato l'anticipo richiesto.
H.
Il 24 gennaio 2008, l'insorgente ha dichiarato d'essere cittadino della
Nigeria e chiesto di potersi mettere in contatto con la propria
ambasciata (v. dichiarazione agli atti).
Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente sui
ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi,
RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
Il TAF osserva che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia
competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le
commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
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3.
Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della
LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
4.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968 (PA, RS 172.021).
5.
Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei
procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione
impugnata (redatta in francese). In virtù del medesimo articolo,
possono ammettersi delle eccezioni, segnatamente allorquando il
ricorso è redatto, come nel caso di specie, in un'altra lingua ufficiale
(l'italiano).
6.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v.
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12
luglio 2007 consid. 3).
7.
Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha ritenuto che
l'interessato ha fatto valere delle persecuzioni da parte di terzi non
imputabili alle autorità statali e che sulla base degli atti di causa non
v'è ragione di ritenere che, se adeguatamente sollecitate, le autorità
statali medesime non gli accorderebbero un'appropriata protezione.
Per conseguenza, ha considerato che i pregiudizi addotti
dall'interessato sono irrilevanti e non soddisfano pertanto le condizioni
richieste per il riconoscimento dello statuto di rifugiato giusta l'art. 3
LAsi.
8.
Nel gravame, il ricorrente sostiene che le autorità statali non sono in
grado di fornirgli un'adeguata protezione, ritenuto segnatamente che
non hanno nemmeno promosso un procedimento giudiziario nei
confronti della prima moglie di suo padre, alfine di stabilirne le
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responsabilità nel decesso del fratello. L'autorità inferiore avrebbe
omesso di tenere conto del fatto che il padre della prima moglie
appartiene ad una famiglia influente, economicamente, socialmente e
politicamente, della zona e che l'importante carica che riveste gli
consentirebbe "di controllare la nomina delle funzioni importanti in
seno agli organi di polizia e pertanto d'influenzare direttamente le
inchieste in genere e in particolare quella relativa alla propria figlia".
Pertanto, in caso di rimpatrio il ricorrente sarebbe esposto a reale
pericolo per la sua vita.
9.
Questo Tribunale rileva che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso
di procedura. Quest'ultime sono irrilevanti, in sostanza per le ragioni
indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere, nella misura in cui
riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in
relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora
rilevare che non v'è comunque ragione di ritenere, tanto meno sulla
base d'allegazioni imprecise, che le autorità statali non
accorderebbero all'insorgente un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. In
particolare, il ricorrente non ha dimostrato l'invocato influente status
del genitore della prima moglie del padre, rispettivamente la possibilità
seria e concreta d'effettiva influenza sull'intero apparato giudiziario.
Per conseguenza, la censura sollevata con riferimento alla decisione
impugnata è inconsistente e va rigettata.
10. Per sovrabbondanza, il TAF osserva, altresì, che le dichiarazioni
decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono comunque
in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal
benché minimo elemento di seria consistenza. Peraltro, il fatto che il
ricorrente, dopo anni di procedura d'asilo in Svizzera, sostenga ora
d'essere cittadino della Nigeria, e non più del Niger come preteso
finora, dimostra ampiamente la sua inattendibilità generale.
Dall'insieme degli atti di causa non è comunque desumibile alcun
indizio suscettibile di corroborare l'esistenza di un motivo rilevante dal
profilo dell'art. 3 LAsi con riferimento all'agire della prima moglie del
padre del ricorrente, rispettivamente della di lei famiglia, nei confronti
dell'insorgente medesimo.
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11. Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione dell'asilo
il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento e che
sconfina nella temerarietà processuale, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
12.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art.
32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
13.
Per gli stessi motivi citati al considerando 9 del presente giudizio (ma
pure al considerando 10), non emergono dalle carte processuali
elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del
ricorrente verso il suo effettivo Paese d'origine, sia esso il Niger o la
Nigeria, possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83
cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr,
RS 142.20).
14.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di
serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere
esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
14.1 Nel caso concreto non è dato rilevare – in sostanza per le ragioni
già indicate al considerando 9 del presente giudizio (ma pure al
considerando 10) – alcun serio indizio secondo cui l'insorgente possa
essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un
trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, il ricorrente
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non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non
contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un
pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari
all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Infine, ai sensi della
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione
generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità
del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (GICRA 1995
n. 12 consid. 10a pag. 110 e segg. nonché relativi riferimenti).
14.2 Pertanto, e come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile.
15.
Occorre quindi esaminare se per il ricorrente vi siano pericoli concreti
in caso d'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine
(art. 83 cpv. 4 LStr).
15.1 Come noto, in Niger non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga
l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale (v.
sentenza del Tribunale amministrativo federale E-8428/2007 dell'8
gennaio 2008). Da questo profilo, l'esecuzione dell'allontanamento è
pertanto ragionevolmente esigibile. Quanto suesposto vale anche
nell'eventualità in cui il Paese d'origine del ricorrente dovesse essere,
come infine da questi sostenuto, la Nigeria (v. sentenza del Tribunale
amministrativo federale D-61/2008 del 24 gennaio 2008).
15.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, il TAF constata
che lo stesso è giovane e conosce più lingue, segnatamente l'hausa, il
broken english e l'inglese. Non emerge altresì dalle carte processuali
che soffra di seri problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia
dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003
n. 24). V'è dunque motivo di formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un suo adeguato
reinserimento sociale nel vero Paese d'origine, sia esso il Niger o la
Nigeria.
15.3 Ritenuto, infine, che neppure ad un esame d'ufficio delle carte
processuali emergono circostanze, sussumibili all'art. 83 cpv. 4 LStr,
che ostano alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento del
ricorrente dalla Svizzera verso il Niger, rispettivamente la Nigeria, il
ricorso non merita tutela nemmeno su tale punto di questione.
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16.
Peraltro, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente,
usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento
necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile.
17.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
18.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv.
5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11
dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo, di fr. 600.--, versato il 14 ottobre 2006, è computato con le
spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM)
- B._______ (in copia)
Il giudice: La cancelliera:
Gérald Bovier Marisa Murray
Data di spedizione:
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